Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1949, n. 928
Versione
8 gennaio 1950
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto condizionato di tre anni delle pene inflitte o da infliggere per qualsiasi reato, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie. Di altrettanto, sono diminuite le pene superiori. Sono altresi' condonate le pene pecuniarie fino a lire 300.000.
Nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non potra' essere superiore ad un anno.
Il condono e' ridotto a due anni nei confronti di chi ha riportato o riporta condanna a pena detentiva, inferiore a cinque anni.
Sono esclusi dal beneficio coloro che, alla data del 15 dicembre 1949, abbiano riportato una o piu' condanne per delitto non colposo ad una pena, detentiva superiore nel complesso ad anni tre.
Tuttavia non si tiene conto, nel computo dei precedenti penali, delle condanne per reati estinti per precedenti amnistie o per decorso, alla data di cui sopra.
Del termine della sospensione condizionale della pena ai sensi dell' art. 167 del Codice penale e di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1950