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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1712/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1712/2022 R.G.
TRA
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Zago ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Badia Polesine (RO), via Masetti
n. 558/F
PARTE APPELLANTE
E
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Rosboch ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso la sede del predetto difensore in Torino, via Campana n. 36
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 139/2022 del Giudice di Pace di Rovigo
Conclusioni delle parti
PER PARTE APPELLANTE:
In via preliminare rigettarsi entrambe le eccezioni proposte da controparte in quanto meramente strumentali. Nel merito, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, - in via principale riformare la sentenza n. 139/2022 del 28.02.2022, pubblicata il 15 marzo 2022 ed accogliere la domanda di pagamento della somma di euro 3.396,48 avente ad oggetto la fattura n.
335/2020 del 24.06.2020 emessa dalla per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese e delle competenze di causa, anche di primo grado, oltre accessori come per legge.
PER PARTE APPELLATA:
1 In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti di forma - contenuto di cui all'art.342 c.p.c. Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria perché sprovvista del requisito della “ragionevole probabilità di accoglimento” di cui all'art.348 bis-ter c.p.c. Nel merito: respingere siccome infondati i motivi di gravame proposti dalla appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 139/2022 del Giudice di Pace di Rovigo, dott.ssa PRANDO, comunque respingendo tutte le domande avversarie e per
l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande avversarie, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando integralmente assolta la conchiudente per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n.
139/2022 (RG 4176/2021) depositata il 15.3.2022, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa da , è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 74/2021 (RG 208/2021) CP_1
richiesto ed emesso in favore di per il pagamento della somma di € Parte_1
3.396,48 a titolo di corrispettivo per il rinnovo annuale del contratto “di aggiornamento, manutenzione e assistenza ordinaria e straordinaria del software di ”. Parte_1
La controversia trae origine dal contratto stipulato da E in data Parte_1 CP_1
25.06.2019 e, segnatamente, dalla disdetta inviata da in data 4.06.2020, ben oltre il CP_1
termine contrattuale di 90 giorni prima della scadenza annuale (30.06.2020), in quanto, a suo dire, in quel periodo era impossibile accedere al “sistema” a causa delle misure di contenimento imposte dalla normativa emergenziale COVID 19.
, contestando l'applicabilità a della normativa emergenziale richiamata e Pt_1 CP_1
ritenendo il contratto rinnovato tacitamente, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Rovigo il decreto ingiuntivo n. 74/2021 per la somma corrispondente al corrispettivo pattuito per la seconda annualità.
ha proposto opposizione eccependo: i) l'incompetenza territoriale del Giudice di CP_1
Pace di Rovigo in favore di quello di Torino, per nullità della clausola del contratto derogativa della competenza;
ii) il difetto di prova del credito azionato, non potendo considerarsi prova la fattura commerciale;
iii) la non debenza della somma ingiunta, perché relativa a servizi mai erogati e perché fatturata successivamente alla disdetta dal contratto;
iv) la nullità della clausola di rinnovo
2 automatico del contratto, in quanto vessatoria;
v) l'applicabilità al caso di specie dell'art. 91 del
Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), secondo cui il rispetto delle misure di contenimento deve essere sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 1218
c.c.; vi) la possibilità di qualificare la comunicazione pec di disdetta del 4.06.2020 anche come comunicazione ex art. 1467 c.c. ovvero finalizzata alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Pt_1
conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che: i) la clausola di scelta del foro competente e quella di rinnovazione tacita sono entrambe valide e correttamente munite di doppia sottoscrizione, come richiesto dall'art. 1341 secondo comma c.c.; ii) la prova del credito risulterebbe documentata non solo dalla fattura, ma soprattutto dal contratto prodotto in giudizio;
iii) i servizi sono stati correttamente erogati;
iv) il richiamo all'art. 91 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura
Italia) è erroneo, regolando fattispecie affatto diverse da quella in esame;
iv) l'attività esercitata dall'opponente non era stata affatto colpita dalle limitazioni richiamate. CP_1
Il Giudice di Pace di Rovigo con la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione con la seguente motivazione: “La comunicazione di disdetta inoltrata a mezzo pec dall'opponente in data 4.06.2020
.. deve intendersi valida ed efficace ad escludere ogni responsabilità dell'ingiunta che non ha potuto rispettare il termine contrattuale del preavviso, come si legge nel doc. 1 del fascicolo attoreo, per causa di forza maggiore. Il rispetto del termine di preavviso della disdetta è stato reso impossibile dalle misure restrittive previste nel periodo del lockdown stanti le difficoltà di utilizzo del sistema informatico e l'impossibilità di accesso al sistema”.
Il Giudice di Pace, condividendo con l'opponente l'applicabilità al caso in oggetto del comma 6 bis dell'art. 3 del DL 18/2020 (come introdotto dall'art. 91 del DL 18/2020) ha quindi ritenuto che
“deve escludersi … vi sia stato inadempimento, atteso che il ritardo è avvenuto in conseguenza delle restrizioni per l'epidemia in atto, motivato da causa di forza maggiore, circostanza ben nota all'opposta in quanto esplicitata dall'opponente nella missiva di recesso ricevuta in data antecedente la scadenza del contratto. Deve quindi escludersi la sussistenza di responsabilità per inadempimento in capo all'opponente, stante l'esclusione ex lege della detta responsabilità anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Con atto di citazione notificato in data 25.08.2022, ha proposto appello articolando un Pt_1
unico motivo di impugnazione, ovvero l'errata applicazione e/o interpretazione del comma 6 bis dell'art. 3 del DL 6/2020.
3 Secondo in primo grado sarebbe stato operato un illegittimo automatismo, Parte_1
essendo stato applicato il decreto c.d. Cura Italia senza richiedere la prova di un nesso causale tra l'inadempimento di e le misure restrittive emanate dal Governo - prova che peraltro CP_1
non sarebbe stata fornita dall'appellata- e, comunque, senza tenere conto che l'attività esercitata da e oggettivata nel codice ATECO 74.90.93 era tra quelle espressamente escluse dalle CP_1
misure restrittive.
L'appellante dopo aver rammentato che con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) sono state emanate le disposizioni attuative del DL n. 6/2020 e che tale DPCM stabiliva all'art. 1, comma a) che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1”, ha evidenziato che tra i codici attività
ATECO previsti in tale allegato era compreso quello corrispondente all'attività di CP_1
(codice ATECO 74.90.93 “Altre attività di consulenza tecnica ..”) poiché rientrante nel gruppo di attività ivi espressamente indicato al n. 74 “Attività professionali, scientifiche e tecniche”.
Il Giudice di Pace, quindi, avrebbe errato nel non valutare la reale incidenza delle norme di contenimento sull'attività di , valutazione che non solo avrebbe consentito di CP_1 appurare che l'attività svolta era tra quelle liberamente esercitabili, ma anche che, comunque, dal 17 maggio 2020 erano riprese tutte le attività anche quelle sospese, e, ciò nonostante, la disdetta era arrivata solo il 4 giugno.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello proposto, CP_1
sollevando un'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o di improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. e riproponendo talune eccezioni svolte in primo grado.
All'udienza del 18 gennaio 2023, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione conclusioni. A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato e viene accolto.
Il comma 6 bis dell'art. 3 del DL 6/2020, norma speciale su cui si incentra la questione nodale della controversia, dispone: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Il chiaro riferimento alla disciplina dell'inadempimento contrattuale esclude che tale disposizione sia applicabile al caso di specie, nel quale viene in rilievo non l'adempimento di una prestazione da
4 parte di , bensì l'esercizio di un diritto contrattualmente regolamentato al fine di CP_1
impedire il rinnovo tacito del contratto;
che poi il termine per l'invio della disdetta sia decadenziale, ciò non comporta la sussunzione di detta fattispecie a quella, ben diversa, prevista nella suddetta norma speciale, della decadenza connessa “a ritardati o omessi adempimenti”.
Escluso quindi che il ritardo nell'invio della disdetta di possa considerarsi alla CP_1
stregua di una responsabilità da inadempimento e, come tale, suscettibile di essere valutato alla luce della normativa emergenziale, è pur sempre possibile accertare se la motivazione addotta da
, per non aver rispettato il termine di preavviso dei 90 giorni dalla scadenza annuale CP_1
del contratto e quindi per non aver inviato la disdetta entro il 1.04.2020, possa essere comunque considerata una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile il ritardo in cui la parte è incorsa.
nella mail pec di disdetta ha dichiarato: “Non abbiamo potuto rispettare il termine CP_1
contrattuale del preavviso in quanto eravamo in pieno lockdown e senza possibilità di accesso al sistema”. Tuttavia, negli atti di causa, sebbene tali argomenti siano stati oggetto di specifiche contestazioni da parte di , tanto in primo grado quanto nel presente giudizio, Pt_1
non ha fornito la prova che le misure di contenimento abbiano riguardato anche la CP_1
propria attività.
Dagli atti di causa, invece, risulta dimostrato l'esatto contrario, ovvero che l'attività di
-contraddistinta dal codice ATECO 74.90.93 così come ricavabile dalla visura CP_1
prodotta- fosse tra quelle escluse espressamente dall'operatività del DPCM 22.03.2020, essendo ricompresa nel codice 74 “Attività professionali, scientifiche e tecniche” indicato nell'elenco allegato 1.
, inoltre, non ha fornito prova, né chiarito in quale modo le limitazioni, anche qualora CP_1
applicabili, le avrebbero impedito di mandare una disdetta tempestiva considerando oltretutto che da contratto era ammessa anche la trasmissione a mezzo mail pec (modalità poi utilizzata con l'invio del 4.06.2020).
Alla luce di ciò, si deve escludere che il ritardo sia stato determinato da una causa di forza maggiore e conseguentemente il contratto de quo deve ritenersi rinnovato tacitamente per l'annualità
1.07.2020-30.06.2021.
Ritenendo, pertanto, dovuto a il corrispettivo pattuito contrattualmente per l'annualità Pt_1
rinnovata, e dovendo quindi, sotto tale profilo, emendare la sentenza impugnata, devono esaminarsi le ulteriori eccezioni sollevate da , ritualmente riproposte a norma dell'art. 346 c.p.c. CP_1
Deve, a tale riguardo, rammentarsi il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo il quale “le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di
5 rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art.
343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 21/03/2019, n. 7940).
Ebbene, a tale proposito, la possibilità, prospettata da , di qualificare la pec del CP_1
4.06.2020 come comunicazione finalizzata alla risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., deve ritenersi non supportata da valide e fondate ragioni giuridiche. Posto in ogni caso che l'intenzione di risolvere il contratto deve risultare da una volontà espressa, che in tal caso manca del tutto, si deve rilevare che per costante orientamento della Cassazione “la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 c.c., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale” (Cass. civ. Sez. II Ord., 07/11/2017, n. 26363).
In ragione di ciò, l'eccezione, anche qualora fondata, non esplicherebbe alcuna efficacia estintiva idonea a paralizzare il diritto dell'attrice appellante.
Del pari non fondata è l'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di . Pt_1
Deduce l'appellata, che avrebbe prodotto “unicamente” una fattura “senza provare il Pt_1
compimento di alcuna prestazione” e che detta “fattura sarebbe stata emessa in relazione a servizi mai erogati, né tanto meno richiesti da . CP_1
Gli assunti sottesi a tale contestazione, sono infondati ed è proprio dal tenore letterale del contratto prodotto in causa dall'appellante, che la tesi di trova smentita. CP_1
L'oggetto del contratto, invero, è “l'aggiornamento, la manutenzione e l'assistenza tecnica del software di ”. Tale software è stato concesso in licenza a e nel modulo Pt_1 CP_1
d'ordine allegato al contratto è espressamente indicato che “con la firma del presente ordine si conferma di aver scaricato, letto e accettato la licenza d'uso”.
Mancando una contestazione sul punto, deve pertanto ritenersi che il software sia stato concesso in godimento a all'inizio del periodo contrattuale e che tale godimento non abbia subito CP_1
interruzioni.
Relativamente ai servizi di aggiornamento e assistenza collegati alle licenze, sono invece le modalità di prestazione dei relativi servizi a rivelare l'infondatezza della contestazione di inadempimento della fornitrice. Infatti, sia l'aggiornamento che l'assistenza sono previsti nel
6 contratto come servizi erogabili su richiesta, ovvero dietro specifica iniziativa del cliente:
l'assistenza mediante l'apertura di un apposito ticket, mentre l'aggiornamento tramite accesso al sito web di dal quale è possibile scaricare il relativo file. Pt_1
Sostenere che i servizi non siano mai stati richiesti, risulta privo di logica e significato, posto che la richiesta di uno di questi servizi è meramente eventuale e lasciata alla decisione/necessità del cliente il quale, comunque, è tenuto al pagamento del corrispettivo per la semplice messa a disposizione del servizio, come un qualsiasi servizio in abbonamento.
Per altro verso, sostenere che i servizi non sono stati erogati senza dare indicazioni su cosa sia stato inadempiuto, a fronte della specifica richiesta di intervento, confina la contestazione nella genericità
e pertanto deve essere rigettata.
Si devono rigettare anche le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e improcedibilità ex art. 348 bis e ter cpc dell'appello per totale infondatezza, difettando nel merito i presupposti richiesti.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello va accolto.
La sentenza va, pertanto, riformata nel senso di rigettare l'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2021 del Giudice di Pace di Rovigo.
[...]
La riforma della sentenza comporta la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il principio unitario, ponendole a carico della società appellata in CP_1
ragione della sua soccombenza in entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo, in base al
D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Rovigo n. 139/2022, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore della di € CP_1 Parte_1
3.396,48 oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura n. 335/2020 del 24.06.2020 al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese del giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida per il primo grado in € 1.265,00, e per il grado d'appello in € 2.552,00 per compensi professionali, ed euro 174,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Rovigo, il 7.01.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Abiuso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1712/2022 R.G.
TRA
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Zago ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Badia Polesine (RO), via Masetti
n. 558/F
PARTE APPELLANTE
E
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Rosboch ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso la sede del predetto difensore in Torino, via Campana n. 36
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 139/2022 del Giudice di Pace di Rovigo
Conclusioni delle parti
PER PARTE APPELLANTE:
In via preliminare rigettarsi entrambe le eccezioni proposte da controparte in quanto meramente strumentali. Nel merito, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, - in via principale riformare la sentenza n. 139/2022 del 28.02.2022, pubblicata il 15 marzo 2022 ed accogliere la domanda di pagamento della somma di euro 3.396,48 avente ad oggetto la fattura n.
335/2020 del 24.06.2020 emessa dalla per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese e delle competenze di causa, anche di primo grado, oltre accessori come per legge.
PER PARTE APPELLATA:
1 In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti di forma - contenuto di cui all'art.342 c.p.c. Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria perché sprovvista del requisito della “ragionevole probabilità di accoglimento” di cui all'art.348 bis-ter c.p.c. Nel merito: respingere siccome infondati i motivi di gravame proposti dalla appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 139/2022 del Giudice di Pace di Rovigo, dott.ssa PRANDO, comunque respingendo tutte le domande avversarie e per
l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande avversarie, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando integralmente assolta la conchiudente per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n.
139/2022 (RG 4176/2021) depositata il 15.3.2022, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa da , è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 74/2021 (RG 208/2021) CP_1
richiesto ed emesso in favore di per il pagamento della somma di € Parte_1
3.396,48 a titolo di corrispettivo per il rinnovo annuale del contratto “di aggiornamento, manutenzione e assistenza ordinaria e straordinaria del software di ”. Parte_1
La controversia trae origine dal contratto stipulato da E in data Parte_1 CP_1
25.06.2019 e, segnatamente, dalla disdetta inviata da in data 4.06.2020, ben oltre il CP_1
termine contrattuale di 90 giorni prima della scadenza annuale (30.06.2020), in quanto, a suo dire, in quel periodo era impossibile accedere al “sistema” a causa delle misure di contenimento imposte dalla normativa emergenziale COVID 19.
, contestando l'applicabilità a della normativa emergenziale richiamata e Pt_1 CP_1
ritenendo il contratto rinnovato tacitamente, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Rovigo il decreto ingiuntivo n. 74/2021 per la somma corrispondente al corrispettivo pattuito per la seconda annualità.
ha proposto opposizione eccependo: i) l'incompetenza territoriale del Giudice di CP_1
Pace di Rovigo in favore di quello di Torino, per nullità della clausola del contratto derogativa della competenza;
ii) il difetto di prova del credito azionato, non potendo considerarsi prova la fattura commerciale;
iii) la non debenza della somma ingiunta, perché relativa a servizi mai erogati e perché fatturata successivamente alla disdetta dal contratto;
iv) la nullità della clausola di rinnovo
2 automatico del contratto, in quanto vessatoria;
v) l'applicabilità al caso di specie dell'art. 91 del
Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), secondo cui il rispetto delle misure di contenimento deve essere sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 1218
c.c.; vi) la possibilità di qualificare la comunicazione pec di disdetta del 4.06.2020 anche come comunicazione ex art. 1467 c.c. ovvero finalizzata alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Pt_1
conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che: i) la clausola di scelta del foro competente e quella di rinnovazione tacita sono entrambe valide e correttamente munite di doppia sottoscrizione, come richiesto dall'art. 1341 secondo comma c.c.; ii) la prova del credito risulterebbe documentata non solo dalla fattura, ma soprattutto dal contratto prodotto in giudizio;
iii) i servizi sono stati correttamente erogati;
iv) il richiamo all'art. 91 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura
Italia) è erroneo, regolando fattispecie affatto diverse da quella in esame;
iv) l'attività esercitata dall'opponente non era stata affatto colpita dalle limitazioni richiamate. CP_1
Il Giudice di Pace di Rovigo con la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione con la seguente motivazione: “La comunicazione di disdetta inoltrata a mezzo pec dall'opponente in data 4.06.2020
.. deve intendersi valida ed efficace ad escludere ogni responsabilità dell'ingiunta che non ha potuto rispettare il termine contrattuale del preavviso, come si legge nel doc. 1 del fascicolo attoreo, per causa di forza maggiore. Il rispetto del termine di preavviso della disdetta è stato reso impossibile dalle misure restrittive previste nel periodo del lockdown stanti le difficoltà di utilizzo del sistema informatico e l'impossibilità di accesso al sistema”.
Il Giudice di Pace, condividendo con l'opponente l'applicabilità al caso in oggetto del comma 6 bis dell'art. 3 del DL 18/2020 (come introdotto dall'art. 91 del DL 18/2020) ha quindi ritenuto che
“deve escludersi … vi sia stato inadempimento, atteso che il ritardo è avvenuto in conseguenza delle restrizioni per l'epidemia in atto, motivato da causa di forza maggiore, circostanza ben nota all'opposta in quanto esplicitata dall'opponente nella missiva di recesso ricevuta in data antecedente la scadenza del contratto. Deve quindi escludersi la sussistenza di responsabilità per inadempimento in capo all'opponente, stante l'esclusione ex lege della detta responsabilità anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Con atto di citazione notificato in data 25.08.2022, ha proposto appello articolando un Pt_1
unico motivo di impugnazione, ovvero l'errata applicazione e/o interpretazione del comma 6 bis dell'art. 3 del DL 6/2020.
3 Secondo in primo grado sarebbe stato operato un illegittimo automatismo, Parte_1
essendo stato applicato il decreto c.d. Cura Italia senza richiedere la prova di un nesso causale tra l'inadempimento di e le misure restrittive emanate dal Governo - prova che peraltro CP_1
non sarebbe stata fornita dall'appellata- e, comunque, senza tenere conto che l'attività esercitata da e oggettivata nel codice ATECO 74.90.93 era tra quelle espressamente escluse dalle CP_1
misure restrittive.
L'appellante dopo aver rammentato che con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) sono state emanate le disposizioni attuative del DL n. 6/2020 e che tale DPCM stabiliva all'art. 1, comma a) che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1”, ha evidenziato che tra i codici attività
ATECO previsti in tale allegato era compreso quello corrispondente all'attività di CP_1
(codice ATECO 74.90.93 “Altre attività di consulenza tecnica ..”) poiché rientrante nel gruppo di attività ivi espressamente indicato al n. 74 “Attività professionali, scientifiche e tecniche”.
Il Giudice di Pace, quindi, avrebbe errato nel non valutare la reale incidenza delle norme di contenimento sull'attività di , valutazione che non solo avrebbe consentito di CP_1 appurare che l'attività svolta era tra quelle liberamente esercitabili, ma anche che, comunque, dal 17 maggio 2020 erano riprese tutte le attività anche quelle sospese, e, ciò nonostante, la disdetta era arrivata solo il 4 giugno.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello proposto, CP_1
sollevando un'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o di improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. e riproponendo talune eccezioni svolte in primo grado.
All'udienza del 18 gennaio 2023, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione conclusioni. A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato e viene accolto.
Il comma 6 bis dell'art. 3 del DL 6/2020, norma speciale su cui si incentra la questione nodale della controversia, dispone: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Il chiaro riferimento alla disciplina dell'inadempimento contrattuale esclude che tale disposizione sia applicabile al caso di specie, nel quale viene in rilievo non l'adempimento di una prestazione da
4 parte di , bensì l'esercizio di un diritto contrattualmente regolamentato al fine di CP_1
impedire il rinnovo tacito del contratto;
che poi il termine per l'invio della disdetta sia decadenziale, ciò non comporta la sussunzione di detta fattispecie a quella, ben diversa, prevista nella suddetta norma speciale, della decadenza connessa “a ritardati o omessi adempimenti”.
Escluso quindi che il ritardo nell'invio della disdetta di possa considerarsi alla CP_1
stregua di una responsabilità da inadempimento e, come tale, suscettibile di essere valutato alla luce della normativa emergenziale, è pur sempre possibile accertare se la motivazione addotta da
, per non aver rispettato il termine di preavviso dei 90 giorni dalla scadenza annuale CP_1
del contratto e quindi per non aver inviato la disdetta entro il 1.04.2020, possa essere comunque considerata una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile il ritardo in cui la parte è incorsa.
nella mail pec di disdetta ha dichiarato: “Non abbiamo potuto rispettare il termine CP_1
contrattuale del preavviso in quanto eravamo in pieno lockdown e senza possibilità di accesso al sistema”. Tuttavia, negli atti di causa, sebbene tali argomenti siano stati oggetto di specifiche contestazioni da parte di , tanto in primo grado quanto nel presente giudizio, Pt_1
non ha fornito la prova che le misure di contenimento abbiano riguardato anche la CP_1
propria attività.
Dagli atti di causa, invece, risulta dimostrato l'esatto contrario, ovvero che l'attività di
-contraddistinta dal codice ATECO 74.90.93 così come ricavabile dalla visura CP_1
prodotta- fosse tra quelle escluse espressamente dall'operatività del DPCM 22.03.2020, essendo ricompresa nel codice 74 “Attività professionali, scientifiche e tecniche” indicato nell'elenco allegato 1.
, inoltre, non ha fornito prova, né chiarito in quale modo le limitazioni, anche qualora CP_1
applicabili, le avrebbero impedito di mandare una disdetta tempestiva considerando oltretutto che da contratto era ammessa anche la trasmissione a mezzo mail pec (modalità poi utilizzata con l'invio del 4.06.2020).
Alla luce di ciò, si deve escludere che il ritardo sia stato determinato da una causa di forza maggiore e conseguentemente il contratto de quo deve ritenersi rinnovato tacitamente per l'annualità
1.07.2020-30.06.2021.
Ritenendo, pertanto, dovuto a il corrispettivo pattuito contrattualmente per l'annualità Pt_1
rinnovata, e dovendo quindi, sotto tale profilo, emendare la sentenza impugnata, devono esaminarsi le ulteriori eccezioni sollevate da , ritualmente riproposte a norma dell'art. 346 c.p.c. CP_1
Deve, a tale riguardo, rammentarsi il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo il quale “le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di
5 rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art.
343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 21/03/2019, n. 7940).
Ebbene, a tale proposito, la possibilità, prospettata da , di qualificare la pec del CP_1
4.06.2020 come comunicazione finalizzata alla risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., deve ritenersi non supportata da valide e fondate ragioni giuridiche. Posto in ogni caso che l'intenzione di risolvere il contratto deve risultare da una volontà espressa, che in tal caso manca del tutto, si deve rilevare che per costante orientamento della Cassazione “la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 c.c., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale” (Cass. civ. Sez. II Ord., 07/11/2017, n. 26363).
In ragione di ciò, l'eccezione, anche qualora fondata, non esplicherebbe alcuna efficacia estintiva idonea a paralizzare il diritto dell'attrice appellante.
Del pari non fondata è l'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di . Pt_1
Deduce l'appellata, che avrebbe prodotto “unicamente” una fattura “senza provare il Pt_1
compimento di alcuna prestazione” e che detta “fattura sarebbe stata emessa in relazione a servizi mai erogati, né tanto meno richiesti da . CP_1
Gli assunti sottesi a tale contestazione, sono infondati ed è proprio dal tenore letterale del contratto prodotto in causa dall'appellante, che la tesi di trova smentita. CP_1
L'oggetto del contratto, invero, è “l'aggiornamento, la manutenzione e l'assistenza tecnica del software di ”. Tale software è stato concesso in licenza a e nel modulo Pt_1 CP_1
d'ordine allegato al contratto è espressamente indicato che “con la firma del presente ordine si conferma di aver scaricato, letto e accettato la licenza d'uso”.
Mancando una contestazione sul punto, deve pertanto ritenersi che il software sia stato concesso in godimento a all'inizio del periodo contrattuale e che tale godimento non abbia subito CP_1
interruzioni.
Relativamente ai servizi di aggiornamento e assistenza collegati alle licenze, sono invece le modalità di prestazione dei relativi servizi a rivelare l'infondatezza della contestazione di inadempimento della fornitrice. Infatti, sia l'aggiornamento che l'assistenza sono previsti nel
6 contratto come servizi erogabili su richiesta, ovvero dietro specifica iniziativa del cliente:
l'assistenza mediante l'apertura di un apposito ticket, mentre l'aggiornamento tramite accesso al sito web di dal quale è possibile scaricare il relativo file. Pt_1
Sostenere che i servizi non siano mai stati richiesti, risulta privo di logica e significato, posto che la richiesta di uno di questi servizi è meramente eventuale e lasciata alla decisione/necessità del cliente il quale, comunque, è tenuto al pagamento del corrispettivo per la semplice messa a disposizione del servizio, come un qualsiasi servizio in abbonamento.
Per altro verso, sostenere che i servizi non sono stati erogati senza dare indicazioni su cosa sia stato inadempiuto, a fronte della specifica richiesta di intervento, confina la contestazione nella genericità
e pertanto deve essere rigettata.
Si devono rigettare anche le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e improcedibilità ex art. 348 bis e ter cpc dell'appello per totale infondatezza, difettando nel merito i presupposti richiesti.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello va accolto.
La sentenza va, pertanto, riformata nel senso di rigettare l'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2021 del Giudice di Pace di Rovigo.
[...]
La riforma della sentenza comporta la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il principio unitario, ponendole a carico della società appellata in CP_1
ragione della sua soccombenza in entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo, in base al
D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Rovigo n. 139/2022, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
2) condanna al pagamento in favore della di € CP_1 Parte_1
3.396,48 oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura n. 335/2020 del 24.06.2020 al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese del giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida per il primo grado in € 1.265,00, e per il grado d'appello in € 2.552,00 per compensi professionali, ed euro 174,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Rovigo, il 7.01.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Abiuso
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