Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 3 giugno 2025
Sentenza breve 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 11/07/2025, n. 5222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5222 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2025, proposto da-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Lucia De Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11 domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
a) del provvedimento della Direzione Scolastica dell’I.C. 3 “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 9 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
b) ove occorra, del Piano Educativo Individualizzato per l’alunno -OMISSIS-, redatto dalla Direzione Scolastica del I.C. 3 -OMISSIS- e comunicato ai ricorrenti unitamente al provvedimento sub a;
c) della nota prot. -OMISSIS- ad oggetto “GLO -OMISSIS-”, emesso dalla Direzione Scolastica del I.C. 3 -OMISSIS-, con cui sono state indicate in n. 9 le ore settimanali di sostegno spettanti al minore -OMISSIS-;
d) dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa;
e) di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, ove autonomamente lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
nonché per la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- ad usufruire di un insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze educative del disabile ed in relazione alla tipologia del suo handicap;
- del conseguente accertamento dell''inadempimento delle Amministrazioni intimate ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno dell’alunno disabile nonché della adeguata assistenza materiale;
- all’esito, dell''obbligo della P.A. convenuta dì predisporre la necessaria organizzazione scolastica onde assicurare al minore il sufficiente numero di ore di insegnamento di sostegno specializzato e qualificato per la tipologia di istruzione scolastica in rapporti 1:1 -rapporto in deroga per gravità;
- nonché per la condanna dell’amministrazione scolastica ad assegnare all’alunno -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 27 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 1525 del 24 febbraio 2025, n. 486 del 7 marzo 2025 e n. 4195 del 3 giugno 2025;
Vista la memoria depositata dall’Amministrazione scolastica il 16 giugno 2025;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 18 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 23 gennaio 2025 e depositato il 1 febbraio successivo, i ricorrenti, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 1, l. 104/1992 del figlio minore, hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica per l’a.s. 2024/2025 ha a questi attribuito un numero di ore (9) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“-OMISSIS-”) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 27 ore settimanali;
- a sostegno del ricorso i ricorrenti hanno articolato numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- con ordinanza n. 1525 del 24 febbraio 2025 questo Tribunale disponeva la regolarizzazione degli atti del giudizio, contestualmente rinviando alla camera di consiglio del 5 marzo 2025;
- quindi, con ordinanza n. 486 del 7 marzo 2025, era accolta l’istanza di tutela cautelare, “nel limitato senso di riconoscere, al minore, la necessità di 18 ore di sostegno settimanali, dovendosi a tal fine prescrivere come misura attuativa, all’Amministrazione Scolastica, di provvedere alla conseguente dotazione aggiuntiva”, contestualmente rinviando, per la verifica di eventuali sopravvenienze, alla camera di consiglio del 28 maggio 2025;
- con successiva ordinanza n. 4195 del 3 giugno 2025, adottata in esito a quest’ultima camera di consiglio, rilevato che “- in vista della camera di consiglio, né l’Amministrazione ricorrente né parte ricorrente depositavano alcunché; Ritenuto: a) necessario acquisire informazioni in ordine all’avvenuta esecuzione (o meno) del dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 486 del 7 marzo 2025; b) peraltro, alla luce dell’imminente conclusione dell’ a.s. 2024/2025, sussistono seri dubbi in ordine alla persistenza a coltivare oltre il gravame” questo Tribunale assegnava alle parti 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del provvedimento, per notiziare in ordine a quanto sopra evidenziato sub a) e depositare memorie in ordine alla questione sopra dedotta sub b), contestualmente rinviando per la discussione alla camera di consiglio del 9 luglio 2025;
- con memoria depositata il 16 giugno 2025, l’Amministrazione scolastica si riportava alla nota prot. n. -OMISSIS- dell’Istituto scolastico (depositata in allegato) con cui si rappresentava che «dopo un’approfondita disamina della situazione generale, a partire dalla metà di marzo si è provveduto a ridistribuire le ore di sostegno assegnate al nostro istituto (226 totali) destinando all’alunno -OMISSIS-, figlio del ricorrente-OMISSIS-, altre 4 ore così da arrivare alle 18 richieste dal dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 486 del 7 marzo 2025, con cui veniva accolta l’istanza di tutela cautelare, “nel limitato senso di riconoscere, al minore, la necessità di 18 ore di sostegno settimanali, dovendosi a tal fine prescrivere come misura attuativa, all’Amministrazione Scolastica, di provvedere alla conseguente dotazione aggiuntiva”»;
- il 18 giugno 2025, parte ricorrente depositava memoria confermando l’avvenuta esecuzione del dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 486 del 7 marzo 2025, sottolineando “che è stato delineato che anche per l’anno 2025/2026 il minore continuerà con 18 ore settimanali”;
- alla camera di consiglio dl 9 luglio 2025, il ricorso, previo rilievo della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e previo avviso alle parti della possibile definizione ex art. 60 c.p.a., era trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- alla luce delle dichiarazioni delle parti agli atti del giudizio (in particolare memorie del 16 e del 18 giugno 2025) e dell’intervenuto decorso dell’a.s. (2024/2025), cui si riferiscono i provvedimenti contestati, il ricorso vada dichiarato improcedibile, conformemente al rilievo in questo senso effettuato con l’ordinanza n. 4195 del 3 giugno 2025, nonché alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 ed in termini trascritto a verbale: nessuna ulteriore utilità potrebbe infatti trarre parte ricorrente dall’annullamento degli atti gravati;
- inoltre, in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale, le spese possano compensarsi per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante parte, per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile;
- compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e condanna l’amministrazione per la restante parte, pari a euro 1.000,00 (mille/00), con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.