Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1987, n. 6016
CASS
Sentenza 10 luglio 1987

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Benché a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nella Determinazione dell'assegno di divorzio si debba tener conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo di ciascuno di essi alla formazione del patrimonio di entrambi, il giudice può basare la decisione dando prevalenza o esclusiva Rilevanza ad uno solo di tali fattori. ( Conf 4107/84, mass n 436056; ( Conf 6861/83, mass n 431523; ( Conf 3549/81, mass n 414157).*

Qualora, nel giudizio di divorzio, la decisione di primo grado sullo scioglimento del matrimonio civile o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, non appellata, sia passata in giudicato prima della statuizione definitiva (di appello) sulla attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno, la decorrenza di questo risale al momento in cui è passata in giudicato la sentenza di primo grado, che rappresenta il titolo costitutivo-risolutivo della pronuncia di divorzio. ( Conf 2117/78, mass n 391501).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1987, n. 6016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6016
    Data del deposito : 10 luglio 1987

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