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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 229/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno dott. (C.F. ), nato a [...], il 12 Parte_2 C.F._2
marzo 1986 e residente in [...], int. 1, come da provvedimento di nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Sondrio del 28 giugno
2021, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dall'avv. VALTER BERNARDI (C.F. ), C.F._3 dall'avv. Luca Bernardi (C.F. ) e dall'avv. ANDREA BERNARDI C.F._4
(C.F. ), tutti del Foro di Lecco, con studio in 23823 - Colico (LC), C.F._5
via Nazionale n. 111, ed ivi elettivamente domiciliato
- parte attrice - nei confronti di:
( C.F. ) in persona del procuratore Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
nata a [...] il [...], per procura notarile del Notaio del
[...] Persona_1
15.06.2022, Racc. 34191, Rep. 65903, con sede legale in Roma, Viale Beethoven n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE ROMA (C.F. fax n. C.F._6
06/32120199, PEC: ), in forza di procura speciale Email_1
allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Piazza Cavour n.
19.
- parte convenuta -
Oggetto: assicurazione
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia in rito sia nel merito, così giudicare:
NEL MERITO: per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. dell'importo di Euro 10.000,00, rivalutato ai sensi di Parte_1 polizza, oltre interessi legali maturati a far data dal 23 maggio 2022, o comunque dell'importo che emergerà in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche in via equitativa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di avvocato, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA, come per Legge, sia per il presente giudizio che per il procedimento di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché, sulla base di quanto esposto in atti, dell'ampia documentazione prodotta dalla presente difesa e delle indagini che il consulente riterrà necessarie, verifichi e accerti se il sig. risulti affetto da invalidità totale e Pt_1 permanente e, in caso affermativo, determini l'importo dovuto in suo favore in forza del contratto di assicurazione stipulato con . Nell'ambito di tale CTU, si chiede che CP_1 il consulente verifichi e accerti se la situazione clinica del sig. accertata Pt_1 dall'Ospedale Moriggia Pelascini sia compatibile con una aggressione fisica e successiva precipitazione;
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., all'Ospedale Moriggia Pelascini sito in
22015 - Gravedona ed Uniti (CO), Via Pelascini n. 3, di esibire in giudizio l'integrale cartella clinica del sig. ivi incluso il verbale di pronto soccorso del 20 ottobre Pt_1
2020 e il rapporto/referto all'autorità giudiziaria;
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., alla Controparte_3
sita in 23030 - Villa di Tirano (SO), Via Beltramelli n. 39, di esibire in
[...] giudizio tutta la documentazione medica relativa al sig. ” Pt_1
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, deduzione e conclusione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve al sig. CP_1 in forza della polizza n. 50004667644. Pt_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la 'colluttazione' è comunque espressione di una responsabilità concorrente del sig. e per l'effetto commisurare il concorso Pt_1 di colpa degli interessati nella misura che sarà accertata in corso di causa, ai sensi
pagina 3 di 7 dell'art. 1227 c.c. - Con condanna di controparte al pagamento delle spese, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge. - riserva di dedurre anche all'esito delle difese avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 210 cpc, Voglia il Tribunale acquisire presso l'Autorità Penale e/o l'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o ordinare l'esibizione a controparte dei verbali di intervento della Pubblica Autorità, delle denunce querele depositate, della costituzione di parte civile nel procedimento penale relativi a sinistro occorso in data 20.10.2020 ai danni del Sig. , C.F. , nato a [...] il [...]”. Parte_1 C.F._7
Voglia, comunque, l'Ecc.ma Corte rigettare ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , in persona dell'amministratore di Parte_1 sostegno dott. conveniva in giudizio al fine di ottenerne la Parte_2 Controparte_1 condanna al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 sussistendo le condizioni polizza.
Parte attrice in particolare esponeva: che in data 3 luglio 2008 concludeva Parte_1 con la società un contratto di assicurazione denominato Controparte_4 CP_5
a premio unico”, numero di polizza 50004667644 (DOC.
1 - polizza n.
[...]
50004667644 e DOC.
2 - condizioni generali di polizza); che la polizza prevede, a titolo di garanzia accessoria, “un capitale assicurato iniziale aggiuntivo in caso di invalidità totale e permanente conseguente ad infortunio pari Euro 10.000,00”; che nell'ottobre 2020, il Sig. subiva un sinistro che causava l'invalidità totale e permanente dello stesso;
che Il Pt_1
Sig. per il tramite del proprio amministratore di sostegno dott. - Pt_1 Parte_2 nominato in data 28 giugno 2021 (DOC.
3 - decreto nomina amministratore di sostegno) -
“azionava” dunque la Polizza e chiedeva a il pagamento di quanto ivi previsto CP_1 per l'ipotesi di invalidità totale dell'assicurato (DOC.
4 - richiesta di pagamento), allegando il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 20 Legge 102/2009
(DOC.
5 - verbale accertamento invalidità totale); che a sostegno della propria richiesta, con successive comunicazioni, l'amministratore di sostegno trasmetteva a CP_1
l'ulteriore documentazione richiesta (DOC.
6 - comunicazione del 28.06.22 e DOC.
7 - comunicazione del 02.03.23), ivi incluso il certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (DOC.
8 - certificato medico del 21.01.2023); che nonostante le innumerevoli richieste formulate, non ha corrisposto alcunché in favore del CP_6
Sig. Pt_1
Fissata udienza di comparizione si costituiva contestando quanto ex Controparte_1 averso dedotto e, in particolare, evidenziando: che parte attrice non aveva fornito una sia pur minima ricostruzione fattuale dell'origine della vicenda, quella “colluttazione” che – a pagina 4 di 7 dire della difesa avversaria - avrebbe coinvolto il sig. che la disposizione sulle Pt_1 esclusioni di copertura (art. 11.A) prevede che “La garanzia è esclusa qualora il decesso (o l'invalidità) sia provocato da … Delitti dolosi compiuti dal Contrente o dai Beneficiari …. Delitti dolosi compiuti dall'Assicurato”. La mancanza di una ricostruzione fattuale impedisce l'accertamento di un concorso del ricorrente nella causazione dell'evento, intervento nell'eziologia dell'evento che determinerebbe l'esclusione o la riduzione di un ipotetico risarcimento, secondo il grado di colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
che in ogni caso la documentazione sanitaria prodotta è carente non risultando l'invalidità “totale e permanente”. Per queste ragioni chiedeva il rigetto della domanda avversa o in subordine il riconoscimento del concorso di colpa con riduzione del quantum dovuto.
All'esito della prima udienza veniva disposto il mutamento del rito e successivamente la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna.
1. È pacifico tra le parti che in data 3 luglio 2008 concludeva con la società Parte_1 un contratto di assicurazione denominato “Postafuturo Multiutile a Controparte_4 premio unico”, numero di polizza 50004667644. Si tratta di una polizza vita mista sia in caso di morte o vita al termine della polizza che ricomprendere anche altri eventi come l'inabilità, l'invalidità o gli infortuni. È infatti in questa seconda ipotesi che risulta essersi avverata ed è dunque questa ulteriore copertura assicurativa ad essere stata azionata nel presente giudizio.
2. Oggetto di contestazione tra le parti è l'avverarsi delle condizioni di polizza e in particolare la causa dell'evento, prima ancora che dell'invalidità derivata all'assicurato, alla fine di valutare se lo stesso rientri o meno nel concetto di “infortunio” o “fortuito” coperto dalla polizza.
3. Tanto premesso considerato che nella specie sia stata azionata la polizza prevista per infortunio totale, in punto di onere probatorio resta a carico dell'attore che invoca la copertura assicurativa l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione, potendo l'assicuratore limitarsi a eccepire che l'evento non è tra quelli oggetto della garanzia assicurativa.
Sul punto in tema di onere probatorio deve in primo luogo rilevarsi che: in generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
pagina 5 di 7 Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto che impedisce al fatto costitutivo
(evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv.
412715-01); Sez. 3, Sentenza n. 14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del
22/06/2007). In tale solco si collocano anche le sentenze di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6548 del 14/03/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582-01), allorchè richiamano tale principio di ordine generale.
In tema la giurisprudenza ha da molto tempo precisato che gli oneri probatori si distribuiscono diversamente a seconda dell'oggetto del contratto di assicurazione che, in quanto tale, contiene l'esatta delimitazione dei rischi assicurati. Pertanto, mentre, nelle assicurazioni sulla vita, al fine di ottenere il pagamento dell'assicuratore, il beneficiario soddisfa il suo debito probatorio provando, oltre all'esistenza del contratto, la morte dell'assicurato, e l'impresa assicuratrice, ove voglia liberarsi dal pagamento, deve provare, a sua volta, il fatto impeditivo (quale il suicidio), nelle assicurazioni sugli infortuni, quale quella in esame, il beneficiario deve dimostrare non solo la morte (o invalidità) dell'assicurato, ma altresì l'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto giuridico
- infortunio inteso come fortuito - idoneo a far insorgere il diritto preteso (Sez. 1, Sentenza
n. 707 del 22/04/1965; Sez. 1, Sentenza n. 707 del 22/04/1965).
Ne consegue che l'assicuratore non assume alcun onere probatorio qualora il rischio assicurato contenga precise delimitazioni contrattuali, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Nè può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1 (fra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012; Cass. civ. Sez. 3, 23 febbraio 1998 n. 1946; Idem, 10 ottobre 2003 n. 16831; Idem, 20 marzo 2006 n. 6108,).
Sul punto è stato infatti pronunciato il seguente principio di diritto: "In tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato " (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2371 del 09/07/1968; Sez. 3, Sentenza n. 16831 del 10/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n.9205).
pagina 6 di 7 4. Tanto premesso nella specie la disposizione sulle esclusioni di copertura (art. 11.A) prevede che “La garanzia è esclusa qualora il decesso (o l'invalidità) sia provocato da … Delitti dolosi compiuti dal Contrente o dai Beneficiari …. Delitti dolosi compiuti dall'Assicurato”.
A fronte di ciò l'attore si è limitato ad allegare l'invalidità permanente allegando genericamente entro il maturare delle preclusioni assertive che questa sarebbe derivata da una aggressione subita in data 20 ottobre 2020 in Colico, laddove sarebbe stato “picchiato e fatto precipitare rovinosamente a terra”. Nulla di più è stato allegato o provato. Neppure alcuna istanza istruttoria risulta essere stata a tal fine formulata.
Parte attrice non ha così compiutamente assolto all'onere probatorio su di sé incombente, non è infatti stato provato che l'invalidità permanente fosse stata cagionata da un infortunio, ossia da una causa fortuita esterna e violenta in ragione di una carenza di allegazione prima ancora che di prova, non risultando sufficiente la mera certificazione medica in atti.
A tanto consegue il rigetto della domanda attorea.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico di parte attrice, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali ex DM
147/22 (secondo i valori minima in ragione della complessità delle questioni trattate per fascia di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea
2) condanna altresì parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali ex DM 147/22, oltre il
15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 13 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 229/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno dott. (C.F. ), nato a [...], il 12 Parte_2 C.F._2
marzo 1986 e residente in [...], int. 1, come da provvedimento di nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Sondrio del 28 giugno
2021, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dall'avv. VALTER BERNARDI (C.F. ), C.F._3 dall'avv. Luca Bernardi (C.F. ) e dall'avv. ANDREA BERNARDI C.F._4
(C.F. ), tutti del Foro di Lecco, con studio in 23823 - Colico (LC), C.F._5
via Nazionale n. 111, ed ivi elettivamente domiciliato
- parte attrice - nei confronti di:
( C.F. ) in persona del procuratore Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
nata a [...] il [...], per procura notarile del Notaio del
[...] Persona_1
15.06.2022, Racc. 34191, Rep. 65903, con sede legale in Roma, Viale Beethoven n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE ROMA (C.F. fax n. C.F._6
06/32120199, PEC: ), in forza di procura speciale Email_1
allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Piazza Cavour n.
19.
- parte convenuta -
Oggetto: assicurazione
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia in rito sia nel merito, così giudicare:
NEL MERITO: per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare al pagamento in Controparte_1 favore del Sig. dell'importo di Euro 10.000,00, rivalutato ai sensi di Parte_1 polizza, oltre interessi legali maturati a far data dal 23 maggio 2022, o comunque dell'importo che emergerà in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche in via equitativa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di avvocato, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA, come per Legge, sia per il presente giudizio che per il procedimento di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché, sulla base di quanto esposto in atti, dell'ampia documentazione prodotta dalla presente difesa e delle indagini che il consulente riterrà necessarie, verifichi e accerti se il sig. risulti affetto da invalidità totale e Pt_1 permanente e, in caso affermativo, determini l'importo dovuto in suo favore in forza del contratto di assicurazione stipulato con . Nell'ambito di tale CTU, si chiede che CP_1 il consulente verifichi e accerti se la situazione clinica del sig. accertata Pt_1 dall'Ospedale Moriggia Pelascini sia compatibile con una aggressione fisica e successiva precipitazione;
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., all'Ospedale Moriggia Pelascini sito in
22015 - Gravedona ed Uniti (CO), Via Pelascini n. 3, di esibire in giudizio l'integrale cartella clinica del sig. ivi incluso il verbale di pronto soccorso del 20 ottobre Pt_1
2020 e il rapporto/referto all'autorità giudiziaria;
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., alla Controparte_3
sita in 23030 - Villa di Tirano (SO), Via Beltramelli n. 39, di esibire in
[...] giudizio tutta la documentazione medica relativa al sig. ” Pt_1
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, deduzione e conclusione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve al sig. CP_1 in forza della polizza n. 50004667644. Pt_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la 'colluttazione' è comunque espressione di una responsabilità concorrente del sig. e per l'effetto commisurare il concorso Pt_1 di colpa degli interessati nella misura che sarà accertata in corso di causa, ai sensi
pagina 3 di 7 dell'art. 1227 c.c. - Con condanna di controparte al pagamento delle spese, spese generali, compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge. - riserva di dedurre anche all'esito delle difese avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ai sensi dell'art. 210 cpc, Voglia il Tribunale acquisire presso l'Autorità Penale e/o l'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o ordinare l'esibizione a controparte dei verbali di intervento della Pubblica Autorità, delle denunce querele depositate, della costituzione di parte civile nel procedimento penale relativi a sinistro occorso in data 20.10.2020 ai danni del Sig. , C.F. , nato a [...] il [...]”. Parte_1 C.F._7
Voglia, comunque, l'Ecc.ma Corte rigettare ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , in persona dell'amministratore di Parte_1 sostegno dott. conveniva in giudizio al fine di ottenerne la Parte_2 Controparte_1 condanna al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 sussistendo le condizioni polizza.
Parte attrice in particolare esponeva: che in data 3 luglio 2008 concludeva Parte_1 con la società un contratto di assicurazione denominato Controparte_4 CP_5
a premio unico”, numero di polizza 50004667644 (DOC.
1 - polizza n.
[...]
50004667644 e DOC.
2 - condizioni generali di polizza); che la polizza prevede, a titolo di garanzia accessoria, “un capitale assicurato iniziale aggiuntivo in caso di invalidità totale e permanente conseguente ad infortunio pari Euro 10.000,00”; che nell'ottobre 2020, il Sig. subiva un sinistro che causava l'invalidità totale e permanente dello stesso;
che Il Pt_1
Sig. per il tramite del proprio amministratore di sostegno dott. - Pt_1 Parte_2 nominato in data 28 giugno 2021 (DOC.
3 - decreto nomina amministratore di sostegno) -
“azionava” dunque la Polizza e chiedeva a il pagamento di quanto ivi previsto CP_1 per l'ipotesi di invalidità totale dell'assicurato (DOC.
4 - richiesta di pagamento), allegando il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 20 Legge 102/2009
(DOC.
5 - verbale accertamento invalidità totale); che a sostegno della propria richiesta, con successive comunicazioni, l'amministratore di sostegno trasmetteva a CP_1
l'ulteriore documentazione richiesta (DOC.
6 - comunicazione del 28.06.22 e DOC.
7 - comunicazione del 02.03.23), ivi incluso il certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (DOC.
8 - certificato medico del 21.01.2023); che nonostante le innumerevoli richieste formulate, non ha corrisposto alcunché in favore del CP_6
Sig. Pt_1
Fissata udienza di comparizione si costituiva contestando quanto ex Controparte_1 averso dedotto e, in particolare, evidenziando: che parte attrice non aveva fornito una sia pur minima ricostruzione fattuale dell'origine della vicenda, quella “colluttazione” che – a pagina 4 di 7 dire della difesa avversaria - avrebbe coinvolto il sig. che la disposizione sulle Pt_1 esclusioni di copertura (art. 11.A) prevede che “La garanzia è esclusa qualora il decesso (o l'invalidità) sia provocato da … Delitti dolosi compiuti dal Contrente o dai Beneficiari …. Delitti dolosi compiuti dall'Assicurato”. La mancanza di una ricostruzione fattuale impedisce l'accertamento di un concorso del ricorrente nella causazione dell'evento, intervento nell'eziologia dell'evento che determinerebbe l'esclusione o la riduzione di un ipotetico risarcimento, secondo il grado di colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
che in ogni caso la documentazione sanitaria prodotta è carente non risultando l'invalidità “totale e permanente”. Per queste ragioni chiedeva il rigetto della domanda avversa o in subordine il riconoscimento del concorso di colpa con riduzione del quantum dovuto.
All'esito della prima udienza veniva disposto il mutamento del rito e successivamente la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna.
1. È pacifico tra le parti che in data 3 luglio 2008 concludeva con la società Parte_1 un contratto di assicurazione denominato “Postafuturo Multiutile a Controparte_4 premio unico”, numero di polizza 50004667644. Si tratta di una polizza vita mista sia in caso di morte o vita al termine della polizza che ricomprendere anche altri eventi come l'inabilità, l'invalidità o gli infortuni. È infatti in questa seconda ipotesi che risulta essersi avverata ed è dunque questa ulteriore copertura assicurativa ad essere stata azionata nel presente giudizio.
2. Oggetto di contestazione tra le parti è l'avverarsi delle condizioni di polizza e in particolare la causa dell'evento, prima ancora che dell'invalidità derivata all'assicurato, alla fine di valutare se lo stesso rientri o meno nel concetto di “infortunio” o “fortuito” coperto dalla polizza.
3. Tanto premesso considerato che nella specie sia stata azionata la polizza prevista per infortunio totale, in punto di onere probatorio resta a carico dell'attore che invoca la copertura assicurativa l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione, potendo l'assicuratore limitarsi a eccepire che l'evento non è tra quelli oggetto della garanzia assicurativa.
Sul punto in tema di onere probatorio deve in primo luogo rilevarsi che: in generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
pagina 5 di 7 Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto che impedisce al fatto costitutivo
(evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv.
412715-01); Sez. 3, Sentenza n. 14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del
22/06/2007). In tale solco si collocano anche le sentenze di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6548 del 14/03/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582-01), allorchè richiamano tale principio di ordine generale.
In tema la giurisprudenza ha da molto tempo precisato che gli oneri probatori si distribuiscono diversamente a seconda dell'oggetto del contratto di assicurazione che, in quanto tale, contiene l'esatta delimitazione dei rischi assicurati. Pertanto, mentre, nelle assicurazioni sulla vita, al fine di ottenere il pagamento dell'assicuratore, il beneficiario soddisfa il suo debito probatorio provando, oltre all'esistenza del contratto, la morte dell'assicurato, e l'impresa assicuratrice, ove voglia liberarsi dal pagamento, deve provare, a sua volta, il fatto impeditivo (quale il suicidio), nelle assicurazioni sugli infortuni, quale quella in esame, il beneficiario deve dimostrare non solo la morte (o invalidità) dell'assicurato, ma altresì l'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto giuridico
- infortunio inteso come fortuito - idoneo a far insorgere il diritto preteso (Sez. 1, Sentenza
n. 707 del 22/04/1965; Sez. 1, Sentenza n. 707 del 22/04/1965).
Ne consegue che l'assicuratore non assume alcun onere probatorio qualora il rischio assicurato contenga precise delimitazioni contrattuali, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Nè può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1 (fra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012; Cass. civ. Sez. 3, 23 febbraio 1998 n. 1946; Idem, 10 ottobre 2003 n. 16831; Idem, 20 marzo 2006 n. 6108,).
Sul punto è stato infatti pronunciato il seguente principio di diritto: "In tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato " (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2371 del 09/07/1968; Sez. 3, Sentenza n. 16831 del 10/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n.9205).
pagina 6 di 7 4. Tanto premesso nella specie la disposizione sulle esclusioni di copertura (art. 11.A) prevede che “La garanzia è esclusa qualora il decesso (o l'invalidità) sia provocato da … Delitti dolosi compiuti dal Contrente o dai Beneficiari …. Delitti dolosi compiuti dall'Assicurato”.
A fronte di ciò l'attore si è limitato ad allegare l'invalidità permanente allegando genericamente entro il maturare delle preclusioni assertive che questa sarebbe derivata da una aggressione subita in data 20 ottobre 2020 in Colico, laddove sarebbe stato “picchiato e fatto precipitare rovinosamente a terra”. Nulla di più è stato allegato o provato. Neppure alcuna istanza istruttoria risulta essere stata a tal fine formulata.
Parte attrice non ha così compiutamente assolto all'onere probatorio su di sé incombente, non è infatti stato provato che l'invalidità permanente fosse stata cagionata da un infortunio, ossia da una causa fortuita esterna e violenta in ragione di una carenza di allegazione prima ancora che di prova, non risultando sufficiente la mera certificazione medica in atti.
A tanto consegue il rigetto della domanda attorea.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico di parte attrice, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali ex DM
147/22 (secondo i valori minima in ragione della complessità delle questioni trattate per fascia di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea
2) condanna altresì parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali ex DM 147/22, oltre il
15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 13 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
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