CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7296 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Giudice dott. Elena Gelato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2390/2022 pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Riccardo Parte_1 C.F._1
ST e AR De OR per procura in atti appellante
E
(C.F. e P.I. C.F. rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
TI e dall'avv. Fabrizio TI giusta delega in atti appellata
E
pagina 1 di 3 P. Iva n. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Controparte_2 P.IVA_2
OZ, SI LI e IA CA per procura in atti appellata
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la pronuncia n. 3932/2022 emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
11 marzo 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna di e di Controparte_1 al risarcimento dei danni conseguiti all'illegittimo operato di un promotore Controparte_3 finanziario, indicati in euro 510.534,07 quanto al danno patrimoniale e in euro 150.000 quanto al pregiudizio non patrimoniale.
Le appellate si sono costituite in giudizio resistendo all'impugnazione, di cui hanno addotto l'inammissibilità o in subordine l'infondatezza.
Con atto in data 10 novembre 2025, notificato alle controparti in data 10.11.2025, l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., richiedendo la compensazione delle spese di lite.
Le controparti hanno accettato la suddetta rinuncia, con dichiarazioni a loro volta notificate all'appellante, assentendo anche alla compensazione delle spese del presente giudizio.
Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., pronuncia che va adottata con sentenza, vigendo nel giudizio avanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del presente giudizio debbono essere compensate tra le parti, a fronte dell'accordo tra le stesse raggiunto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello pagina 2 di 3 rubricata al n. 2390/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Elena Gelato dott. Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Giudice dott. Elena Gelato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2390/2022 pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Riccardo Parte_1 C.F._1
ST e AR De OR per procura in atti appellante
E
(C.F. e P.I. C.F. rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
TI e dall'avv. Fabrizio TI giusta delega in atti appellata
E
pagina 1 di 3 P. Iva n. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Controparte_2 P.IVA_2
OZ, SI LI e IA CA per procura in atti appellata
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la pronuncia n. 3932/2022 emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
11 marzo 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna di e di Controparte_1 al risarcimento dei danni conseguiti all'illegittimo operato di un promotore Controparte_3 finanziario, indicati in euro 510.534,07 quanto al danno patrimoniale e in euro 150.000 quanto al pregiudizio non patrimoniale.
Le appellate si sono costituite in giudizio resistendo all'impugnazione, di cui hanno addotto l'inammissibilità o in subordine l'infondatezza.
Con atto in data 10 novembre 2025, notificato alle controparti in data 10.11.2025, l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., richiedendo la compensazione delle spese di lite.
Le controparti hanno accettato la suddetta rinuncia, con dichiarazioni a loro volta notificate all'appellante, assentendo anche alla compensazione delle spese del presente giudizio.
Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., pronuncia che va adottata con sentenza, vigendo nel giudizio avanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del presente giudizio debbono essere compensate tra le parti, a fronte dell'accordo tra le stesse raggiunto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello pagina 2 di 3 rubricata al n. 2390/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Elena Gelato dott. Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 3 di 3