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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 717/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 717/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SPAGNUOLO MARCO e dall'avv. CRESCIA
VALENTINA
e
, nato a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. LEONE SONIA e dall'avv. STUCCHI MICHELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/10/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. Separazione.
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2. Affidamento condiviso e collocazione della prole.
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in Montesilvano
(PE) alla Strada Comunale della Fonte n. 11.
I genitori si impegnano e obbligano, per il bene del figlio, a garantirgli un clima di serenità ed armonia favorendo le reciproche possibilità di contatto ed assicurandogli le migliori condizioni di crescita e di sviluppo armonico;
si impegnano a contribuire in maniera attiva alla vita del figlio con gli stessi diritti in merito alla partecipazione alla vita scolastica e ludica ed a prendere di comune accordo le decisioni riguardanti la prole.
In ogni caso, il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio, stando con lui a weekend alternati, seguendo l'alternanza già in corso.
Il diritto di visita del padre sarà esercitato nella seguente modalità:
2a) durante il periodo di frequenza scolastica (dalla seconda decade di settembre sino alla prima decade di giugno circa) il padre, nei weekend alternati di sua spettanza, resterà da solo con il figlio presso la casa coniugale di Montesilvano dalle ore 9:30 del sabato mattina sino alle ore 17:00 della domenica e la madre alloggerà altrove;
in tali fine settimana, il padre dovrà provvedere al vitto del figlio, dedicarsi ai suoi impegni sia scolastici che ludico-ricreativi (assistenza compiti, partecipazione all'ACR, ai tornei di tennis e ad eventuali lavori scolastici di gruppo) e dovrà riconsegnare la casa coniugale nelle condizioni di ordine ed igiene in cui l'ha trovata;
pagina 3 di 6 2b) durante il resto dell'anno (dalla seconda decade di giugno alla prima decade di settembre circa) il padre, nei weekend di sua spettanza, preleverà il figlio dalla casa coniugale alle ore 10:00 circa del sabato ivi riportandolo alle ore 18.00 circa della domenica, salvo diverso accordo tra i coniugi;
2c) durante i periodi di sospensione scolastica (vacanze estive, natalizie, pasquali, festività e ricorrenze varie) nei giorni di spettanza del padre, il figlio potrà recarsi presso il domicilio paterno;
2d) durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore i giorni della Vigilia, Natale e Santo Stefano, salvo diversi accordi tra i genitori anche considerando le volontà del ragazzo;
2e) durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo;
2f) per le restanti festività di calendario, i genitori di volta in volta concorderanno d'intesa con il figlio, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, sportivi e ricreativi, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
2g) durante il periodo estivo, il IG. terrà con sé il minore in via esclusiva, con CP_1 sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, una settimana a giugno, una settimana a luglio ed una settimana ad agosto da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno alla IG.ra . Parte_1
I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, con un preavviso di almeno cinque giorni, i loro impegni lavorativi qualora comportino la rispettiva assenza prolungata o l'impossibilità di stare con il figlio nei giorni prestabiliti.
Le parti potranno variare di volta in volta tutte le condizioni sopra espresse, di comune accordo ed in base alle esigenze e volontà del minore, ai suoi impegni scolastici, sportivi ed extracurriculari.
3. Statuizioni sulla casa coniugale.
pagina 4 di 6 La casa coniugale, di proprietà del marito, è assegnata alla moglie.
Il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas e wi-fi) sarà per il 100% a carico della moglie.
Le spese condominiali straordinarie saranno per il 100% a carico del marito;
quelle ordinarie per il 100% a carico della moglie.
4. Mantenimento del coniuge.
I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
5. Mantenimento del figlio.
Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio, verserà alla sig.ra CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di €. 500,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sull'IBAN comunicatogli dalla moglie e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, nonché alle ulteriori spese straordinarie indicate nelle Linee guida del CFN e dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse del figlio, da comunicarsi in forma scritta anche mediante messaggio telefonico e documentate.
6. Consenso all'espatrio.
I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA
pagina 5 di 6 perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 717/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SPAGNUOLO MARCO e dall'avv. CRESCIA
VALENTINA
e
, nato a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. LEONE SONIA e dall'avv. STUCCHI MICHELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/10/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. Separazione.
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2. Affidamento condiviso e collocazione della prole.
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in Montesilvano
(PE) alla Strada Comunale della Fonte n. 11.
I genitori si impegnano e obbligano, per il bene del figlio, a garantirgli un clima di serenità ed armonia favorendo le reciproche possibilità di contatto ed assicurandogli le migliori condizioni di crescita e di sviluppo armonico;
si impegnano a contribuire in maniera attiva alla vita del figlio con gli stessi diritti in merito alla partecipazione alla vita scolastica e ludica ed a prendere di comune accordo le decisioni riguardanti la prole.
In ogni caso, il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio, stando con lui a weekend alternati, seguendo l'alternanza già in corso.
Il diritto di visita del padre sarà esercitato nella seguente modalità:
2a) durante il periodo di frequenza scolastica (dalla seconda decade di settembre sino alla prima decade di giugno circa) il padre, nei weekend alternati di sua spettanza, resterà da solo con il figlio presso la casa coniugale di Montesilvano dalle ore 9:30 del sabato mattina sino alle ore 17:00 della domenica e la madre alloggerà altrove;
in tali fine settimana, il padre dovrà provvedere al vitto del figlio, dedicarsi ai suoi impegni sia scolastici che ludico-ricreativi (assistenza compiti, partecipazione all'ACR, ai tornei di tennis e ad eventuali lavori scolastici di gruppo) e dovrà riconsegnare la casa coniugale nelle condizioni di ordine ed igiene in cui l'ha trovata;
pagina 3 di 6 2b) durante il resto dell'anno (dalla seconda decade di giugno alla prima decade di settembre circa) il padre, nei weekend di sua spettanza, preleverà il figlio dalla casa coniugale alle ore 10:00 circa del sabato ivi riportandolo alle ore 18.00 circa della domenica, salvo diverso accordo tra i coniugi;
2c) durante i periodi di sospensione scolastica (vacanze estive, natalizie, pasquali, festività e ricorrenze varie) nei giorni di spettanza del padre, il figlio potrà recarsi presso il domicilio paterno;
2d) durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore i giorni della Vigilia, Natale e Santo Stefano, salvo diversi accordi tra i genitori anche considerando le volontà del ragazzo;
2e) durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo;
2f) per le restanti festività di calendario, i genitori di volta in volta concorderanno d'intesa con il figlio, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, sportivi e ricreativi, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
2g) durante il periodo estivo, il IG. terrà con sé il minore in via esclusiva, con CP_1 sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, una settimana a giugno, una settimana a luglio ed una settimana ad agosto da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno alla IG.ra . Parte_1
I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, con un preavviso di almeno cinque giorni, i loro impegni lavorativi qualora comportino la rispettiva assenza prolungata o l'impossibilità di stare con il figlio nei giorni prestabiliti.
Le parti potranno variare di volta in volta tutte le condizioni sopra espresse, di comune accordo ed in base alle esigenze e volontà del minore, ai suoi impegni scolastici, sportivi ed extracurriculari.
3. Statuizioni sulla casa coniugale.
pagina 4 di 6 La casa coniugale, di proprietà del marito, è assegnata alla moglie.
Il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas e wi-fi) sarà per il 100% a carico della moglie.
Le spese condominiali straordinarie saranno per il 100% a carico del marito;
quelle ordinarie per il 100% a carico della moglie.
4. Mantenimento del coniuge.
I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
5. Mantenimento del figlio.
Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio, verserà alla sig.ra CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di €. 500,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sull'IBAN comunicatogli dalla moglie e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, nonché alle ulteriori spese straordinarie indicate nelle Linee guida del CFN e dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse del figlio, da comunicarsi in forma scritta anche mediante messaggio telefonico e documentate.
6. Consenso all'espatrio.
I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA
pagina 5 di 6 perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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