Decreto cautelare 24 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 24/06/2022, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 00624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Highlander S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 4157 dell'01.03.2022 del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Sannicola, Ing. Giordano Carrozzo, avente per oggetto “comunicazione relativa a pratica richiesta di rilascio di Licenza per sale da ballo, cinema, teatri, acquascivolo, acqua parco” relativa alla struttura denominata “QUARTIERE LATINO” sita in Sannicola sulla Strada Provinciale n. 17”, richiamando l'art. 80 T.U.L.P.S. n. 773/1931, recante riscontro in senso negativo in relazione alla S.C.I.A. presentata il 10.02.2022, con invito alla Società istante a presentare la propedeutica domanda per il rilascio del parere di agibilità alla C.C.V.L.P.S.;
- della nota prot. n. 7261 del 20.04.2022 del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola, Ing. Giordano Carrozzo, avente per oggetto “Integrazione nota 4157 dell'01.03.2022 e preavviso annullamento pratica” ivi allegata in copia e qui in ogni caso contestata;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Highlander S.r.l. il 10/6/2022:
- della nota prot. n. 9953 del 31/05/2022 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola Ing. Giordano Carrozzo, avente per oggetto “Vs invito formale 12/05/2022 prot. in arrivo 26/5/2022” contenente la nota del Sindaco di Sannicola prot. n. 9131 del 18/05/2022 (anch'essa qui impugnata);
- della nota prot. n. 10188 del 6 giugno 2022 a firma del Sindaco di Sannicola, avente per oggetto “Convocazione CCVLPS per un sopralluogo funzionale finalizzato alla valutazione delle verifiche sollecitate dal Sig. Sindaco con nota prot. 9131 del 18/5/2022, propedeutico al rilascio della licenza di pubblico trattenimento ex art. 80 T.U.L.P.S. n. 773/1931, presentata dalla struttura denominata “Quartiere Latino” sita in Sannicola alla Strada Provinciale n. 17”;
- dell'imprecisato e ignoto “Decreto Sindacale” con cui il Sindaco di Sannicola avrebbe costituito la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (atto richiamato nella nota del Sindaco di Sannicola prot. n. 10188 del 6/6/2022);
- della nota prot. n. 10438 del 9.06.2022, a firma del Sindaco p.t. di Sannicola, controfirmata dall'Ing. Giordano Carrozzo quale Responsabile S.U.A.P. del Comune di Sannicola (portata con PEC 9 giugno 2022 ore 12:41);
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Highlander S.r.l. il 23/6/2022:
- del provvedimento di “Revoca della licenza di agibilità rilasciata in esito al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo espresso in data 4 agosto 1994” prot. n.11192 del 22.06.2022 a firma del Sindaco di Sannicola sig. Cosimo Piccione;
- ove occorra della nota prot. 10559 del 10 giugno 2022 con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di revoca della Licenza di agibilità;
- ove ancora occorra del decreto del Sindaco n. 9 del 9 Agosto 2019, avente ad oggetto “Nomina Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Validità dal 9 agosto 2019 al 9 agosto 2022”, depositato dalla difesa resistente in data 20 giugno 2022 e prima di allora del tutto sconosciuto e ignoto;
- ove occorra della convocazione del 10/6/2022 prot. n. 10571 per il sopralluogo del 17/6/2022;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nei motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in data 23 Giugno 2022, alle ore 13,25;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare provvisoria presidenziale richiesta con i motivi aggiunti proposti il 23 Giugno 2022 ed, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione già fissata per il 13 Luglio 2022, tenuto conto sia che parte ricorrente nemmeno indica gli eventi programmati presso la Discoteca “Quartiere Latino” da oggi sino alla predetta data del 13 Luglio 2022, sia che la stessa potrebbe evitare l’allegato danno consentendo il sopralluogo e l’accesso della C.C.V.L.P.S. (tentato da quest’ultima nei giorni 10 e 17 Giugno 2022, e non riuscito perché i locali di che trattasi sono stati trovati chiusi).
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla Società ricorrente con i motivi aggiunti del 23 Giugno 2022.
Fissa per la trattazione collegiale anche dell’istanza cautelare proposta con i predetti motivi aggiunti del 23 Giugno 2022 la Camera di Consiglio del 13 Luglio 2022, previa riduzione alla metà dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 24 Giugno 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO