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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/02/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
RG 316/ 2023
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 06/02/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, per parte ricorrente l'avv. Panico, il quale si riporta al ricorso e alle conclusioni di cui al verbale d'udienza del 24.01.2024.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 316/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 316/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 o, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
[...]
Controparte_1 convenute contumaci
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo e verbali d'udienza del 24 e 29 gennaio 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 novembre 2023, , sulla premessa di lavorare presso Pt_1 e di aver aderito, in costanza di rapporto, e segnatamente in data 04.10.2012, al Org_1 fondo “ Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Organizzazione_2 [...] n. 95416958 ”, polizza n. 22709768, con la formula Alleata Garantita 100%” gestito Org_3 da ha agito in giudizio chiedendo la condanna della prima al pagamento Controparte_1 presso il fondo delle quote di t.f.r. di cui ha omesso il versamento, pari ad euro 6.236,03. Ha altresì chiesto che il datore di lavoro sia condannato al pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio in ragione della mancata capitalizzazione delle quote non versate tempestivamente. Le convenute non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente dal difensore del ricorrente, il quale ha limitato la propria domanda alla sola richiesta di condanna al versamento della somma di euro 6.236,03, con rinuncia agli atti rispetto all'ulteriore pretesa risarcitoria formulata inizialmente [cfr. verbale d'udienza del 24.01.2024]. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che è documentale il rapporto di lavoro tra e [cfr. doc. 1 e 2]. È altresì documentale l'adesione di al fondo gestito Pt_1 CP_1 Pt_1 da a partire dal 04.10.2012 [cfr. doc. 5] e che le quote di t.f.r. che Controparte_1 avrebbe dovuto versare al fondo fino al 31.12.2022 ammontano ad euro 14.452,99 CP_1
[cfr. doc. 23 ricorrente]. È altresì provato che abbia versato però il minor importo CP_1 di euro 8.216,96 [cfr. doc. 21 ricorrente, sicché residua una differenza corrispondente alla somma di euro 6.236,03 indicata in ricorso. Sarebbe stato onere di provare d'aver proceduto all'integrale e corretto CP_1 versamento. La sua contumacia conduce perciò a ritenerla inadempiente, con conseguente fondatezza della pretesa di . Pt_1 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla sulle spese rispetto ad contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna al versamento in Controparte_1 favore del fondo “Alleata Previdenza, Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione n. 95416958, polizza n. 22709768, con la formula Alleata Garantita 100%”, gestito da e attinente alla posizione di parte ricorrente, della somma di Controparte_1 euro 6.236,03; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi euro 2.109,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato, oltre accessori di legge;
nulla sulle spese relativa ad Controparte_1 Gorizia, 6 febbraio 2024 Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 06/02/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, per parte ricorrente l'avv. Panico, il quale si riporta al ricorso e alle conclusioni di cui al verbale d'udienza del 24.01.2024.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 316/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 316/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 o, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
[...]
Controparte_1 convenute contumaci
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo e verbali d'udienza del 24 e 29 gennaio 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 novembre 2023, , sulla premessa di lavorare presso Pt_1 e di aver aderito, in costanza di rapporto, e segnatamente in data 04.10.2012, al Org_1 fondo “ Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Organizzazione_2 [...] n. 95416958 ”, polizza n. 22709768, con la formula Alleata Garantita 100%” gestito Org_3 da ha agito in giudizio chiedendo la condanna della prima al pagamento Controparte_1 presso il fondo delle quote di t.f.r. di cui ha omesso il versamento, pari ad euro 6.236,03. Ha altresì chiesto che il datore di lavoro sia condannato al pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio in ragione della mancata capitalizzazione delle quote non versate tempestivamente. Le convenute non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente dal difensore del ricorrente, il quale ha limitato la propria domanda alla sola richiesta di condanna al versamento della somma di euro 6.236,03, con rinuncia agli atti rispetto all'ulteriore pretesa risarcitoria formulata inizialmente [cfr. verbale d'udienza del 24.01.2024]. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che è documentale il rapporto di lavoro tra e [cfr. doc. 1 e 2]. È altresì documentale l'adesione di al fondo gestito Pt_1 CP_1 Pt_1 da a partire dal 04.10.2012 [cfr. doc. 5] e che le quote di t.f.r. che Controparte_1 avrebbe dovuto versare al fondo fino al 31.12.2022 ammontano ad euro 14.452,99 CP_1
[cfr. doc. 23 ricorrente]. È altresì provato che abbia versato però il minor importo CP_1 di euro 8.216,96 [cfr. doc. 21 ricorrente, sicché residua una differenza corrispondente alla somma di euro 6.236,03 indicata in ricorso. Sarebbe stato onere di provare d'aver proceduto all'integrale e corretto CP_1 versamento. La sua contumacia conduce perciò a ritenerla inadempiente, con conseguente fondatezza della pretesa di . Pt_1 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla sulle spese rispetto ad contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna al versamento in Controparte_1 favore del fondo “Alleata Previdenza, Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione n. 95416958, polizza n. 22709768, con la formula Alleata Garantita 100%”, gestito da e attinente alla posizione di parte ricorrente, della somma di Controparte_1 euro 6.236,03; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi euro 2.109,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato, oltre accessori di legge;
nulla sulle spese relativa ad Controparte_1 Gorizia, 6 febbraio 2024 Il Giudice
Gabriele Allieri