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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2024, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 786 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 786 / 2024 R.G. vertente tra:
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...];
e
), nato a [...] l'[...], residente Parte_1 CodiceFiscale_2
a CI AL (MI), in Via De Gasperi A., n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Linda
Sansonetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in CI AL (MI),
Via G. Frova, 3, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SInori
e a Nova Milanese il 25/05/1985 con atto trascritto presso Controparte_1 Parte_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese Atto n. 25, Parte II, Serie A e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese (MB) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e a tutte le altre formalità di legge;
2) Il SI. continuerà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà, sita Parte_1 in CI AL (MI), Via A. De Gasperi, n. 2, che resterà nella disponibilità esclusiva del medesimo.
3) La SI.ra vivrà con la LI , maggiorenne ma non ancora Controparte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, nell'abitazione sita in CI AL (MI), Viale Rinascita 102 ove la medesima ha un diritto di usufrutto ed i figli sono titolari della nuda proprietà;
4) Fino al raggiungimento della completa autonomia economica della LI , il SI. Per_1 Parte_1 corrisponderà a titolo di concorso per il mantenimento un contributo di € 250,00= mensili,
[...] soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, che verrà così suddiviso: quanto ad € 200,00= saranno erogati direttamente a favore della LI mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 10 di ogni mese utilizzando le coordinate bancarie già note;
l'ulteriore importo di
€ 50,00= sarà versato, anch'esso a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, a favore della
SI.ra ; Controparte_1
5) Il SI. sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie relative alla LI Parte_1
così come indicate nelle linee guida del Tribunale di Monza;
Per_1
6) Le parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di cui ai punti 4) e 5) cesseranno nel momento in cui avrà raggiunto la completa indipendenza economica;
Per_1
7) I coniugi, con le statuizioni di cui ai precedenti punti, dichiarano di avere risolto con reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza del Tribunale di Monza n. 1704/2023 emessa in data 12.07.2023 e pubblicata il 18.07.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della LI
(19.04.1996), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1 con ricorso depositato in data 2.02.2024, così provvede: Parte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 in data 25.05.1985 (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_1 del Comune di Nova Milanese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 maggio 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 786 / 2024 R.G. vertente tra:
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...];
e
), nato a [...] l'[...], residente Parte_1 CodiceFiscale_2
a CI AL (MI), in Via De Gasperi A., n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Linda
Sansonetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in CI AL (MI),
Via G. Frova, 3, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SInori
e a Nova Milanese il 25/05/1985 con atto trascritto presso Controparte_1 Parte_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese Atto n. 25, Parte II, Serie A e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese (MB) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e a tutte le altre formalità di legge;
2) Il SI. continuerà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà, sita Parte_1 in CI AL (MI), Via A. De Gasperi, n. 2, che resterà nella disponibilità esclusiva del medesimo.
3) La SI.ra vivrà con la LI , maggiorenne ma non ancora Controparte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, nell'abitazione sita in CI AL (MI), Viale Rinascita 102 ove la medesima ha un diritto di usufrutto ed i figli sono titolari della nuda proprietà;
4) Fino al raggiungimento della completa autonomia economica della LI , il SI. Per_1 Parte_1 corrisponderà a titolo di concorso per il mantenimento un contributo di € 250,00= mensili,
[...] soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, che verrà così suddiviso: quanto ad € 200,00= saranno erogati direttamente a favore della LI mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 10 di ogni mese utilizzando le coordinate bancarie già note;
l'ulteriore importo di
€ 50,00= sarà versato, anch'esso a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, a favore della
SI.ra ; Controparte_1
5) Il SI. sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie relative alla LI Parte_1
così come indicate nelle linee guida del Tribunale di Monza;
Per_1
6) Le parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di cui ai punti 4) e 5) cesseranno nel momento in cui avrà raggiunto la completa indipendenza economica;
Per_1
7) I coniugi, con le statuizioni di cui ai precedenti punti, dichiarano di avere risolto con reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza del Tribunale di Monza n. 1704/2023 emessa in data 12.07.2023 e pubblicata il 18.07.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della LI
(19.04.1996), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1 con ricorso depositato in data 2.02.2024, così provvede: Parte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 in data 25.05.1985 (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_1 del Comune di Nova Milanese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 maggio 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi