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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7716/2021 R.G.L. avente a oggetto “GPS immissioni in ruolo 2021/22 ex art. 59 D.L. n.73/2021”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
nato a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
C.F. , nata a [...] C.F._2 Parte_3
l'11/02/1972 C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore M. C.F._3
A. Spataro, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, e , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. dal funzionario delegato dott. , congiuntamente e/o CP_4 disgiuntamente ad altro funzionario in servizio presso l' ; Controparte_5
- resistenti –
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il
16/12/2021, i ricorrenti hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il reclutamento in ruolo ai sensi dell'art.59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nella provincia di e per l'effetto, CONDANNARE le CP_5
Amministrazioni resistenti alla dovuta rettifica delle posizioni di individuazione e nomina, nonché contrattuali che consentano loro la soddisfazione del diritto invocato ed il conferimento della cattedra per cui è lite, sì da determinarne e renderne effettivo il reclutamento in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Con vittoria di spese competenze e onorari”[...] IN VIA CAUTELARE ED URGENTE previa fissazione dell'udienza in contraddittorio, ORDINARE all'Amministrazione l'immediata rettifica del contratto delle ricorrenti da t.d. in t.i, sì da determinare l'indisponibilità dei posti di ruolo ex art.59, comma 4 del decreto- legge 25 maggio 2021, n°73 non attribuiti ai fini dei prossimi contingenti;
in subordine, comunque, disporre cautelativamente l'indisponibilità dei posti di ruolo ex art.59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n°73 non attribuiti ai fini dei
1 prossimi contingenti;
disponendo sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine”.
A sostegno delle formulate domande hanno dedotto:
- di essere docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. della provincia di
, I fascia ADMM (sostegno scuola secondaria di primo grado) in virtù del titolo CP_5 di specializzazione sul sostegno posseduto;
- che l'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto una fase straordinaria di assunzioni finalizzate alle immissioni in ruolo, per il solo a. s. 2021/2022 anche dalle GPS di I fascia;
- che tale procedura straordinaria ha previsto la stipula di contratto a tempo determinato per il solo primo anno, da convertirsi automaticamente in tempo indeterminato all'inizio del successivo anno scolastico ed all'esito del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del predetto Decreto Legge;
- che nonostante gli elevati punteggi posseduti non sono stati destinatari di proposte di assunzione ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73;
- che con riferimento alla provincia di , in relazione al contingente reso CP_5 disponibile allo scopo, la procedura straordinaria di immissioni in ruolo da GPS ha invece determinato il reclutamento di docenti dotati di punteggio inferiore;
- che tale situazione è derivata dall'illegittimo operato del che, in assenza di CP_1 copertura normativa di rango primario, ha collocato i detti elenchi aggiuntivi, e dunque anche essi ricorrenti, “in coda” alle posizioni dei docenti inseriti nel 2020 nelle G.P.S. ai sensi dell'O.M. 60/2020, anziché in base ad una graduazione “a pettine” degli aspiranti, nel rispetto del rispettivo punteggio;
- che il sistema di collocamento “in coda” è contrario alla normativa istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze (D.L. 29/10/2019 n. 126 conv. con mod. dalla
L. 20/12/2019 n. 159);
- che è altresì in contrasto con i principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. in quanto lesivo del principio meritocratico, privilegiando il fattore temporale;
- che già in passato la giurisprudenza aveva censurato la costituzione di “code” e
“fasce” all'interno della graduatoria avente la medesima natura;
- che l'inserimento nelle graduatorie “a pettine”, avrebbe comportato una utile collocazione ai fini dell'assunzione ex art. 59 commi da 4 a 9, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e quindi l'immissione in ruolo;
- che pertanto le operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi ex art. 59 commi 4 e seguenti del D.L. 73/2021 per l'anno 2021/2022, consistenti in assunzioni a tempo determinato da convertirsi in assunzioni a tempo indeterminato all'inizio del successivo anno scolastico, sono illegittime;
-che sussiste il periculum in mora atteso che la mancata assunzione, stante la straordinarietà della procedura, limitata esclusivamente all'anno scolastico 2021/2022, concretizza la perdita definitiva della chance della nomina in ruolo.
Con memoria depositata il 22/02/2022 si è tardivamente costituito il
[...]
del merito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo vertendosi in “…materia di
2 procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, sottratta, ai sensi dell'art. 63 c. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, alla giurisdizione del giudice adito.
Ha poi dedotto la non integrità del contraddittorio, assumendo la veste di litisconsorti tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento a pettine, rimarrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, l'infondatezza della domanda cautelare, per difetto di periculum e comunque, l'infondatezza della domanda nel merito, instando per il rigetto del ricorso.
Con istanza depositata in data 01/09/2022 il procuratore dei ricorrenti ha dato atto che
“tutti e 3 i ricorrenti hanno conseguito il bene della vita invocato attraverso il medesimo reclutamento ex art.59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021 n°73, la cui validità è stata riconfermata anche per l'a.s. 2022/23 dalla Legge n°15/2022, di conversione del d.l. n. 228/2021..” chiedendo di “valutare l'opportunità, anche per evidenti ragioni di economia processuale, di modificare l'ordinanza del 12/8/2022, rimuovendo l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto..”, con evidenti riflessi sull'interesse alla domanda cautelare. Con provvedimento del 05/09/2022 (con cui si dava atto che “ preannunciandosi la richiesta di pronuncia sulla retrodatazione della valenza giuridica ed economica del reclutamento disposto con ritardo e regolamentazione delle spese di lite – l'adottanda decisione non pare profilarsi come incidente su posizioni di soggetti terzi, tale che non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario e la necessità di integrare il contraddittorio” è stata disposta la revoca dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Con note cartolari depositate in data 10/10/2022 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo in ricorso ai soli fini della retrodatazione (“di un anno dell'assunzione poi effettuata in capo a ricorrenti e nelle sedi ad essi spettanti in data 1/9/2021”) “della valenza giuridica ed economica del reclutamento disposto con un anno di ritardo”, nonché per l'applicazione del principiò della soccombenza virtuale, stante la fondatezza della domanda.
Con provvedimento del 13/10/2022 la domanda cautelare proposta in corso di causa
(sub-procedimento n. 7716-1/2021 R.G.) è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'1 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. – depositate come in atti - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
Va innanzitutto affermata la giurisdizione del Giudice ordinario adito.
La presente controversia verte infatti sul diritto della parte ricorrente all'assunzione
(corretta instaurazione e datazione del rapporto lavorativo ex art. 59, commi da 4 a 9 del D.L. 73/2021) ed assegnazione presso la sede di servizio provinciale spettante sulla base del criterio del punteggio, di guisa che le contestate graduatorie provinciali per le supplenze e gli elenchi aggiuntivi – siccome illegittimamente formati sulla scorta delle ritenuta distorta applicazione del D.M. 51/2021 qualificabili quali atti di macro-
3 organizzazione/presupposti – possono essere disapplicati nell'ipotesi di fondatezza della domanda attorea (i medesimi docenti ricorrenti, d'altronde, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. nella domanda ex art. 700 c.p.c. hanno chiesto l'accoglimento delle domande ivi formulate previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità delle dette graduatorie ed elenchi aggiuntivi - cfr pag. 10 ricorso).
La giurisdizione spetta al giudice ordinario (ex multis Cass. n. 25836/2016; Cass., sez. un., n. 22693/2022; da ultimo cfr. Cass., sez. un., n. 9332/2023, che, sebbene si sia pronunciata in tema di graduatorie di istituto, ha espresso il principio di diritto di ordine generale secondo cui allorquando nella formazione delle graduatorie non sia prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi ai titoli avvenga non sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali, va esclusa la qualificazione della relativa procedura come concorsuale, configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo).
Ferma dunque la giurisdizione del tribunale adito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna delle “ …Amministrazioni resistenti alla dovuta rettifica delle posizioni di individuazione e nomina, nonché contrattuali che consentano loro la soddisfazione del diritto invocato ed il conferimento della cattedra per cui è lite, sì da determinarne e renderne effettivo il reclutamento in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. Come dichiarato e non contestato, nel corso del giudizio i ricorrenti sono stati immessi in ruolo attraverso il medesimo reclutamento ex art. 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, la cui validità è stata riconfermata anche per l'a. s. 2022/23 dalla Legge n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2022. (cfr.note parte ricorrente dell'01/09/2022 e del 10/10/2022 in cui si dà atto che “essendo intervenuta l'assunzione ex art.59 invocata dai ricorrenti nell'a.s. successivo a quello per cui è causa, si è determinata una sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere”).
Sulla base di quanto allegato dalla parte ricorrente va pertanto dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. n. 10553/09; Cass. n. 22650/08).
L'interesse alla decisione del merito della controversia residua per la parte di domanda relativa alla decorrenza dell'assunzione giacché i ricorrenti insistono nella retrodatazione della loro immissione in ruolo all'01/09/2021, decorrenza giuridica ed
4 economica prevista dall'art. 59 cit. che assumono sia loro applicabile in quanto sarebbero divenuti destinatari di contratti per incarichi annuali destinati a divenire immissioni in ruolo ove il resistente avesse collocato nella graduatoria essi CP_1 docenti presenti negli elenchi aggiuntivi tenuto conto del loro punteggio piuttosto che collocarli illegittimamente in coda.
Invero, con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, limitatamente ai posti di sostegno, il successivo comma 8 prevede: “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Al riguardo può richiamarsi quanto già statuito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
6387 del 5 luglio 2022 (nel procedimento R.G.L. n. 31670/2021) in caso assimilabile alla fattispecie, le cui motivazioni si condividono e si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in maniera quasi testuale.
<“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” ha previsto all'articolo 10 rubricato “Elenco aggiuntivo alle GPS” quanto segue: “
1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4. 3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1: a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti. b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.
4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema”.
Il predetto articolo ha pertanto previsto che, nelle more della ricostituzione delle GPS,
i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro l'01/07/2021 - termine poi prorogato al 20/07/2021 – possono
5 richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
Sembra quindi che tale norma legittimi l'inserimento in prima fascia dei docenti in possesso di abilitazione o specializzazione sul sostegno in luogo di quello in seconda fascia, con la possibilità di ottenere con più facilità incarichi di supplenza.
Per effetto di quanto esposto, il candidato già inserito nelle GPS di seconda fascia per la classe di concorso per la quale dichiara di essere in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione, ha diritto ad essere collocato nelle GPS di prima fascia in una posizione conforme al punteggio posseduto…>>(cfr Tribunale di Roma, sent. n. 6387/
2022 cit.).
Invero, analogamente al caso in esame, sempre nella vicenda al vaglio del Tribunale romano…(cfr sentenza n. 6387/ 2022) <<..Ciò non è avvenuto nel caso di specie in quanto il ricorrente, il quale ha conseguito il TFA sostegno in data 10/07/2021, pur essendo in possesso di… […omissis ..]… punti, si trova collocato alla posizione..[…omissis..]…in maniera apparentemente discriminatoria (non avendo peraltro il convenuto giustificato in alcun modo la disparità di trattamento) rispetto invece ad altri candidati aventi punteggio minore ma inseriti in posizione superiore, per il solo fatto di aver conseguito l'abilitazione e/o specializzazione sul sostegno in un momento antecedente.
La condotta dell'Amministrazione non appare legittima in quanto, pur permettendo astrattamente agli aspiranti di avere precedenza nell'attribuzione delle supplenze rispetto ai candidati di seconda fascia grazie al conseguimento del titolo di specializzazione, non consente a docenti specializzati come il ricorrente di far valere le loro competenze in tale ambito e dunque poter ottenere un incarico a causa del collocamento “in coda” e non a pettine all'interno delle GPS di appartenenza.
Il resistente ha dunque consentito che l'inserimento nella prima fascia delle GPS dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno avvenisse in momenti e con tempistiche differenti, per motivi che non sono imputabili ai candidati.
Dato che gli esami finali sono stati conseguiti in momenti diversi dai singoli Atenei, con la conseguenza che il ricorrente non ha potuto presentare domanda di inserimento nelle GPS e far valere dunque il titolo di specializzazione in un momento antecedente per motivi correlati esclusivamente all'Università prescelta, con l'O.M. 60/2020, il convenuto ha diramato disposizioni concernenti le modalità di inserimento CP_1 nelle GPS stabilendo che, nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione o di specializzazione possono ottenere l'inserimento direttamente nelle GPS di prima fascia in luogo di quelle di seconda fascia, con collocazione in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
Insomma, l'apertura ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione della possibilità di essere inseriti nelle GPS di prima fascia in posizione subordinata (in coda) e dunque mediante l'istituzione di un elenco aggiuntivo rispetto a coloro che vi erano già collocati, non appare legittima.
Al fine di meglio comprendere i termini della questione è necessario richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
6 Il , con la pubblicazione dell'O.M. 60/2020, ha Controparte_1 avviato la procedura di costituzione delle graduatorie provinciali di supplenza di I e II fascia (GPS) e alle corrispondenti graduatorie di istituto.
A partire dal corrente anno scolastico è stata altresì prevista la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, come disciplinato dal Decreto ministeriale n. 51 del 03/03/2021.
Nello specifico, l'art. 2 del D.M. 51/2021 rubricato “Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno” ha così disposto: “
1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle
GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.
Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia
e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui al DD 21 luglio 2020, n. 858. 3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio
2020, n. 858. 4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio
2020, n. 60 e dunque: a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive;
b) i soggetti di cui al comma
4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. 6. Sono valutabili i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti entro la data del 20 luglio 2021. 7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti sul sostegno per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia”.
7 Il successivo art. 3 ha regolato le modalità di presentazione delle domande, disponendo per gli aspiranti l'onere di avanzare istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS in modalità telematica tramite l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. L'art. 4 del D.M. 51/2021 ha espressamente riconosciuto ai docenti specializzati e/o abilitati una priorità nell'accesso alle supplenze, così decretando: “
1. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno.
2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22. 3. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per
l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del con l'abilitazione CP_1 specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del
, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione CP_1 dell'istanza.
5. Gli Ambiti territoriali provinciali procedono tempestivamente alla valutazione delle istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo.
6. Non si effettua alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.
7. I soggetti, non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, e Per_1 Per_2 hanno la priorità nell'attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno
o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli”.
Il D.M. 51/2021 non specifica però quali siano le modalità di nomina, ai fini della attribuzione delle supplenze, dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o sostegno entro i termini indicati.
Sembra quindi doveroso procedere alla analisi ed interpretazione della normativa applicabile al caso di specie in senso conforme al dettato costituzionale espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011.
Nello specifico, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma interpretativa secondo cui i supplenti che avessero richiesto l'inserimento nella graduatoria per diventare titolari di cattedra presso un'altra provincia, sarebbero stati inseriti “in coda” alla suddetta graduatoria.
I Giudici della Corte Costituzionale hanno difatti stabilito che la legge applicabile alla casistica in oggetto “(…) introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad
8 un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore”.
La Consulta ha pertanto rilevato come, in conseguenza dell'inserimento “in coda” e non “a pettine”, le nomine sarebbero avvenute non più nel rispetto dei principi del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente, bensì sulla base del dato della maggiore anzianità di iscrizione all'interno della predetta. La Corte Costituzionale ha difatti concluso che tale normativa “(…) comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”.
Nel caso di specie si è assistito ad una situazione non dissimile in quanto, a fronte del possesso di un titolo di specializzazione e di un punteggio valevole ai fini di una nomina per il corrente a. s. 2021/22 coerente con la posizione ed i titoli posseduti, il ricorrente si è trovato collocato nella I fascia delle GPS di appartenenza in “coda” ad altri docenti con punteggio e titoli inferiori.
Risulta pertanto sacrificato il principio meritocratico ad evidente danno di docenti che, come l'odierno ricorrente, sono in possesso di comprovate specializzazioni che sono impossibilitati a mostrare nel proprio campo a causa delle illegittime modalità di programmazione delle graduatorie per le supplenze da parte del resistente. CP_1
Può allora essere condivisa l'affermazione di parte ricorrente per cui la norma di cui all'art. 2 del D.M. 51/2021, che opera ai sensi dell'O.M. 60/20, deve essere interpretata in maniera costituzionalmente orientata, in modo da consentire l'inserimento “a pettine” e non “in coda” all'interno della I Fascia delle GPS di tutti quei docenti che, come il ricorrente, hanno conseguito nei termini indicati il titolo di specializzazione per il sostegno. Qualsiasi diversa interpretazione imporrebbe di rimettere gli atti alla
Corte Costituzionale>> (cfr Trib. Roma n. 6387/2022 citata per esteso in motivazione ).
I principi su esposti sono precisamente applicabili al caso de quo atteso che è incontestato tra le parti e dalla documentazione in atti è evincibile come i ricorrenti abbiano ottenuto il titolo di specializzazione presso l'Università di Catania il 6 luglio 2021 quanto alla ricorrente presso l'Università di Messina l'8 Parte_1 luglio 2021 quanto a;
presso l'Università di Messina il 9 luglio Parte_2
2021 quanto a , e siano stati inseriti in coda negli elenchi aggiuntivi Parte_3 alle GPS di I fascia in luogo delle rispettive posizioni, in funzione del loro punteggio complessivo.
Né sussiste tra le parti contestazione in merito al punteggio - pari a 160 punti ( ), 156,5 punti ( ) , 131 punti ( ) - posseduto dai ricorrenti e Parte_3 Pt_2 Pt_1 rinvenibile dalla documentazione in atti. (cfr all.n. 4 produzione ricorrenti - Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di CP_5
– posto comune e sostegno - del personale docente delle scuole primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il 2021/2022).
9 Emerge dalla richiamata documentazione che i ricorrenti sono inseriti in detta graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitive – presenti negli elenchi aggiuntivi con i predetti punteggi (rispettivamente punti 160, punti 156,50 e punti
131), in coda, e collocati rispettivamente nelle posizioni 96, 97 e 104 (cfr allegato n.
4 cit.); che nell'anno scolastico 2021/2022, come emerge dall'elenco delle nomine in ruolo da GPS ex art. 59 (prodotto dalla parte ricorrente docc. 9 e 10 – incontestato in atti) il reclutamento predetto ha invece raggiunto (al netto di una docente “riservista”, collocata al posto 274^) anche la docente collocata al posto n.89, con soli punti 36 (cfr. all.9 e 10 produzione parte ricorrente cit). È evidente, dunque, che i ricorrenti, ove fossero stati inseriti nella graduatoria della provincia di , secondo il loro punteggio, considerato il contingente CP_5 assunzionale indicato in atti dal e dai medesimi ricorrenti, sarebbero stati CP_1 collocati in posizione utile per essere individuati quali destinatari della proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021 (e dunque ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2021). Né in senso ostativo al superiore riconoscimento potrebbe rilevare la posizione degli altri docenti collocati sempre in coda e in possesso di punteggi assai diversi fra loro;
sul punto difetta la prova sia della concreta volontà dell'Amministrazione resistente di procedere all'inserimento “a pettine” di tutti i docenti inseriti in coda (negli elenchi aggiuntivi) nella graduatoria di riferimento, sia della presenza di altri docenti, con punteggio superiore a quello dei ricorrente, che abbiano richiesto l'inserimento secondo il loro punteggio (“a pettine”) nella medesima graduatoria per cui è causa e che siano in numero tale da non consentire il riconoscimento del diritto all'assunzione da parte degli odierni ricorrenti (invero si rileva come i ricorrenti siano tra i meglio graduati dei soggetti presenti negli elenchi aggiuntivi e collocati tra le prime posizioni anche di tali elenchi – cfr doc. 4 cit.). Sulla base delle considerazioni che precedono e della documentazione in atti, in difetto di alcuna produzione di segno contrario, i ricorrenti hanno provato il diritto alla assunzione alle dipendenze del resistente in relazione alla posizione rivestita CP_1 nella Graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitiva, con decorrenza dalla data dell'01/09/2021; da tanto discende l'accoglimento della domanda di retrodatazione della nomina in ruolo (conseguita con decorrenza giuridica dall' 01.09.2022) a decorrere dalla data dell'01/09/2021.
Non spetta la chiesta retrodatazione “economica”. Sul punto, deve rammentarsi che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel settore della scuola, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta (v. Cass.
n. 14772/2017 e Cass. n. 16665/2020 sul risarcimento del danno in caso di mora del datore di lavoro – secondo cui “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato
10 impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.”). Né consta domanda risarcitoria al riguardo.
Le spese di lite della fase cautelare possono essere compensate tra le parti, stante la pronuncia in rito relativamente alla predetta fase.
In ragione degli esiti del giudizio e della novità della questione trattata, le spese di lite della presente fase di merito vanno compensate per un quarto (1/4); nella restante parte
(3/4) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) con applicazione dei commi
2 e 4 dell'art. 4 per la difesa di più parti, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto dei ricorrenti alla retrodatazione dell'immissione in ruolo con decorrenza giuridica alla data dell'01/09/2021; ordina all'amministrazione resistente di riconoscere dal 1/9/202021 gli effetti giuridici del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con i ricorrenti a far data 1/9/2022, come meglio precisato in parte motiva;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle altre domande avanzate in ricorso;
rigetta la domanda di retrodatazione economica;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dei ricorrenti e in solido tra CP_1 loro, delle spese processuali, nella misura di tre quarti (3/4) che liquida – in parte qua
- in complessivi € 1.771,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa per la restante parte (1/4) le spese di lite del presente giudizio di merito e integralmente quelle del giudizio cautelare.
Così deciso in Catania in data 02 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7716/2021 R.G.L. avente a oggetto “GPS immissioni in ruolo 2021/22 ex art. 59 D.L. n.73/2021”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
nato a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
C.F. , nata a [...] C.F._2 Parte_3
l'11/02/1972 C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore M. C.F._3
A. Spataro, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, e , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. dal funzionario delegato dott. , congiuntamente e/o CP_4 disgiuntamente ad altro funzionario in servizio presso l' ; Controparte_5
- resistenti –
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il
16/12/2021, i ricorrenti hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il reclutamento in ruolo ai sensi dell'art.59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nella provincia di e per l'effetto, CONDANNARE le CP_5
Amministrazioni resistenti alla dovuta rettifica delle posizioni di individuazione e nomina, nonché contrattuali che consentano loro la soddisfazione del diritto invocato ed il conferimento della cattedra per cui è lite, sì da determinarne e renderne effettivo il reclutamento in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Con vittoria di spese competenze e onorari”[...] IN VIA CAUTELARE ED URGENTE previa fissazione dell'udienza in contraddittorio, ORDINARE all'Amministrazione l'immediata rettifica del contratto delle ricorrenti da t.d. in t.i, sì da determinare l'indisponibilità dei posti di ruolo ex art.59, comma 4 del decreto- legge 25 maggio 2021, n°73 non attribuiti ai fini dei prossimi contingenti;
in subordine, comunque, disporre cautelativamente l'indisponibilità dei posti di ruolo ex art.59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n°73 non attribuiti ai fini dei
1 prossimi contingenti;
disponendo sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine”.
A sostegno delle formulate domande hanno dedotto:
- di essere docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. della provincia di
, I fascia ADMM (sostegno scuola secondaria di primo grado) in virtù del titolo CP_5 di specializzazione sul sostegno posseduto;
- che l'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto una fase straordinaria di assunzioni finalizzate alle immissioni in ruolo, per il solo a. s. 2021/2022 anche dalle GPS di I fascia;
- che tale procedura straordinaria ha previsto la stipula di contratto a tempo determinato per il solo primo anno, da convertirsi automaticamente in tempo indeterminato all'inizio del successivo anno scolastico ed all'esito del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del predetto Decreto Legge;
- che nonostante gli elevati punteggi posseduti non sono stati destinatari di proposte di assunzione ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73;
- che con riferimento alla provincia di , in relazione al contingente reso CP_5 disponibile allo scopo, la procedura straordinaria di immissioni in ruolo da GPS ha invece determinato il reclutamento di docenti dotati di punteggio inferiore;
- che tale situazione è derivata dall'illegittimo operato del che, in assenza di CP_1 copertura normativa di rango primario, ha collocato i detti elenchi aggiuntivi, e dunque anche essi ricorrenti, “in coda” alle posizioni dei docenti inseriti nel 2020 nelle G.P.S. ai sensi dell'O.M. 60/2020, anziché in base ad una graduazione “a pettine” degli aspiranti, nel rispetto del rispettivo punteggio;
- che il sistema di collocamento “in coda” è contrario alla normativa istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze (D.L. 29/10/2019 n. 126 conv. con mod. dalla
L. 20/12/2019 n. 159);
- che è altresì in contrasto con i principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. in quanto lesivo del principio meritocratico, privilegiando il fattore temporale;
- che già in passato la giurisprudenza aveva censurato la costituzione di “code” e
“fasce” all'interno della graduatoria avente la medesima natura;
- che l'inserimento nelle graduatorie “a pettine”, avrebbe comportato una utile collocazione ai fini dell'assunzione ex art. 59 commi da 4 a 9, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e quindi l'immissione in ruolo;
- che pertanto le operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi ex art. 59 commi 4 e seguenti del D.L. 73/2021 per l'anno 2021/2022, consistenti in assunzioni a tempo determinato da convertirsi in assunzioni a tempo indeterminato all'inizio del successivo anno scolastico, sono illegittime;
-che sussiste il periculum in mora atteso che la mancata assunzione, stante la straordinarietà della procedura, limitata esclusivamente all'anno scolastico 2021/2022, concretizza la perdita definitiva della chance della nomina in ruolo.
Con memoria depositata il 22/02/2022 si è tardivamente costituito il
[...]
del merito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo vertendosi in “…materia di
2 procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, sottratta, ai sensi dell'art. 63 c. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, alla giurisdizione del giudice adito.
Ha poi dedotto la non integrità del contraddittorio, assumendo la veste di litisconsorti tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento a pettine, rimarrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, l'infondatezza della domanda cautelare, per difetto di periculum e comunque, l'infondatezza della domanda nel merito, instando per il rigetto del ricorso.
Con istanza depositata in data 01/09/2022 il procuratore dei ricorrenti ha dato atto che
“tutti e 3 i ricorrenti hanno conseguito il bene della vita invocato attraverso il medesimo reclutamento ex art.59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021 n°73, la cui validità è stata riconfermata anche per l'a.s. 2022/23 dalla Legge n°15/2022, di conversione del d.l. n. 228/2021..” chiedendo di “valutare l'opportunità, anche per evidenti ragioni di economia processuale, di modificare l'ordinanza del 12/8/2022, rimuovendo l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto..”, con evidenti riflessi sull'interesse alla domanda cautelare. Con provvedimento del 05/09/2022 (con cui si dava atto che “ preannunciandosi la richiesta di pronuncia sulla retrodatazione della valenza giuridica ed economica del reclutamento disposto con ritardo e regolamentazione delle spese di lite – l'adottanda decisione non pare profilarsi come incidente su posizioni di soggetti terzi, tale che non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario e la necessità di integrare il contraddittorio” è stata disposta la revoca dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Con note cartolari depositate in data 10/10/2022 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo in ricorso ai soli fini della retrodatazione (“di un anno dell'assunzione poi effettuata in capo a ricorrenti e nelle sedi ad essi spettanti in data 1/9/2021”) “della valenza giuridica ed economica del reclutamento disposto con un anno di ritardo”, nonché per l'applicazione del principiò della soccombenza virtuale, stante la fondatezza della domanda.
Con provvedimento del 13/10/2022 la domanda cautelare proposta in corso di causa
(sub-procedimento n. 7716-1/2021 R.G.) è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'1 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. – depositate come in atti - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
Va innanzitutto affermata la giurisdizione del Giudice ordinario adito.
La presente controversia verte infatti sul diritto della parte ricorrente all'assunzione
(corretta instaurazione e datazione del rapporto lavorativo ex art. 59, commi da 4 a 9 del D.L. 73/2021) ed assegnazione presso la sede di servizio provinciale spettante sulla base del criterio del punteggio, di guisa che le contestate graduatorie provinciali per le supplenze e gli elenchi aggiuntivi – siccome illegittimamente formati sulla scorta delle ritenuta distorta applicazione del D.M. 51/2021 qualificabili quali atti di macro-
3 organizzazione/presupposti – possono essere disapplicati nell'ipotesi di fondatezza della domanda attorea (i medesimi docenti ricorrenti, d'altronde, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. nella domanda ex art. 700 c.p.c. hanno chiesto l'accoglimento delle domande ivi formulate previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità delle dette graduatorie ed elenchi aggiuntivi - cfr pag. 10 ricorso).
La giurisdizione spetta al giudice ordinario (ex multis Cass. n. 25836/2016; Cass., sez. un., n. 22693/2022; da ultimo cfr. Cass., sez. un., n. 9332/2023, che, sebbene si sia pronunciata in tema di graduatorie di istituto, ha espresso il principio di diritto di ordine generale secondo cui allorquando nella formazione delle graduatorie non sia prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi ai titoli avvenga non sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali, va esclusa la qualificazione della relativa procedura come concorsuale, configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo).
Ferma dunque la giurisdizione del tribunale adito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna delle “ …Amministrazioni resistenti alla dovuta rettifica delle posizioni di individuazione e nomina, nonché contrattuali che consentano loro la soddisfazione del diritto invocato ed il conferimento della cattedra per cui è lite, sì da determinarne e renderne effettivo il reclutamento in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. Come dichiarato e non contestato, nel corso del giudizio i ricorrenti sono stati immessi in ruolo attraverso il medesimo reclutamento ex art. 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, la cui validità è stata riconfermata anche per l'a. s. 2022/23 dalla Legge n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2022. (cfr.note parte ricorrente dell'01/09/2022 e del 10/10/2022 in cui si dà atto che “essendo intervenuta l'assunzione ex art.59 invocata dai ricorrenti nell'a.s. successivo a quello per cui è causa, si è determinata una sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere”).
Sulla base di quanto allegato dalla parte ricorrente va pertanto dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. n. 10553/09; Cass. n. 22650/08).
L'interesse alla decisione del merito della controversia residua per la parte di domanda relativa alla decorrenza dell'assunzione giacché i ricorrenti insistono nella retrodatazione della loro immissione in ruolo all'01/09/2021, decorrenza giuridica ed
4 economica prevista dall'art. 59 cit. che assumono sia loro applicabile in quanto sarebbero divenuti destinatari di contratti per incarichi annuali destinati a divenire immissioni in ruolo ove il resistente avesse collocato nella graduatoria essi CP_1 docenti presenti negli elenchi aggiuntivi tenuto conto del loro punteggio piuttosto che collocarli illegittimamente in coda.
Invero, con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, limitatamente ai posti di sostegno, il successivo comma 8 prevede: “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Al riguardo può richiamarsi quanto già statuito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
6387 del 5 luglio 2022 (nel procedimento R.G.L. n. 31670/2021) in caso assimilabile alla fattispecie, le cui motivazioni si condividono e si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in maniera quasi testuale.
<“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” ha previsto all'articolo 10 rubricato “Elenco aggiuntivo alle GPS” quanto segue: “
1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4. 3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1: a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti. b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.
4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema”.
Il predetto articolo ha pertanto previsto che, nelle more della ricostituzione delle GPS,
i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro l'01/07/2021 - termine poi prorogato al 20/07/2021 – possono
5 richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
Sembra quindi che tale norma legittimi l'inserimento in prima fascia dei docenti in possesso di abilitazione o specializzazione sul sostegno in luogo di quello in seconda fascia, con la possibilità di ottenere con più facilità incarichi di supplenza.
Per effetto di quanto esposto, il candidato già inserito nelle GPS di seconda fascia per la classe di concorso per la quale dichiara di essere in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione, ha diritto ad essere collocato nelle GPS di prima fascia in una posizione conforme al punteggio posseduto…>>(cfr Tribunale di Roma, sent. n. 6387/
2022 cit.).
Invero, analogamente al caso in esame, sempre nella vicenda al vaglio del Tribunale romano…(cfr sentenza n. 6387/ 2022) <<..Ciò non è avvenuto nel caso di specie in quanto il ricorrente, il quale ha conseguito il TFA sostegno in data 10/07/2021, pur essendo in possesso di… […omissis ..]… punti, si trova collocato alla posizione..[…omissis..]…in maniera apparentemente discriminatoria (non avendo peraltro il convenuto giustificato in alcun modo la disparità di trattamento) rispetto invece ad altri candidati aventi punteggio minore ma inseriti in posizione superiore, per il solo fatto di aver conseguito l'abilitazione e/o specializzazione sul sostegno in un momento antecedente.
La condotta dell'Amministrazione non appare legittima in quanto, pur permettendo astrattamente agli aspiranti di avere precedenza nell'attribuzione delle supplenze rispetto ai candidati di seconda fascia grazie al conseguimento del titolo di specializzazione, non consente a docenti specializzati come il ricorrente di far valere le loro competenze in tale ambito e dunque poter ottenere un incarico a causa del collocamento “in coda” e non a pettine all'interno delle GPS di appartenenza.
Il resistente ha dunque consentito che l'inserimento nella prima fascia delle GPS dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno avvenisse in momenti e con tempistiche differenti, per motivi che non sono imputabili ai candidati.
Dato che gli esami finali sono stati conseguiti in momenti diversi dai singoli Atenei, con la conseguenza che il ricorrente non ha potuto presentare domanda di inserimento nelle GPS e far valere dunque il titolo di specializzazione in un momento antecedente per motivi correlati esclusivamente all'Università prescelta, con l'O.M. 60/2020, il convenuto ha diramato disposizioni concernenti le modalità di inserimento CP_1 nelle GPS stabilendo che, nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione o di specializzazione possono ottenere l'inserimento direttamente nelle GPS di prima fascia in luogo di quelle di seconda fascia, con collocazione in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
Insomma, l'apertura ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione della possibilità di essere inseriti nelle GPS di prima fascia in posizione subordinata (in coda) e dunque mediante l'istituzione di un elenco aggiuntivo rispetto a coloro che vi erano già collocati, non appare legittima.
Al fine di meglio comprendere i termini della questione è necessario richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
6 Il , con la pubblicazione dell'O.M. 60/2020, ha Controparte_1 avviato la procedura di costituzione delle graduatorie provinciali di supplenza di I e II fascia (GPS) e alle corrispondenti graduatorie di istituto.
A partire dal corrente anno scolastico è stata altresì prevista la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, come disciplinato dal Decreto ministeriale n. 51 del 03/03/2021.
Nello specifico, l'art. 2 del D.M. 51/2021 rubricato “Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno” ha così disposto: “
1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle
GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.
Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia
e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui al DD 21 luglio 2020, n. 858. 3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio
2020, n. 858. 4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio
2020, n. 60 e dunque: a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive;
b) i soggetti di cui al comma
4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. 6. Sono valutabili i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti entro la data del 20 luglio 2021. 7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti sul sostegno per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia”.
7 Il successivo art. 3 ha regolato le modalità di presentazione delle domande, disponendo per gli aspiranti l'onere di avanzare istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS in modalità telematica tramite l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. L'art. 4 del D.M. 51/2021 ha espressamente riconosciuto ai docenti specializzati e/o abilitati una priorità nell'accesso alle supplenze, così decretando: “
1. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno.
2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22. 3. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per
l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del con l'abilitazione CP_1 specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del
, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione CP_1 dell'istanza.
5. Gli Ambiti territoriali provinciali procedono tempestivamente alla valutazione delle istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo.
6. Non si effettua alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.
7. I soggetti, non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, e Per_1 Per_2 hanno la priorità nell'attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno
o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli”.
Il D.M. 51/2021 non specifica però quali siano le modalità di nomina, ai fini della attribuzione delle supplenze, dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o sostegno entro i termini indicati.
Sembra quindi doveroso procedere alla analisi ed interpretazione della normativa applicabile al caso di specie in senso conforme al dettato costituzionale espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011.
Nello specifico, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma interpretativa secondo cui i supplenti che avessero richiesto l'inserimento nella graduatoria per diventare titolari di cattedra presso un'altra provincia, sarebbero stati inseriti “in coda” alla suddetta graduatoria.
I Giudici della Corte Costituzionale hanno difatti stabilito che la legge applicabile alla casistica in oggetto “(…) introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad
8 un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore”.
La Consulta ha pertanto rilevato come, in conseguenza dell'inserimento “in coda” e non “a pettine”, le nomine sarebbero avvenute non più nel rispetto dei principi del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente, bensì sulla base del dato della maggiore anzianità di iscrizione all'interno della predetta. La Corte Costituzionale ha difatti concluso che tale normativa “(…) comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”.
Nel caso di specie si è assistito ad una situazione non dissimile in quanto, a fronte del possesso di un titolo di specializzazione e di un punteggio valevole ai fini di una nomina per il corrente a. s. 2021/22 coerente con la posizione ed i titoli posseduti, il ricorrente si è trovato collocato nella I fascia delle GPS di appartenenza in “coda” ad altri docenti con punteggio e titoli inferiori.
Risulta pertanto sacrificato il principio meritocratico ad evidente danno di docenti che, come l'odierno ricorrente, sono in possesso di comprovate specializzazioni che sono impossibilitati a mostrare nel proprio campo a causa delle illegittime modalità di programmazione delle graduatorie per le supplenze da parte del resistente. CP_1
Può allora essere condivisa l'affermazione di parte ricorrente per cui la norma di cui all'art. 2 del D.M. 51/2021, che opera ai sensi dell'O.M. 60/20, deve essere interpretata in maniera costituzionalmente orientata, in modo da consentire l'inserimento “a pettine” e non “in coda” all'interno della I Fascia delle GPS di tutti quei docenti che, come il ricorrente, hanno conseguito nei termini indicati il titolo di specializzazione per il sostegno. Qualsiasi diversa interpretazione imporrebbe di rimettere gli atti alla
Corte Costituzionale>> (cfr Trib. Roma n. 6387/2022 citata per esteso in motivazione ).
I principi su esposti sono precisamente applicabili al caso de quo atteso che è incontestato tra le parti e dalla documentazione in atti è evincibile come i ricorrenti abbiano ottenuto il titolo di specializzazione presso l'Università di Catania il 6 luglio 2021 quanto alla ricorrente presso l'Università di Messina l'8 Parte_1 luglio 2021 quanto a;
presso l'Università di Messina il 9 luglio Parte_2
2021 quanto a , e siano stati inseriti in coda negli elenchi aggiuntivi Parte_3 alle GPS di I fascia in luogo delle rispettive posizioni, in funzione del loro punteggio complessivo.
Né sussiste tra le parti contestazione in merito al punteggio - pari a 160 punti ( ), 156,5 punti ( ) , 131 punti ( ) - posseduto dai ricorrenti e Parte_3 Pt_2 Pt_1 rinvenibile dalla documentazione in atti. (cfr all.n. 4 produzione ricorrenti - Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di CP_5
– posto comune e sostegno - del personale docente delle scuole primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il 2021/2022).
9 Emerge dalla richiamata documentazione che i ricorrenti sono inseriti in detta graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitive – presenti negli elenchi aggiuntivi con i predetti punteggi (rispettivamente punti 160, punti 156,50 e punti
131), in coda, e collocati rispettivamente nelle posizioni 96, 97 e 104 (cfr allegato n.
4 cit.); che nell'anno scolastico 2021/2022, come emerge dall'elenco delle nomine in ruolo da GPS ex art. 59 (prodotto dalla parte ricorrente docc. 9 e 10 – incontestato in atti) il reclutamento predetto ha invece raggiunto (al netto di una docente “riservista”, collocata al posto 274^) anche la docente collocata al posto n.89, con soli punti 36 (cfr. all.9 e 10 produzione parte ricorrente cit). È evidente, dunque, che i ricorrenti, ove fossero stati inseriti nella graduatoria della provincia di , secondo il loro punteggio, considerato il contingente CP_5 assunzionale indicato in atti dal e dai medesimi ricorrenti, sarebbero stati CP_1 collocati in posizione utile per essere individuati quali destinatari della proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021 (e dunque ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2021). Né in senso ostativo al superiore riconoscimento potrebbe rilevare la posizione degli altri docenti collocati sempre in coda e in possesso di punteggi assai diversi fra loro;
sul punto difetta la prova sia della concreta volontà dell'Amministrazione resistente di procedere all'inserimento “a pettine” di tutti i docenti inseriti in coda (negli elenchi aggiuntivi) nella graduatoria di riferimento, sia della presenza di altri docenti, con punteggio superiore a quello dei ricorrente, che abbiano richiesto l'inserimento secondo il loro punteggio (“a pettine”) nella medesima graduatoria per cui è causa e che siano in numero tale da non consentire il riconoscimento del diritto all'assunzione da parte degli odierni ricorrenti (invero si rileva come i ricorrenti siano tra i meglio graduati dei soggetti presenti negli elenchi aggiuntivi e collocati tra le prime posizioni anche di tali elenchi – cfr doc. 4 cit.). Sulla base delle considerazioni che precedono e della documentazione in atti, in difetto di alcuna produzione di segno contrario, i ricorrenti hanno provato il diritto alla assunzione alle dipendenze del resistente in relazione alla posizione rivestita CP_1 nella Graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitiva, con decorrenza dalla data dell'01/09/2021; da tanto discende l'accoglimento della domanda di retrodatazione della nomina in ruolo (conseguita con decorrenza giuridica dall' 01.09.2022) a decorrere dalla data dell'01/09/2021.
Non spetta la chiesta retrodatazione “economica”. Sul punto, deve rammentarsi che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel settore della scuola, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta (v. Cass.
n. 14772/2017 e Cass. n. 16665/2020 sul risarcimento del danno in caso di mora del datore di lavoro – secondo cui “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato
10 impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.”). Né consta domanda risarcitoria al riguardo.
Le spese di lite della fase cautelare possono essere compensate tra le parti, stante la pronuncia in rito relativamente alla predetta fase.
In ragione degli esiti del giudizio e della novità della questione trattata, le spese di lite della presente fase di merito vanno compensate per un quarto (1/4); nella restante parte
(3/4) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) con applicazione dei commi
2 e 4 dell'art. 4 per la difesa di più parti, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto dei ricorrenti alla retrodatazione dell'immissione in ruolo con decorrenza giuridica alla data dell'01/09/2021; ordina all'amministrazione resistente di riconoscere dal 1/9/202021 gli effetti giuridici del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con i ricorrenti a far data 1/9/2022, come meglio precisato in parte motiva;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle altre domande avanzate in ricorso;
rigetta la domanda di retrodatazione economica;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dei ricorrenti e in solido tra CP_1 loro, delle spese processuali, nella misura di tre quarti (3/4) che liquida – in parte qua
- in complessivi € 1.771,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa per la restante parte (1/4) le spese di lite del presente giudizio di merito e integralmente quelle del giudizio cautelare.
Così deciso in Catania in data 02 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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