Versione
29 dicembre 1993
29 dicembre 1993
Art. 13. (Collegio regionale di garanzia elettorale) 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta', tra i magistrati ordinari e per la restante meta' tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio puo' chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere.
Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio puo' chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere.
Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 4.7821198
[…] I Collegi regionali di garanzia elettorale, infatti, in base a quanto prevede la fonte che li ha istituiti (art. 13 della legge n. 515 del 1993), operano presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione e sono composti, […] il cui art. 5, comma 4, alle lettere e) ed f), ha espressamente stabilito l'applicazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 515 del 1993 anche all'elezione dei consigli regionali. […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2024, n. 7012Provvedimento: […] 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione (…) al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità”. Il comma 7 dello stesso articolo prevede che: “Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti”. A sua volta, l'art. 13 legge n.Leggi di più...
- art. 15 legge 515/1993·
- sanzioni amministrative·
- principio del doppio grado di giurisdizione·
- competenza per territorio funzionale·
- art. 14 legge 689/1981·
- incompetenza territoriale·
- riassunzione del giudizio·
- illecito omissivo·
- art. 6 D.L.vo 150/2011