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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1285/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Oggi 14 marzo 2025 ad ore 9:47 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
L'avv. , in proprio ed in qualità di difensore di Parte_1 Parte_2 si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento
[...]
Per il , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
È presente il Dott. GIANLUIGI SARDELLA, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice sulle richieste formulate dal ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 difensore di (C.F. ) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29.4.2024, l'avv. ha formulato Parte_1
opposizione avverso il decreto emesso in data 20.3.2024 con il quale questo Tribunale, in relazione al giudizio iscritto con RG n. 842/22 R.G, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da lui presentata in qualità di difensore del sig. Parte_2
nel giudizio sopra indicato, dopo il rigetto di analoga istanza, presentata dalla parte, ai sensi dell'art.126 DPR 115/2002 (cfr provvedimento del C.O.A. di Pescara emesso in data 1.12.2022).
Il tribunale, dando atto di aver definito il giudizio con sentenza depositata in data 14.3.2024, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, depositata dal difensore della parte in data 15.3.2024, dopo che il tribunale aveva consumato il potere di decidere in merito all'istanza.
Assumendo che la sentenza fosse stata depositata il 15.3.2024 e che, alla data del deposito dell'istanza, permanesse il potere decisionale del tribunale, il ricorrente ha chiesto la modifica del decreto, con ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza retroattiva Parte_2
a far data dalla presentazione della domanda al C.O.A. di Pescara, effettuata in data 23.10.2022,
pagina 2 di 4 chiedendo la liquidazione delle spettanze professionali a lui dovute, in relazione all'attività professionale svolta nell'interesse del sig. Parte_2
2. Con ordinanza depositata il 16.9.2024 verificata la ritualità della notifica è stata dichiarata la contumacia del . Controparte_1
3. Con ordinanza in data 16.9.2024, verificato che non risultava allegata la procura alle liti, che si assumeva rilasciata da all'avv. , previa Parte_2 Parte_1
acquisizione della visibilità telematica del fascicolo n. 842/2022, la causa era stata rinviata per la discussione all'udienza del 12.2.2025 e quindi al 26.2.2025 ex art. 309 cpc.
4. All'udienza del 26.2.2025, rilevato che l'avv. assumeva di Parte_1
essersi costituito anche per conto di , facendo presente di aver depositato in data Parte_2
26.2.2025 sia la procura alle liti del giudizio di divorzio che quella per il presente giudizio, documentazione non era ancora visibile telematicamente, la causa era stata rinviata per la discussione all'odierna udienza del 14 marzo 2025.
******
A. In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore, in proprio, è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n.
1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) mentre non è configurabile una legittimazione del difensore, in proprio, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra gli artt. 93 e 99 del
D.P.R. n. 115 del 2002 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore mentre, nel secondo, è conferita al solo interessato.
Tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
L'avv. , che aveva proposto il ricorso in proprio ed in qualità di difensore del sig. Parte_1
aveva successivamente provveduto, in data 26.2.2025, ad allegare la procura Parte_2
sottoscritta, per il presente giudizio da unico legittimato ad impugnare il Parte_2
decreto emesso in data 20.3.2024, con il quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal difensore in data 15.3.2024 (cfr. Cass. Sez.
6, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018)
B. Accertata l'ammissibilità del solo ricorso proposto da va evidenziato, nel Parte_2
merito che, dall'esame del fascicolo telematico del procedimento iscritto al n. 842/2022 RGT emerge pagina 3 di 4 che la sentenza n. 434/2024 era stata depositata alle ore 18.27 del 14.3.2024 e scaricata dalla cancelleria il 15.3.2024.
Considerato che l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato è stata depositata dal difensore di alle ore 23.30 del 15.3.2024 e che l'ammissione al Patrocinio a Parte_2
spese dello Stato va richiesta, ex art. 126 u.c. del DRP 115 del 2002, al giudice competente per il giudizio, va evidenziato che, alla data del 15.3.2024, il tribunale aveva già consumato il potere di decidere sull'istanza.
Il ricorso va quindi rigettato.
C. Nulla sulle spese attesa la contumacia del Controparte_1
D. Considerata la natura impugnatoria del procedimento di opposizione, proposto ex artt. 99-170 del
DPR 115 del 2002, ricorrono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza, a carico degli opponenti, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione integralmente rigettata.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1285/2024, così decide:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta in proprio dall'avv. . Parte_1
RIGETTA
l'opposizione proposta dal sig. Parte_2
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese, attesa la contumacia della parte convenuta.
DICHIARA gli opponenti tenuti, ex art.13, co.1 quater del DPR n.115/2002 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione.
Pescara, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1285/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Oggi 14 marzo 2025 ad ore 9:47 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
L'avv. , in proprio ed in qualità di difensore di Parte_1 Parte_2 si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento
[...]
Per il , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
È presente il Dott. GIANLUIGI SARDELLA, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice sulle richieste formulate dal ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 difensore di (C.F. ) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29.4.2024, l'avv. ha formulato Parte_1
opposizione avverso il decreto emesso in data 20.3.2024 con il quale questo Tribunale, in relazione al giudizio iscritto con RG n. 842/22 R.G, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da lui presentata in qualità di difensore del sig. Parte_2
nel giudizio sopra indicato, dopo il rigetto di analoga istanza, presentata dalla parte, ai sensi dell'art.126 DPR 115/2002 (cfr provvedimento del C.O.A. di Pescara emesso in data 1.12.2022).
Il tribunale, dando atto di aver definito il giudizio con sentenza depositata in data 14.3.2024, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, depositata dal difensore della parte in data 15.3.2024, dopo che il tribunale aveva consumato il potere di decidere in merito all'istanza.
Assumendo che la sentenza fosse stata depositata il 15.3.2024 e che, alla data del deposito dell'istanza, permanesse il potere decisionale del tribunale, il ricorrente ha chiesto la modifica del decreto, con ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza retroattiva Parte_2
a far data dalla presentazione della domanda al C.O.A. di Pescara, effettuata in data 23.10.2022,
pagina 2 di 4 chiedendo la liquidazione delle spettanze professionali a lui dovute, in relazione all'attività professionale svolta nell'interesse del sig. Parte_2
2. Con ordinanza depositata il 16.9.2024 verificata la ritualità della notifica è stata dichiarata la contumacia del . Controparte_1
3. Con ordinanza in data 16.9.2024, verificato che non risultava allegata la procura alle liti, che si assumeva rilasciata da all'avv. , previa Parte_2 Parte_1
acquisizione della visibilità telematica del fascicolo n. 842/2022, la causa era stata rinviata per la discussione all'udienza del 12.2.2025 e quindi al 26.2.2025 ex art. 309 cpc.
4. All'udienza del 26.2.2025, rilevato che l'avv. assumeva di Parte_1
essersi costituito anche per conto di , facendo presente di aver depositato in data Parte_2
26.2.2025 sia la procura alle liti del giudizio di divorzio che quella per il presente giudizio, documentazione non era ancora visibile telematicamente, la causa era stata rinviata per la discussione all'odierna udienza del 14 marzo 2025.
******
A. In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore, in proprio, è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n.
1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) mentre non è configurabile una legittimazione del difensore, in proprio, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra gli artt. 93 e 99 del
D.P.R. n. 115 del 2002 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore mentre, nel secondo, è conferita al solo interessato.
Tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
L'avv. , che aveva proposto il ricorso in proprio ed in qualità di difensore del sig. Parte_1
aveva successivamente provveduto, in data 26.2.2025, ad allegare la procura Parte_2
sottoscritta, per il presente giudizio da unico legittimato ad impugnare il Parte_2
decreto emesso in data 20.3.2024, con il quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal difensore in data 15.3.2024 (cfr. Cass. Sez.
6, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018)
B. Accertata l'ammissibilità del solo ricorso proposto da va evidenziato, nel Parte_2
merito che, dall'esame del fascicolo telematico del procedimento iscritto al n. 842/2022 RGT emerge pagina 3 di 4 che la sentenza n. 434/2024 era stata depositata alle ore 18.27 del 14.3.2024 e scaricata dalla cancelleria il 15.3.2024.
Considerato che l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato è stata depositata dal difensore di alle ore 23.30 del 15.3.2024 e che l'ammissione al Patrocinio a Parte_2
spese dello Stato va richiesta, ex art. 126 u.c. del DRP 115 del 2002, al giudice competente per il giudizio, va evidenziato che, alla data del 15.3.2024, il tribunale aveva già consumato il potere di decidere sull'istanza.
Il ricorso va quindi rigettato.
C. Nulla sulle spese attesa la contumacia del Controparte_1
D. Considerata la natura impugnatoria del procedimento di opposizione, proposto ex artt. 99-170 del
DPR 115 del 2002, ricorrono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza, a carico degli opponenti, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione integralmente rigettata.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1285/2024, così decide:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta in proprio dall'avv. . Parte_1
RIGETTA
l'opposizione proposta dal sig. Parte_2
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese, attesa la contumacia della parte convenuta.
DICHIARA gli opponenti tenuti, ex art.13, co.1 quater del DPR n.115/2002 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione.
Pescara, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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