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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/09/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1441/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. Fertitta Rosario, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, da sé stesso ( e Email_1
dall'avv. Rosanne Marie Di Vita ( Email_2
per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_3
Email_4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“Voglia l'On.le Tribunale
- In Accoglimento del presente Ricorso, Annullare il provvedimento del Tribunale
Penale di Termini Imerese, in persona del Giudice dott.ssa D. Mauceri GOT, dei 04-
15/04/2025 e comunicato, in data 29/05/2025 all'odierno opponente "brevi manu e per presa visione", con il quale è stata rigettata l'Istanza di Liquidazione dei compensi ed
onorario dovuti per l'attività professionale espletata, quale Difensore d'Ufficio, in favore di nel procedimento penale segnato al n. 1042/2018 Reg. Gen.; Parte_1
- Conseguentemente, Liquidare in favore del sottoscritto Difensore d'Ufficio Avv.
Rosario Fertitta - per le causali tutte meglio sopra rappresentate - la complessiva somma di euro 1.400,00 =, oltre il Rimb. Forf. 15% per spese gen.li e gli oneri previdenziali e fiscali, come portata dalla rituale Istanza di Liquidazione del 22/06/2023, a suo tempo depositata in piattaforma telematica e redatta in ossequio al punto 5 del Protocollo d'Intesa del
17/11/2017 ovvero in subordine quell'altro diverso, minore, importo, che sarà ritenuto dovuto.
Con vittoria di spese e compensi della presente Fase di Opposizione e con il Rimborso
del versato Contributo Unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 23 giugno 2025, l'avv. Rosario
Fertitta ha impugnato il decreto emesso in data 4-15 aprile 2025 (e comunicato il successivo 29 maggio), con cui il giudice monocratico penale di questo Tribunale rigettava l'istanza di liquidazione presentata dal predetto professionista per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale dibattimentale iscritto al Parte_1
n. 1042/2018 R.G.T. (n. 9578/2017 R.G.N.R.) e definito con sentenza n. 599/2023.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi
2 di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
(Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
E invero – come rilevato in ricorso – il rigetto dell'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Fertitta, con la quale era stato chiesto l'importo di
€ 1.400,00 (oltre accessori di legge), si fonda sull'assunto che l'imputato non si trovasse in una posizione di irreperibilità sostanziale, giacché lo stesso aveva eletto domicilio nel corso del procedimento penale e, pertanto, il processo era stato celebrato in sua assenza, sicché il difensore d'ufficio avrebbe dovuto fornire prova dell'esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali prescritte dall'art. 116 DPR 115/2002.
Senonché, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “a norma del d.P.R.
n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore
d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale” (Cass. civ. n. 2923/2020).
3 In una successiva pronuncia, i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato: “La nozione di irreperibile di cui all'articolo 117 del Dpr n. 115 del
2002, articolo 117, va intesa in senso lato, ossia come irrintracciabilità, comprendente anche le ipotesi di latitanza dell'imputato assistito dal difensore
d'ufficio, atteso che la norma stessa non specifica il significato del termine irreperibile e non richiama espressamente gli articoli 159 e 160 del Cpp, sicché non chiarisce se irreperibile è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità. In particolare, si deve valorizzare la ratio sottesa al combinato disposto degli articoli 116 e 117 del Dpr n. 115 del 2002, per la quale il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché se il debitore non è rintracciabile è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Ne discende che la condizione di
"irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale” (Cass. civ. n. 28523/2024).
Ebbene, nel caso specifico la condizione di irreperibilità di fatto dell'imputato che pure aveva eletto domicilio nel corso Parte_1
delle indagini preliminari, emergeva inequivocabilmente dal certificato di residenza datato 22 luglio 2023 (allegato all'istanza di liquidazione), nel quale lo stesso risultava risiedere a Bagheria (PA), via della Casa Comunale
n. 27, ovvero all'indirizzo fittizio attribuito da quel Comune ai soggetti senza fissa dimora [cfr. docc. 3 e 5 della produzione allegata al ricorso].
4 Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, l'avv. Fertitta era legittimato a chiedere la liquidazione del proprio compenso a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002.
Per quanto concerne l'importo da liquidare all'opponente, va rammentato che – come precisato dalla Suprema Corte – i Protocolli di intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, stipulati presso i singoli uffici giudiziari, sono privi di valore normativo e non hanno efficacia vincolante, ma soltanto persuasiva (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 29184/2023 e n.
2527/2012).
Nella fattispecie, invero, devono trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, successivamente, con D.M. 147/2022) e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 15 (“Giudizi Penali – Tribunale monocratico”).
Ciò posto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (riconducibile alla fase istruttoria e/o dibattimentale e alla fase decisionale, avendo l'opponente partecipato a tre udienze, tra cui quella di discussione, quale difensore d'ufficio immediatamente reperibile ex art. 97, comma 4, c.p.p.) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale previsti dall'art. 12 D.M. cit., nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e
106-bis D.P.R. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti di un terzo, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 850,67 (pari ai 2/3 del valore minimo di € 1.276,00).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
Fertitta, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al
5 quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. Rosario
Fertitta con ricorso depositato il 23 giugno 2025 e, per l'effetto, in riforma del decreto di rigetto emesso dal giudice monocratico penale del Tribunale di Termini Imerese in data 4-15 aprile 2025,
2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento penale Parte_1
dibattimentale iscritto al n. 1042/2018 R.G.T. (n. 9578/2017
R.G.N.R.), la somma di € 850,67, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 11 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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