Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra Aiello, sciogliendo la riserva del 4.06.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6387 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: : diritto all'unità familiare TRA
, nato A Le Krib in Tunisia il 10/06/1968, rapp.to e difeso Parte_1 dall'A presso lo studio dei quali elett.nte domicilia e sito a Salerno in via Bastioni n.41 B, in virtù di procura in atti RICORRENTE
Controparte_1
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.3.2024 il ricorrente indicato in epigrafe impugnava il diniego di visto al ricongiungimento familiare per coesione con la moglie, Controparte_2 cittadina italiana, pronunciato dal Questore di Napoli con provvedime notificato al ricorrente in data 29.2.2024; evidenziato che il si è costituito in giudizio con gli uffici Controparte_3 dell'Avvocatura Dist memoria, depositata nel fascicolo della causa di merito, con cui ha chiesto il rigetto delle istanze di controparte;
considerato che
il provvedimento impugnato ha negato il permesso di soggiorno, non ritenendo integrato un effettivo rapporto di convivenza presso l'indirizzo di residenza indicato dal richiedente, A seguito della formalizzazione di detta istanza, l' avviava Controparte_4
l'istruttoria volta a verificare la sussistenza dell'effettivo a con la moglie, incaricando dei relativi accertamenti personale del Commissariato PS di "San Giorgio a Cremano". A seguito degli accessi effettuati presso l'immobile indicato quale dimora abituale si riscontrava l'irreperibilità dell'intero nucleo familiare. In particolare, dalla documentazione depositata dalla parte resistente è emerso che gli agenti di P.S. hanno effettuato un primo accesso in data 9.10.2014 in San Sebastiano al Vesuvio, via dello Zodiaco n. 1, presso l'indirizzo indicato dal ricorrente quale luogo di abituale dimora del suo nucleo familiare, composto dalla moglie, In Controparte_2 occasione del primo accesso, gli agenti rinvenivano , il quale dichiarava Controparte_5 di convivere solo con la sorella e con il padre, conoscenza della relazione sentimentale intrapresa dalla sorella con il ricorrente. Nel corso del secondo accesso, del 2.11.2014, gli agenti rinvenivano che Controparte_2 giustificava l'assenza del coniuge nel domicilio per ragioni di lavoro.
Il ricorrente non è stato mai rintracciato presso l'indirizzo di residenza indicato nell'istanza; presso il suddetto indirizzo gli agenti hanno, infatti, rinvenuto il suocero del ricorrente le cui dichiarazioni hanno sconfessato l'effettivo rapporto di convivenza fra la figlia e il ricorrente. Peraltro nel corso degli ulteriori accessi effettuati dagli agenti la stessa non ha saputo fornire alcuna indicazione relativa al tipo di attività Controparte_2 lavorativa svolta dal marito, né dove lo stesso si trovasse al momento dei controlli. Inoltre dalla documentazione versata in atti non è emerso che il ricorrente abbia comunicato tempestivamente alla Questura eventuali variazioni della dimora abituale del proprio nucleo familiare. Né rileva in tal senso la dichiarazione di ospitalità resa dalla Parte_2 di Napoli, limitata al solo ricorrente, mentre nulla si attesta la moglie. Del tutto inammissibile appare, altresì, la documentazione sanitaria relativa alla sottoposizione del ricorrente ad alcuni esami clinici, che a detta dello stesso, deve essere esaminata da questo Giudice al fine dell'accoglimento della domanda subordinata di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le questioni concernenti l'esistenza degli ulteriori requisiti, quali quelli sanitari, non hanno, infatti, alcuna rilevanza in questo giudizio perché non sono affatto il fulcro del provvedimento impugnato. Occorre ribadire che l'azione spiegata dal ricorrente ha ad oggetto l'impugnazione del diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, riconducibile all'art. 30, comma 6, d.lgs. 286\1998 che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 del d.lgs. 150\11, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari e non anche l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, non essendosi mai la PA pronunciata sulla spettanza di tale diritto. La domanda avanzata in via subordinata dal ricorrente presuppone, infatti, che la PA abbia adottato un provvedimento amministrativo di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e che l'istante abbia instaurato un giudizio impugnatorio. Solo in presenza di un provvedimento amministrativo di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale, la controversia sarebbe stata riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) con conseguente applicazione del rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs 150/2011. Per tale ragione la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale è inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile medio ed il valore minimo per ciascuna fase, stante la semplicità del loro svolgimento e la scarsa complessità della lite. Nulla si liquida per la fase di trattazione, in quanto l'Avvocatura non è nemmeno comparsa alle udienze che si sono svolte.
PQM
Il Giudice
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara inammissibile la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale;
3. condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
[...]
, delle spese processuali che liquida nella somma Controparte_1 vvocato, oltre i.v.a e c.p.a., come per legge. Si comunichi. Napoli, 17.6.2025
Il giudice
Alessandra Aiello