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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1235/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO EF NC EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5660/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420259006453771000, notificatagli in data 30.06.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle cinque cartelle di pagamento, relative a tassa di possesso automobili, indicate in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
Si costituiva anche la Regione Calabria che escludeva la sua legittimazione a contraddire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte ha verificato come Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato;
tuttavia, l'ultimo atto interruttore del termine di prescrizione, indicato dalla convenuta è stato notificato in data 29/11/2019 (si tratta dell'intimazione di pagamento n.
09420199009330215000). Orbene, anche a considerare il 24 mesi relativi alla sospensione del termine di prescrizione, a cagione dell'emergenza pandemica, il 29/11/2024 quel termine è maturato, sicché l'odierno atto giunge tardi a rivendicare il credito della convenuta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese a carico del solo
Concessionario che è il reale soccombente del giudizio, mentre vanno compensate nei confronti della
Regione Calabria che ha adottato ritualmente le sue procedure.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Compensa le spese con la Regione Calabria.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO EF NC EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5660/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006453771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420259006453771000, notificatagli in data 30.06.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle cinque cartelle di pagamento, relative a tassa di possesso automobili, indicate in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
Si costituiva anche la Regione Calabria che escludeva la sua legittimazione a contraddire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte ha verificato come Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato;
tuttavia, l'ultimo atto interruttore del termine di prescrizione, indicato dalla convenuta è stato notificato in data 29/11/2019 (si tratta dell'intimazione di pagamento n.
09420199009330215000). Orbene, anche a considerare il 24 mesi relativi alla sospensione del termine di prescrizione, a cagione dell'emergenza pandemica, il 29/11/2024 quel termine è maturato, sicché l'odierno atto giunge tardi a rivendicare il credito della convenuta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese a carico del solo
Concessionario che è il reale soccombente del giudizio, mentre vanno compensate nei confronti della
Regione Calabria che ha adottato ritualmente le sue procedure.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Compensa le spese con la Regione Calabria.