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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 789/2021 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avvocati domiciliatari ELISA FACCIOLI e KATIA BUSIN, con studio in Masi (PD), Piazzetta Rocche Marchesane n. 8
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CRISTINA MALACHIN, domiciliata presso l'avvocato
Consuelo Marani, con studio in Mestre Venezia - C.so del Popolo n. 70
contumace Controparte_2
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo 28 ottobre 2020, n. 733/2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: i difensori hanno depositato il 4.4.2025 la rinuncia al mandato inviata via mail in data 26.09.2022 e via raccomandata in pari data, perfezionata con la compiuta giacenza il 02.11.2022 per il procedimento Rg. 855/2022 dinanzi al Tribunale di
Rovigo avente ad oggetto querela di falso, per il quale la sig.ra ha nominato un nuovo difensore, e per il presente Pt_2 procedimento R.g. 789/2021 per il quale, da quanto risulta dal fascicolo telematico, la predetta non ha nominato, ad oggi, un nuovo difensore nonostante siano decorsi oltre due anni. I difensori si ritengono pertanto esonerati da ogni altra attività.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia dichiarare l'estinzione del processo sub R.G. n. 789/21 ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza 28 ottobre 2020 n. 733/2020 il Tribunale di Rovigo ha rigettato le domande di accertamento e risoluzione di un contratto di comodato proposte da contro il figlio CP_1 CP_2
e l'ex convivente del figlio . Ha invece
[...] Persona_1 accolto la domanda di rilascio e condannato Persona_1 all'immediata liberazione dell'immobile sito in Solesino, Via Assisi n.
314.
2. L'appellante , già contumace nel giudizio di Persona_1 primo grado, nel corso del giudizio di appello ha proposto querela di falso per contestare la validità a) della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e b) della prima notifica della sentenza contumaciale avvenuta con raccomandata 2 dicembre 2020. Dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con ordinanza 23 marzo 2022 la Corte d'appello ha sospeso il processo ai sensi dell'art.
pag. 2/4 355 c.p.c., assegnando un termine perentorio per riassumere la causa di falso avanti il Tribunale di Rovigo.
3. Con istanza 12 marzo 2025 la difesa di ha CP_1 chiesto di dichiarare l'estinzione del presente giudizio deducendo:
- che il giudizio sulla querela di falso si è concluso con la sentenza del Tribunale di Rovigo 7 settembre 2024, n. 643, che ha rigettato la domanda proposta da;
Persona_1
- che la sentenza sulla querela è passata in giudicato e che nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio nel termine perentorio previsto;
- di avere interesse a che sia dichiarata l'estinzione del giudizio di appello per il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Rovigo 28 ottobre 2020, n. 733/2020.
4. La domanda di estinzione del processo deve essere accolta.
Instaurato il contraddittorio, i difensori dell'appellante Per_1 hanno dato atto di aver rinunciato ancora nel 2022 al
[...] mandato difensivo e che nel giudizio di falso (ma non nel presente giudizio) la cliente aveva nominato un nuovo difensore.
Dal certificato 11 febbraio 2025 del Tribunale di Rovigo (doc. 3 allegato all'istanza 13 febbraio 2025) risulta che la sentenza 7 settembre 2024 n. 643/24 sulla querela di falso sia passata in giudicato il 31 ottobre 2024.
L'art. 307, comma 3, c.p.c. prevede che il processo si estingua qualora le parti a cui spetta proseguirlo non vi abbiano provveduto entro il termine stabilito dalla legge o dal giudice. L'art. 355 c.p.c. sulla querela di falso nel giudizio di appello non stabilisce espressamente un termine per la prosecuzione del giudizio dopo la sua sospensione. Il
pag. 3/4 termine è quello di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale previsto dall'art. 297 c.p.c. per i casi in cui il provvedimento di sospensione non indichi l'udienza in cui il processo deve proseguire. Avendo iniziato a decorrere dal 31 ottobre 2024, il termine di tre mesi è ampiamente scaduto.
5. L'estinzione del procedimento di appello comporta ex art. 338
c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza appellata. Venendo in rilievo un caso di estinzione per inattività delle parti, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo 28 Controparte_2 ottobre 2020, n. 733/2020, dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
Venezia, 30/04/2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 789/2021 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avvocati domiciliatari ELISA FACCIOLI e KATIA BUSIN, con studio in Masi (PD), Piazzetta Rocche Marchesane n. 8
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CRISTINA MALACHIN, domiciliata presso l'avvocato
Consuelo Marani, con studio in Mestre Venezia - C.so del Popolo n. 70
contumace Controparte_2
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo 28 ottobre 2020, n. 733/2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: i difensori hanno depositato il 4.4.2025 la rinuncia al mandato inviata via mail in data 26.09.2022 e via raccomandata in pari data, perfezionata con la compiuta giacenza il 02.11.2022 per il procedimento Rg. 855/2022 dinanzi al Tribunale di
Rovigo avente ad oggetto querela di falso, per il quale la sig.ra ha nominato un nuovo difensore, e per il presente Pt_2 procedimento R.g. 789/2021 per il quale, da quanto risulta dal fascicolo telematico, la predetta non ha nominato, ad oggi, un nuovo difensore nonostante siano decorsi oltre due anni. I difensori si ritengono pertanto esonerati da ogni altra attività.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia dichiarare l'estinzione del processo sub R.G. n. 789/21 ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza 28 ottobre 2020 n. 733/2020 il Tribunale di Rovigo ha rigettato le domande di accertamento e risoluzione di un contratto di comodato proposte da contro il figlio CP_1 CP_2
e l'ex convivente del figlio . Ha invece
[...] Persona_1 accolto la domanda di rilascio e condannato Persona_1 all'immediata liberazione dell'immobile sito in Solesino, Via Assisi n.
314.
2. L'appellante , già contumace nel giudizio di Persona_1 primo grado, nel corso del giudizio di appello ha proposto querela di falso per contestare la validità a) della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e b) della prima notifica della sentenza contumaciale avvenuta con raccomandata 2 dicembre 2020. Dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con ordinanza 23 marzo 2022 la Corte d'appello ha sospeso il processo ai sensi dell'art.
pag. 2/4 355 c.p.c., assegnando un termine perentorio per riassumere la causa di falso avanti il Tribunale di Rovigo.
3. Con istanza 12 marzo 2025 la difesa di ha CP_1 chiesto di dichiarare l'estinzione del presente giudizio deducendo:
- che il giudizio sulla querela di falso si è concluso con la sentenza del Tribunale di Rovigo 7 settembre 2024, n. 643, che ha rigettato la domanda proposta da;
Persona_1
- che la sentenza sulla querela è passata in giudicato e che nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio nel termine perentorio previsto;
- di avere interesse a che sia dichiarata l'estinzione del giudizio di appello per il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Rovigo 28 ottobre 2020, n. 733/2020.
4. La domanda di estinzione del processo deve essere accolta.
Instaurato il contraddittorio, i difensori dell'appellante Per_1 hanno dato atto di aver rinunciato ancora nel 2022 al
[...] mandato difensivo e che nel giudizio di falso (ma non nel presente giudizio) la cliente aveva nominato un nuovo difensore.
Dal certificato 11 febbraio 2025 del Tribunale di Rovigo (doc. 3 allegato all'istanza 13 febbraio 2025) risulta che la sentenza 7 settembre 2024 n. 643/24 sulla querela di falso sia passata in giudicato il 31 ottobre 2024.
L'art. 307, comma 3, c.p.c. prevede che il processo si estingua qualora le parti a cui spetta proseguirlo non vi abbiano provveduto entro il termine stabilito dalla legge o dal giudice. L'art. 355 c.p.c. sulla querela di falso nel giudizio di appello non stabilisce espressamente un termine per la prosecuzione del giudizio dopo la sua sospensione. Il
pag. 3/4 termine è quello di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale previsto dall'art. 297 c.p.c. per i casi in cui il provvedimento di sospensione non indichi l'udienza in cui il processo deve proseguire. Avendo iniziato a decorrere dal 31 ottobre 2024, il termine di tre mesi è ampiamente scaduto.
5. L'estinzione del procedimento di appello comporta ex art. 338
c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza appellata. Venendo in rilievo un caso di estinzione per inattività delle parti, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo 28 Controparte_2 ottobre 2020, n. 733/2020, dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
Venezia, 30/04/2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 4/4