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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Laura Inverso, con la quale elettivamente C.F._2 domiciliati in Salento, alla via Provinciale per Orria 41, Indirizzo Telematico, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 21/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 i ricorrenti - premesso di avere contratto matrimonio secondo il rito civile in Napoli, in data 28/02/1994, che il matrimonio era stato annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 28 parte 1 serie A- Anno 1994 e che dalla loro unione erano nati due figli: 03/10/1995 in Napoli, impiegato e Persona_1 [...] nato il [...] a [...], studente universitario - domandavano la separazione CP_1 alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sempre indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 1/4/2025 i coniugi comparsi personalmente confermava la propria volontà e modificavano il contenuto della clausola n. 6, come segue : “la sig.ra si impegna Parte_2
a cedere la propria quota dell'immobile di cui alla clausola n. 6 al marito con atto Parte_1 separato”; il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in Salento, (Sa) in località Tempa, resterà assegnata alla sig.ra
ed al di lei figlio dove continueranno a vivere.
3. Il sig. Parte_2 Controparte_1 [...] provvederà a corrispondere al figlio l'importo di € 200,000(€uroduecento/00) mensili a Parte_1 CP_1 titolo di assegno di mantenimento. 4. 1 coniugi dichiarano che il padre provvederà a farsi carico del pagamento delle spese universitarie del figlio nella misura del 100 %.
5. L'autovettura Fiat AN anno 2017, CP_1 resterà assegnata alla moglie , la quale provvederà a sue spese a sostenere tutti gli oneri.
6. Il sig. Pt_2 resterà unico proprietario del terreno, acquistato in regime di comunione legale dei beni, sito in Casal CP_1
Velino, Loc.tà Pantano, pari. 97; part. 68 mq.382; part. 96 mq.84; part. 102; zona di terreno di mq. 1315, part. 102, come da atto notarile redatto in data 11 marzo 2024, dal Notaio , avendolo Persona_2 acquistato con redditi personali. La sig.ra dichiara di rinunciare al suo diritto di comproprietà su Parte_2 detti terreni, così come sopra individuati.
7. Le restanti due autovetture Jeep e Fiat AN anno 2000, ed il suindicato terreno, resteranno in proprietà e possesso esclusivo del sig. a carico del quale Parte_1 devono intendersi tutti i relativi oneri e spese.
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di Voler rinunciare all'assegno di mantenimento.
9. Le parti dichiarano di non essere pendenti rapporti di debiti e crediti reciproci”, come modificate nel corso dell'udienza del 1/4/2025.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025 La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Laura Inverso, con la quale elettivamente C.F._2 domiciliati in Salento, alla via Provinciale per Orria 41, Indirizzo Telematico, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data
21/11/2024 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
Elvira Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 2/12/2025 ore 11,00.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3/4/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Laura Inverso, con la quale elettivamente C.F._2 domiciliati in Salento, alla via Provinciale per Orria 41, Indirizzo Telematico, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 21/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 i ricorrenti - premesso di avere contratto matrimonio secondo il rito civile in Napoli, in data 28/02/1994, che il matrimonio era stato annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 28 parte 1 serie A- Anno 1994 e che dalla loro unione erano nati due figli: 03/10/1995 in Napoli, impiegato e Persona_1 [...] nato il [...] a [...], studente universitario - domandavano la separazione CP_1 alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sempre indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 1/4/2025 i coniugi comparsi personalmente confermava la propria volontà e modificavano il contenuto della clausola n. 6, come segue : “la sig.ra si impegna Parte_2
a cedere la propria quota dell'immobile di cui alla clausola n. 6 al marito con atto Parte_1 separato”; il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in Salento, (Sa) in località Tempa, resterà assegnata alla sig.ra
ed al di lei figlio dove continueranno a vivere.
3. Il sig. Parte_2 Controparte_1 [...] provvederà a corrispondere al figlio l'importo di € 200,000(€uroduecento/00) mensili a Parte_1 CP_1 titolo di assegno di mantenimento. 4. 1 coniugi dichiarano che il padre provvederà a farsi carico del pagamento delle spese universitarie del figlio nella misura del 100 %.
5. L'autovettura Fiat AN anno 2017, CP_1 resterà assegnata alla moglie , la quale provvederà a sue spese a sostenere tutti gli oneri.
6. Il sig. Pt_2 resterà unico proprietario del terreno, acquistato in regime di comunione legale dei beni, sito in Casal CP_1
Velino, Loc.tà Pantano, pari. 97; part. 68 mq.382; part. 96 mq.84; part. 102; zona di terreno di mq. 1315, part. 102, come da atto notarile redatto in data 11 marzo 2024, dal Notaio , avendolo Persona_2 acquistato con redditi personali. La sig.ra dichiara di rinunciare al suo diritto di comproprietà su Parte_2 detti terreni, così come sopra individuati.
7. Le restanti due autovetture Jeep e Fiat AN anno 2000, ed il suindicato terreno, resteranno in proprietà e possesso esclusivo del sig. a carico del quale Parte_1 devono intendersi tutti i relativi oneri e spese.
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di Voler rinunciare all'assegno di mantenimento.
9. Le parti dichiarano di non essere pendenti rapporti di debiti e crediti reciproci”, come modificate nel corso dell'udienza del 1/4/2025.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025 La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Laura Inverso, con la quale elettivamente C.F._2 domiciliati in Salento, alla via Provinciale per Orria 41, Indirizzo Telematico, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data
21/11/2024 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
Elvira Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 2/12/2025 ore 11,00.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3/4/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni