TRIB
Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Procedimento di Ingiunzione - R.G. N. 163/2025
DECRETO ex art. 640 c.p.c.
Il Giudice Designato dott.ssa Germana Radice, letto il ricorso depositato in Cancelleria nell'interesse Parte_1
(CF/PI ), in persona del L.R. Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa nella presente fase monitoria dall'Avv. Antonio Barilaro;
letta altresì la documentazione allegata e i chiarimenti forniti ex art. 640 c.p.c.; considerato che la pretesa azionata in via monitoria trae origine da un contratto per la fornitura di elementi prefabbricati per la costruzione di un edificio stipulato dalla società con la società ingiunta, Restuccia Parte_1 Parte_3
[...] considerato che la società ricorrente chiede la restituzione della somma di €
29.280,00 versata a titolo di acconto a saldo della fattura N.15A del 16.06.2021;
considerato che
la società ricorrente deduce a fondamento della pretesa creditoria la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della società Restuccia
Costruzioni Spa;
rilevato che l'inadempimento del contratto deve essere accertato giudizialmente da ciò discendendo la pronuncia di risoluzione che può avere carattere meramente dichiarativo o costitutivo;
considerato, dunque, che tale accertamento è incompatibile con il procedimento monitorio;
P.Q.M.
RIGTTA il decreto per le ragioni di cui in parte motiva.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Vibo Valentia, 18.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Germana Radice
Pag. 2 di 2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Procedimento di Ingiunzione - R.G. N. 163/2025
DECRETO ex art. 640 c.p.c.
Il Giudice Designato dott.ssa Germana Radice, letto il ricorso depositato in Cancelleria nell'interesse Parte_1
(CF/PI ), in persona del L.R. Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa nella presente fase monitoria dall'Avv. Antonio Barilaro;
letta altresì la documentazione allegata e i chiarimenti forniti ex art. 640 c.p.c.; considerato che la pretesa azionata in via monitoria trae origine da un contratto per la fornitura di elementi prefabbricati per la costruzione di un edificio stipulato dalla società con la società ingiunta, Restuccia Parte_1 Parte_3
[...] considerato che la società ricorrente chiede la restituzione della somma di €
29.280,00 versata a titolo di acconto a saldo della fattura N.15A del 16.06.2021;
considerato che
la società ricorrente deduce a fondamento della pretesa creditoria la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della società Restuccia
Costruzioni Spa;
rilevato che l'inadempimento del contratto deve essere accertato giudizialmente da ciò discendendo la pronuncia di risoluzione che può avere carattere meramente dichiarativo o costitutivo;
considerato, dunque, che tale accertamento è incompatibile con il procedimento monitorio;
P.Q.M.
RIGTTA il decreto per le ragioni di cui in parte motiva.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Vibo Valentia, 18.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Germana Radice
Pag. 2 di 2