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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1100/2024, avente ad oggetto “opposizione successiva all'esecuzione”, la cui udienza ex articolo 189 c.p.c. si è tenuta in data 15.5.2025
TRA
( ) con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SANASI DANIELE LUIGI ) C.F._2
CONTRO
Controparte_1
( ) con l'avvocato GIAMMARIA SALVATORE P.IVA_1
( C.F._3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Sulla dedotta carenza di legittimazione attiva e sulla prova del fatto che il diritto di credito abbia costituito oggetto della cessione in blocco.
Parte opponente sostiene che la cessionaria non avrebbe provato che il diritto di credito per cui è causa abbia costituito oggetto della cessione.
In accordo ai canoni della cd. ragion liquida, tralasciato l'esame dell'eccepita inammissibilità della censura con la quale parte opposta si è difesa contro la dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria, si osserva quanto segue.
L'asserita mancanza di prova della cessione del credito vantato nei confronti di parte opponente non vale certo ad integrare la contestazione circa l'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione in blocco, aspetto quest'ultimo che va, comunque, ritenuto provato ex articolo 115 c.p.c. giacché non tempestivamente contestato (cfr. ricorso in opposizione all'esecuzione e atto di citazione in riassunzione).
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (cfr. Cass. 19654/2020).
Ad ogni buon conto, si rileva che l'eccezione di parte opponente circa l'asserita inesistenza del contratto di cessione è stata sollevata per la prima volta solo con la seconda memoria integrativa, di talché, non solo la contestazione deve ritenersi tardiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 115 c.p.c., ma è di tutta evidenza come l'eccezione risulti del tutto inammissibile sia perché non enucleata nel ricorso in opposizione, sia perché formulata nell'alveo della seconda memoria integrativa che, come noto, è stata concepita per replicare alle domande e
2 alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezione che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”.
Deve, poi, essere sottolineato come, venendo in rilievo un'opposizione successiva all'esecuzione, caratterizzata da una fase sommaria e da una eventuale di merito (cd. struttura necessariamente bifasica), sono del tutto inammissibili le ulteriori e distinte eccezioni, difese e domande, formulate, per la prima volta, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito e nei successivi scritti difensivi. Il procedimento di opposizione all'esecuzione è caratterizzato, infatti, da una struttura necessariamente bifasica di talché “non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. Cass. 9226/2022).
Pertanto, le eventuali eccezioni sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 16541/2011).
In Cassazione 9226/2022 si legge, inoltre, che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto
3 introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue.
Gli Ermellini con la recente pronuncia n. 4277 del 10/02/2023 hanno affermato che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.” (conformemente a Cass. Civ. n. 15884 del 13/06/2019 e Cass.
Civ. n. 31188 del 2017).
Ed ancora “come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve
4 essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011;
18361/2004)” (Cass. Civ. n. 22151 del 05/09/2019).
In precedenza, la stessa Corte della nomofilachia aveva già sostenuto che
“nella cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare” (Cass. Civ. sez. III, n.
22548 del 25/09/2018, n. 22548).
Secondo la Suprema Corte, dunque, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 31188 del 29/12/2017; Cass. Civ. n. 15884 del
13/06/2019; Cass. Civ. n. 17110 del 26/06/2019).
Nella specie, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene tutti i criteri e gli elementi per identificare con certezza la tipologia dei crediti oggetto di cessione in blocco, tra i quali rientra sicuramente quello oggetto del presente giudizio. Infatti, nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 13.12.2018 si legge che i crediti oggetto di cessione in favore della “derivano dalla seguente tipologia Controparte_1
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra
5 maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione”; criteri, questi, riscontrabili nel caso che ci occupa, in cui il credito azionato nella procedura opposta:
a) deriva da un finanziamento, trattandosi di contratto di mutuo;
b) è sorto nel periodo ricompreso tra maggio 1965 e marzo 2018.
A ben vedere, i criteri indicati nell'avviso di cessione sono sicuramente riscontrabili anche nel credito vantato nei confronti della Sig.ra inizialmente di titolarità della Cassa Rurale Parte_1
ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo e, successivamente, ceduto alla a seguito di Controparte_1
contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco.
Nel caso di specie, peraltro, è anche disponibile il sito internet indicato nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 144 del 13.12.2018, ove poter verificare, da parte del debitore, l'avvenuta cessione della propria posizione.
A tal fine, si evidenzia, altresì, come l'inclusione del credito sia facilmente verificabile accedendo al sito internet riportato nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 144 del 13.12.2018: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ e selezionando l'operazione di cessione in favore di Controparte_2
Proprio in calce all'avviso di cessione in G.U. relativo alla CP_1
è riportato, l'elenco delle posizioni cedute, estratto dalla CP_1
seguente pagina web: https://www.
[...]
(cfr. Email_1
doc. n. 7 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa).
6 Tale elenco, infatti, è suddiviso per denominazione delle banche cedenti, tra cui rientra quello avente ad oggetto il rapporto ceduto dalla Cassa
Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo con relativo NDG 66235, identificativo della posizione dell'opponente (cfr. vedasi p. 135, su n. 290 doc. 7 allegato al fascicolo della fase cautelare, depositato sub doc. 4 della comparsa).
Priva di pregio risulta l'ulteriore difesa secondo cui l'elenco esibito sarebbe privo di valenza probatoria in quanto non sottoscritto. In merito, si rileva che lo stesso è stato estratto dal sito richiamato dallo stesso avviso di cessione.
Sull'inammissibilità della contestazione circa l'inesistenza del contratto di cessione, si è già detto supra. Al momento, preme evidenziarne anche l'infondatezza.
Nella pronuncia n. 28790/2024 della Suprema Corte si legge che “è stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul
7 punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova
8 dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di
9 adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione
(così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)”.
L'ultima parte della motivazione chiarisce che l'esistenza del contratto non necessariamente deve essere provata con la sua produzione, atteso che risulta dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario.
Del resto, il principio di cui innanzi è stato in seguito recepito anche da successive pronunce della Suprema Corte, la quale, con la sentenza citata dalla stessa parte opponente n. 3405 del 06/02/2024, ha statuito che
“ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, aggiungendo, poi, che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Ciò è esattamente avvenuto nel caso che ci occupa, ove l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 144 del 13/12/2018, come innanzi precisato, contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
A chiusura tombale della questione, parte opposta il 3.3.2025 ha anche depositato copia del contratto di cessione da cui è possibile evincere che tra i rapporti ceduti è ricompreso quello dell'opponente, da leggersi unitamente alla dichiarazione della cedente Cassa Rurale ed Artigiana di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo, a firma del Dott. Per_1
10 quale Vice Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Per_2
Castellana Grotte - Credito Cooperativo (esibita sub doc. n. 8 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa) in cui viene dato atto che, nella cessione dei crediti in blocco è ricompreso anche il credito riferito alla posizione facente capo alla debitrice principale Sig.ra con numero Parte_1
66235 di NDG, ovviamente identico a quello indicato nell'elenco dei crediti ceduti (esibito sub doc. n. 7 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa) e relativo al contratto di mutuo ipotecario del 21.9.2007. Inoltre, come si evince dal contratto di cessione prodotto, l'NDR 66235, riportato nella dichiarazione di cessione, è anche presente nell'elenco dei crediti ceduti
(cfr. p. 32).
Si precisa, infine, che essendo sorto solo successivamente alla formulazione della nuova eccezione (peraltro, tardiva) l'interesse alla produzione del contratto, nessuna decadenza può essere validamente predicata nella specie.
Ad abubdantiam, si osserva come la prova della titolarità del credito è desumibile dalla disponibilità, in capo alla cessionaria, dell'originale del titolo esecutivo (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Deve, pertanto, opinarsi nel senso che sussista una chiara prova sia della cessione che dell'inclusione, nella cessione stessa, del credito specifico per cui è causa, data proprio dalla circostanza che il cessionario è nella disponibilità dell'originale del titolo esecutivo, costituito dal mutuo del
21.9.2017 che, diversamente, non avrebbe mai avuto.
Ad ulteriore prova dell'intervenuta cessione del credito in favore della
è stata prodotta in fase cautelare (cfr. doc. n. Controparte_1
8 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub
11 doc. n. 4 della comparsa) la dichiarazione della cedente Cassa Rurale ed
Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo, a firma del Dott.
quale Vice Presidente della Cassa Rurale ed Persona_3
Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo, in cui viene dato atto che, nella cessione dei crediti in blocco è ricompreso anche il credito riferito alla posizione facente capo alla debitrice principale Sig.ra con numero 66235 di NDG - ovviamente - Parte_1
identico a quello indicato nell'elenco dei crediti ceduti (esibito sub doc.
n. 7 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa) e nel contratto di cessione.
Circa la valenza della dichiarazione della cedente quale prova dell'intervenuta cessione, si è di recente espressa la giurisprudenza di merito affermando che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (C.d.A. Milano n. 220 del 24.1.2023).
Atteso quanto detto, non potrà che essere disattesa l'eccezione di parte opponente.
2.
Sull'eccezione relativa all'omessa prova dell'iscrizione nell'albo ex articolo 106
TUB.
12 Parte opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha eccepito la presunta nullità della procedura esecutiva intrapresa dalla CP_1
quale mandataria, stante la mancata iscrizione di quest'ultima nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Tralasciato l'esame dell'eccepita inammissibilità della questione per non esser stata oggetto del ricorso in opposizione, si osserva, secondo il criterio della ragion liquida, che la doglianza non è fondata.
Con l'ordinanza 7243/2024, la S.C. ha affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di
Vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).
A sostegno di tali conclusioni è stato osservato che «in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi
(come il T.U.B. o il T.U.F.) […] in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
13 conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”».
3.
Sulla vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo ipotecario alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite n. 9479/2023.
Parte opponente, nella terza memoria integrativa, facendo richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, ha proposto una vera e propria nuova domanda, chiedendo al Giudice di verificare la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di mutuo.
Orbene, se è pur vero che tale domanda è del tutto nuova, si reputa che i cogenti principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, applicabili a fortiori nel caso di un atto stragiudiziale quale il mutuo, impongano l'esame della questione nel merito e tanto perché la tutela consumeristica, di matrice sovranazionale, non sia elusa.
L'art. 33 del Codice del Consumo stabilisce che sono vessatorie tutte quelle pattuizioni che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Il secondo comma individua quelle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.
Il comma quarto dell'articolo 34 predica che “non sono vessatorie le clausole
o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.
L'articolo 36 del codice del consumo prescrive, invece, che “sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
14 a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Orbene, nella specie, si osserva come la formulazione dell'eccezione sia del tutto carente sotto ogni profilo di allegazione: la parte, infatti, non indica affatto quali siano le clausole vessatorie incriminate rimettendosi alle valutazioni del giudice: non specifica affatto quali sarebbero tali eventuali clausole abusive, la ragione della loro abusività e, soprattutto, in che modo la loro abusività si ripercuoterebbe sul diritto dell'opposta ad agire per il recupero del credito.
Se è pur vero che tanto non osti all'esame della questione (cfr. Cass.
4867/2024) - benché certamente ostacoli e non in lieve modo il diritto di difesa della controparte - si osserva come, nella specie, non si riscontri alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 36 (clausole nulle anche in caso di trattativa).
Con riferimento, invece, alle altre clausole, ovvero a quelle presunte vessatorie, si precisa quanto segue.
Si ribadisce che per vessatorie devono intendersi le clausole del mutuo che, in quanto predisposte dal professionista o dalla banca, pongono in svantaggio il consumatore - mutuatario, limitandone i diritti o imponendo obblighi sproporzionati rispetto alla controparte.
Ecco alcune delle principali clausole vessatorie nei contratti di mutuo:
15 1. clausole che limitano o escludono la responsabilità della banca (ad esempio, limitazioni di responsabilità per eventuali errori o ritardi nell'erogazione o gestione del mutuo);
2. clausole che impongono penali o sanzioni eccessive (come penali sproporzionate in caso di inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate);
3. clausole che modificano unilateralmente le condizioni del mutuo (ovvero che includono la possibilità per la banca di modificare i tassi di interesse, le modalità di pagamento o altre condizioni senza il consenso del mutuatario);
4. clausole che prevedono l'applicazione di interessi usurari o a condizioni non trasparenti (come tassi di interesse variabili senza una corretta informativa o trasparenza);
5. clausole che prevedono interessi moratori eccessivi (ovvero degli interessi applicati in caso di ritardo nel pagamento che sono sproporzionati rispetto alla natura dell'inadempimento);
6. clausole che prevedono oneri o spese non chiare o eccessive (ad esempio spese di istruttoria, perizia, assicurazione o altre commissioni non comunicate con chiarezza);
7. clausole che limitano o escludono il diritto di recesso o di risoluzione del contratto (ossia che impediscono al mutuatario di recedere o di risolvere il contratto in determinate condizioni);
8. clausole che vincolano il mutuatario a obblighi sproporzionati o non previsti dalla legge;
9. clausole che determinano la competenza esclusiva di un tribunale;
10. clausole che prevedono decadenze o limitazioni di responsabilità a carico del cliente.
16 Per essere considerate vessatorie, queste devono essere predisposte in modo tale da creare uno svantaggio “significativo” per il consumatore.
Dalla lettura del titolo e delle condizioni generali non si evince la pattuizione di interessi, anche moratori, del tutto spropositati e irrispettosi della legge antiusura (cfr. art. 2 e artt. 2, 3, 9 e 11
Capitolato di e Condizioni Generali), la previsione di spese e CP_3
competenze eccessive (cfr. art. 9 e art. 11), la deroga alle regole della competenza, la pattuizione di penali sproporzionate, né altre ipotesi riconducibili a quelle sopra enucleate, di talché deve opinarsi nel senso che la generica allegazione in punto di vessatorietà delle clausole si traduca in una mera petizione di principio priva di fondamento.
Peraltro, si reputa che proprio la consapevolezza dell'insussistenza di clausole vessatorie abbia determinato la genericità dell'allegazione che - si crede - sarebbe stata certamente più articolata e specifica nel caso in cui la parte avesse per davvero riscontrato ipotesi di vessatorietà.
4.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione non potrà che essere rigettata.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1
e per essa ogni contraria istanza Controparte_1 CP_1
o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
17 condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da e per essa Controparte_1 CP_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1100/2024, avente ad oggetto “opposizione successiva all'esecuzione”, la cui udienza ex articolo 189 c.p.c. si è tenuta in data 15.5.2025
TRA
( ) con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SANASI DANIELE LUIGI ) C.F._2
CONTRO
Controparte_1
( ) con l'avvocato GIAMMARIA SALVATORE P.IVA_1
( C.F._3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Sulla dedotta carenza di legittimazione attiva e sulla prova del fatto che il diritto di credito abbia costituito oggetto della cessione in blocco.
Parte opponente sostiene che la cessionaria non avrebbe provato che il diritto di credito per cui è causa abbia costituito oggetto della cessione.
In accordo ai canoni della cd. ragion liquida, tralasciato l'esame dell'eccepita inammissibilità della censura con la quale parte opposta si è difesa contro la dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria, si osserva quanto segue.
L'asserita mancanza di prova della cessione del credito vantato nei confronti di parte opponente non vale certo ad integrare la contestazione circa l'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione in blocco, aspetto quest'ultimo che va, comunque, ritenuto provato ex articolo 115 c.p.c. giacché non tempestivamente contestato (cfr. ricorso in opposizione all'esecuzione e atto di citazione in riassunzione).
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (cfr. Cass. 19654/2020).
Ad ogni buon conto, si rileva che l'eccezione di parte opponente circa l'asserita inesistenza del contratto di cessione è stata sollevata per la prima volta solo con la seconda memoria integrativa, di talché, non solo la contestazione deve ritenersi tardiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 115 c.p.c., ma è di tutta evidenza come l'eccezione risulti del tutto inammissibile sia perché non enucleata nel ricorso in opposizione, sia perché formulata nell'alveo della seconda memoria integrativa che, come noto, è stata concepita per replicare alle domande e
2 alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezione che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”.
Deve, poi, essere sottolineato come, venendo in rilievo un'opposizione successiva all'esecuzione, caratterizzata da una fase sommaria e da una eventuale di merito (cd. struttura necessariamente bifasica), sono del tutto inammissibili le ulteriori e distinte eccezioni, difese e domande, formulate, per la prima volta, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito e nei successivi scritti difensivi. Il procedimento di opposizione all'esecuzione è caratterizzato, infatti, da una struttura necessariamente bifasica di talché “non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. Cass. 9226/2022).
Pertanto, le eventuali eccezioni sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 16541/2011).
In Cassazione 9226/2022 si legge, inoltre, che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto
3 introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue.
Gli Ermellini con la recente pronuncia n. 4277 del 10/02/2023 hanno affermato che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.” (conformemente a Cass. Civ. n. 15884 del 13/06/2019 e Cass.
Civ. n. 31188 del 2017).
Ed ancora “come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve
4 essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011;
18361/2004)” (Cass. Civ. n. 22151 del 05/09/2019).
In precedenza, la stessa Corte della nomofilachia aveva già sostenuto che
“nella cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare” (Cass. Civ. sez. III, n.
22548 del 25/09/2018, n. 22548).
Secondo la Suprema Corte, dunque, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 31188 del 29/12/2017; Cass. Civ. n. 15884 del
13/06/2019; Cass. Civ. n. 17110 del 26/06/2019).
Nella specie, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene tutti i criteri e gli elementi per identificare con certezza la tipologia dei crediti oggetto di cessione in blocco, tra i quali rientra sicuramente quello oggetto del presente giudizio. Infatti, nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 13.12.2018 si legge che i crediti oggetto di cessione in favore della “derivano dalla seguente tipologia Controparte_1
di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra
5 maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione”; criteri, questi, riscontrabili nel caso che ci occupa, in cui il credito azionato nella procedura opposta:
a) deriva da un finanziamento, trattandosi di contratto di mutuo;
b) è sorto nel periodo ricompreso tra maggio 1965 e marzo 2018.
A ben vedere, i criteri indicati nell'avviso di cessione sono sicuramente riscontrabili anche nel credito vantato nei confronti della Sig.ra inizialmente di titolarità della Cassa Rurale Parte_1
ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo e, successivamente, ceduto alla a seguito di Controparte_1
contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco.
Nel caso di specie, peraltro, è anche disponibile il sito internet indicato nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 144 del 13.12.2018, ove poter verificare, da parte del debitore, l'avvenuta cessione della propria posizione.
A tal fine, si evidenzia, altresì, come l'inclusione del credito sia facilmente verificabile accedendo al sito internet riportato nell'avviso pubblicato nella G.U. n. 144 del 13.12.2018: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ e selezionando l'operazione di cessione in favore di Controparte_2
Proprio in calce all'avviso di cessione in G.U. relativo alla CP_1
è riportato, l'elenco delle posizioni cedute, estratto dalla CP_1
seguente pagina web: https://www.
[...]
(cfr. Email_1
doc. n. 7 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa).
6 Tale elenco, infatti, è suddiviso per denominazione delle banche cedenti, tra cui rientra quello avente ad oggetto il rapporto ceduto dalla Cassa
Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo con relativo NDG 66235, identificativo della posizione dell'opponente (cfr. vedasi p. 135, su n. 290 doc. 7 allegato al fascicolo della fase cautelare, depositato sub doc. 4 della comparsa).
Priva di pregio risulta l'ulteriore difesa secondo cui l'elenco esibito sarebbe privo di valenza probatoria in quanto non sottoscritto. In merito, si rileva che lo stesso è stato estratto dal sito richiamato dallo stesso avviso di cessione.
Sull'inammissibilità della contestazione circa l'inesistenza del contratto di cessione, si è già detto supra. Al momento, preme evidenziarne anche l'infondatezza.
Nella pronuncia n. 28790/2024 della Suprema Corte si legge che “è stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul
7 punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova
8 dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete
(così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di
9 adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione
(così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)”.
L'ultima parte della motivazione chiarisce che l'esistenza del contratto non necessariamente deve essere provata con la sua produzione, atteso che risulta dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario.
Del resto, il principio di cui innanzi è stato in seguito recepito anche da successive pronunce della Suprema Corte, la quale, con la sentenza citata dalla stessa parte opponente n. 3405 del 06/02/2024, ha statuito che
“ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, aggiungendo, poi, che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Ciò è esattamente avvenuto nel caso che ci occupa, ove l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 144 del 13/12/2018, come innanzi precisato, contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
A chiusura tombale della questione, parte opposta il 3.3.2025 ha anche depositato copia del contratto di cessione da cui è possibile evincere che tra i rapporti ceduti è ricompreso quello dell'opponente, da leggersi unitamente alla dichiarazione della cedente Cassa Rurale ed Artigiana di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo, a firma del Dott. Per_1
10 quale Vice Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Per_2
Castellana Grotte - Credito Cooperativo (esibita sub doc. n. 8 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa) in cui viene dato atto che, nella cessione dei crediti in blocco è ricompreso anche il credito riferito alla posizione facente capo alla debitrice principale Sig.ra con numero Parte_1
66235 di NDG, ovviamente identico a quello indicato nell'elenco dei crediti ceduti (esibito sub doc. n. 7 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa) e relativo al contratto di mutuo ipotecario del 21.9.2007. Inoltre, come si evince dal contratto di cessione prodotto, l'NDR 66235, riportato nella dichiarazione di cessione, è anche presente nell'elenco dei crediti ceduti
(cfr. p. 32).
Si precisa, infine, che essendo sorto solo successivamente alla formulazione della nuova eccezione (peraltro, tardiva) l'interesse alla produzione del contratto, nessuna decadenza può essere validamente predicata nella specie.
Ad abubdantiam, si osserva come la prova della titolarità del credito è desumibile dalla disponibilità, in capo alla cessionaria, dell'originale del titolo esecutivo (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Deve, pertanto, opinarsi nel senso che sussista una chiara prova sia della cessione che dell'inclusione, nella cessione stessa, del credito specifico per cui è causa, data proprio dalla circostanza che il cessionario è nella disponibilità dell'originale del titolo esecutivo, costituito dal mutuo del
21.9.2017 che, diversamente, non avrebbe mai avuto.
Ad ulteriore prova dell'intervenuta cessione del credito in favore della
è stata prodotta in fase cautelare (cfr. doc. n. Controparte_1
8 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub
11 doc. n. 4 della comparsa) la dichiarazione della cedente Cassa Rurale ed
Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo, a firma del Dott.
quale Vice Presidente della Cassa Rurale ed Persona_3
Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo, in cui viene dato atto che, nella cessione dei crediti in blocco è ricompreso anche il credito riferito alla posizione facente capo alla debitrice principale Sig.ra con numero 66235 di NDG - ovviamente - Parte_1
identico a quello indicato nell'elenco dei crediti ceduti (esibito sub doc.
n. 7 allegato al fascicolo fase cautelare dell'odierna opposta, depositato sub doc. n. 4 della comparsa) e nel contratto di cessione.
Circa la valenza della dichiarazione della cedente quale prova dell'intervenuta cessione, si è di recente espressa la giurisprudenza di merito affermando che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (C.d.A. Milano n. 220 del 24.1.2023).
Atteso quanto detto, non potrà che essere disattesa l'eccezione di parte opponente.
2.
Sull'eccezione relativa all'omessa prova dell'iscrizione nell'albo ex articolo 106
TUB.
12 Parte opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha eccepito la presunta nullità della procedura esecutiva intrapresa dalla CP_1
quale mandataria, stante la mancata iscrizione di quest'ultima nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Tralasciato l'esame dell'eccepita inammissibilità della questione per non esser stata oggetto del ricorso in opposizione, si osserva, secondo il criterio della ragion liquida, che la doglianza non è fondata.
Con l'ordinanza 7243/2024, la S.C. ha affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di
Vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).
A sostegno di tali conclusioni è stato osservato che «in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi
(come il T.U.B. o il T.U.F.) […] in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
13 conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”».
3.
Sulla vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo ipotecario alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite n. 9479/2023.
Parte opponente, nella terza memoria integrativa, facendo richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, ha proposto una vera e propria nuova domanda, chiedendo al Giudice di verificare la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di mutuo.
Orbene, se è pur vero che tale domanda è del tutto nuova, si reputa che i cogenti principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, applicabili a fortiori nel caso di un atto stragiudiziale quale il mutuo, impongano l'esame della questione nel merito e tanto perché la tutela consumeristica, di matrice sovranazionale, non sia elusa.
L'art. 33 del Codice del Consumo stabilisce che sono vessatorie tutte quelle pattuizioni che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Il secondo comma individua quelle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.
Il comma quarto dell'articolo 34 predica che “non sono vessatorie le clausole
o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.
L'articolo 36 del codice del consumo prescrive, invece, che “sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
14 a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Orbene, nella specie, si osserva come la formulazione dell'eccezione sia del tutto carente sotto ogni profilo di allegazione: la parte, infatti, non indica affatto quali siano le clausole vessatorie incriminate rimettendosi alle valutazioni del giudice: non specifica affatto quali sarebbero tali eventuali clausole abusive, la ragione della loro abusività e, soprattutto, in che modo la loro abusività si ripercuoterebbe sul diritto dell'opposta ad agire per il recupero del credito.
Se è pur vero che tanto non osti all'esame della questione (cfr. Cass.
4867/2024) - benché certamente ostacoli e non in lieve modo il diritto di difesa della controparte - si osserva come, nella specie, non si riscontri alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 36 (clausole nulle anche in caso di trattativa).
Con riferimento, invece, alle altre clausole, ovvero a quelle presunte vessatorie, si precisa quanto segue.
Si ribadisce che per vessatorie devono intendersi le clausole del mutuo che, in quanto predisposte dal professionista o dalla banca, pongono in svantaggio il consumatore - mutuatario, limitandone i diritti o imponendo obblighi sproporzionati rispetto alla controparte.
Ecco alcune delle principali clausole vessatorie nei contratti di mutuo:
15 1. clausole che limitano o escludono la responsabilità della banca (ad esempio, limitazioni di responsabilità per eventuali errori o ritardi nell'erogazione o gestione del mutuo);
2. clausole che impongono penali o sanzioni eccessive (come penali sproporzionate in caso di inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate);
3. clausole che modificano unilateralmente le condizioni del mutuo (ovvero che includono la possibilità per la banca di modificare i tassi di interesse, le modalità di pagamento o altre condizioni senza il consenso del mutuatario);
4. clausole che prevedono l'applicazione di interessi usurari o a condizioni non trasparenti (come tassi di interesse variabili senza una corretta informativa o trasparenza);
5. clausole che prevedono interessi moratori eccessivi (ovvero degli interessi applicati in caso di ritardo nel pagamento che sono sproporzionati rispetto alla natura dell'inadempimento);
6. clausole che prevedono oneri o spese non chiare o eccessive (ad esempio spese di istruttoria, perizia, assicurazione o altre commissioni non comunicate con chiarezza);
7. clausole che limitano o escludono il diritto di recesso o di risoluzione del contratto (ossia che impediscono al mutuatario di recedere o di risolvere il contratto in determinate condizioni);
8. clausole che vincolano il mutuatario a obblighi sproporzionati o non previsti dalla legge;
9. clausole che determinano la competenza esclusiva di un tribunale;
10. clausole che prevedono decadenze o limitazioni di responsabilità a carico del cliente.
16 Per essere considerate vessatorie, queste devono essere predisposte in modo tale da creare uno svantaggio “significativo” per il consumatore.
Dalla lettura del titolo e delle condizioni generali non si evince la pattuizione di interessi, anche moratori, del tutto spropositati e irrispettosi della legge antiusura (cfr. art. 2 e artt. 2, 3, 9 e 11
Capitolato di e Condizioni Generali), la previsione di spese e CP_3
competenze eccessive (cfr. art. 9 e art. 11), la deroga alle regole della competenza, la pattuizione di penali sproporzionate, né altre ipotesi riconducibili a quelle sopra enucleate, di talché deve opinarsi nel senso che la generica allegazione in punto di vessatorietà delle clausole si traduca in una mera petizione di principio priva di fondamento.
Peraltro, si reputa che proprio la consapevolezza dell'insussistenza di clausole vessatorie abbia determinato la genericità dell'allegazione che - si crede - sarebbe stata certamente più articolata e specifica nel caso in cui la parte avesse per davvero riscontrato ipotesi di vessatorietà.
4.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione non potrà che essere rigettata.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1
e per essa ogni contraria istanza Controparte_1 CP_1
o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
17 condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da e per essa Controparte_1 CP_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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