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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 154/2025
PROMOSSA DA
nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
dell'avvocato Maurizio Cappello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
); P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella causa avente Parte_1
R. G. n. 750/2022 dalla stessa instaurata contro avanti alla Corte di Controparte_3
Appello di Catania giusta provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania datato 3/5/2022: definito il procedimento civile con sentenza n.
1315/2024 pubblicata in data 31/07/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, quest'ultima ha, con provvedimento datato 10/1/2025, revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della stante la manifesta Pt_1
infondatezza delle domande spiegate da quest'ultima avverso l'istituto di credito.
Deve in particolare rilevarsi come la Corte di Appello di Catania abbia, con la predetta sentenza n. 1315/2024, cosi statuito: “La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 750/2022 R.G., rigetta
l'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 23.5.2022 a avverso la sentenza n.202/2022 del Controparte_3
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 7.2.2022, che conferma;
condanna Pt_1
e in solido a pagare le spese processuali ad
[...] Parte_2 Controparte_3
che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna altresì gli appellanti in solido al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore dell'appellata che quantifica in €.4.995,50; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
n.115/2012”.
Il provvedimento della Corte Etnea che ha revocato il gratuito patrocinio in favore della ha fatto leva sull'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 a mente del quale Pt_1
“con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente
pagina 2 di 6 disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se…l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, desumendo la colpa grave per il fatto che la fosse stata condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. stante Pt_1
la manifesta infondatezza delle difese spiegate.
Con il presente procedimento ha impugnato il provvedimento datato Parte_1
10/1/2025 di revoca del predetto beneficio censurando il contenuto della sentenza in quanto, a suo dire, la Corte aveva errato nel non avere accolto le proprie difese sì da rendere necessaria la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1315/2024: la ha rilevato, riportando ampi stralci delle sue difese, che “il Pt_1
giudice non ha tenuto conto del fatto che contrariamente da quanto sostenuto dalla
Corte di Appello l'immobile non e' vero che e' sanabile comodamente atteso che il numero dei condomini del condominio i cui e' ubicato l immobile oggetto del mutuo fondiario e' di ben 22 proprietari , le cui unita' immobiliari sono intestate ad almeno due persone e pertanto mettere d'accordo tutti i condomini per effettuare un esborso di ben € 192.207,30 oltre iva e' praticamente impossibile. A conferma di quanto sopra sono passati piu di cinque anni dalla sentenza in cui si e' accertata la situazione dell'edificio condominiale e le spese occorrenti per sanare l' edificio, senza che l'edificio condominiale sia stato sanato e nulla e' stato fatto e mai lo stesso verra' sanato atteso che in una situazione oltretutto estremamente litigiosa tra i condomini come quella esistente, tale che gli stessi non riescono neppure a mettersi d'accordo per il pagamento delle spese ordinarie del condominio, che per un lunghissimo periodo e' rimasto persino senza amministratore tanto i condomini erano in conflitto tra loro. Prova di quanto sopra e' anche la ctu dell'esecuzione immobiliare n° 261/2018 rge Tribunale Siracusa che ha visto vendere la casa della sig.ra , ctu depositata in seno al giudizio di appello 750/2022 rg con Parte_1
pagina 3 di 6 l' udienza del 21 10 2022 e con la comparsa conclusionale essendo un documento nuovo datato 31/8/2022 a fronte della notifica dell' atto di appello avvenuta nel
23/5/2022, che ha confermato l'impossibilità materiale e quindi di fatto di sanare
l'edificio condominiale ove e' ubicato l'appartamento oggetto del mutuo fondiario, men che meno prima che la casa fosse venduta all'asta atteso che come minimo la banca avrebbe dovuto attendere la sanatoria dell'edificio prima di proseguire per nell'esecuzione immobiliare e far vendere l' immobile o chiedere di sospendere l' esecuzione immobiliare in attesa del verificarsi della detta condizione. la banca va ritenuta doppiamente responsabile dell'erogazione di un mutuo per un bene invendibile….. non tiene conto del fatto che le difformità dell'immobile per cui e' causa rendono ab origine nullo il contratto di mutuo, nullità che inevitabilmente andrà a inficiare l'azione esecutiva intrapresa da quale mandataria Parte_3
di che in difetto di un titolo esecutivo legittimo, ha portato avanti un' CP_3
esecuzione che doveva essere sospesa in attesa del giudizio di merito tutt'ora pendente in Cassazione al n° 22418/24 rg , azione che in ogni caso non puo' essere in alcuno modo definita come “avere agito con mala fede o colpa grave” causando la revoca del gratuito patrocinio per cui e' causa. E' evidente in sostanza anche per bloccare l'esecuzione n° 261/2018, avviata dalla banca creditrice doveva necessariamente essere avviato un procedimento ordinario a contraddittorio pieno al fine di fare spiegare il effetti della dichiarazione di nullità della sentenza anche nei confronti della società procedente! Inoltre e' evidente dalla documentazione in atti che la ricorrente ha il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla banca”.
in definitiva ha chiesto l'annullamento del provvedimento datato Parte_1
10/1/2025 di revoca del beneficio e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza pagina 4 di 6 delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato in proprio favore, la liquidazione dei compensi professionali in favore del proprio difensore.
Il , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito ed è risultato contumace.
Questi i fatti di causa, reputa il decidente che il ricorso azionato da Parte_1
avverso il provvedimento datato 10/1/2025 di revoca del beneficio per cui è lite sia da disattendere posto che del tutto correttamente il provvedimento gravato ha fatto discendere la sussistenza di colpa grave in capo alla per il fatto che Pt_1
quest'ultima sia stata condannata al risarcire la controparte per lite Controparte_3
temeraria ex art. 96 c.p.c. a seguito della manifesta infondatezza delle difese spiegate: la manifesta infondatezza delle domande, elemento che connota la colpa grave per avere azionato pretese sostanziali prive di fondamento alcuno, impone al giudice che ha deciso la lite di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato giusta applicazione dell'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 che non ammette deroghe a tal riguardo, il tutto certificato dalla condanna della per lite Pt_1
temeraria.
Quanto al merito della lite, non potendo la Corte giustapporre il proprio sindacato a quello di cui sarà investita la Corte Suprema di Cassazione con la proposizione del relativo ricorso versato in atti, non vi è chi non veda come, prima facie, le argomentazioni difensive sollevate dalla appaiono deboli nell'addossare Pt_1
colpe all'istituto di credito circa dinamiche condominiali o di prezzo dell'immobile staggito o questioni in materia di esecuzione che nulla hanno a che vedere con le doglianze a corredo dei contratti bancari oggetto del contendere.
pagina 5 di 6 Consegue in definitiva il rigetto del ricorso della;
alla contumacia del Pt_1
convenuto segue la declaratoria di irripetibilità delle spese da CP_1
quest'ultima sostenute.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 154/2025 R.G., visti gli artt. 170 T.U. n. 115 del 2002 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. Rigetta il ricorso azionato da;
Parte_1
3. Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da;
Parte_1
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
, dell'ulteriore contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Giacomo Rota
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 154/2025
PROMOSSA DA
nata ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
dell'avvocato Maurizio Cappello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
); P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella causa avente Parte_1
R. G. n. 750/2022 dalla stessa instaurata contro avanti alla Corte di Controparte_3
Appello di Catania giusta provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania datato 3/5/2022: definito il procedimento civile con sentenza n.
1315/2024 pubblicata in data 31/07/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, quest'ultima ha, con provvedimento datato 10/1/2025, revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della stante la manifesta Pt_1
infondatezza delle domande spiegate da quest'ultima avverso l'istituto di credito.
Deve in particolare rilevarsi come la Corte di Appello di Catania abbia, con la predetta sentenza n. 1315/2024, cosi statuito: “La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 750/2022 R.G., rigetta
l'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 23.5.2022 a avverso la sentenza n.202/2022 del Controparte_3
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 7.2.2022, che conferma;
condanna Pt_1
e in solido a pagare le spese processuali ad
[...] Parte_2 Controparte_3
che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna altresì gli appellanti in solido al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore dell'appellata che quantifica in €.4.995,50; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
n.115/2012”.
Il provvedimento della Corte Etnea che ha revocato il gratuito patrocinio in favore della ha fatto leva sull'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 a mente del quale Pt_1
“con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente
pagina 2 di 6 disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se…l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, desumendo la colpa grave per il fatto che la fosse stata condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. stante Pt_1
la manifesta infondatezza delle difese spiegate.
Con il presente procedimento ha impugnato il provvedimento datato Parte_1
10/1/2025 di revoca del predetto beneficio censurando il contenuto della sentenza in quanto, a suo dire, la Corte aveva errato nel non avere accolto le proprie difese sì da rendere necessaria la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1315/2024: la ha rilevato, riportando ampi stralci delle sue difese, che “il Pt_1
giudice non ha tenuto conto del fatto che contrariamente da quanto sostenuto dalla
Corte di Appello l'immobile non e' vero che e' sanabile comodamente atteso che il numero dei condomini del condominio i cui e' ubicato l immobile oggetto del mutuo fondiario e' di ben 22 proprietari , le cui unita' immobiliari sono intestate ad almeno due persone e pertanto mettere d'accordo tutti i condomini per effettuare un esborso di ben € 192.207,30 oltre iva e' praticamente impossibile. A conferma di quanto sopra sono passati piu di cinque anni dalla sentenza in cui si e' accertata la situazione dell'edificio condominiale e le spese occorrenti per sanare l' edificio, senza che l'edificio condominiale sia stato sanato e nulla e' stato fatto e mai lo stesso verra' sanato atteso che in una situazione oltretutto estremamente litigiosa tra i condomini come quella esistente, tale che gli stessi non riescono neppure a mettersi d'accordo per il pagamento delle spese ordinarie del condominio, che per un lunghissimo periodo e' rimasto persino senza amministratore tanto i condomini erano in conflitto tra loro. Prova di quanto sopra e' anche la ctu dell'esecuzione immobiliare n° 261/2018 rge Tribunale Siracusa che ha visto vendere la casa della sig.ra , ctu depositata in seno al giudizio di appello 750/2022 rg con Parte_1
pagina 3 di 6 l' udienza del 21 10 2022 e con la comparsa conclusionale essendo un documento nuovo datato 31/8/2022 a fronte della notifica dell' atto di appello avvenuta nel
23/5/2022, che ha confermato l'impossibilità materiale e quindi di fatto di sanare
l'edificio condominiale ove e' ubicato l'appartamento oggetto del mutuo fondiario, men che meno prima che la casa fosse venduta all'asta atteso che come minimo la banca avrebbe dovuto attendere la sanatoria dell'edificio prima di proseguire per nell'esecuzione immobiliare e far vendere l' immobile o chiedere di sospendere l' esecuzione immobiliare in attesa del verificarsi della detta condizione. la banca va ritenuta doppiamente responsabile dell'erogazione di un mutuo per un bene invendibile….. non tiene conto del fatto che le difformità dell'immobile per cui e' causa rendono ab origine nullo il contratto di mutuo, nullità che inevitabilmente andrà a inficiare l'azione esecutiva intrapresa da quale mandataria Parte_3
di che in difetto di un titolo esecutivo legittimo, ha portato avanti un' CP_3
esecuzione che doveva essere sospesa in attesa del giudizio di merito tutt'ora pendente in Cassazione al n° 22418/24 rg , azione che in ogni caso non puo' essere in alcuno modo definita come “avere agito con mala fede o colpa grave” causando la revoca del gratuito patrocinio per cui e' causa. E' evidente in sostanza anche per bloccare l'esecuzione n° 261/2018, avviata dalla banca creditrice doveva necessariamente essere avviato un procedimento ordinario a contraddittorio pieno al fine di fare spiegare il effetti della dichiarazione di nullità della sentenza anche nei confronti della società procedente! Inoltre e' evidente dalla documentazione in atti che la ricorrente ha il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla banca”.
in definitiva ha chiesto l'annullamento del provvedimento datato Parte_1
10/1/2025 di revoca del beneficio e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza pagina 4 di 6 delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato in proprio favore, la liquidazione dei compensi professionali in favore del proprio difensore.
Il , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito ed è risultato contumace.
Questi i fatti di causa, reputa il decidente che il ricorso azionato da Parte_1
avverso il provvedimento datato 10/1/2025 di revoca del beneficio per cui è lite sia da disattendere posto che del tutto correttamente il provvedimento gravato ha fatto discendere la sussistenza di colpa grave in capo alla per il fatto che Pt_1
quest'ultima sia stata condannata al risarcire la controparte per lite Controparte_3
temeraria ex art. 96 c.p.c. a seguito della manifesta infondatezza delle difese spiegate: la manifesta infondatezza delle domande, elemento che connota la colpa grave per avere azionato pretese sostanziali prive di fondamento alcuno, impone al giudice che ha deciso la lite di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato giusta applicazione dell'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 che non ammette deroghe a tal riguardo, il tutto certificato dalla condanna della per lite Pt_1
temeraria.
Quanto al merito della lite, non potendo la Corte giustapporre il proprio sindacato a quello di cui sarà investita la Corte Suprema di Cassazione con la proposizione del relativo ricorso versato in atti, non vi è chi non veda come, prima facie, le argomentazioni difensive sollevate dalla appaiono deboli nell'addossare Pt_1
colpe all'istituto di credito circa dinamiche condominiali o di prezzo dell'immobile staggito o questioni in materia di esecuzione che nulla hanno a che vedere con le doglianze a corredo dei contratti bancari oggetto del contendere.
pagina 5 di 6 Consegue in definitiva il rigetto del ricorso della;
alla contumacia del Pt_1
convenuto segue la declaratoria di irripetibilità delle spese da CP_1
quest'ultima sostenute.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 154/2025 R.G., visti gli artt. 170 T.U. n. 115 del 2002 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. Rigetta il ricorso azionato da;
Parte_1
3. Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da;
Parte_1
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
, dell'ulteriore contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Giacomo Rota
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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