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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92000149/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92000149/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI SABATO ONORINO Parte_1 C.F._1
CARMELO e dell'Avv. DI SABATO PIO RAFFAELE , elettivamente domiciliato in Corso Roma n.24,
MANFREDONIA, presso il difensore avv. DI SABATO ONORINO CARMELO
OPPONENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CENTOLA TEODOMIRO e Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. RIZZI DANIELA , elettivamente domiciliato in Corso Roma n.115, FOGGIA, presso il difensore
Avv. CENTOLA TEODOMIRO
OPPOSTO/CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2024 , hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 12.01.2024, con provvedimento del 21.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non pagina 1 di 4 come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte opposta convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione in opposizione del 06.02.2013, notificato il 07/09.02.2013, ha proposto, Parte_1 dinanzi il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Distaccata di Manfredonia -, formale opposizione avverso l'atto di precetto del 18.01.2013, notificato il 29.01.2013, con cui il intimava il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di E. 24.858,46, di cui E. 22.611,50 a titolo di conguaglio liquidato in forza della sentenza n. 475/2012 emessa dal Tribunale civile di Foggia all'esito del giudizio di riduzione di disposizione testamentaria contraddistinto dal n. 811/2004 R.G., nonché per spese e compensi di causa liquidati nella medesima sentenza oltre ad accessori di legge.
L'opponente ha esposto che l'atto di precetto notificato è improponibile avendo notificato l'atto Controparte_1 in preliminare assenza degli incombenti necessari all'incasso della somma liquidata come conguaglio ed anche perché la detta somma non corrispondeva a quanto dovuto realmente dall'intimato e dai coeredi a conclusione della vicenda giudiziaria.
In particolare il ha asserito che l'intimante si era rifiutato di sottoscrivere la Parte_1 Controparte_1 quietanza di pagamento del conguaglio, rilasciata con atto notarile, accampando, al momento della stipula, altre non meglio precisate pretese economiche, pervenendo ad abbandonare lo studio notarile senza aver firmato la detta quietanza.
L'attore ha dedotto inoltre che non aveva provveduto ad assolvere anche ad altri adempimenti Controparte_1 legati alla vicenda successoria definita con sentenza n. 475/2012 R. Ins. del Tribunale di Foggia, quale il pagamento dell'imposta di successione, delle spese di CTU per il giudizio di riduzione, delle spese notarili e di trascrizione ed altre spese, per cui l'intimante non aveva titolo per richiedere l'intera somma riportata nell'atto di precetto opposto.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 14.05.2013 in cui, Controparte_1 nell'impugnare, contestare e contrastare tutto quanto argomentato, eccepito, richiesto e sostenuto dal Parte_1
in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, ha chiesto il rigetto della
[...] spiegata opposizione, con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Il convenuto ha precisato che la somma portata dall'atto di precetto scaturiva da una pronuncia giudiziaria regolarmente emessa dal Tribunale di Foggia e non impugnata dalle controparti nei termini previsti dalla legge ancorché ritualmente notificata e, pertanto, divenuta irrevocabile, per cui lo stesso, conn l'atto di precetto del
18.01.2013, non aveva fatto altro che dare esecuzione alle statuizioni della detta sentenza con la conseguenza che il pagamento della somma portata dal detto atto di precetto non poteva essere subordinato ad alcuna pagina 2 di 4 condizione sospensiva, avendo il rilascio della quietanza solo rilevanza per la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.
La causa è stata istruita documentalmente e con prove testimoniali.
Il cuore della controversia riguarda se la mancanza della quietanza delle somme a conguaglio pregiudichi o meno l'efficacia esecutiva della sentenza giudiziale.
Va osservato che la sentenza su cui si fonda il precetto è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., trattandosi di sentenza passata in giudicato che accerta e liquida obbligazioni pecuniarie a carico degli eredi.
La questione relativa alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria – in mancanza di quietanza – rileva ai fini pubblicitari e oppositivi verso terzi, ma non incide sulla efficacia esecutiva della sentenza nei rapporti tra le parti processuali.
Deve poi considerarsi rilevante, ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione, la testimonianza resa dal ON dei Registri Immobiliari , escusso in corso di causa ( cfr.verb.ud. del 14.06.2016) , il quale ha dichiarato che, a fronte della richiesta di trascrizione della sentenza giudiziale prodotta in copia, contenente l'attribuzione di beni immobili ad alcuni eredi unitamente alla previsione di somme a conguaglio, non è stato possibile procedere alla trascrizione in assenza della quietanza di pagamento delle somme medesime, ovvero, in alternativa, in assenza di ipoteca legale di ufficio.
Tale dichiarazione trova fondamento giuridico nell'art. 2834, comma 2, c.c., il quale stabilisce che, in presenza di attribuzioni immobiliari soggette a conguaglio o corrispettivi, la trascrizione non può aver luogo senza quietanza autenticata, salvo che sia iscritta ipoteca legale a tutela del credito.
Si tratta di una norma di protezione dei creditori e degli altri condividenti, che condiziona l'efficacia traslativa e pubblicitaria della sentenza.
Nel caso di specie la mancanza della quietanza notarile costituisce pertanto un impedimento oggettivo alla trascrizione e, di conseguenza, alla concreta esecuzioni della sentenza in relazione agli immobili attribuiti, non risultando ancora perfezionata l'efficacia opponibile ai terzi.
Tuttavia, tale impedimento non inficia la validità del titolo esecutivo in quanto tale, che resta giudizialmente esistente e pienamente efficace tra le parti,.
Và pero riconosciuto che, nelle more, della regolarizzazione della posizione ipotecaria o del rilascio della quietanza, l'attività esecutiva può risultare prematura o viziata.
Pertanto il Tribunale ritiene che sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per disporre la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del precetto, in attesa della regolarizzazione formale necessaria alla trascrizione e quindi all'azione esecutiva.
Non possono invece essere accolte le domande proposte dall'opponente circa la non debenza delle somme di cui alla sentenza, trattandosi di contestazioni suscettibili di far valere pretese autonome che non attengono alla validità o inefficacia del titolo esecutivo, ma a rapporti interni tra c coeredi da far valere in separato giudizio di accertamento.
pagina 3 di 4 L'opponente non contesta la efficacia del titolo giudiziale, ma deduce fatti nuovi e rapporti interni tra coeredi non cristallizzati nella sentenza posta a fondamento del precetto.
Tali doglianze esulano dal giudizio di opposizione a precetto, attesa la natura vincolata del giudizio ex art. 615
c.p.c. alla verifica della validità ed efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precettizio.
In ordine alla domanda di condanna al rilascio della quietanza, essa è inammissibile per carenza di interesse, non essendo la trascrizione atto necessario per la validità o efficacia esecutiva della sentenza. In ogni caso , detta domanda eccede l'ambito dell' opposizione a precetto e deve essere proposta, eventualmente, in separato giudizio ordinario.
Le spese di lite vanno compensate avuto riguardo alla particolarità della vicenda successoria e all'accoglimento parziale dell'opposizione
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei Parte_1 confronti di : Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 29.01.2013 ai sensi dell'art. 624
c.p.c., fino all'avvenuto rilascio di quietanza notarile ovvero di iscrizione legale conforme all'art. 2834, comma e, c.p.c.
Rigetta le ulteriori domande dell'opponente in quanto inammissibili o infondate
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Foggia 26.05.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92000149/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI SABATO ONORINO Parte_1 C.F._1
CARMELO e dell'Avv. DI SABATO PIO RAFFAELE , elettivamente domiciliato in Corso Roma n.24,
MANFREDONIA, presso il difensore avv. DI SABATO ONORINO CARMELO
OPPONENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CENTOLA TEODOMIRO e Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. RIZZI DANIELA , elettivamente domiciliato in Corso Roma n.115, FOGGIA, presso il difensore
Avv. CENTOLA TEODOMIRO
OPPOSTO/CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2024 , hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 12.01.2024, con provvedimento del 21.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non pagina 1 di 4 come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte opposta convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione in opposizione del 06.02.2013, notificato il 07/09.02.2013, ha proposto, Parte_1 dinanzi il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Distaccata di Manfredonia -, formale opposizione avverso l'atto di precetto del 18.01.2013, notificato il 29.01.2013, con cui il intimava il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di E. 24.858,46, di cui E. 22.611,50 a titolo di conguaglio liquidato in forza della sentenza n. 475/2012 emessa dal Tribunale civile di Foggia all'esito del giudizio di riduzione di disposizione testamentaria contraddistinto dal n. 811/2004 R.G., nonché per spese e compensi di causa liquidati nella medesima sentenza oltre ad accessori di legge.
L'opponente ha esposto che l'atto di precetto notificato è improponibile avendo notificato l'atto Controparte_1 in preliminare assenza degli incombenti necessari all'incasso della somma liquidata come conguaglio ed anche perché la detta somma non corrispondeva a quanto dovuto realmente dall'intimato e dai coeredi a conclusione della vicenda giudiziaria.
In particolare il ha asserito che l'intimante si era rifiutato di sottoscrivere la Parte_1 Controparte_1 quietanza di pagamento del conguaglio, rilasciata con atto notarile, accampando, al momento della stipula, altre non meglio precisate pretese economiche, pervenendo ad abbandonare lo studio notarile senza aver firmato la detta quietanza.
L'attore ha dedotto inoltre che non aveva provveduto ad assolvere anche ad altri adempimenti Controparte_1 legati alla vicenda successoria definita con sentenza n. 475/2012 R. Ins. del Tribunale di Foggia, quale il pagamento dell'imposta di successione, delle spese di CTU per il giudizio di riduzione, delle spese notarili e di trascrizione ed altre spese, per cui l'intimante non aveva titolo per richiedere l'intera somma riportata nell'atto di precetto opposto.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 14.05.2013 in cui, Controparte_1 nell'impugnare, contestare e contrastare tutto quanto argomentato, eccepito, richiesto e sostenuto dal Parte_1
in quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, ha chiesto il rigetto della
[...] spiegata opposizione, con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Il convenuto ha precisato che la somma portata dall'atto di precetto scaturiva da una pronuncia giudiziaria regolarmente emessa dal Tribunale di Foggia e non impugnata dalle controparti nei termini previsti dalla legge ancorché ritualmente notificata e, pertanto, divenuta irrevocabile, per cui lo stesso, conn l'atto di precetto del
18.01.2013, non aveva fatto altro che dare esecuzione alle statuizioni della detta sentenza con la conseguenza che il pagamento della somma portata dal detto atto di precetto non poteva essere subordinato ad alcuna pagina 2 di 4 condizione sospensiva, avendo il rilascio della quietanza solo rilevanza per la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.
La causa è stata istruita documentalmente e con prove testimoniali.
Il cuore della controversia riguarda se la mancanza della quietanza delle somme a conguaglio pregiudichi o meno l'efficacia esecutiva della sentenza giudiziale.
Va osservato che la sentenza su cui si fonda il precetto è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., trattandosi di sentenza passata in giudicato che accerta e liquida obbligazioni pecuniarie a carico degli eredi.
La questione relativa alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria – in mancanza di quietanza – rileva ai fini pubblicitari e oppositivi verso terzi, ma non incide sulla efficacia esecutiva della sentenza nei rapporti tra le parti processuali.
Deve poi considerarsi rilevante, ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione, la testimonianza resa dal ON dei Registri Immobiliari , escusso in corso di causa ( cfr.verb.ud. del 14.06.2016) , il quale ha dichiarato che, a fronte della richiesta di trascrizione della sentenza giudiziale prodotta in copia, contenente l'attribuzione di beni immobili ad alcuni eredi unitamente alla previsione di somme a conguaglio, non è stato possibile procedere alla trascrizione in assenza della quietanza di pagamento delle somme medesime, ovvero, in alternativa, in assenza di ipoteca legale di ufficio.
Tale dichiarazione trova fondamento giuridico nell'art. 2834, comma 2, c.c., il quale stabilisce che, in presenza di attribuzioni immobiliari soggette a conguaglio o corrispettivi, la trascrizione non può aver luogo senza quietanza autenticata, salvo che sia iscritta ipoteca legale a tutela del credito.
Si tratta di una norma di protezione dei creditori e degli altri condividenti, che condiziona l'efficacia traslativa e pubblicitaria della sentenza.
Nel caso di specie la mancanza della quietanza notarile costituisce pertanto un impedimento oggettivo alla trascrizione e, di conseguenza, alla concreta esecuzioni della sentenza in relazione agli immobili attribuiti, non risultando ancora perfezionata l'efficacia opponibile ai terzi.
Tuttavia, tale impedimento non inficia la validità del titolo esecutivo in quanto tale, che resta giudizialmente esistente e pienamente efficace tra le parti,.
Và pero riconosciuto che, nelle more, della regolarizzazione della posizione ipotecaria o del rilascio della quietanza, l'attività esecutiva può risultare prematura o viziata.
Pertanto il Tribunale ritiene che sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per disporre la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del precetto, in attesa della regolarizzazione formale necessaria alla trascrizione e quindi all'azione esecutiva.
Non possono invece essere accolte le domande proposte dall'opponente circa la non debenza delle somme di cui alla sentenza, trattandosi di contestazioni suscettibili di far valere pretese autonome che non attengono alla validità o inefficacia del titolo esecutivo, ma a rapporti interni tra c coeredi da far valere in separato giudizio di accertamento.
pagina 3 di 4 L'opponente non contesta la efficacia del titolo giudiziale, ma deduce fatti nuovi e rapporti interni tra coeredi non cristallizzati nella sentenza posta a fondamento del precetto.
Tali doglianze esulano dal giudizio di opposizione a precetto, attesa la natura vincolata del giudizio ex art. 615
c.p.c. alla verifica della validità ed efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precettizio.
In ordine alla domanda di condanna al rilascio della quietanza, essa è inammissibile per carenza di interesse, non essendo la trascrizione atto necessario per la validità o efficacia esecutiva della sentenza. In ogni caso , detta domanda eccede l'ambito dell' opposizione a precetto e deve essere proposta, eventualmente, in separato giudizio ordinario.
Le spese di lite vanno compensate avuto riguardo alla particolarità della vicenda successoria e all'accoglimento parziale dell'opposizione
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei Parte_1 confronti di : Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 29.01.2013 ai sensi dell'art. 624
c.p.c., fino all'avvenuto rilascio di quietanza notarile ovvero di iscrizione legale conforme all'art. 2834, comma e, c.p.c.
Rigetta le ulteriori domande dell'opponente in quanto inammissibili o infondate
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Foggia 26.05.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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