Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
3819/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 04.04.2025 , ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3819/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nata ad [...] il [...], ivi residente , via Senatore Ruffilli 3 , c.f. Parte_1
, col patrocinio dell'avv. Nicola Palermo , come da procura in atti di C.F._1
giudizio , domiciliata presso il suo studio in Adrano ,via Aurelio Spampinato 33 ;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma via Giuseppe Controparte_1
Grezar 14 , c.f. in persona del procuratore speciale Responsabile P.IVA_1 Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Cosentino France
sca , come da procura depositata in atti di causa , domiciliato presso lo studio del procuratore di fiducia in San Giovanni La Punta , via Fiuggi 24;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito sottesi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
[...]
, dalla quale si evince il debito della ricorrente verso di complessivi € Controparte_1 CP_3
6.910,79 . Pertanto la ricorrente impugnava il ruolo , l'intimazione di pagamento , gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione sopra indicata , segnatamente :
CP_ Avviso di addebito 593 2012 000 6205389000 emesso da di NI, in riferimento a contri-
buti IVS fissi o entro il minimale, somme aggiuntive interessi di mora , ed accessori afferenti il periodo 2011/2012 per € 1.753,37 ;
CP_ Avviso di addebito 593 2013 000 1632 002000 , emesso da di NI , in riferimento a con-
tributi IVS fissi o entro il minimale , con spese aggiuntive , interessi di mora ed accessori per €
1.729,13 , riferiti al periodo 2011/2012;
CP_ Avviso di addebito 593 2013 000 347936 1000 emesso da di NI , in riferimento a contri buti IVS fissi o entro il minimale , comprensivo di somme aggiuntive , interessi di mora ed acces –
sori per complessivi € 3.428,29 in riferimento all'anno 2011/2012.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica degli avvisi di addebi to , la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione delle cartelle , la nullità delle cartelle medesime per indeterminatezza delle sanzioni .
Eccepiva la nullità dell'intimazione notificata dal per omessa motivazione dell'atto CP_4
e mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi . Tale nullità e mancanza di indicazione del calcolo degli interessi era eccepita anche nei confronti degli avvisi di addebito sottesi all'intima –
zione ed impugnati in questo giudizio.
Nel merito eccepiva il decorso di prescrizione di tutti i crediti impugnati ex art. 3 , commi 9 e 10
legge n. 335/1995 in quanto afferenti ad annualità risalenti nel tempo ed in mancanza di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Chiedeva pertanto , previa sospensione degli avvisi di addebito impugnati , che fosse dichiarata la prescrizione di tutti i crediti portati dall'intimazione opposta e dagli atti impugnati .
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e fissava l'udienza di discussione al 23/10/2024. Successivamente in data 18/10/2024 si costituiva l' che in via prelimi- Controparte_1
nare eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio , l'inammissibilità del ricorso ex art. 14
D.lgs. 546/1992. Specificava che oggetto del ricorso erano avvisi di addebito formati e notificati
CP_ direttamente da , pertanto i vizi di notifica che erano dedotti sugli atti presupposti all'intima-
zione di pagamento , richiedevano la partecipazione in giudizio dell'ente creditore e non solo del concessionario. Pertanto l'opposizione si presentava inammissibile per difettosa instaurazione del contraddittorio , non essendo presenti tutte le parti processuali .
Sotto altro profilo eccepiva la tardività di tutte le doglianze afferenti la regolarità formale degli atti impugnati , infatti l'opposizione proposta violava il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
osservava che il ricorso era stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'inti-
mazione di pagamento impugnata .
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' nei confronti dell'omessa notifica degli CP_1
avvisi di addebito , notificati direttamente dall'ente creditore , richiamava , sotto tale profilo l'art. 12 e 24 del DPR 602/1973 , art. 1 D.M.321/1999, art. 30 D.L. 78/2010.
Evidenziava che l'avviso di addebito è un atto direttamente formato ed iscritto a ruolo dall'ente creditore , che ne cura la notifica . Dopo la formazione del ruolo l'ente creditore , , consegna CP_3
il ruolo al Concessionario del servizio di riscossione che conosce ed è competente dell'azione di recupero coattivo delle somme iscritte sui ruoli consegnati .
Pertanto sui profili oggetto dell'opposizione era legittimato passivo l'ente creditore , poiché il concessionario intraprende l'esecuzione forzata con la notifica dell'intimazione e la prosegue in assenza di sgravio totale o parziale .
Sotto altro profilo deduceva l'infondatezza del decorso di prescrizione poiché dopo la notifica degli avvisi di addebito erano sati notificati atti interruttivi del decorso di prescrizione e segnatamente due intimazioni di pagamento , n. 283 20179037484540 in data 20.3.2018 e successivamente la intimazione di pagamento 293 2023 9016721974 , notificata il 16.3.2024 , atto opposto in questo giudizio .
Sotto il profilo della sospensione del decorso di prescrizione richiamava la legislazione emergen –
ziale , promulgata durante la pandemia da Covid-19 che aveva sospeso tutte le attività di riscossio- ne, notificazione atti secondo quanto aveva disposto l'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Chiedeva preliminarmente che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile per difetto di instaura zione del contraddittorio , che fosse dichiarata tardiva ex art. 617 c.p.c. , che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva di sull'omessa notifica degli avvisi di addebito e sui vizi di CP_1
notifica degli atti presupposti l'intimazione di pagamento . In via principale chiedeva fosse dichia-
rata legittima l'intimazione di pagamento impugnata e che fossero dichiarati dovuti i crediti portati dalla medesima.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note autorizzate e allegati .
All'udienza del 27.11.2024 dinanzi il giudice la parte ricorrente dichiarava di disconoscere la firma apposta sul documento prodotto dalla resistente odierna al n. 4 , allegato alla memoria di costitu –
zione , tale documento veniva mostrato alla ricorrente che intendeva proporre querela di falso.
Il Giudice prendeva atto del disconoscimento e fissava l'udienza del 10 gennaio 2025 al fine di valu tare il disconoscimento della firma da parte della ricorrente, anche alla luce di quanto eccepito dalla resistente in ordine alla propria legittimazione a resistere in giudizio. Controparte_1
CP_ Rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' non convenuto in giudizio . Successivamente all'esito dell'udienza del 10 gennaio 2025 , all'esito di camera di consiglio , il Giudice tenuto conto dell'eccezione della resistente , uni Controparte_1
ca convenuta , tenendo conto delle conseguenze processuali di detta eccezione , delegava a questo giudice la trattazione e decisione del giudizio , non autorizzava la presentazione di querela di falso.
All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti ed all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa col presente provvedimento ex art. 429 c.p.c., mediante lettura dei motivi in fat-
to e diritto sottesi alla decisione.
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Il ricorso non può trovare accoglimento alla luce della fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione a resistere proposta dall' . Controparte_1
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 ,che ha inquadrato il problema di individuare con esattezza il contraddittore nei giudizi previdenziali nel caso in cui il debitore intende reagire alla riscossione del credito contributivo, per otte- nere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo , tanto per infondatezza della pretesa , quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispet- to al termine previsto dall'art. 24 , comma 5 , decreto legislativo n. 46 , 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia fare valere i vizi dell'azione esecutiva , l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione .
A tale proposito non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione , altrimenti tardiva, ed a fare valere la prescrizione .
La sentenza delle sezioni Unite parte da questa premessa , indicando precedenti decisioni della Suprema Corte in cui tali aspetti erano evidenziati , ( Cass. 26/2/2019 n. 5625 ), per ravvisare nella fattispecie indicata , in cui rientra il caso all'esame , un 'azione che investe il merito della pretesa previdenziale .
Infatti si chiede al giudice di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria , in ogni caso la prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica della cartella di pagamento ( nel caso all'esame avvisi di addebito ) , cioè si chiede da parte del ricorrente una pronuncia che investa il merito della pretesa contributiva .
La legittimazione a contraddire ed a resistere, nel caso in cui i crediti di cui vene intimato il pagamento siano contributi , deve tenere in considerazione la peculiare disciplina della ri- scossione previdenziale e la normativa che la regolamenta , che porta a soluzioni diverse rispetto la riscossione tributaria e quella attinente alle sanzioni amministrative.
Della specifica regolamentazione della riscossione previdenziale si era occupata la Sezione
Lavoro di Cassazione ( cass. n. 16425/2019, Cass. 12.11.2019 e Cass. 26.02. 2019 n. 5625 , richiamate dalle SS.UU. in motivazione della pronuncia all'esame ).
La specificità della riscossione previdenziale si coglie negli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 46/1999 perché a differenza di quanto avviene nella materia tributaria e sanzioni amministrative , la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto pre- supposto necessario, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto previdenziale . ( cass. n. 4225/2018, 10/2/2009 n. 3269).
Ciò implica che l'avviso di addebito o cartella debba contenere una motivazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, secondo precise indicazioni ministeriali.
Le stesse decisioni richiamate dalle SS.UU. hanno altresì evidenziato la specificità di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 anche con riferimento alle regole attinenti il contraddittorio nelle controversia di opposizione a cartella esattoriale .
L'art. 4 , comma 2-quater del d.l. n. 209/2002 , convertito con legge n. 265 del 22.11.2002, ha modificato il testo dell'art. 24 , co. 5 , prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi all'ente impositore, espungendo quindi l'obbligo di notifica al concessiona- rio. Nel testo vigente oggi l'art. 24 del d.lgs.26 febbraio 1999 n. 46 , dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore .
Pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore , avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a a ruolo , cioè il merito della pretesa contributiva . Rispetto al merito l'agente di riscossione resta estraneo , in conformità al disposto del richiamato articolo 24 il quale prevede che per il caso di opposizione tempestiva a cartella , la legittimazione passiva spetti senz'altro all'ente creditore .
La motivazione delle S.S.UU. nella pronuncia all'esame continua escludendo l'ipotesi di litis- consorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione : “consi- derato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario , la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo , mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del paga- mento o , più precisamente , avuto riguardo allo schema dell'articolo1188 c.c., comma 1, sogget to (incaricato dal creditore)e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento , vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( cass. 25 luglio 2007 n.
16412). La motivazione delle Sezioni Unite continua dichiarando tali principi : “ 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi , in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 feb braio 1999, n. 46 , che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore , sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperato ria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale ( come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello , in pratica
di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione , a suo dire , del credito.
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) , lungi dal dar luogo a meccanismi di cui all'art. 107 o
102 c.p.c. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al conces sionario medesimo . La parte che introduce il giudizio, infatti , al fine di ottenere una pronun cia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni , deve radicarlo correttamente nei con- fronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta
in giudizio . Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina , è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto , piuttosto , mero destinatario del pagamento ( cass. 24 giugno 2004 n. 11746 ) o , più precisamente soggetto autorizzato dalla legge a ricever il pagamento ex art. 1188, 1c. c. ( cfr. cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412 ) , si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo “.
Alla luce dei principi sopra specificati , cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. facendoli propri , condividendo tutta la motivazione e ricostruzione sistematica della riscos-
sione previdenziale, il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di giudizio , tenuto conto della dichiarazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. , sono dichiarate irripetibili tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3819/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
NI 04/04/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo