Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello riunita in camera di consiglio e composta dai dottori:
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 321/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a contratti bancari e vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), difesa dall'avvocato
[...] P.IVA_1
Giuseppe Ciuffo
Parte appellante e
(P.I.: , (C.F.: CP_1 P.IVA_2 CP_2
), (C.F.: C.F._1 Controparte_3
e (C.F.: C.F._2 Controparte_4
, difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._3
avvocati Luca Branchicella e IE US
Parte appellata
1
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, in riforma della Sentenza n. 796/2016, pubblicata in data 29 novembre 2016, resa dal Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, giudice dott.ssa Marta Sodano, notificata in data 12 gennaio 2017, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, pregiudizialmente e nel merito: - accogliere il proposto appello;
- dichiarare la nullità della sentenza Tribunale di Paola per vizio processuale attinente l'accoglimento di CTU contabile meramente esplorativa in difetto dell'onere probatorio a carico di parte attrice;
- dichiarare la nullità della Consulenza tecnica d'ufficio considerata la violazione dell'art. 198, 2° co., c.p.c., violazione della normativa riguardante la Commissione di Massimo scoperto, errata applicazione delle Istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia in mataria di calcolo dell'usura per la C.M.S.; - riformare la Sentenza n. 796/2016, relativa al procedimento RG n.265/2014, resa dal Tribunale di Paola in data 28.11.2016 e pubblicata il 29 novembre 2016, notificata a mezzo
PEC il 12.1.2017, in via preliminare, - elidendo tutta la parte motiva della decisione in cui il giudice di prime cure rimette le valutazioni contabili del caso di specie al consulente tecnico facendo proprie le valutazioni di quest'ultimo sia in tema di usura che di CMS, che ius variandi, e quindi si propone di sostituirla con: “Il Giudice, reputa di non condividere le scelte istruttorie del GOT che ha proceduto all'istruzione della controversia, pertanto considerata la violazione dell'onere probatorio ex artt. 2697 e ss. c.c. a carico di parte opponente, rilevato che la prova sulla condotta usuraria a carico dell'istituto di credito non è stata raggiunta per carenza di specificità della domanda nonché per la mancata produzione in atti dei D.M. sulla soglia usura tempo per tempo pubblicati, preso atto altresì che anche gli ulteriori eccezioni riguardanti i rapporti di conto
2 corrente intrattenuti dalla Società con la Controparte_5
, sono da considerarsi assolutamente generiche e prive di
[...]
supporto probatori, rigetta la domanda e conferma il D.I. Tribunale di
Paola n.272/2013 emesso dal dott. Alessandro Di Tano e depositato il
12.12.2013”- nella parte motiva di pagina 5 in cui così statuisce: “Orbene, nel caso di specie, pur essendo stata per iscritto, la commissione di massimo scoperto è stata è stata pattuita oltre lo 0,5% per trimestre
(essendo stata prevista la percentuale dell'1%), e in ogni caso in maniera indeterminata, non essendo stata prevista la relativa base di calcolo, con conseguente nullità della stessa” e quindi si propone di sostituirla con:
“Orbene, nel caso di specie preso atto che la Commissione di Massimo
ER è stata pattuita per iscritto come accertato anche dal CTU, che la stessa risulta esattamente determinata nella misura massima che inoltre lo stesso onere è da considerarsi pienamente conforme alla normativa bancari, come vigente tempo per tempo, gli importi addebitati al correntista in forza di tale commissione sono da considerarsi validi ed efficaci contribuendo a formare il credito vantato dalla
[...]
”; - ed ancora sul punto motivazionale contenuto a Controparte_5
pag. 6 in forza del quale: “Ciò posto, nel caso di specie, l'orientamento seguito non può trovare applicazione, poiché come affermato in precedenza la commissione di massimo scoperto non è stata fatta oggetto di specifica pattuizione da parte della banca, onde la sua completa nullità si riverbera sul calcolo degli interessi usurari” e quindi si propone di sostituirla con: “Ciò posto, nel caso di specie, considerata la documentazione allegata in atti dalla Banca, che la Commissione di
è stata espressamente pattuita, che la stessa trova Parte_2
genesi nei rapporti di c/c aperti rispettivamente nel 2002 e nel 2003, che pertanto, l'analisi della vicenda non può prescindere dall'evoluzione normativa in materia di CMS, come peraltro analizzato chiaramente dalla
3 Sentenza C. Cass. n.12965/2016, gli importi corrisposti a titolo di
Commissione di non possono entrare nelle verifiche Parte_2
circa il superamento del tasso soglia in quanto, nel periodo oggetto di indagine contabile, la C.M.S. non è inserita nel TEG come, per altro, previsto nelle Istruzioni di Vigilanza in materia emanate da Banca
d'Italia. Preso atto che la Commissione di Massimo scoperto è oggetto di rilevazione usura soltanto dagli inizi del 2010 e che, successivamente a tale periodo non risulta al CTU alcun superamento della c.d. soglia, è da escludere qualsiasi condotta usuraria a carico della ” – Parte_3
sul punto motivazionale contenuto a pag. 6 per effetto del quale “Il tribunale aderisce, infatti, alla seconda ricostruzione operata dal CTU, stante la mancata comunicazione dell'esercizio dello ius variandi alle parti per come disposto dall'art. 118 TUB” questa difesa chiede dichiararsi la nullità di tale capo per carenza assoluta di motivazione tale da inficiare l'intero capo di domanda come prospettato in giudizio;
per quanto innanzi si ripropongono le stesse eccezioni del primo grado come esplicitate e precisate altresì dal perito della banca. In subordine si propone di sostituirlo con: “Il tribunale verificata la documentazione versata in atti dalla Banca, considerata l'assoluta carenza dell'onere probatorio a carico di parte opponente sul punto controverso, rigetta la domanda” - in relazione alla statuizione che reca “Tenuto conto del saldo finale nei rapporti dare/avere ricalcolato dal CTU, è stato accertato che
l'indebito in favore degli opponenti emerso dalla relazione peritale in ordine al rapporto di conto corrente è pari ad € 94.565,29, mentre quello emerso con riferimento al conto anticipi fatture è di € 59.070,05. Inoltre sempre dalla relazione depositata è emerso un saldo negativo di €
51.030,22 in riferimento al conto corrente ordinario, mentre dall'esame degli estratti conto anticipi fatture è emerso un saldo in favore di parte opponente pari ad € 59.070,05. Dalla differenza tra il saldo a debito
4 registrato in conto corrente di € 59.070,05 e quello positivo registrato in favore del correntista, di € 51.030,22 è emerso che la Banca è tenuta alla restituzione., esclusivamente in favore del debitore principale e cioè della
, in favore del liquidatore p.t. della somma di Parte_4
€ 8.039,83 (che deriva dalla differenza tra € 59.070,05 - € 51.030,22).” si propone di sostituirlo con: “in considerazione delle superiori considerazioni in fatto ed in diritto deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente così confermando integralmente il credito in favore della ” - infine il Parte_3
disposto secondo cui “Tenuto conto del parziale accoglimento dei motivi posti a fondamento della domanda formulata dagli opponenti, le spese di lite sono compensate per la metà, mentre il restante ½ sono poste a carico dell'istituto di credito soccombente, ex art. 92 c.p.c., con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, con attribuzione in favore degli avv. Luca Branchicella e IE US, dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c.”, si propone di sostituirlo con: “condanna parte opponente, in solido con i fideiussori, alla refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio”; In ogni caso valutare contraddittoria ed illogica la motivazione posta a base della Sentenza impugnata per i motivi esposti dichiarandone la nullità. in via istruttoria ed in subordine: - si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello, qualora emergessero esigenze di rinnovo della CTU, attesi i vizi inficianti la relazione tecnica di prime cure, si stabilisca, in base ai principi giurisprudenziali sopra enucleati, di riformulare i quesiti al perito in maniera aderente alla normativa tempo per tempo vigente, così escludendo, almeno fino agli inizi del 2010 qualsiasi calcolo usurario per la commissione di massimo scoperto;
che inoltre si tengano in piena considerazione tutti i documenti prodotti dalla banca nonché dal consulente di parte nominato dalla stessa. Di conseguenza, piaccia alla Ecc.ma d'Appello adìta modificare la parte
5 della Sentenza anche nel punto relativo alle spese condannando l'appellata al pagamento di tutte le spese e compensi professionali per il primo e secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia pertanto l'ON.le Corte adita rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado. Nella denegata ipotesi di una rimessione sul ruolo per chiarimenti e/o integrazioni istruttorie al consulente, si vorrà chiedere di specificare la natura della CMS rilevata. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1 [...]
e avevano CP_2 Controparte_3 Controparte_4
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 272/2013 del 12.12.2013 col quale il Tribunale di Paola, su ricorso della
[...]
Parte_1
aveva ingiunto loro il pagamento di € 145.595,51, oltre interessi, spese e accessori, pari al credito derivante da alcuni rapporti bancari, deducendo:
1) che la banca avrebbe applicato al rapporto oggetto del contendere un tasso di interessi superiore a quello soglia in violazione degli articoli 1175
e 1375 c.c. e 644 c.p.; 2) che la capitalizzazione degli interessi applicata non sarebbe stata determinata per iscritto se non dopo la lettera di apertura di credito del 20.6.2008, sicché essa sarebbe illegittima;
3) che sarebbero stati addebitati interessi in misura ultralegale, pattuiti soltanto con l'apertura di credito del 2008, con conseguente nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c.; 4) che la banca avrebbe applicato una commissione di massimo scoperto e spese di tenuta conto nonché considerato giorni valuta non contrattualmente previsti;
5) che, a ogni
6 modo, poiché nel contratto non sarebbe espressamente contemplato lo ius variandi ai sensi dell'art. 118, primo comma, d.lgs. n. 385/1993, le condizioni più sfavorevoli per il cliente successivamente introdotte sarebbero nulle;
6) che con la sua condotta la banca avrebbe causato a un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2059 c.c. CP_1
La Parte_1
si era costituita in giudizio, chiedendo che fosse
[...]
dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e CP_2 Controparte_3 [...]
in quanto essi avrebbero prestato una garanzia autonoma, e CP_4
argomentando per l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Espletata la consulenza tecnica d'uffizio, all'udienza del 5.7.2016 la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 796/2016, resa il 29.11.2016 a definizione del giudizio n. 265/2014, il Tribunale di Paola aveva, in parziale accoglimento dell'opposizione, rilevato la nullità della c.m.s. per superamento del tasso soglia e indeterminatezza della sua previsione, e rideterminato, avvalendosi della c.t.u., il saldo del rapporto di dare-avere in relazione al contratto di conto anticipo fatture, siccome gli interessi erano stati calcolati senza la preventiva comunicazione dell'esercizio dello ius variandi; aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 272/2013 del
12.12.2013, e, per l'effetto, condannato la
[...]
al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 8.039,83, e compensato per metà CP_1
le spese di lite, ponendo la restante metà a carico della
[...]
Parte_1
La predetta sentenza è stata impugnata dalla parte appellante in epigrafe, deducendo: a) che, dacché gli opponenti non avrebbero adempiuto l'onere della prova su di loro incombente a causa della
7 formulazione di censure generiche, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto disporre la c.t.u., rivelatasi esplorativa;
b) che il tribunale avrebbe deciso sulla scorta di una c.t.u. viziata, atteso che il consulente: non avrebbe interpretato correttamente i quesiti postigli dall'organo giudicante;
si sarebbe avvalso di formule di calcolo non valevoli per il periodo di efficacia dei contratti;
non avrebbe tenuto conto di alcuni documenti prodotti dalla banca;
avrebbe effettuato valutazioni giuridiche, benché non di sua competenza;
c) che la decisione concernente la commissione di massimo scoperto sarebbe contraddittoria avuto riguardo alla questione della sua stipulazione e comunque frutto dell'errata applicazione della normativa di riferimento;
d) che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato la decisione afferente all'esercizio dello ius variandi.
e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
si sono costituiti in giudizio, argomentando per la reiezione CP_4
dell'appello.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 24.9.2024 la causa
– assegnata al relatore in pari data – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo al rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n.
385/1993, nonché di quella di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione, poiché i relativi capi non sono stati impugnati.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti odierni appellati, dipoi, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346
8 c.p.c., poiché, quantunque non sia stata decisa dal tribunale, essi non l'hanno reiterata in questa sede.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che gli opponenti, odierni appellati, non avrebbero adempiuto l'onere della prova relativamente alla domanda riconvenzionale, sicché il tribunale non avrebbe dovuto disporre la c.t.u. ai fini della decisione della medesima.
Il motivo è fondato.
e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
hanno chiesto in via riconvenzionale al tribunale di “[…] CP_4
accertare l'effettivo saldo del conto corrente de quo effettuando le compensazione con quanto corrisposto, dichiarare la risoluzione del rapporto di conto corrente de quo per inadempimento grave della convenuta opposta e condannarla alla restituzione dell'eventuale saldo attivo […]”.
A sostegno della domanda hanno dedotto la nullità del contratto sotto vari profili e l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca.
Ebbene, nonostante la pretesa creditoria azionata dalla banca in via monitoria fosse inerente a due distinti contratti di conto corrente, il n.
02/60/31200 e il n. 02/60/31348, su cui erano gestiti, rispettivamente, un contratto di apertura di credito e un contratto di anticipo effetti S.B.F., gli opponenti hanno sollevato censure generiche avverso la gestione dei rapporti da parte della banca e gli addebiti effettuati da quest'ultima, senza specificare a quale dei due rapporti fossero dirette, né indicare nel dettaglio quali fossero gli addebiti illegittimi, limitandosi a produrre un
“prospetto usura” che non è stato precisato a quale dei due rapporti dovesse essere riferito (cfr. l'atto di citazione in opposizione e la
9 documentazione allo stesso allegata); ciò, peraltro, ha precluso alla banca di predisporre un'adeguata difesa.
Anche le conclusioni sono state rassegnate con un generico riferimento al contratto e al rapporto di conto corrente.
Ne consegue che la domanda de qua dev'essere rigettata per mancato adempimento dell'onere di allegazione e di prova dei fatti posti a fondamento della stessa.
La c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, dunque, non è utilizzabile.
Occorre, infatti, evidenziare come la c.t.u., non essendo un mezzo istruttorio, bensì uno strumento di indagine volto a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non possa essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto afferma, con la conseguenza che la c.t.u. non può supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova della parte né può risolversi in un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 30218/2017).
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Dev'essere accolta, di contro, la domanda di pagamento formulata in via monitoria dalla banca odierna appellante e reiterata in questa sede.
A fronte della prova del credito mediante la produzione, fra l'altro, dei contratti costituenti il titolo del medesimo e, in sede di opposizione, degli estratti conto del c.c. n. 02/60/31200 e del c.c. n. 02/60/31348 dall'apertura dei rapporti al 14.7.2014 e al 15.7.2014 in supporto informatico con attestazione della loro autenticità da parte del direttore della banca (vedasi il fascicolo della banca appellante), la correntista e i fideiussori hanno mosso, come sopra osservato, generiche contestazioni.
10 In mancanza di prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato, allora, la domanda di pagamento avanzata dalla banca deve essere accolta.
Alla luce delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere rigettata sia l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
272/2013 del Tribunale di Paola avanzata da , CP_1 CP_2
e sia le ulteriori domande Controparte_3 Controparte_4
formulate in via riconvenzionale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da , CP_1 CP_2 [...]
e confermando e dichiarando CP_3 Controparte_4
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 272/2013 reso dal Tribunale di Paola il
12.12.2013, nonché la domanda riconvenzionale di accertamento del saldo del conto corrente, di risoluzione del contratto e di restituzione del saldo attivo;
- condanna , e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_4 [...]
Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
8.325,50, di cui € 1.165,50 per spese vive documentate e € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge;
11 - condanna , e CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_4 [...]
Parte_1
elle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
7.795,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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