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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/04/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. 24-2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lodi riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Francesca Varesano Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 24/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Livraghi, presso il cui studio in Casalpusterlengo (Lo), Via Santa Chiara 9, ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
Conclusioni di parte ricorrente:
1) IN VIA PRINCIPALE, disporre l'affido condiviso del figlio minore a favore di Per_1 entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso l'abitazione materna sita in Casalpusterlengo (Lo), Via El Greco 8/B ove il minore trasferirà anche la propria residenza, disciplinando anche le visite tra padre e figlio nelle modalità che codesto Tribunale riterrà più opportune, anche tenendo conto dell'età del minore;
2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, stabilire che le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio che vive presso di sé, in particolare: la sig.ra provveda al mantenimento diretto Pt_1 ordinario del figlio minore , collocato presso di lei e il sig. provveda al Per_1 CP_1 mantenimento diretto ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, che ha deciso di restare a vivere con il padre;
ciascun genitore poi concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si dovessero presentare nell'interesse dei figli, disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano in materia di “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e di figli maggiorenni non economicamente indipendenti”;
1 3) ANCORA IN VIA PRINCIPALE, si chiede che codesto Tribunale stabilisca che il genitore collocatario abbia la facoltà di poter richiedere ed ottenere, ove ne esistano i presupposti, l'assegno unico per il figlio ed anche ogni eventuale bonus od incentivo che lo Stato dovesse mettere a disposizione (ad es. bonus trasporti, bonus dote scuola ecc.).
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede, ove codesto Tribunale lo ritenga necessario, venga disposto l'ascolto del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, in modo di poter correttamente stabilire il collocamento, il mantenimento degli stessi e i diritti di visita con i genitori.
Si chiede inoltre ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse del presente ricorso da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dal rituale “Vero che”.
Si indicano a teste la sig.ra residente a [...]
8/A ed il sig. sempre residente in [...] sui Testimone_2 capitoli di prova dedotti in premessa del presente atto preceduti dal rituale “Vero che”, riservandosi di meglio indicare e formulare, nelle concedende memorie, i capitoli di prova ed i nominativi dei testi, come per legge. Sempre con le concedende successive memorie, ci si riserva di ulteriormente produrre e/o dedurre.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore , nonché del mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente depositata da in data 30.12.2023 Per_2 Parte_1
nei confronti di . Controparte_1
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e hanno intrattenuto un rapporto di convivenza Parte_1 Controparte_1
more uxorio, nel corso della quale sono nati due figli: nata a [...] il Per_2
06.02.2001 e , nato a [...] il [...], riconosciuti da entrambi i Per_1
genitori;
- la residenza famigliare veniva stabilita presso l'unità immobiliare sita in San Fiorano (Lo),
Cascina Colombara 1;
- le parti hanno deciso di interrompere il loro rapporto di convivenza nell'anno 2008 quanto la ricorrente, unitamente ad entrambi i figli ancora minorenni, trasferiva dunque la propria residenza a Casalpusterlengo (Lo), Via El Greco 8/B, nell'abitazione della di lei madre;
- la ricorrente si è sempre occupata in prima persona di tutte le esigenze dei figli poiché il
2 resistente ha contribuito solo sporadicamente al mantenimento degli stessi;
- nel mese di Agosto 2019, in occasione di alcuni giorni nei quali i figli si trovavano presso la casa paterna in San Martino Pizzolano (Lo), questi comunicavano alla madre di non voler far ritorno a casa preferendo restare con il padre;
- dal mese di Settembre 2021, la ricorrente ha cominciato a bonificare mensilmente la somma di € 200,00 sul conto corrente indicato dalla figlia, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie che di volta in volta venivano richieste dai figli;
- seppur con evidenti difficoltà, la madre ha continuato a cercare un rapporto con i figli e seppur a fatica è riuscita a ricucire un discreto rapporto con gli stessi grazie anche a una serie di incontri con una psicologa presso la quale la ricorrente ha intrapreso un percorso;
- Il rapporto si è così rinsaldato che, di recente, il figlio ha manifestato la volontà di Per_1
far ritorno a vivere con la madre, entusiasta e ben disposta a riaccogliere il figlio;
- la madre ha accolto di buon grado tale nuova decisione anche perché preoccupata dell'andamento scolastico di il quale, iscritto al secondo anno presso l'Istituto Per_1
Org Tecnico di Casalpusterlengo, è stato bocciato sia nell'anno scolastico 2020/2021 che nel
2022/2023; Cont
- la ricorrente lavora come collaboratrice nell'impresa di pulizie di Testimone_1
gestita insieme alla sorella e percepisce un'entrata annua lorda pari ad € 13.900,00.
All'udienza del 27.03.2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“non ho avuto modo di parlare con il mio ex compagno del ricorso, tra di noi non c'è alcun tipo di rapporto. Mia figlia continua a vivere con il PÀ, mentre mio figlio è tornato a vivere con me il
18.12.2023. Attualmente con mia figlia non ho grandi rapporti. Mia figlia studia ingegneria al secondo anno. Il rendimento scolastico di mio figlio sta pian piano migliorando, frequenta ancora il second o anno in quanto è stato bocciato due volte. Da quando mio figlio è tornato a vivere con me suo PÀ gli ha voltato le spalle. In particolare, gli ha inoltrato messaggi molto pesanti, ad esempio dicendogli “drogati” “sei una merda” e poi in occasione di un a telefonata gli ha detto “ti auguro di morire bruciato”. Gli ha anche detto “farò di tutto per farmi togliere la patria potestà, se potrò”. Svolgo attività lavorativa nell'impresa di famiglia, insieme a mia sorella. Non ho altre entrate reddituali. Vivo in un appartamento in affitto, insieme a mia mamma, corrispondiamo un canone di € 500 circa che dividiamo. Mia mamma percepisce la pensi one. Corrispondo mensilmente una rata di finanziamento personale di circa 450,00 euro oltre ad € 125,00 di un altro vecchio finanziamento. Non percepisco l'assegno unico relativo a , lo percepisce tutto il Per_1
PÀ. Attualmente risulta ancora residente presso il PÀ. Ho atteso nella richiesta di Per_1
3 cambio di residenza per verificare che fosse sicuro della scelta e inoltre visti i rapport i Per_1
difficili con il mio ex compagno, ho preferito attendere l'udienza.
Corrispondo al 50% percento, sulla base di quanto richiestomi dal mio ex compagno, le spese straordinarie per l'università di mia figlia.”.
Il Giudice, verificata la regolarità della notificazione a parte resistente, non costituita né comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenutane l'opportunità, ha disposto l'audizione del figlio minore dinnanzi al Giudice relatore. Per_1
All'udienza del 05.04.2024 dinnanzi al Giudice relatore, ha dichiarato: “frequento il Per_1
secondo anno di un istituto tecnico informatico a Casalpusterlengo, non mi piace non penso di continuare penso che la scuola non faccia per me penso di voler andare a lavorare e fare quello che mi capita , quest'anno penso di essere comunque promosso.
Non pratico sport ma a breve inizierò palestra, mi piace giocare a pallavolo ma non la pratico.
Nelle mie giornate tipo vado a scuola, torno a casa, studio e poi esco con amici e con la mia fidanzata.
Da dicembre sono tornato a vivere con la mamma, mi trovo molto bene sono molto più tranquillo e non subisco più pressioni che subivo quando stavo con il PÀ.
Quando vivevo con PÀ lui mi chiedeva spesso di andare con lui il pomeriggio dopo scuola a lavorare quando non lo facevo e poi lui tornava a casa la sera me lo faceva pesare, PÀ è molto bravo con le parole sa come farti del male anche senza alzare le mani.
I l rapporto con PÀ all'inizio era buono poi dopo circa un anno o poco più si è deteriorato e ho cominciato a non sopportarlo più adesso ne io cerco lui ne lui cerca me, non ci sentiamo e nemmeno con mia sorella.
Mi ha mandato anche dei messaggi molto cattivi con scritto tipo drogati, fai quello che ti pare a me non interessa e per telefono mi ha detto spero che tu muoia bruciato e vari altri insulti.
esibisce al giudice parte delle conversazioni Whatsapp con il PÀ e mostra in particolare Per_1
un messaggio ricevuto dal numero 33114216347 dal seguente contenuto “non mi interessa ne di vederti ne sentirti per me sei morto drogati fai il cazzo che vuoi traditore che colpiscie alle spalle sei una merda”.
Quando vivevo con PÀ alle volte era cattivo con me ma mai molto pesantemente quando me ne sono andato all'inizio andavamo d'accordo ci scrivevamo, mi chiamava, mi chiedeva della scuola poi quando ha ricevuto il ricorso della mamma ha cominciato a scrivermi e a dirmi queste cose e si sono interrotti i rapporti.
Anche con mia sorella i rapporti sono peggiorati dopo che mio PÀ ha ricevuto il ricorso io e lei ci siamo sentiti e ha fatto finta di non sapere nulla del ricorso anche per questo penso che la colpa
4 sia stata riversata tutta addosso a me, io e mia sorella ci siamo organizzati in più giorni per scambiarci delle cose come chiavi di casa, vestiti ecc. mio PÀ mi ha detto che le mie cose le aveva buttate non so se è vero perché non sono più rientrato in casa a controllare gli ho chiesto di restituirmi la consolle e la xbox mi ha detto di no che la console l'ha buttata e che la xbox me la restituirà quando ne avrà voglia perché ci sta giocando lui e da allora non ci sentiamo più.
Da quando sono tornato a vivere con la mamma sono più tranquillo con lei, i miei amici e con la mia fidanzata e anche a scuola i professori hanno riscontrato un miglioramento di cui hanno parlato anche a mia mamma quindi io voglio vivere con la mamma.
Ricordo in passato un episodio, accaduto quando vivevo con PÀ, in cui siccome per lui ero stato troppo tempo in bagno mi ha lanciato le airpods una l'ho trovata dopo mesi e mi ha versato dell'acqua sul letto”.
Esaurita l'escussione del minore la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sull'affidamento, sul collocamento del minore e sul regime delle visite paterne Per_1
Per quanto attiene, preliminarmente, al collocamento del figlio minore , non vi sono Per_1
ragioni per discostarsi dalla richiesta di collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto della volontà rappresentata in tal senso dal minore al Giudice relatore nel corso dell'udienza del
05.04.2024 e della sua età, ormai prossima al compimento della maggiore età.
Quanto al regime di affidamento di , premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio Per_1
minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi” occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso in esame, tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio e, in particolare, della condotta assunta dal resistente a seguito del trasferimento del minore presso la residenza materna, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per cui disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
In particolare, la condotta paterna, allegata dalla ricorrente e confermata oltre che documentata dal minore nel corso dell'audizione, consistita nell'aver interrotto qualsivoglia rapporto con il figlio e nell'aver rivolto allo stesso, in plurime occasioni, espressioni del tipo “non mi interessa ne di vederti ne sentirti per me sei morto drogati fai il cazzo che vuoi traditore che colpisce alle spalle sei una merda” costituisce chiara espressione di carenze e inidoneità educative del resistente, tali da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore e da giustificare, dunque,
l'affidamento super esclusivo dello stesso alla madre.
5 Per quanto riguarda, infine, le frequentazioni tra il minore ed il padre, tenuto conto dell'età di
, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, le stesse potranno avvenire con le Per_1
modalità e le tempistiche definite tra i genitori e tenuto conto della volontà del minore.
3. Sul mantenimento di e di Per_2 Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi il mantenimento diretto di ciascun figlio da parte del genitore convivente e, dunque, il mantenimento diretto di maggiorenne ma studentessa Per_2
universitaria, da parte del padre con il quale coabita, e il mantenimento diretto di da parte Per_1
della madre, quale genitore prevalentemente collocatario.
La domanda, così come formulata da parte ricorrente può trovare accoglimento e viene, dunque, accolta da questo Tribunale, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni dei figli presso il nucleo famigliare del genitore non convivente, della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata da parte ricorrente, e dell'assenza di informazioni precise circa la situazione reddituale e patrimoniale del resistente che rimanendo contumace non ha fornito a questo Tribunale ulteriori elementi di valutazione.
Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, invece, dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano e l'assegno unico per il figlio minore , invece, tenuto conto del disposto Per_1
affidamento super esclusivo dello stesso alla madre, potrà essere richiesto dalla stessa nella misura del 100%.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa e della soccombenza di parte resistente, vengono poste integralmente a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, limitatamente alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria della controversia, non avendo il Tribunale provveduto all'assunzione di prove né la parte ricorrente depositato le memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) dispone l'affidamento super esclusivo del minore alla madre Persona_3 [...]
, con collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
Parte_1
2) dispone che il padre possa frequentare il minore con le modalità ed i tempi che verranno concordati tra i genitori, tenuto altresì conto della volontà del figlio;
6 3) dispone il mantenimento diretto di da parte della madre, con concorso del Persona_3
padre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
4) dispone il mantenimento diretto di da parte del padre, con concorso della Persona_4
madre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
5) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 09.04.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lodi riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Francesca Varesano Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 24/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Livraghi, presso il cui studio in Casalpusterlengo (Lo), Via Santa Chiara 9, ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
Conclusioni di parte ricorrente:
1) IN VIA PRINCIPALE, disporre l'affido condiviso del figlio minore a favore di Per_1 entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso l'abitazione materna sita in Casalpusterlengo (Lo), Via El Greco 8/B ove il minore trasferirà anche la propria residenza, disciplinando anche le visite tra padre e figlio nelle modalità che codesto Tribunale riterrà più opportune, anche tenendo conto dell'età del minore;
2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, stabilire che le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio che vive presso di sé, in particolare: la sig.ra provveda al mantenimento diretto Pt_1 ordinario del figlio minore , collocato presso di lei e il sig. provveda al Per_1 CP_1 mantenimento diretto ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, che ha deciso di restare a vivere con il padre;
ciascun genitore poi concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si dovessero presentare nell'interesse dei figli, disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano in materia di “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e di figli maggiorenni non economicamente indipendenti”;
1 3) ANCORA IN VIA PRINCIPALE, si chiede che codesto Tribunale stabilisca che il genitore collocatario abbia la facoltà di poter richiedere ed ottenere, ove ne esistano i presupposti, l'assegno unico per il figlio ed anche ogni eventuale bonus od incentivo che lo Stato dovesse mettere a disposizione (ad es. bonus trasporti, bonus dote scuola ecc.).
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede, ove codesto Tribunale lo ritenga necessario, venga disposto l'ascolto del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, in modo di poter correttamente stabilire il collocamento, il mantenimento degli stessi e i diritti di visita con i genitori.
Si chiede inoltre ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse del presente ricorso da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dal rituale “Vero che”.
Si indicano a teste la sig.ra residente a [...]
8/A ed il sig. sempre residente in [...] sui Testimone_2 capitoli di prova dedotti in premessa del presente atto preceduti dal rituale “Vero che”, riservandosi di meglio indicare e formulare, nelle concedende memorie, i capitoli di prova ed i nominativi dei testi, come per legge. Sempre con le concedende successive memorie, ci si riserva di ulteriormente produrre e/o dedurre.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore , nonché del mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente depositata da in data 30.12.2023 Per_2 Parte_1
nei confronti di . Controparte_1
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e hanno intrattenuto un rapporto di convivenza Parte_1 Controparte_1
more uxorio, nel corso della quale sono nati due figli: nata a [...] il Per_2
06.02.2001 e , nato a [...] il [...], riconosciuti da entrambi i Per_1
genitori;
- la residenza famigliare veniva stabilita presso l'unità immobiliare sita in San Fiorano (Lo),
Cascina Colombara 1;
- le parti hanno deciso di interrompere il loro rapporto di convivenza nell'anno 2008 quanto la ricorrente, unitamente ad entrambi i figli ancora minorenni, trasferiva dunque la propria residenza a Casalpusterlengo (Lo), Via El Greco 8/B, nell'abitazione della di lei madre;
- la ricorrente si è sempre occupata in prima persona di tutte le esigenze dei figli poiché il
2 resistente ha contribuito solo sporadicamente al mantenimento degli stessi;
- nel mese di Agosto 2019, in occasione di alcuni giorni nei quali i figli si trovavano presso la casa paterna in San Martino Pizzolano (Lo), questi comunicavano alla madre di non voler far ritorno a casa preferendo restare con il padre;
- dal mese di Settembre 2021, la ricorrente ha cominciato a bonificare mensilmente la somma di € 200,00 sul conto corrente indicato dalla figlia, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie che di volta in volta venivano richieste dai figli;
- seppur con evidenti difficoltà, la madre ha continuato a cercare un rapporto con i figli e seppur a fatica è riuscita a ricucire un discreto rapporto con gli stessi grazie anche a una serie di incontri con una psicologa presso la quale la ricorrente ha intrapreso un percorso;
- Il rapporto si è così rinsaldato che, di recente, il figlio ha manifestato la volontà di Per_1
far ritorno a vivere con la madre, entusiasta e ben disposta a riaccogliere il figlio;
- la madre ha accolto di buon grado tale nuova decisione anche perché preoccupata dell'andamento scolastico di il quale, iscritto al secondo anno presso l'Istituto Per_1
Org Tecnico di Casalpusterlengo, è stato bocciato sia nell'anno scolastico 2020/2021 che nel
2022/2023; Cont
- la ricorrente lavora come collaboratrice nell'impresa di pulizie di Testimone_1
gestita insieme alla sorella e percepisce un'entrata annua lorda pari ad € 13.900,00.
All'udienza del 27.03.2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“non ho avuto modo di parlare con il mio ex compagno del ricorso, tra di noi non c'è alcun tipo di rapporto. Mia figlia continua a vivere con il PÀ, mentre mio figlio è tornato a vivere con me il
18.12.2023. Attualmente con mia figlia non ho grandi rapporti. Mia figlia studia ingegneria al secondo anno. Il rendimento scolastico di mio figlio sta pian piano migliorando, frequenta ancora il second o anno in quanto è stato bocciato due volte. Da quando mio figlio è tornato a vivere con me suo PÀ gli ha voltato le spalle. In particolare, gli ha inoltrato messaggi molto pesanti, ad esempio dicendogli “drogati” “sei una merda” e poi in occasione di un a telefonata gli ha detto “ti auguro di morire bruciato”. Gli ha anche detto “farò di tutto per farmi togliere la patria potestà, se potrò”. Svolgo attività lavorativa nell'impresa di famiglia, insieme a mia sorella. Non ho altre entrate reddituali. Vivo in un appartamento in affitto, insieme a mia mamma, corrispondiamo un canone di € 500 circa che dividiamo. Mia mamma percepisce la pensi one. Corrispondo mensilmente una rata di finanziamento personale di circa 450,00 euro oltre ad € 125,00 di un altro vecchio finanziamento. Non percepisco l'assegno unico relativo a , lo percepisce tutto il Per_1
PÀ. Attualmente risulta ancora residente presso il PÀ. Ho atteso nella richiesta di Per_1
3 cambio di residenza per verificare che fosse sicuro della scelta e inoltre visti i rapport i Per_1
difficili con il mio ex compagno, ho preferito attendere l'udienza.
Corrispondo al 50% percento, sulla base di quanto richiestomi dal mio ex compagno, le spese straordinarie per l'università di mia figlia.”.
Il Giudice, verificata la regolarità della notificazione a parte resistente, non costituita né comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenutane l'opportunità, ha disposto l'audizione del figlio minore dinnanzi al Giudice relatore. Per_1
All'udienza del 05.04.2024 dinnanzi al Giudice relatore, ha dichiarato: “frequento il Per_1
secondo anno di un istituto tecnico informatico a Casalpusterlengo, non mi piace non penso di continuare penso che la scuola non faccia per me penso di voler andare a lavorare e fare quello che mi capita , quest'anno penso di essere comunque promosso.
Non pratico sport ma a breve inizierò palestra, mi piace giocare a pallavolo ma non la pratico.
Nelle mie giornate tipo vado a scuola, torno a casa, studio e poi esco con amici e con la mia fidanzata.
Da dicembre sono tornato a vivere con la mamma, mi trovo molto bene sono molto più tranquillo e non subisco più pressioni che subivo quando stavo con il PÀ.
Quando vivevo con PÀ lui mi chiedeva spesso di andare con lui il pomeriggio dopo scuola a lavorare quando non lo facevo e poi lui tornava a casa la sera me lo faceva pesare, PÀ è molto bravo con le parole sa come farti del male anche senza alzare le mani.
I l rapporto con PÀ all'inizio era buono poi dopo circa un anno o poco più si è deteriorato e ho cominciato a non sopportarlo più adesso ne io cerco lui ne lui cerca me, non ci sentiamo e nemmeno con mia sorella.
Mi ha mandato anche dei messaggi molto cattivi con scritto tipo drogati, fai quello che ti pare a me non interessa e per telefono mi ha detto spero che tu muoia bruciato e vari altri insulti.
esibisce al giudice parte delle conversazioni Whatsapp con il PÀ e mostra in particolare Per_1
un messaggio ricevuto dal numero 33114216347 dal seguente contenuto “non mi interessa ne di vederti ne sentirti per me sei morto drogati fai il cazzo che vuoi traditore che colpiscie alle spalle sei una merda”.
Quando vivevo con PÀ alle volte era cattivo con me ma mai molto pesantemente quando me ne sono andato all'inizio andavamo d'accordo ci scrivevamo, mi chiamava, mi chiedeva della scuola poi quando ha ricevuto il ricorso della mamma ha cominciato a scrivermi e a dirmi queste cose e si sono interrotti i rapporti.
Anche con mia sorella i rapporti sono peggiorati dopo che mio PÀ ha ricevuto il ricorso io e lei ci siamo sentiti e ha fatto finta di non sapere nulla del ricorso anche per questo penso che la colpa
4 sia stata riversata tutta addosso a me, io e mia sorella ci siamo organizzati in più giorni per scambiarci delle cose come chiavi di casa, vestiti ecc. mio PÀ mi ha detto che le mie cose le aveva buttate non so se è vero perché non sono più rientrato in casa a controllare gli ho chiesto di restituirmi la consolle e la xbox mi ha detto di no che la console l'ha buttata e che la xbox me la restituirà quando ne avrà voglia perché ci sta giocando lui e da allora non ci sentiamo più.
Da quando sono tornato a vivere con la mamma sono più tranquillo con lei, i miei amici e con la mia fidanzata e anche a scuola i professori hanno riscontrato un miglioramento di cui hanno parlato anche a mia mamma quindi io voglio vivere con la mamma.
Ricordo in passato un episodio, accaduto quando vivevo con PÀ, in cui siccome per lui ero stato troppo tempo in bagno mi ha lanciato le airpods una l'ho trovata dopo mesi e mi ha versato dell'acqua sul letto”.
Esaurita l'escussione del minore la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sull'affidamento, sul collocamento del minore e sul regime delle visite paterne Per_1
Per quanto attiene, preliminarmente, al collocamento del figlio minore , non vi sono Per_1
ragioni per discostarsi dalla richiesta di collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto della volontà rappresentata in tal senso dal minore al Giudice relatore nel corso dell'udienza del
05.04.2024 e della sua età, ormai prossima al compimento della maggiore età.
Quanto al regime di affidamento di , premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio Per_1
minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi” occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso in esame, tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio e, in particolare, della condotta assunta dal resistente a seguito del trasferimento del minore presso la residenza materna, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per cui disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
In particolare, la condotta paterna, allegata dalla ricorrente e confermata oltre che documentata dal minore nel corso dell'audizione, consistita nell'aver interrotto qualsivoglia rapporto con il figlio e nell'aver rivolto allo stesso, in plurime occasioni, espressioni del tipo “non mi interessa ne di vederti ne sentirti per me sei morto drogati fai il cazzo che vuoi traditore che colpisce alle spalle sei una merda” costituisce chiara espressione di carenze e inidoneità educative del resistente, tali da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore e da giustificare, dunque,
l'affidamento super esclusivo dello stesso alla madre.
5 Per quanto riguarda, infine, le frequentazioni tra il minore ed il padre, tenuto conto dell'età di
, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, le stesse potranno avvenire con le Per_1
modalità e le tempistiche definite tra i genitori e tenuto conto della volontà del minore.
3. Sul mantenimento di e di Per_2 Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi il mantenimento diretto di ciascun figlio da parte del genitore convivente e, dunque, il mantenimento diretto di maggiorenne ma studentessa Per_2
universitaria, da parte del padre con il quale coabita, e il mantenimento diretto di da parte Per_1
della madre, quale genitore prevalentemente collocatario.
La domanda, così come formulata da parte ricorrente può trovare accoglimento e viene, dunque, accolta da questo Tribunale, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni dei figli presso il nucleo famigliare del genitore non convivente, della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata da parte ricorrente, e dell'assenza di informazioni precise circa la situazione reddituale e patrimoniale del resistente che rimanendo contumace non ha fornito a questo Tribunale ulteriori elementi di valutazione.
Le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, invece, dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano e l'assegno unico per il figlio minore , invece, tenuto conto del disposto Per_1
affidamento super esclusivo dello stesso alla madre, potrà essere richiesto dalla stessa nella misura del 100%.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa e della soccombenza di parte resistente, vengono poste integralmente a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, limitatamente alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria della controversia, non avendo il Tribunale provveduto all'assunzione di prove né la parte ricorrente depositato le memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) dispone l'affidamento super esclusivo del minore alla madre Persona_3 [...]
, con collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
Parte_1
2) dispone che il padre possa frequentare il minore con le modalità ed i tempi che verranno concordati tra i genitori, tenuto altresì conto della volontà del figlio;
6 3) dispone il mantenimento diretto di da parte della madre, con concorso del Persona_3
padre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
4) dispone il mantenimento diretto di da parte del padre, con concorso della Persona_4
madre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
5) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 09.04.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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