Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27/01/2025, iscritta al n. 187 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...], il 1° settembre 1978, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. Piero C.F._1
Ceccarelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), alla Via O. Borghesi n. 43, presso lo studio dell'Avv. Luca Paoletti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 4 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 10 luglio 1999 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie
A, n. 21); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 23 no- Persona_1
vembre 1999, e a RQ (VT) il 22 ottobre 2003, entrambi maggio- Persona_2
renni ed economicamente non autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Canino, alla Via San Sebastiano n 34 di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata i con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti alla SI.r Parte_2
Parte
che continuerà ad abitarvi unitamente ai figl e il SI
[...] Per_1 Per_2
ten , che si è già allontanato dalla casa coniugale in data 21.10.2024, provve- Pt_1
derà ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti e beni personali e a trasferire la residenza presso la casa dei genitori con i quali attualmente risiede;
c) i SI.ri e si impegnano reciprocamente a mante- Parte_1 Parte_2
nere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
d) la sig.ra , a partire dal 21.10.2024, data di allontanamento dalla Parte_2
casa coniugale del SI , si farà interamente carico dei costi di gestione Parte_1
della casa coniugale nessuno escluso (acqua, energia elettrica, gas metano, tassa rifiuti, telefono ecc…) e provvederà alla voltura a proprio nome di tutte le utenze. I costi di gestione della casa coniugale riferibili al periodo precedente al 21.10.2024, data di al- lontanamento del SI , anche se maturati successivamente a tale data, Parte_1
saranno invece sostenuti da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
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e) la vettura Fiat Tipo Tg. FP032BM di proprietà di entrambi i coniugi, formalmente intestata al SI. continuerà ad essere utilizzata da tutti i membri della Parte_1
famiglia sulla base di accordi che verranno assunti al momento dell'uso. I costi della predetta vettura (tassa automobilistica, assicurazione, manutenzione, spese per even- tuali riparazioni) saranno sostenuti dal SI e dalla SI.r Parte_1 Parte_4
derica in ragione del 50% ciascuno. I costi relativi al carburante della vettura saranno a carico dei singoli utilizzatori come pure il pagamento di eventuali verbali per violazioni del codice della strada;
f) il conto corrente postale cointestato verrà estinto dai coniugi successivamente all'ac- credito da parte dell'INPS del rimborso spettante alla SI.r sull'ul- Parte_2
tima dichiarazione dei redditi presentata. La somma accreditata a tale titolo verrà per- cepita interamente dalla sola SI.r ; Parte_2
g) il SI. provvederà ad aprire un conto corrente intestato esclusiva- Parte_1
mente a nome proprio ed a comunicarlo all'INPS per l'accredito dell'assegno ordinario di invalidità. Nelle more del perfezionamento della pratica di accredito delle somme sul nuovo conto da parte dell'INPS, l'assegno ordinario di invalidità continuerà ad es- sere accreditato sul conto corrente cointestato ma le somme accreditate a tale titolo saranno interamene percepite dal solo SI;
Parte_1
h) il SI si impegna a corrispondere alla SI.r a titolo di contributo di Pt_1 Parte_2
mantenimento ordinario per i figli la somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio. La somma indicata sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il contributo di mantenimento mensile verrà corrisposto mediante bonifico sul c/c intestato alla SI.ra al seguente IBAN [...]; Parte_5
i) per le spese straordinarie, da sostenersi in ragione del 50% ciascuno, i coniugi dichia- rano di accettare quanto previsto nel protocollo concluso tra il Tribunale di Viterbo e l'Ordine degli Avvocati di Viterbo che dichiarano di conoscere avendone ricevuto co- pia dai rispettivi avvocati;
j) i coniugi concordano che si avvarranno delle detrazioni fiscali per i figli in ragione del
50% ciascuno;
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k) il SI. e dichiarano di essere entrambi indipen- Parte_1 Parte_2
denti economicamente, di rinunciare espressamente a ogni mantenimento reciproco e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione avendo già regolamentato ogni rapporto economico;
l) i coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora a richiedere il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità, del passaporto e/o di ogni altro eventuale documento equipol- lente”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in ma- teria di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Montefiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
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Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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