TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Valentino Miranda ed elett.te domiciliato presso il suo studio in San
Valentino IO (SA), in via Annunziata, n.60;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
VA LA in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Orta di Atella (CE) alla via Luigi Vitale n. 6;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.06.2023, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1 Per_ Nocera Superiore (SA), il 28.08.1993, dal quale sono nati due figli: , il 24.07.1994 e Per_2 il 14/10/2000. A sostegno della domanda deduceva che: a) i coniugi erano separati giusta Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 28.07.2022; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione. Domandava, inoltre, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto in suo carico nei confronti della sig.ra e di prevedere l'aumento ad euro 400,00 dell'assegno di Controparte_1 mantenimento che quest'ultima versa in favore dei figli o, in subordine, confermare la somma di euro
200,00 dello stesso, così come stabilita nella suddetta sentenza di separazione.
All'udienza del 05.10.2023, si costituiva in giudizio la quale, nell'aderire alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Chiedeva che fosse confermato quanto disposto in sede di separazione, relativamente all'assegno di mantenimento (recte: divorzile) in suo favore e circa la somma da lei versata a titolo di contributo nel mantenimento per i figli.
All'udienza del 03.07.2024, preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il GI delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
nulla statuiva circa l'assegno divorzile e poneva a carico della resistente un assegno mensile pari ad euro 250,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. In pari data, rilevato che le parti non avevano articolato richieste istruttorie, veniva rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.10.2025, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta per la decisione.
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, la volontà di ottenere il divorzio è stata confermata dalle parti innanzi a codesto Tribunale. Si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie concernenti la prole, è incontestato tra le parti il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei due giovani. Sul punto, deve premettersi che l'art. 337-septies, co. 1, c.c., dispone che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato o divorziato non convivente, cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità - quale che sia - acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24498 del 17/11/2006).
Nel caso di specie, non risultano né prodotti e né provati elementi tali da ritenere già raggiunta l'autosufficienza economica dei ragazzi e, non essendo nel frattempo intervenute sopravvenienze, adeguatamente provate, che possano giustificare una valutazione differente rispetto a quanto si è già motivato e disposto in sede provvisoria, deve confermarsi l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli conviventi con il padre, in capo alla resistente, con la previsione di un aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00 complessivi (150,00 per ciascun figlio), tenuto conto dell'età dei ragazzi e, quindi, delle loro maggiori necessità. Venendo ora alla statuizione sull'assegno divorzile, in sede di costituzione, la resistente chiedeva di dichiararsi, innanzitutto, la inammissibilità della domanda di parte ricorrente, avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. La stessa, infatti, rappresentava l'assenza di “circostanze sopravvenute” idonee a giustificare una modifica dei provvedimenti precedentemente assunti.
In realtà, giova sottolinearsi che, in tale sede, il Giudice effettua una nuova valutazione al fine di prevedere e, eventualmente, quantificare l'assegno divorzile, istituto con diversi scopi e presupposti applicativi rispetto all'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. Dunque, per quanto attiene all'assegno divorzile, si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale.
In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”, S.U. n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei co- niugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ri- stabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo sciogli-mento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di in quanto, nel corso dell'istruttoria, non è stata Controparte_1 fornita alcuna prova dei relativi requisiti, così come interpretati dalla dominante giurisprudenza citata, emergendo, peraltro, una sostanziale assimilabilità dei redditi delle parti.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei rapporti tra le stesse e della natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede: a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 28.08.1993 (Atto n.89, Parte II, Serie A del registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Nocera Superiore, anno 1993);
b) Pone a carico di l'obbligo di versare a , tramite bonifico Controparte_1 Parte_1
o mezzo equivalente, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, universitarie etc.), la somma di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), entro il giorno 05 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda;
d) Compensa le spese di lite tra le parti;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire