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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1224/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Pula ( del Foro di Email_1
Rimini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a 47841 Cattolica
(RN) in via M. Ravel n. 13
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- CONVENUTO -
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad un infortunio sul lavoro subito in data 08\05\2023 per il quale l' aveva riconosciuto solo un periodo di inabilità CP_1 temporanea assoluta dal 12\05\2023 al 21\07\2023 .
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata e va accolta.
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha infatti accertato che il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 12\05\2023 al
21\07\2023 potrebbe apparire congruo solo nel caso si ritenga che il successivo aggravamento dovuto all'insorgere di una infezione configuri una causa sopravvenuta extra-lavorativa.
Si legge a tale riguardo nella relazione del perito : “ …La documentazione esaminata (a partire dal referto di diagnostica per immagini del 25.8.2023) riporta anamnesticamente un episodio successivo al fatto traumatico del giorno 8.5.2023 (una verosimile puntura di materiale vegetale o di insetto nel giugno
2023), che configura una causa sopravvenuta extralavorativa, giustificante la successiva evoluzione peggiorativa piogena;
su questa base l' ha escluso la CP_1 sua ulteriore competenza previdenziale, limitando la sua tutela al primo periodo di malattia. Al momento della visita nel mio ambulatorio, il sig. ha poi Pt_1 riferito, in merito all'infortunio di cui si discute, di essere caduto battendo il gomito su dei bancali di legno grezzo e che in quell'occasione delle schegge di legno si sono infisse al suo gomito;
e di aver raccontato ai medici questo fatto e non un episodio traumatico diverso, successivo al fatto dell'8.5.2023 di cui si discute. Sono quindi descritti due diversi fatti che possono entrambi essere stati causa dell'infezione, consentendo a microrganismi esterni di giungere in profondità e di espletare la loro azione patogena;
ma non vi sono più precise descrizioni nella documentazione né dati obiettivi alla visita che consentano di verificare se sia corretta l'una o l'altra modalità. Se è corretta la prima modalità, cioè si ritiene adeguato quanto riportato nella documentazione, il periodo di inabilità temporanea assoluta e il danno biologico permanente riconosciuti dall' appaiono congrui con le lesioni osservate e il decorso della malattia. CP_1
Se viene accolta la seconda modalità, cioè secondo quanto riferito nel corso della visita, tutto l'iter successivo al fatto dell'8.5.2023 risulta patogeneticamente concatenato, fino all'intervento chirurgico…”.
Sul punto appare peraltro circostanza non dimostrata che (come sostenuto dall' ) durante il periodo di inabilità temporanea il lavoratore sia stato CP_1 punto da un materiale vegetale o da un insetto mentre sicuramente più verosimile è la modalità di infezione riferita dal ricorrente nel corso della visita medico legale di ufficio che comporta come tutto l'iter successivo al fatto dell'8.5.2023 risulti patogeneticamente concatenato.
Secondo tale prospettazione il perito ha quindi concluso che in Parte_1 seguito all'infortunio sul lavoro subito in data 08\05\2023 sia affetto da patologie
– ed in particolare : esiti di trauma contusivo da precipitazione del gomito destro (8.5.2023), evoluto con borsite olecranica cronica, con materiale piogeno, fistolizzata, trattata chirurgicamente;
con reliquati anatomici e cicatriziali, dolore, ipostenia e limitazione funzionale residui, in destrimane − compatibili con la prospettata patogenesi professionale che hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 12\05\2023 al 24\12\2023 nonché un danno all'integrità psicofisica del soggetto (cd. danno biologico) nella misura del 5% (cinque per cento) che , in riunificazione con i precedenti infortuni , è valutabile nella misura complessiva del 35% (trentacinque per cento ).
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento della indennità giornaliera per CP_1
I.T.A. per il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 12\05\2023 al
24\12\2023 e della relativa rendita corrispondente alla misura del grado accertato pari al 35% con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' tenuto conto del valore delle cause riunite . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 04\11\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetto da patologie – ed in particolare : esiti Parte_1 di trauma contusivo da precipitazione del gomito destro (8.5.2023), evoluto con borsite olecranica cronica, con materiale piogeno, fistolizzata, trattata chirurgicamente;
con reliquati anatomici e cicatriziali, dolore, ipostenia e limitazione funzionale residui, in destrimane − contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte , condanna l' a corrispondere al ricorrente la CP_1 rendita corrispondente alla misura del grado complessivamente accertato pari al
35 % (in riunificazione con i precedenti infortuni sul lavoro) nonché al pagamento della indennità giornaliera per I.T.A. per il periodo 12\05\2023 al
24\12\2023 con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.100,00 oltre ad € 610,00 per esborsi e IVA, CPA e spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 29\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'