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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2024, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, promosso da nato a [...] il [...], C.f. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Misilmeri, C.so Vittorio Emanuele n. 192 presso lo studio dell'Avv.
Angelo Saglimbene che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] l'[...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Misilmeri, C.so Vittorio Emanuele n. 192 presso lo studio dell'Avv.
Angelo Saglimbene che la rappresenta e difende giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e da verbale di udienza del 24.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. cronol. 17882/2018;
a) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno in ricorso riportato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio (qui da intendersi per integralmente richiamate e trascritte), indicandole come quelle già disposte in sede di separazione e chiedendone la conferma. Altresì, all'udienza del 24.10.2024, le parti hanno concordato la ripartizione in capo alle stesse delle spese straordinarie per il mantenimento del minore nella misura del 50%.
Poiché i patti previsti dalle parti non sono contrari a norme imperative né all'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese per soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara, secondo quanto indicato in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 19/08/1999, da nato a [...] il Parte_1
20.01.1970, e nata a [...] l'[...], iscritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Palermo dell'anno 1999, atto n. 181, parte II, serie A;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, promosso da nato a [...] il [...], C.f. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Misilmeri, C.so Vittorio Emanuele n. 192 presso lo studio dell'Avv.
Angelo Saglimbene che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] l'[...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Misilmeri, C.so Vittorio Emanuele n. 192 presso lo studio dell'Avv.
Angelo Saglimbene che la rappresenta e difende giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e da verbale di udienza del 24.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. cronol. 17882/2018;
a) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno in ricorso riportato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio (qui da intendersi per integralmente richiamate e trascritte), indicandole come quelle già disposte in sede di separazione e chiedendone la conferma. Altresì, all'udienza del 24.10.2024, le parti hanno concordato la ripartizione in capo alle stesse delle spese straordinarie per il mantenimento del minore nella misura del 50%.
Poiché i patti previsti dalle parti non sono contrari a norme imperative né all'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese per soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara, secondo quanto indicato in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 19/08/1999, da nato a [...] il Parte_1
20.01.1970, e nata a [...] l'[...], iscritto nei registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Palermo dell'anno 1999, atto n. 181, parte II, serie A;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini