Articolo 287 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 286Articolo 288
Versione
1 gennaio 1993
Art. 287.
(Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di
traino nonche' del carico verticale ammissibile su di esso).
1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonche' la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilita' statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovra', comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.
2. L'altezza del dispositivo nonche' le prescrizioni per le rela- tive verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993