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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3432/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3432/2025 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
C.F. , nato in [...] il 14 Parte_1 C.F._1 novembre 1955 residente in [...] e
C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
2 novembre 1961, ivi residente in [...], elettivamente domiciliati in Subiaco (RM), viale della Repubblica n. 11 presso lo studio dell'avv.
Chiara Castellani, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , nato a [...] il 21 CP_1 C.F._3 ottobre 2004, residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento del P.M. 1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 17 luglio 2025, i sig.ri
[...]
e hanno chiesto l'adozione del sig. Pt_1 Parte_2 CP_1
Gli adottanti hanno dedotto: di aver contratto matrimonio in AZ NO
(RM) il 31 ottobre 1981; che dalla loro unione sono nate due figlie (il Persona_1
14 aprile 1983) e (il 10 aprile 1987); di essere gli zii materni Persona_2 dell'adottando, figlio biologico di;
che l'adottando vive con loro sin Persona_3 dalla più tenera età; che, con decreto del 23 maggio 2005, il Tribunale per i
Minorenni di Roma ha disposto l'affidamento di agli odierni CP_1 ricorrenti.
All'udienza del 3 dicembre 2025 sono stati acquisiti i consensi degli adottanti e dell'adottando, l'assenso della madre biologica di costui e delle figlie maggiorenni dei ricorrenti;
l'adottando ha altresì dichiarato: “io vorrei chiamarmi
[...]
e i comparenti hanno espresso il loro parere favorevole Persona_4 all'accoglimento di tale istanza;
la giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e
2 dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
2.1. All'udienza del 3 dicembre 2025, gli adottanti e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione, con dichiarazioni rese personalmente.
Gli adottanti sono persone con età superiore ai 35 anni, hanno una differenza di età di oltre 18 anni rispetto all'adottanda (nato il [...]).
L'adottando è stato riconosciuto alla nascita dalla sola madre, che ha Persona_3 espresso personalmente in udienza il proprio assenso all'adozione.
È stato altresì acquisito il consenso delle figlie maggiorenni degli adottanti.
2.2. L'esame degli atti di causa e il comportamento dei comparenti osservato in udienza consentono di ritenere che sussista un evidente interesse all'adozione, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti e che unisce l'adottando alle figlie dei ricorrenti;
è incontroverso che i ricorrenti si sono sempre occupati dell'adottando, che hanno cresciuto, educato, mantenuto e istruito come un figlio e che come tale è da loro considerato;
è altresì evidente che gli adottanti hanno creato con un forte legame affettivo e che CP_1
l'adottando ricambia il sentimento di affetto.
L'adozione, dunque, conviene all'adottando, rappresentando gli adottanti un fondamentale punto di riferimento per lo stesso, con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
3. All'udienza del 3 dicembre 2025, l'adottando ha chiesto di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, e anche gli adottandi si Pt_1 sono espressi a favore di tale effetto.
La richiesta può dunque essere accolta (Corte cost., sentenza 27 aprile - 31 maggio
2022, n. 131; Corte cost., sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135).
4. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di CP_1
C.F. , nato a [...] il [...], da parte di C.F._3
C.F. , nato in [...] il 14 Parte_1 C.F._1 novembre 1955 e C.F. , nata ad [...] Parte_2 C.F._2
NO (RM) il 2 novembre 1961;
b) dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante “ e lo aggiunga Pt_1 al proprio;
c) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI LO RA UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3432/2025 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
C.F. , nato in [...] il 14 Parte_1 C.F._1 novembre 1955 residente in [...] e
C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
2 novembre 1961, ivi residente in [...], elettivamente domiciliati in Subiaco (RM), viale della Repubblica n. 11 presso lo studio dell'avv.
Chiara Castellani, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , nato a [...] il 21 CP_1 C.F._3 ottobre 2004, residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento del P.M. 1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 17 luglio 2025, i sig.ri
[...]
e hanno chiesto l'adozione del sig. Pt_1 Parte_2 CP_1
Gli adottanti hanno dedotto: di aver contratto matrimonio in AZ NO
(RM) il 31 ottobre 1981; che dalla loro unione sono nate due figlie (il Persona_1
14 aprile 1983) e (il 10 aprile 1987); di essere gli zii materni Persona_2 dell'adottando, figlio biologico di;
che l'adottando vive con loro sin Persona_3 dalla più tenera età; che, con decreto del 23 maggio 2005, il Tribunale per i
Minorenni di Roma ha disposto l'affidamento di agli odierni CP_1 ricorrenti.
All'udienza del 3 dicembre 2025 sono stati acquisiti i consensi degli adottanti e dell'adottando, l'assenso della madre biologica di costui e delle figlie maggiorenni dei ricorrenti;
l'adottando ha altresì dichiarato: “io vorrei chiamarmi
[...]
e i comparenti hanno espresso il loro parere favorevole Persona_4 all'accoglimento di tale istanza;
la giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e
2 dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
2.1. All'udienza del 3 dicembre 2025, gli adottanti e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione, con dichiarazioni rese personalmente.
Gli adottanti sono persone con età superiore ai 35 anni, hanno una differenza di età di oltre 18 anni rispetto all'adottanda (nato il [...]).
L'adottando è stato riconosciuto alla nascita dalla sola madre, che ha Persona_3 espresso personalmente in udienza il proprio assenso all'adozione.
È stato altresì acquisito il consenso delle figlie maggiorenni degli adottanti.
2.2. L'esame degli atti di causa e il comportamento dei comparenti osservato in udienza consentono di ritenere che sussista un evidente interesse all'adozione, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti e che unisce l'adottando alle figlie dei ricorrenti;
è incontroverso che i ricorrenti si sono sempre occupati dell'adottando, che hanno cresciuto, educato, mantenuto e istruito come un figlio e che come tale è da loro considerato;
è altresì evidente che gli adottanti hanno creato con un forte legame affettivo e che CP_1
l'adottando ricambia il sentimento di affetto.
L'adozione, dunque, conviene all'adottando, rappresentando gli adottanti un fondamentale punto di riferimento per lo stesso, con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
3. All'udienza del 3 dicembre 2025, l'adottando ha chiesto di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, e anche gli adottandi si Pt_1 sono espressi a favore di tale effetto.
La richiesta può dunque essere accolta (Corte cost., sentenza 27 aprile - 31 maggio
2022, n. 131; Corte cost., sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135).
4. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di CP_1
C.F. , nato a [...] il [...], da parte di C.F._3
C.F. , nato in [...] il 14 Parte_1 C.F._1 novembre 1955 e C.F. , nata ad [...] Parte_2 C.F._2
NO (RM) il 2 novembre 1961;
b) dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante “ e lo aggiunga Pt_1 al proprio;
c) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI LO RA UP
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