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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1489/2025 R.G.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Giudice est. Dott.ssa Michela Grillo
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 26/11/2025, nel proc. n. 1489/2025 R.G., promosso, con ricorso da
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in CASSINO alla via Abate Aligerno n. 40, presso lo studio dell'Avv. MARROCCO GIOVANNI
AN che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
,nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in CASSINO alla via degli Eroi n. 12, presso lo studio dell'Avv. EVANGELISTA
RITA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 26/11/2025. FATTO E DIRITTO Parte_1Con ricorso depositato in data 03/06/2025, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/09/1982 con deducendo che erano nati iControparte_1
figli Per_1 (il 24/06/1991) e Per_2 (il 28/10/1996), maggiorenni ed autonomi;
che la convivenza era divenuta intollerabile.
La ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al marito e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili nonché del risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
All'udienza del 26/11/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge
(rinuncia reciproca al mantenimento). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
-
1489/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo, confermato dalle parti come da verbale di udienza del 26/11/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CASSINO il 05/09/1982, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASSINO dell'anno 1982, al n. 92, parte II, serie B);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Giudice est. Dott.ssa Michela Grillo
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 26/11/2025, nel proc. n. 1489/2025 R.G., promosso, con ricorso da
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in CASSINO alla via Abate Aligerno n. 40, presso lo studio dell'Avv. MARROCCO GIOVANNI
AN che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
,nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in CASSINO alla via degli Eroi n. 12, presso lo studio dell'Avv. EVANGELISTA
RITA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 26/11/2025. FATTO E DIRITTO Parte_1Con ricorso depositato in data 03/06/2025, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/09/1982 con deducendo che erano nati iControparte_1
figli Per_1 (il 24/06/1991) e Per_2 (il 28/10/1996), maggiorenni ed autonomi;
che la convivenza era divenuta intollerabile.
La ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al marito e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili nonché del risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
All'udienza del 26/11/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge
(rinuncia reciproca al mantenimento). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
-
1489/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo, confermato dalle parti come da verbale di udienza del 26/11/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CASSINO il 05/09/1982, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASSINO dell'anno 1982, al n. 92, parte II, serie B);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi