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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 981 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nato a [...]_1 C.F._1
(VS) il31/12/1974, elettivamente domiciliato in Oristano in via Tirso n. 79 presso lo studio dell'Avv.
LEONI ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Oristano, fraz. Donigala Fenughedu in via Oristano n. 121 presso lo studio dell'Avv.
MURONI ANNA MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA TA in data
19.08.2006 tra i signori e trascritto nel registro degli atti di CP_1 Parte_1 matrimonio del Comune di TA TA, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Pagina 1 Comune di procedere alla relativa annotazione;
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
confermando la loro collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
- il potrà vedere e stare con i figli: relativamente a , data la sua età quasi Pt_1 Per_1
maggiorenne, tutte le volte che questi lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
relativamente al figlio (di anni 10) il padre eserciterà il diritto Per_2 di visita durante la settimana lavorativa il lunedì (essendo la giornata libera del dall'uscita Pt_1
della scuola ore 16,30, eventualmente accompagnandolo presso le attività sportive praticate, e lo riporterà a casa della madre dopo cena, ore 21.30 salvo diverso accordo;
inoltre il padre vedrà il figlio minore e starà con lui a fine settimana alternati dalla giornata del sabato alle ore 10.00 fino alle ore 21.30 della domenica, sempre salvo diverso accordo. Le festività principali del Natale, del
Capodanno, della Pasqua, Pasquetta seguiranno le regole dell'alternanza.
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, un assegno complessivo per il contributo del mantenimento dei figli
[...]
e della somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuno), oltre rivalutazione Per_1 Per_2 annuale secondo gli indici ISTA;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli, dovranno essere preventivamente concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze (esemplificativamente: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per tasse scolastiche universitarie, libri scolastici, spese di natura ludica o parascolastica, viaggi di istruzione, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.) e graveranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. Per le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF del
14.07.2017;
- l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
- l'indennità di frequenza riconosciuta nell'interesse del figlio sarà percepita integralmente Per_2
dalla sig.ra e utilizzata per le esigenze educative del medesimo minore (a titolo CP_1
esemplificativo, visite mediche relative alla patologia in relazione alla quale è riconosciuta l'indennità, spese di ripetizioni, attività educative nei centri estivi, etc.); l'indennità riconosciuta nell'interesse del figlio e attualmente percepita dal sig. continuerà a essere percepita Per_1 Pt_1
Pagina 2 e gestita dal medesimo, ivi compreso il sostenimento di spese per la formazione culturale e professionale di;
Per_1
- impegno del sig. di provvedere quanto prima alla rottamazione ovvero alla vendita Pt_1 dell'autoveicolo targato DD047BH e intestato alla - compensazione delle spese di lite”. CP_1
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e Parte_1 CP_1
”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.08.20006 con CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TA TA (atto n. 8, parte
[...]
II, serie A, anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli (Oristano, 21.4.2008) e (Oristano, 25.5.2014). Per_1 Per_2
Con decreto n. 5022/2022 del 19.12.2022 il Tribunale di Oristano, su accordo delle parti, ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni che ivi si riportano: “A) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e potranno liberamente fissare il loro domicilio. B) prende atto che il domicilio coniugale di proprietà di , sito in Oristano Via Parte_1
Puccini n. 22, rimane in utilizzo allo stesso . La Sig.ra unitamente ai Parte_1 CP_1
figli e , ha già trasferito la propria residenza in una casa condotta in locazione in Per_1 Per_2
Oristano, Via Tirso 131. C) prende atto che fino a quando la Sig.ra non avrà acquistato un CP_1
immobile in proprietà da destinare a residenza sua e dei figli - e comunque non oltre un anno dalla omologa della presente separazione - il Sig. si impegna a contribuire mensilmente nella Pt_1 misura di €200,00 alle spese per la locazione dell'alloggio di cui al punto che precede. D) I due figli minori e risiederanno presso la madre e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. Il padre terrà con sè i figli ogni qualvolta ne sentirà la necessità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e, in ogni caso, previo accordo con la madre. In caso di disaccordo, il padre eserciterà il diritto di visita secondo le modalità di seguito descritte: - il padre terrà con se i figli il martedì e il giovedì dalle 18:30 alle
20:30, e i sabati, a settimane alterne, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 della domenica;
- il padre terrà con se i figli, alternativamente, un anno la Vigilia di Natale e l'1/1 e l'anno successivo il
25/12 ed il 31/12; - sempre alternativamente un anno la Pasqua e l'anno successivo la Pasquetta;
- il padre terrà con se i figli 20 giorni (di cui 10 giorni consecutivi per volta) nel periodo estivo,
Pagina 3 previo accordo con la madre;
- in ogni caso il padre terrà con se i figli ogni qualvolta ne sentirà la necessità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e, in ogni caso, previo accordo con la madre. D) quanto al mantenimento dei coniugi, questi reciprocamente vi rinunciano in via definitiva;
E) quanto al mantenimento dei figli e , il signor Per_1 Per_2 Pt_1
verserà a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora la somma di CP_1 euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita. F) Ciascun coniuge contribuirà nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli adottate dal CNF a novembre 2017, che integralmente si richiamano e che si allegano al presente atto per farne parte integrante, salvo le urgenze, che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli. F) prende atto che si obbliga a Parte_1
corrispondere a entro il 31.1.2023 la complessiva somma di € 10.000,00 (euro CP_1
diecimila/00) a totale tacitazione di ogni diritto e pretesa che la stessa possa vantare per il contributo fornito all'acquisto della casa coniugale come per qualunque altro titolo che sia diverso dagli obblighi derivanti dalla stretta regolamentazione dei rapporti tra coniugi/genitori; G) prende atto che i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto. H) prende atto che ai fini dei benefici previsti dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 i ricorrenti precisano esplicitamente che il suddetto accordo patrimoniale raggiunto è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I) Spese compensate.”
Il ricorrente ha dedotto che le statuizioni contenute nel decreto di omologa sono state osservate e ha precisato che la ha acquistato un immobile a Oristano in via Gennargentu ove attualmente CP_1
vive con i figli e che, per tale motivo, è venuto meno l'obbligo di contribuzione al pagamento del canone di locazione dell'alloggio ove la medesima si era trasferita dopo la separazione;
egli ha, inoltre, versato alla la somma di euro 10.000,00 a tacitazione di ogni diritto e pretesa per il CP_1 contributo fornito nell'acquisto della casa coniugale.
ha, dunque, richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio contratto con alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa, CP_1
eccetto quelle sopra riportate.
Si è costituita la resistente, la quale ha confermato che le condizioni stabilite in sede di separazione sono state rispettate, eccetto quelle relative ai tempi di permanenza e di visita con i figli i quali, a causa dell'assenza del padre, hanno sviluppato un senso di distacco e disagio nei suoi confronti rifiutando spontaneamente momenti di condivisione con lui. La scarsa collaborazione del Pt_1
Pagina 4 nell'esercizio della responsabilità genitoriale comporta che sia la madre a gestire l'intero carico gestionale e organizzativo.
La dunque, non si è opposta alla domanda di divorzio ma, in ragione della totale assenza di CP_1 collaborazione e dei maggiori redditi del ricorrente, ha concluso alle seguenti condizioni: “1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
confermando la loro collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, impegnandosi ad adottare sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. 2) Il potrà vedere e stare con i figli: relativamente a , Pt_1 Per_1
data la sua età quasi maggiorenne, tutte le volte che questi lo desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di;
relativamente al figlio (di anni 10) il padre Per_1 Per_2 eserciterà il diritto di visita il lunedì (essendo la giornata libera del dall'uscita della scuola Pt_1
ore 16,30 e lo accompagnerà a calcio alle 17.00 e lo riporterà a casa della madre alla fine degli allenamenti. Tenendo conto dei rispettivi turni di lavoro, la Sig.ra chiede che il Sig. CP_1 Pt_1
collabori nella pianificazione congiunta delle giornate in cui trascorrerà del tempo con i figli, a partire dal lunedì. Inoltre, richiede il suo supporto nella gestione degli impegni dei figli, in particolare nell'accompagnarli alle attività sportive e alle visite mediche, garantendo così una ripartizione equilibrata delle responsabilità genitoriali. Le festività principali Natale, Pasqua,
Pasquetta seguiranno le regole dell'alternanza. 3) Disporre a carico del Sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, un assegno CP_1
complessivo per il contributo del mantenimento dei figli e della somma di euro Per_1 Per_2
600,00 (euro 300,00 per ciascuno) ovvero di altra somma ritenuta dal Sig. Giudice di giustizia. Il tutto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, dovranno essere preventivamente concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze, esemplificativamente: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per tasse scolastiche universitarie, libri scolastici, spese di natura ludica o parascolastica, viaggi di istruzione, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.., e graveranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF del 14.07.2017. 5) Ordinare al Sig. di procedere immediatamente con il Pt_1
passaggio di proprietà dell'autoveicolo sopra descritto targato DD047BH. 6) Vinte le spese del giudizio”.
Pagina 5 Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 03.04.2025 e in tale sede, hanno manifestato di essere addivenute a un accordo alle condizioni che di seguitano si riportano:
“- pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA TA in data
19.08.2006 tra i signori e trascritto nel registro degli atti di CP_1 Parte_1 matrimonio del Comune di TA TA, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune di procedere alla relativa annotazione;
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
confermando la loro collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
- il potrà vedere e stare con i figli: relativamente a , data la sua età quasi Pt_1 Per_1
maggiorenne, tutte le volte che questi lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
relativamente al figlio (di anni 10) il padre eserciterà il diritto Per_2 di visita durante la settimana lavorativa il lunedì (essendo la giornata libera del dall'uscita Pt_1
della scuola ore 16,30, eventualmente accompagnandolo presso le attività sportive praticate, e lo riporterà a casa della madre dopo cena, ore 21.30 salvo diverso accordo;
inoltre il padre vedrà il figlio minore e starà con lui a fine settimana alternati dalla giornata del sabato alle ore 10.00 fino alle ore 21.30 della domenica, sempre salvo diverso accordo. Le festività principali del Natale, del
Capodanno, della Pasqua, Pasquetta seguiranno le regole dell'alternanza.
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, un assegno complessivo per il contributo del mantenimento dei figli
[...]
e della somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuno), oltre rivalutazione Per_1 Per_2 annuale secondo gli indici ISTA;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli, dovranno essere preventivamente concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze (esemplificativamente: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per tasse scolastiche universitarie, libri scolastici, spese di natura ludica o parascolastica, viaggi di istruzione, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.) e graveranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
Pagina 6 50% ciascuno. Per le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF del
14.07.2017;
- l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
- l'indennità di frequenza riconosciuta nell'interesse del figlio sarà percepita integralmente Per_2
dalla sig.ra e utilizzata per le esigenze educative del medesimo minore (a titolo CP_1
esemplificativo, visite mediche relative alla patologia in relazione alla quale è riconosciuta l'indennità, spese di ripetizioni, attività educative nei centri estivi, etc.); l'indennità riconosciuta nell'interesse del figlio e attualmente percepita dal sig. continuerà a essere percepita Per_1 Pt_1
e gestita dal medesimo, ivi compreso il sostenimento di spese per la formazione culturale e professionale di;
Per_1
- impegno del sig. di provvedere quanto prima alla rottamazione ovvero alla vendita Pt_1 dell'autoveicolo targato DD047BH e intestato alla CP_1
- compensazione delle spese di lite”.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa in sede di separazione
(13.12.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (28.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel
Pagina 7 tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori. Per ciò che concerne , prossimo alla maggiore età, la modalità di Per_1
esercizio libero del diritto di visita tiene conto sia degli impegni e delle esigenze del ragazzo, sia del suo grado di maturità che, vista l'età raggiunta, è tale da consentirgli di esprimere chiaramente le proprie esigenze e preferenze in ordine ai tempi e ai modi di frequentazione del genitore non collocatario.
Quanto al diritto di visita del padre nei confronti di , i relativi incontri risultano adeguati a Per_2
garantire una stabile e proficua presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età del minore.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita dei minori e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente è dipendente del con stipendio lordo di euro Controparte_3
30.993,52 annuali come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti (certificazione unica
2024 allegata al ricorso), mentre parte resistente svolge attualmente attività lavorativa come estetista a Oristano con stipendio mensile netto di euro 1.200.
Tale squilibrio economico, considerato unitamente ai tempi di permanenza dei minori presso la madre, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata,
(condivisibilmente maggiore rispetto all'epoca della separazione, considerate le maggiori esigenze derivanti dalla crescita dei figli), specialmente se si considera che la percepirà integralmente CP_1
l'assegno unico universale per i figli e la indennità di frequenza riconosciuta nell'interesse di
. Per_2
Pagina 8 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a TA TA (Or) il
19/08/2006 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2006 - Comune di
TA TA).
Sull'accordo tra le parti:
- Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
confermando la loro collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad adottare sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
- Dispone il potrà vedere e stare con i figli: relativamente a , data la sua età quasi Pt_1 Per_1
maggiorenne, tutte le volte che questi lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
relativamente al figlio (di anni 10) il padre eserciterà il diritto Per_2 di visita durante la settimana lavorativa il lunedì (essendo la giornata libera del dall'uscita Pt_1
della scuola ore 16,30, eventualmente accompagnandolo presso le attività sportive praticate, e lo riporterà a casa della madre dopo cena, ore 21.30 salvo diverso accordo;
inoltre il padre vedrà il figlio minore e starà con lui a fine settimana alternati dalla giornata del sabato alle ore 10.00 fino alle ore 21.30 della domenica, sempre salvo diverso accordo. Le festività principali del Natale, del Capodanno, della Pasqua, Pasquetta seguiranno le regole dell'alternanza.
- Dispone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, un assegno complessivo per il contributo del mantenimento dei
[...]
figli e della somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuno), oltre rivalutazione Per_1 Per_2 annuale secondo gli indici ISTA;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli, dovranno essere preventivamente concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze
(esemplificativamente: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per tasse scolastiche universitarie, libri scolastici, spese di natura ludica o parascolastica, viaggi di
Pagina 9 istruzione, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.) e graveranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF del 14.07.2017.
- Prende atto che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
- Prende atto che l'indennità di frequenza riconosciuta nell'interesse del figlio sarà Per_2
percepita integralmente dalla sig.ra e utilizzata per le esigenze educative del medesimo CP_1
minore (a titolo esemplificativo, visite mediche relative alla patologia in relazione alla quale è riconosciuta l'indennità, spese di ripetizioni, attività educative nei centri estivi, etc.); l'indennità riconosciuta nell'interesse del figlio e attualmente percepita dal sig. continuerà a Per_1 Pt_1
essere percepita e gestita dal medesimo, ivi compreso il sostenimento di spese per la formazione culturale e professionale di . Per_1
- Prende atto dell'impegno del sig. di provvedere quanto prima alla rottamazione ovvero Pt_1 alla vendita dell'autoveicolo targato DD047BH e intestato alla CP_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24.7.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 10