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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 27/03/2025, alle ore 13.33 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3837 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2022, è comparso l'avvocato Marcello
COLAMATTEO, procuratore degli attori, il quale:
- si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione, come precisate nella prima memoria ex art. 183/6 cpc;
- si riporta alle difense svolte e rinuncia alla discussione orale;
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3837 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_1 C.F._3
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_2 C.F._4
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_3 C.F._5
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
attori contro
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._6
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proc. 2049/2019 RAC
1. Con atto di citazione per l'udienza del 15.7.2019, notificato a il Controparte_4
13.3.2019 a mani proprie, a il 18.3.2021 col servizio Controparte_5 postale, e con atto di citazione in rinnovazione per l'udienza del 18.12.2019, notificato a il 2.8.2019, gli attori, eredi legittimi di Controparte_6 R_
, hanno chiesto la condanna in solido di e delle banche
[...] Controparte_4
convenute, per le quali il aveva operato come promotore finanziario dal CP_4
6.11.2002 al 14.10.2008 (per oggi ) Controparte_7 CP_8
e dal 27.10.2008 al 20.5.2010 (per ), a risarcire loro Controparte_5
tutti i danni patrimoniali subiti dal congiunto, cui gli attori sono succeduti mortis causa
(diritto azionato iure successionis), nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali/morali che assumevano di avere subito (diritto azionato iure proprio), in conseguenza delle condotte illecite del , consistite nell'appropriarsi indebitamente di 1.071.000 CP_4
euro di , con queste modalità: Persona_1
a. quando era ancora agente di , il , il Controparte_6 CP_4 quale da vent'anni (quindi dal 1988) si occupava di gestire il patrimonio mobiliare di , riferì a quest'ultimo di essere in trattativa con Persona_1 [...]
e che di lì a poco avrebbe assunto un incarico in seno ad Controparte_5
essa, rassicurandolo che i suoi investimenti non avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio al nuovo istituto di credito;
b. nell'occasione, il si fece consegnare dal sei assegni bancari CP_4 R_ firmati bianco, tratti sul conto corrente che quest'ultimo intratteneva con
[...]
, con la promessa di versarli nel nuovo conto Controparte_9
corrente che il avrebbe dovuto aprire presso R_ [...]
non appena il fosse diventato agente di Controparte_5 CP_4 quest'ultima e poi di investire il denaro in “pronti contro termine ad un anno”, operazione che il aveva spiegato essere “sicura per ciò che attiene alla CP_4
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Verbale udienza - pagina 3 consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario”, in quanto
“collegata ad un progetto di investimento capeggiato da una cordata di banche
Romane e Inglesi quali NL e Barclays Bank: una sorta di Commercial Paper collegata ad una Confidi”;
c. il , invece, tradendo gli accordi, compilò gli assegni con gli importi e le CP_4
date di seguito indicati e li girò a terzi per estinguere i suoi debiti verso costoro, così perpetrando l'appropriazione indebita all'insaputa del DD, e precisamente:
1) l'assegno n. 0304219340, con l'importo di 200.000,00 e la data del 26/09/2008;
2) l'assegno n. 0304219338, con l'importo di 250.000,00 e la data del 26/09/2008;
3) l'assegno n. 0304219339, con l'importo di 250.000,00 e la data del 26/09/2008;
4) l'assegno n. 0304219344, con l'importo di 126.000,00 e la data del 07/10/2008;
5) l'assegno n. 0304219346, con l'importo di 45.000,00 e la data del 07/10/2008;
6) l'assegno n. 0304219345, con l'importo di 50.000,00 e la data del 10/10/2008;
d. nel mese di ottobre 2008 il aprì il nuovo conto corrente presso R_ [...]
; Controparte_5
e. nel novembre 2008, avendo ricevuto il primo estratto conto, il constatò R_
che gli assegni non erano stati versati nel nuovo conto corrente e chiese subito spiegazioni al , il quale lo rassicurò “garantendogli che, a breve, gli CP_4 avrebbe trasmesso la documentazione attestante il dettaglio dell'operazione”;
f. “è bene evidenziare, sul punto, come già in precedenza il avesse chiesto al CP_4
signor la consegna di denari contanti, nonché assegni circolari e bancari. R_
Queste operazioni venivano giustificate come strumenti particolari che la banca concedeva solo per taluni clienti di rilievo e che la loro finalità coincideva con
l'intento della banca di ingenerare un recupero di profitto a parziale ristoro delle perdite pregresse;
nella realtà dei fatti questi recuperi di profitto non ebbero mai
a verificarsi”;
g. “dinanzi alle richieste di chiarimento sulla natura tecnica dell'operazione in parola il rasserenava il signor dicendogli che si trattava “di CP_4 R_
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Verbale udienza - pagina 4 operazioni effettuate su conti correnti facenti capo alla banca medesima che, nell'intento di preservare il rapporto con i clienti più qualificati, poteva senz'altro porre in essere iniziative così concepite”;
h. “in particolare, il prospettava al il rientro dei capitali investiti (con CP_4 R_
la consegna degli assegni non intestati sopra enucleati) nel giugno del 2009. Nel frattempo gli estratti conto non evidenziavano alcuna traccia dell'investimento effettuato. Dinanzi alle richieste di spiegazioni, il continuava a CP_4
tranquillizzare il signor spiegando, appunto, che il finanziamento stava R_
subendo dei ritardi dovuti alle lungaggini delle banche Barclays d'Inghilterra e
NL di Roma: a suo dire, i colleghi di Roma stavano lavorando per risolvere il tutto nei tempi più contenuti possibile.”;
i. nel mese di giugno 2009, il comunicò al DD “che l'operazione CP_4
stava procedendo benissimo e che probabilmente avrebbe fatturato dei guadagni interessanti. Tuttavia, dinanzi alla richiesta di ottenere dei riscontri documentali relativi all'operazione in corso, il non solo adduceva il perdurare della CP_4
situazione di ritardo imputabili agli uffici delle banche romane e inglesi promotrici dell'investimento ma riferiva la necessità di ulteriori risorse chiedendo al l'emissione di un nuovo titolo non intestato per ammontare pari ad euro R_
150.000” (doc. 4 atto di citazione);
j. ottemperando a questa richiesta, il gli consegnò un ultimo assegno tratto R_
sul conto corrente di cui la vittima del raggiro era titolare presso la NL, firmato e già compilato sia nell'importo di 150.000,00 euro che nella data del 25.06.2009, ma col nome del beneficiario in bianco;
anche questa volta il , che aveva CP_4 ricevuto l'assegno per investirlo nella stessa operazione di cui si è detto alla lettera a) che precede, lo girò a un suo creditore per estinguere un debito che aveva verso il medesimo;
k. in questo periodo lo stato di salute del DD (diabete) non gli permetteva di conservare una lucida memoria degli incontri col e delle operazioni in CP_4
corso;
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Verbale udienza - pagina 5 l. lo stato di salute ormai compromesso ed il conseguente offuscamento della capacità di discernimento, insieme alla incondizionata fiducia che nutriva nel
COJANA, verosimilmente, impedirono al “di accettare una realtà che, R_ ormai, si manifestava in termini evidenti” e fecero sì che tenesse i propri familiari all'oscuro di queste vicende fino al mese di agosto 2009;
m. nell'agosto del 2009 il quadro clinico del DD precipitò fino al punto che, quasi in fin di vita, venne ricoverato d'urgenza in ospedale fino al mese di ottobre, senza miglioramenti, e poi presso un centro di eccellenza di Milano, ove venne sottoposto a numerosi interventi chirurgici, tra cui quello di amputazione del piede sinistro nel punto metatarsale e di due dita del piede destro;
n. solo in occasione del ricovero ospedaliero il riferì l'accaduto ai propri R_
figli e chiese loro di occuparsi della gestione dei rapporti col;
CP_4
o. “la solidità ed affidabilità dei Gruppi coinvolti ha fatto sì che, in un primo momento (da settembre a novembre), gli stessi si limitassero a chiedere solo qualche chiarimento via telefono al preposto. Naturalmente il riusciva a CP_4
tranquillizzare tutti, nessuno in famiglia dubitava della sua competenza e serietà in ragione del risalente rapporto con gli istituti di credito. Il , infatti, nelle CP_4
telefonate intercorse ripeteva continuamente che l'operazione aveva subito dei ritardi e che di lì a pochi giorni il capitale sarebbe rientrato interamente”;
p. tra novembre 2009 e metà febbraio 2010 gli attori incontrarono più volte il il quale forniva numerose contraddittorie dichiarazioni che CP_4
ingeneravano dubbi sulla correttezza di liceità delle operazioni che aveva avviato;
q. nel tentativo di giustificare i ritardi dell'operazione di investimento e al fine di recuperare la fiducia del , il lo invitò presso la sede di R_ CP_4 [...]
, per fornirgli chiarimenti sulle operazioni in corso;
Controparte_5
r. da metà febbraio fino a fine aprile 2010 le condizioni di salute del non gli R_
consentirono di incontrare più il;
pertanto, il si rivolse al suo CP_4 R_
genero, per ottenere spiegazioni dal preposto riguardo alle Persona_2
operazioni finanziarie in questione, di cui non vi era traccia documentale;
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Verbale udienza - pagina 6 s. successivamente gli attori appresero che con nota del 20.05.2010 il CP_4 aveva comunicato le proprie “dimissioni, con effetto immediato” a
[...]
; Controparte_5
t. il 15.07.2010 il presentò alla Procura della Repubblica di Cagliari una R_
denuncia querela (doc. 7 atto di citazione) nei confronti del da cui CP_4
scaturirono delle indagini che consentirono di accertare che gli assegni del erano stati impiegati dal per estinguere proprie posizioni R_ CP_4
debitori nei confronti di terzi;
u. la posizione penale del , rinviato a giudizio davanti al Tribunale di CP_4
Cagliari con l'imputazione di appropriazione indebita aggravata e continuata ai danni di , venne definita con sentenza di applicazione della pena CP_10
su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) n. 1243 del 16.04.2015 (doc. 9 atto di citazione), passata in giudicato il 02.05.2015, in base al seguente capo di imputazione: “delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e 646 c.p. Per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente finanziario presso banca di Cagliari e di promotori finanziari o CP_5
nell'interesse dell'investitore della somma di euro 1.071.000,00, Persona_1
denaro che doveva essere utilizzato per promuovere un'operazione di pronti contro termine ad un anno e di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio monetario di Con l'aggravante di Persona_1
avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. In
Cagliari, nel settembre 2008 e nel mese di giugno 2009”.
2. In diritto, gli attori hanno sostenuto:
a. che la responsabilità del convenuto si fondasse su quanto accertato nel CP_4
corso del citato procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Cagliari, conclusosi con la sentenza n. 1243/2015, ormai passata in giudicato;
b. che la responsabilità delle BANCHE convenute si fondasse sull'art. 31, comma 3 del D.Lgs 24.2.1998 n. 58, secondo il quale “Il soggetto abilitato che conferisce
l'incarico professionale è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, norma che costituiva, secondo gli attori, applicazione rafforzata della responsabilità dei padroni e committenti prevista in via generale dall'art. 2049 c.c.;
c. che, nel caso in esame, ricorresse quel “nesso di occasionalità necessaria” tra il fatto illecito dannoso e l'esercizio dell'attività di promotore finanziario che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ormai chiarito essere la condizione imprescindibile per poter riconoscere la responsabilità del preponente nella materia in esame.
3. Nell'atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare la responsabilità di […] nella sua qualità, Controparte_4 all'epoca dei fatti, di intermediario ed agente della Controparte_6
[...] prima e della BANCA EUROMOBILIARE S.p.a.- Gruppo Bancario Credito Emiliano
- CREDEM poi, in ordine alla sottrazione - ed al conseguente mancato investimento - della somma di € 1.071.000,00 ai danni del signor . Persona_1
B. Accertare e dichiarare che la convenuta …] e la Controparte_6
convenuta BANCA EUROMOB1LIARE S.p.a. - Gruppo Bancario Credito Emiliano -
CREDEM […] sono responsabili in solido della sottrazione e del mancato investimento della somma di € 1.071.000,00 da parte dell'intermediario ai danni Controparte_4
del signor e dei suoi eredi, odierni attori. Persona_1
C. Per l'effetto, condannare la e la Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante in carica, in solido tra Controparte_5 loro, al versamento in favore degli attori, nelle loro anzidette qualità, della somma di €
1.071.000,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento danni da perdita di chance, da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, secondo le risultanze del giudizio;
D. condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei fatti per cui è causa, da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
E. in tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento prodromico di mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normativa”.
4. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_11
5. Entrambe le banche, costituitesi separatamente e tempestivamente il giudizio (
[...]
il 24.6.2019 per l'udienza del 15.7.2019; Controparte_5 [...]
già il 28.11.2019 per Controparte_12 Controparte_6
l'udienza del 18.12.2019):
a. hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto degli attori al risarcimento del danno;
b. hanno contestato la fondatezza della domanda formulata a loro (delle banche) carico, sostenendo che difettasse il “nesso di occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario il fatto illecito dannoso, perché, alla luce di quanto esposto dagli attori, il danno si sarebbe verificato nell'esecuzione di operazioni esplicitamente estranee a quelle delle Banche preponenti e, quanto a quello causato dall'incasso dei primi 6 assegni, prima che il fosse divenuto agente di , ragione per CP_4 Controparte_5 la quale quest'ultima sosteneva di non dover rispondere del danno;
c. hanno contestato che fosse loro opponibile la sentenza di patteggiamento, sia perché non avevano preso parte al processo in cui era stata pronunciata, sia perché la decisione resa in sede di patteggiamento non avrebbe efficacia di giudicato nel processo civile, non trattandosi di sentenza di condanna.
6. Con la prima memoria ex articolo 183/6 cpc, ha rassegnato le Controparte_12
seguenti conclusioni:
“In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 stante la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi a far valere “in proprio” gli asseriti (e contestati) diritti del de cuius azionati nella presente sede giudiziale, nonché il difetto di prova da parte degli stessi attori della qualità di unici eredi del Sig. R_
e, quindi, della propria legittimazione attiva a far valere in tale qualità gli asseriti
[...]
(e contestati) diritti del de cuius azionati nella presente sede giudiziale.
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori, stante la prescrizione dei (contestati) diritti azionati dagli attori nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni.
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori, stante l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 58/98, la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande medesime e Controparte_12
l'infondatezza delle domande medesime, anzitutto in forza di tale autonoma ragione.
In sede di merito ed in principalità
- Respingere le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame
- Previo accertamento che il fatto colposo del Sig. ha concorso a Persona_1
cagionare il danno, escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto agli attori in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c.
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a manlevare Controparte_4
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a Controparte_12 quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a Controparte_12
corrispondere agli attori e comunque a rifondere a tutti gli esborsi che Controparte_12 la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 7. Con la prima memoria ex art. 183/6 cpc, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa verifica dell'integrità del contraddittorio e con ogni più utile declaratoria di fatto o di rito,
1. Accertare e dichiarare la responsabilità di nato a [...] il 17 Controparte_4
settembre 1946 e residente a [...], codice fscale
[...]
nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di intermediario ed agente della C.F._7
oggi con sede legale in Milano, piazza Controparte_6 Controparte_12
Durante, 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita
IVA n. , Codice Fiscale n. , REA n. 1598155 (succeduta con P.IVA_1 P.IVA_2
effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata in forza di Controparte_6
atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Notaio dott. di Persona_3
Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona dell'Amministratore delegato,
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. e della CP_13
con Controparte_14
sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. P.IVA_3
in ordine alla sottrazione – ed al conseguente mancato investimento – CP_15 della somma di € 1.071.000,00 ai danni del signor . Persona_1
2. Accertare e dichiarare che la convenuta con sede legale in Milano, Controparte_12
piazza Durante, 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita IVA n. , Codice Fiscale n. , REA n. 1598155 (succeduta P.IVA_1 P.IVA_2
con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata in Controparte_6
forza di atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Notaio dott. Per_3
di Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona dell'Amministratore
[...]
delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. e CP_13
la convenuta Controparte_14
con sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 imprese di Milano al n. , in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_3
rappresentante, Dott. sono responsabili in solido col consulente fnanziario CP_15
convenuto e fra loro della sottrazione e del mancato investimento della Controparte_4 somma di € 1.071.000,00 (o di quella differente accertata in corso di causa) da parte dell'intermediario ai danni del signor e dei suoi Controparte_4 Persona_1
eredi, odierni attori.
3. Per l'effetto, condannare la e la Controparte_4 Controparte_12 [...]
in persona del legale rappresentante in carica, in solido tra loro (o Controparte_5
ciascuna per la parte che compete, come accertata in giudizio), al versamento in favore degli attori, nelle loro anzidette qualità, della somma di € 1.071.000,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento danni da perdita di chance, da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, secondo le risultanze del giudizio;
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per la parte che compete, come accertata in giudizio, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei fatti per cui è causa, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
5. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento prodromico di mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normative.”.
8. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 183/6 cpc, gli attori hanno chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti Controparte_4
capitoli:
“A. Vero che, dal 2002 e sino al 2010, in qualità di promotore finanziario presso
(oggi , curava il portafoglio investimenti Controparte_6 Controparte_12
del signor nato a [...] il [...] e deceduto a Cagliari il 25 Persona_1
dicembre 2014?
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 B. Vero che dal settembre 2008 e sino al dicembre 2014, in qualità di promotore finanziario presso (oggi , gestiva il Controparte_5 CP_14
portafoglio investimenti del signor nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Cagliari il 25 dicembre 2014?
C. Vero che in ragione della sua attività di promotore finanziario svolta dapprima con
e, poi, con intratteneva da Controparte_6 Controparte_5
anni col signor rapporti di consulenza e che quest'ultimo si affidava a lei Persona_1
per la scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire?
D. Vero che le operazioni negoziali aventi ad oggetto prodotti finanziari da lei proposti nella qualità di promotore della venivano eseguite dapprima nel conto titoli CP_6
CP_ cointestato con i figli , e n. 12064000 acceso presso CP_3 CP_1 [...]
nonché, nell'ultimo periodo, in seguito alla dismissione del conto titoli CP_6
cointestato in parola, sul conto corrente personale di , il n. 4029318 Persona_1
? Controparte_6
E. Vero che immediatamente dopo la dismissione del conto di cui al precedente punto effettuata da su suo suggerimento, nelle sue qualità di promotore presso Persona_1
la (Group Manager) lei proponeva al signor una Controparte_6 R_
nuova operazione finanziaria prospettata al medesimo in termini di “Pronti contro termine ad un anno” e che, secondo la descrizione da lei riferita al cliente, detta operazione sarebbe stata collegata ad un progetto d'investimento capeggiato da una cordata di banche Romane e Inglesi quali NL e Barklays Bank: una sorta di Commercial
Paper collegata ad una Confidi?
F. Vero che l'investimento descritto al punto precedente e da Lei proposto – nella qualità di promotore finanziario della – al signor veniva da lei Controparte_6 R_
prospettato alla stregua di un'operazione sicura, considerata la consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario?
G. Vero che il signor Le aveva sempre evidenziato la propria assoluta R_
incompetenza in materia e che le aveva espressamente chiarito che confidava sulla sua competenza e sul suo senso di responsabilità di professionista e dell'affidabilità
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 dell'Istituto di credito di cui era promotore finanziario, esortandola ad effettuare solo le operazioni da lei ritenute attendibili, sicure, con rischio limitato (a fronte di una più modesta redditività)?
H. Vero che, verso la metà del 2008, riferiva al signor di essere in trattativa con la R_
(oggi e che avrebbe assunto di lì a pochi Controparte_5 CP_14
mesi un incarico in seno a questa nuovo Istituto bancario e che, in tale occasione, rassicurava il signor in ordine agli investimenti in atto e sul fatto che non R_
avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio ad altro Istituto di credito e che, al di là della più o meno elevata redditività, l'operazione non avrebbe mai intaccato il capitale investito in origine?
I. Vero che ha indotto il signor a firmare gli assegni tratti dal proprio Persona_1
conto di seguito calendati: 1) n. 0304219340 200.000,00 Controparte_6
26/09/2008; 2) n. 0304219338 250.000,00 26/09/2008; 3) n. 0304219339 250.000,00
26/09/2008; 4) n. 0304219344 126.000,00 07/10/2008; 5) n. 0304219346 45.000,00
07/10/2008; 6) n. 0304219345 50.000,00 10/10/2008, – assegni non intestati né datati – che lei garantiva al che sarebbero stati utilizzati per gli investimenti nella R_
prospettata operazione finanziaria? J. Vero che provvedeva lei stesso a compilare i titoli enucleati al precedente punto (la cui copia si esibisce)?
K . Vero che, in più occasioni in passato aveva chiesto al signor la consegna di R_
denari contanti, nonché assegni circolari e Bancari per operazioni di investimento?
L . Vero che, attenendosi alle precise istruzioni ed indicazioni da lei impartite, nel mese di ottobre 2008 il signor procedeva all'apertura del conto corrente presso R_ [...]
CP_5
M . Vero che, dinanzi alle richieste di spiegazioni formulate dal in merito alla R_
mancata consegna della documentazione relativa agli investimenti lei lo rassicurava, dicendogli che a breve la avrebbe certo ricevuta e che il ritardo era ascrivibile alla Banca
Barclays di Londra e NL di Roma;
N. Vero che, nel mese di giugno 2009, induceva il signor a sottoscrivere Persona_1
l'assegno (n. 02152955977) dell'importo di 150.000,00 – non intestato – tratto dal conto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 NL (n. 000444 intestato a )? Persona_1
O. Vero che provvedeva lei stesso a compilare il titolo descritto al precedente punto (la cui copia si esibisce)? P. Vero che il beneficiario degli assegni elencati nei precedenti punti (le cui copie si esibiscono) erano sconosciuti a ? Persona_1
Q. Vero che i beneficiari degli assegni elencati nei precedenti punti erano soggetti a lei noti e con i quali intercorrevano pregresse esposizioni debitorie a suo carico?
R. Vero che, RO , lei si è appropriato degli assegni elencati nei Persona_1
precedenti punti utilizzandoli per ripianare le sue personali esposizioni debitorie coi i beneficiari di tali titoli?
S. Vero che, RO , ha provveduto personalmente a consegnare i Persona_1
predetti assegni ai beneficiari che poi li hanno portati all'incasso?
T. Vero che era sempre stato al corrente (e certo a far data dal 2008, almeno) delle precarie condizioni di salute di , delle sue patologie 5 connesse alla Persona_1
grave forma di diabete, degli scompensi anche neurologici e del decadimento cognitivo che discendevano dalle patologie?
U. Vero che dopo le richieste di restituzione delle somme, oggetto di trasferimento a terzi con gli assegni sopra identificati, avanzate da e dai familiari, ha Persona_1 riconosciuto la sua indebita appropriazione impegnandosi all'integrale restituzione e che non ha poi dato seguito a tale impegno?”.
9. Con la seconda memoria ex art. 183/6 cpc, a prodotto documenti. Controparte_12
10. Con la seconda memoria ex art. 183/6 cpc, ha Controparte_5 prodotto documenti e chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: “1) Vero che Lei in data 20.05.2010 ha partecipato ad un incontro a Milano presso la sede di al quale erano presenti i Sigg. , Controparte_5 Persona_4
e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_16
2) Vero che in tale occasione il Sig. ha riferito di avere consigliato ad alcuni suoi CP_4
clienti di destinare parte delle loro disponibilità al finanziamento di alcune iniziative immobiliari, precisando loro che tale operatività era da ritenersi estranea alla sua professione di promotore finanziario?
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15 3) Vero che il Sig. nell'incontro del 20.05.2010 ha riferito che tale attività era CP_4
iniziata già prima del suo ingresso in Controparte_5
4) Vero che il Sig. nell'incontro del 20.05.2010 ha comunicato che uno dei clienti CP_4
coinvolti nelle suddette operazioni immobiliari era il Sig. ? Persona_1
5) Vero che i Sigg. , , , e Persona_8 CP_17 Persona_9 R_0 R_1
nel periodo 2008/2009 erano clienti di ? Si indicano quali testi
[...] Controparte_4
su tutti i capitoli i Sigg. e e sul solo cap. 5 il Sig. Persona_7 Persona_6 [...]
tutti domiciliati presso ”. Tes_1 Controparte_5
11. Con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, : Controparte_5
a. ha contestato l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova diretta indicati dagli attori;
b. ha chiesto, in via subordinata, che, nell'ambito dell'interrogatorio formale fossero sottoposti a , i seguenti ulteriori capitoli: Controparte_4
“I) Vero che l'operazione finanziaria proposta dalla S.V. al Sig. era un R_
progetto edilizio per la realizzazione di un Master Plan nella zona di Orosei?
II) Vero che la S.V. spiegò al Sig. che il titolare della suddetta operazione R_
finanziaria era il Sig. Parte_2
III) Vero che il Sig. incontrò il Sig. per discutere Persona_1 Parte_2 dell'operazione finanziaria di cui al cap. I)?
IV) Vero che nell'operazione finanziaria di cui al cap. I) erano coinvolti, oltre al
Sig. , i Sigg. , , Persona_1 Persona_8 CP_17 Persona_9
e ? R_0 Persona_11
V) Vero che la S.V. aveva spiegato al Sig. che l'operazione finanziaria di R_ cui al cap. I) costituiva un'attività estranea alla Sua professione di promotore finanziario svolta per Controparte_5
VI) Vero che il Sig. aveva autorizzato la S.V. a compilare gli assegni di cui R_ ai capp. I, J, N, O del capitolato di parte attrice?”.
c. ha chiesto che il Giudice ordinasse agli attori ed alla B.N.L. “l'esibizione degli estratti conto del/i conto/i corrente/i intestato/i al Sig. presso tale Persona_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 intermediario, al fine di verificare l'avvenuto accredito degli assegni di cui ai precedenti nn. 1), 5) e 6), rispettivamente in data 15.12.2008, 28.05.2009 e
17.07.2009.”
12. Con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, ha contestato legalità e Controparte_12
rilevanza dei mezzi di prova indicati dagli attori.
13. Con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, gli attori hanno contestato legalità e rilevanza dei mezzi di prova indicati dalle banche e hanno insistito per l'ammissione di quelli da essi indicati.
14. Con ordinanza del 18.10.2021, il giudice si è così pronunciato
OMISSIS
«
1. L'interrogatorio formale di chiesto dagli attori nella seconda Controparte_4 memoria di cui all'art. 183/6 cpc depositata in data 08/01/2021, è ammissibile in quanto legale e rilevante.
2. La prova per testi chiesta da nella seconda memoria Controparte_5 di cui all'articolo 183/6 cpc depositata in data 11/01/2021, è ammissibile in quanto legale, salva la valutazione della eventuale superfluità riservata alla sentenza.
3. L'interrogatorio formale di , chiesto da Controparte_4 Controparte_5
nella terza memoria ex articolo 183/6 cpc depositata in data 01/02/2021, è
[...]
ammissibile in quanto legale e rilevante, salva la valutazione della eventuale superfluità riservata alla sentenza.
Appare infatti infondata l'eccezione di decadenza con cui gli attori sostengono che la
Banca sia incorsa nella preclusione istruttoria sul rilievo che si tratterebbe di mezzo di prova diretta a supporto di fatti costitutivi di un'eccezione in senso stretto, laddove si stratta invece di un mezzo di prova contraria-indiretta (con capitolazione autonoma rispetto alla prova diretta dell'attore), tempestivamente richiesto con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, finalizzato a contrastare l'assunto degli attori secondo cui il CP_4
aveva promesso di investire il denaro in una operazione finanziaria mobiliare (pronti contro termine) gestita dalla con la contro tesi secondo cui l'investimento CP_5
prospettato ne era del tutto estraneo;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17
4. Prima di assumere i mezzi di prova, il giudice ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 187 comma 2 cpc, decidere in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalle banche convenute, che, se fondata, potrebbe consentire di definire il processo allo stato degli atti con riguardo alla posizione delle parti che l'hanno sollevata, rendendo superflua
l'assunzione dei mezzi di prova chiesti da tutti Controparte_5
funzionali a istruire nel merito la domanda risarcitoria.
PER QUESTI MOTIVI
5. Ammette l'interrogatorio formale di chiesto dagli attori nella Persona_4
seconda memoria ex art. 183/6 cpc depositata in data 08/01/2021, riservando
l'assunzione del mezzo di prova al proseguo del processo, dopo la decisione in ordine all'eccezione di prescrizione.
6. Riserva all'esito della sentenza che deciderà sull'eccezione di prescrizione la decisione in ordine alle istanze di ammissione della a prova per testi chiesta da
[...]
nella seconda memoria articolo 183/6 cpc depositata in data Controparte_5
11/01/2021 e dell'interrogatorio formale di , chiesto da Persona_4 [...]
nella terza memoria ex articolo 183/6 cpc depositata in data Controparte_5
01/02/2021.
7. Rinvia all'udienza del 13.1.2022 ore 11.15 per la discussione orale e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
8. Dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto.»
OMISSIS
15. Le parti hanno confermato le precedenti conclusioni ed il giudice, ritenuto che la discussione orale svolta nell'udienza del 13.01.2022 dai difensori delle banche convenute avesse evidenziato profili di complessità che suggerivano di procedere in tal senso, ha assegnato i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ed ha tenuto la causa in decisione.
16. Le banche hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie replica.
17. Con sentenza del 13.06.2022 il giudice ha definito la posizione processuale delle due banche nel procedimento R.G. 2049/2019, rigettando le domande formulate dagli attori nei loro confronti e compensando tra dette parti le spese processuali.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 18. Con ordinanza del 15.06.2022 il giudice ha disposto la separazione delle cause con formazione del presente procedimento iscritto al n. 3837/2022 RAC (i come R_ attori e come unico convenuto), ai sensi dell'art. 279, co. 1, n. 5 del Controparte_4
codice di procedura civile.
Proc. n. 3837/2022 RAC
19. Con atto depositato telematicamente il 22.02.2023, gli attori (eredi di ), Persona_1
si sono costituiti nel presente procedimento insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di citazione e nelle memorie seconde istruttorie previste dall'art. 183, quarto comma, cpc, ritualmente e tempestivamente depositate nel procedimento R.G.
2049/2019, e confermando le conclusioni formulate e precisate in sede di memorie ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. (di cui al punto 7 che precede).
20. Anche nel presente procedimento, ha continuato a rimanere Controparte_4
contumace.
21. Con ordinanza resa nell'udienza del 22.02.2023, il giudice ha disposto procedersi all'interrogatorio formale di sui capitoli formulati dagli attori nella Controparte_4
seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., depositata nel procedimento n. 2049/2019 RAC, dal quale la presente causa ha avuto origine.
22. Gli attori hanno regolarmente notificato l'ordinanza suddetta al in due distinte CP_4
occasioni (la seconda notifica si è perfezionata con consegna a mani proprie) ma il non si è presentato all'udienza del 16.11.2023 per rendere l'interrogatorio CP_4
formale, senza addurre alcun giustificato motivo.
23. La causa è stata, pertanto, istruita unicamente mediante prove documentali.
24. Nell'udienza odierna, fissata per gli incombenti previsti dall'art. 281-sexies c.p.c., gli attori hanno confermato le loro conclusioni e hanno rinunciato alla discussine orale;
il giudice ha pronunciato la presente sentenza
****
25. La domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori nei confronti di CP_4
è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
[...]
25.1 Il fatto che il si sia appropriato indebitamente dell'importo complessivo CP_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 19 1.071.000,00 euro, che gli aveva messo a disposizione per investirlo in Persona_1 pronti contro termine, è provato dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 1243/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Cagliari, per delitti di appropriazione indebita 1-u) che precede:
- vuoi che si acceda alla tesi espressa da (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28428 del
11/10/2023), secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.”;
- vuoi che si acceda alla tesi espressa da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del
07/11/2023 (confermata da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024) secondo cui “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”;
e da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024, secondo cui “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651
c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20 processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.”;
Anche aderendo al secondo e prevalente filone interpretativo, il valore indiziario dell'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento e delle fonti di prova sulle quali la stessa si fonda, è infatti pienamente comprovato degli elementi di prova ritraibili dal comportamento del , consistito nel non presentarsi, senza giustificazione, CP_4 davanti al giudice all'udienza del 16.11.2023 per rendere l'interrogatorio formale sui fatti oggetto dei capitoli di prova formulati dagli attori, che pertanto si possono ritenere provati, ai sensi degli articoli 116 e 232, comma. 1, c.p.c.; e precisamente:
- che, dal 2002 e sino al 2014, il aveva gestito il portafoglio investimenti di CP_4
e che quest'ultimo, da anni, era solito affidarsi al per la Persona_1 CP_4
scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire;
- che, in più occasioni, in passato, il aveva chiesto al la consegna di CP_4 R_
denari contanti, nonché assegni circolari e Bancari per operazioni di investimento;
- che il convinse ad investire il denaro proveniente da CP_4 Persona_1
precedenti investimenti mobiliari in una nuova operazione finanziaria prospettata al cliente come “Pronti contro termine ad un anno” e come collegata ad un progetto d'investimento capeggiato da una cordata di banche romane e inglesi quali NL e
Barklays Bank, evidenziando che si trattava di un'operazione sicura, considerata la consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario;
- che il convinse a firmare (per traenza) gli assegni tratti CP_4 Persona_1
dal conto di seguito calendati: 1) n. 0304219340 200.000,00 Controparte_6
26/09/2008; 2) n. 0304219338 250.000,00 26/09/2008; 3) n. 0304219339 250.000,00
26/09/2008; 4) n. 0304219344 126.000,00 07/10/2008; 5) n. 0304219346 45.000,00
07/10/2008; 6) n. 0304219345 50.000,00 10/10/2008, – assegni non intestati né datati
– e a consegnarglieli, garantendogli che sarebbero stati utilizzati per gli investimenti dell'operazione finanziaria di cui ai punti che precedono;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 21 - che, dinanzi alle richieste di spiegazioni formulate dal in merito alla mancata R_
consegna della documentazione relativa agli investimenti, il lo rassicurò, CP_4
dicendogli che a breve la avrebbe certo ricevuta e che il ritardo era ascrivibile alla
Banca Barclays di Londra e NL di Roma;
- che, nel mese di giugno 2009, il indusse a sottoscrivere CP_4 Persona_1
l'ulteriore assegno (n. 02152955977) dell'importo di 150.000,00 – non intestato – tratto dal conto NL (n. 000444 intestato a ); Persona_1
- che, contravvenendo agli impegni presi, il compilò gli assegni, firmati in CP_4
bianco dal , indicando quali beneficiari suoi creditori, sconosciuti al DD, R_
e li consegnò a questi ultimi, i quali li incassarono allo scopo di ripianare dei debiti del;
CP_4
- che, dopo le richieste di restituzione delle somme, avanzate da e dai Persona_1
familiari, il riconobbe la sua indebita appropriazione impegnandosi CP_4 all'integrale restituzione, senza poi dare seguito a tale impegno.
Ulteriore riscontro oggettivo della correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di patteggiamento è costituito dalla circostanza che gli assegni siano stati compilati da mano palesemente diversa da quella di , autore della firma Persona_1
di traenza, e dal fatto che vennero effettivamente incassati dai beneficiari in essi indicati dal , come è documentalmente provato attraverso la produzione degli assegni CP_4
(docc. n. 3 e 4 atto di citazione).
25.2 In quanto il si è reso responsabile, ai danni di , del reato CP_4 Persona_1
di appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione professionale e dall'avergli cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, egli è ora tenuto a restituire ai suoi eredi l'importo sottratto (1.071.000,00 euro).
25.3 ha subito anche un danno non patrimoniale di tipo morale, quale Persona_1
vittima del reato di appropriazione indebita, aggravato dal fatto che il CP_4
disponeva delle somme in ragione del rapporto di prestazione professionale e dalla rilevante entità del danno patrimoniale, situazione che ha ovviamente causato nella vittima, persona anziana che per tutta la vita aveva lavorato procurandosi cospicui
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Verbale udienza - pagina 22 risparmi, un grave stato di frustrazione.
Il risarcimento può essere equitativamente liquidato nell'importo pari al 30% del danno patrimoniale originario e, pertanto, in 321.300,00 euro.
25.4 Il danno complessivamente subito da ammonta pertanto a Persona_1
(1.071.000 + 321.300=) 1.392.300,00 euro.
25.5 Non può essere invece riconosciuto uno specifico danno da perdita di chance stante la genericità della domanda.
25.6 Un analogo interesse a quello posto base di detta domanda può comunque trovare soddisfazione nel riconoscimento del risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, alla luce delle considerazioni che seguono.
Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, sentenza n. 6951 del 23/03/2010, successivamente sempre confermate).
Poiché nel caso in esame il danno è maturato in parte in capo e Persona_1
dalla sua morte, avvenuta circa 5 anni dopo i fatti di appropriazione indebita, in capo agli attori, suoi eredi, questi ultimi sono titolari del diritto ad ottenere il risarcimento di questa voce di danno iure successionis, per quanto attiene la parte maturata in capo a loro genitore, e iure proprio, per quanto riguarda la parte maturata dopo la sua morte.
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Verbale udienza - pagina 23 La liquidazione può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumentato, in misura costante nel tempo del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento di 1.392.300 euro è liquidato all'ottobre 2008, data in cui gli assegni sono stati emessi e incassati, l'importo va incrementato della rivalutazione monetaria e degli interessi, secondo il criterio indcato dalla S.C.
Applicando detti criteri si ottiene: capitale iniziale: € 1.392.300,00 data iniziale: 30/10/2008 data finale: 31/01/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: ottobre 2008 scadenza rivalutazione: gennaio 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale dal: al: capitale rivalutato: tasso: giorni: interessi: 30/10/2008 30/10/2009 € 1.395.084,60 3,00% 365 € 41.852,54 30/10/2009 31/12/2009 € 1.418.753,70 3,00% 62 € 7.229,81 01/01/2010 30/10/2010 € 1.418.753,70 1,00% 303 € 11.777,60 30/10/2010 31/12/2010 € 1.464.699,60 1,00% 62 € 2.487,98 01/01/2011 30/10/2011 € 1.464.699,60 1,50% 303 € 18.238,52 30/10/2011 31/12/2011 € 1.505.076,30 1,50% 62 € 3.834,85 01/01/2012 30/10/2012 € 1.505.076,30 2,50% 304 € 31.338,58 30/10/2012 30/10/2013 € 1.514.822,40 2,50% 365 € 37.870,56 30/10/2013 31/12/2013 € 1.516.214,70 2,50% 62 € 6.438,72 01/01/2014 30/10/2014 € 1.516.214,70 1,00% 303 € 12.586,66 30/10/2014 31/12/2014 € 1.516.214,70 1,00% 62 € 2.575,49 01/01/2015 30/10/2015 € 1.516.214,70 0,50% 303 € 6.293,33 30/10/2015 31/12/2015 € 1.514.822,40 0,50% 62 € 1.286,56 01/01/2016 30/10/2016 € 1.514.822,40 0,20% 304 € 2.523,32 30/10/2016 31/12/2016 € 1.527.353,10 0,20% 62 € 518,88 01/01/2017 30/10/2017 € 1.527.353,10 0,10% 303 € 1.267,91 30/10/2017 31/12/2017 € 1.551.022,20 0,10% 62 € 263,46 01/01/2018 30/10/2018 € 1.551.022,20 0,30% 303 € 3.862,68 30/10/2018 31/12/2018 € 1.551.022,20 0,30% 62 € 790,38 01/01/2019 30/10/2019 € 1.551.022,20 0,80% 303 € 10.300,49 30/10/2019 31/12/2019 € 1.544.060,70 0,80% 62 € 2.098,23
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 24 01/01/2020 30/10/2020 € 1.544.060,70 0,05% 304 € 643,01 30/10/2020 31/12/2020 € 1.591.398,90 0,05% 62 € 135,16 01/01/2021 30/10/2021 € 1.591.398,90 0,01% 303 € 132,11 30/10/2021 31/12/2021 € 1.775.182,50 0,01% 62 € 30,15 01/01/2022 30/10/2022 € 1.775.182,50 1,25% 303 € 18.420,56 30/10/2022 31/12/2022 € 1.804.420,80 1,25% 62 € 3.831,30 01/01/2023 30/10/2023 € 1.804.420,80 5,00% 303 € 74.895,82 30/10/2023 31/12/2023 € 1.818.343,80 5,00% 62 € 15.443,47 01/01/2024 30/10/2024 € 1.818.343,80 2,50% 304 € 37.861,41 30/10/2024 31/12/2024 € 1.830.874,50 2,50% 62 € 7.774,95 01/01/2025 31/01/2025 € 1.830.874,50 2,00% 31 € 3.109,98 indice alla decorrenza: 135,2 indice alla scadenza: 120,9 raccordo indici: 1,471 coefficiente di rivalutazione: 1,315 totale rivalutazione: € 438.574,50 capitale rivalutato: € 1.830.874,50 totale colonna giorni: 5937 totale interessi: € 367.714,47 rivalutazione + interessi: € 806.288,97 capitale rivalutato + interessi: € 2.198.588,97
25.7 Poiché gli attori sono tutti eredi legittimi di , in qualità di coniuge e Persona_1
figli, in applicazione dell'art. 581 c.c. l'importo totale di 2.198.588,97 euro va suddiviso in ragione di 1/3 alla coniuge , pari a 732.862,99 euro, e 2/3 da dividersi in Parte_1
parti uguali tra tutti i figli , e , pari a CP_1 CP_2 CP_3
488.575,33 euro ciascuno.
25.8 Poiché con la liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di cui al punto che precede competono a ciascun attore gli interessi legali di mora, ai sensi degli articoli 1283 e 1284 del codice civile, dalla decisione al saldo.
26. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi vanno poste a carico di , non Controparte_4
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
27. Alla liquidazione dei compensi del difensore degli attori, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 25 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022.
(scaglione di valore compreso tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000), con la riduzione del
50% per quelli delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, documentale e priva di profili di complessità, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
28. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna a pagare: Controparte_4
i. a , 732.862,99 euro;
Parte_1
ii. a , 488.575,33 euro;
CP_1
iii. a , 488.575,33 euro;
CP_2
iv. a , 488.575,33 euro;
CP_3
oltre agli interessi legali di mora dalla decisione al saldo;
b. condanna a rifondere gli attori , , Controparte_4 Parte_1 CP_1
e delle spese processuali, così liquidate: CP_2 CP_3
€ 7.786,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 5.136,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 11.436,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 6.771,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.686,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 26,25 per notifica atto di citazione;
€ 5,42 per notifica verbale udienza del 22.02.2023 e ulteriori allegati;
€ 8,13 per notifica decreto fissazione udienza del 13.10.2023 e ulteriori allegati;
€ 32.881,80 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 26
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 27/03/2025, alle ore 13.33 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3837 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2022, è comparso l'avvocato Marcello
COLAMATTEO, procuratore degli attori, il quale:
- si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione, come precisate nella prima memoria ex art. 183/6 cpc;
- si riporta alle difense svolte e rinuncia alla discussione orale;
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3837 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_1 C.F._3
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_2 C.F._4
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_3 C.F._5
COLAMATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via Bellini 26, C.F._2
Cagliari, presso il difensore,
attori contro
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._6
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proc. 2049/2019 RAC
1. Con atto di citazione per l'udienza del 15.7.2019, notificato a il Controparte_4
13.3.2019 a mani proprie, a il 18.3.2021 col servizio Controparte_5 postale, e con atto di citazione in rinnovazione per l'udienza del 18.12.2019, notificato a il 2.8.2019, gli attori, eredi legittimi di Controparte_6 R_
, hanno chiesto la condanna in solido di e delle banche
[...] Controparte_4
convenute, per le quali il aveva operato come promotore finanziario dal CP_4
6.11.2002 al 14.10.2008 (per oggi ) Controparte_7 CP_8
e dal 27.10.2008 al 20.5.2010 (per ), a risarcire loro Controparte_5
tutti i danni patrimoniali subiti dal congiunto, cui gli attori sono succeduti mortis causa
(diritto azionato iure successionis), nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali/morali che assumevano di avere subito (diritto azionato iure proprio), in conseguenza delle condotte illecite del , consistite nell'appropriarsi indebitamente di 1.071.000 CP_4
euro di , con queste modalità: Persona_1
a. quando era ancora agente di , il , il Controparte_6 CP_4 quale da vent'anni (quindi dal 1988) si occupava di gestire il patrimonio mobiliare di , riferì a quest'ultimo di essere in trattativa con Persona_1 [...]
e che di lì a poco avrebbe assunto un incarico in seno ad Controparte_5
essa, rassicurandolo che i suoi investimenti non avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio al nuovo istituto di credito;
b. nell'occasione, il si fece consegnare dal sei assegni bancari CP_4 R_ firmati bianco, tratti sul conto corrente che quest'ultimo intratteneva con
[...]
, con la promessa di versarli nel nuovo conto Controparte_9
corrente che il avrebbe dovuto aprire presso R_ [...]
non appena il fosse diventato agente di Controparte_5 CP_4 quest'ultima e poi di investire il denaro in “pronti contro termine ad un anno”, operazione che il aveva spiegato essere “sicura per ciò che attiene alla CP_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario”, in quanto
“collegata ad un progetto di investimento capeggiato da una cordata di banche
Romane e Inglesi quali NL e Barclays Bank: una sorta di Commercial Paper collegata ad una Confidi”;
c. il , invece, tradendo gli accordi, compilò gli assegni con gli importi e le CP_4
date di seguito indicati e li girò a terzi per estinguere i suoi debiti verso costoro, così perpetrando l'appropriazione indebita all'insaputa del DD, e precisamente:
1) l'assegno n. 0304219340, con l'importo di 200.000,00 e la data del 26/09/2008;
2) l'assegno n. 0304219338, con l'importo di 250.000,00 e la data del 26/09/2008;
3) l'assegno n. 0304219339, con l'importo di 250.000,00 e la data del 26/09/2008;
4) l'assegno n. 0304219344, con l'importo di 126.000,00 e la data del 07/10/2008;
5) l'assegno n. 0304219346, con l'importo di 45.000,00 e la data del 07/10/2008;
6) l'assegno n. 0304219345, con l'importo di 50.000,00 e la data del 10/10/2008;
d. nel mese di ottobre 2008 il aprì il nuovo conto corrente presso R_ [...]
; Controparte_5
e. nel novembre 2008, avendo ricevuto il primo estratto conto, il constatò R_
che gli assegni non erano stati versati nel nuovo conto corrente e chiese subito spiegazioni al , il quale lo rassicurò “garantendogli che, a breve, gli CP_4 avrebbe trasmesso la documentazione attestante il dettaglio dell'operazione”;
f. “è bene evidenziare, sul punto, come già in precedenza il avesse chiesto al CP_4
signor la consegna di denari contanti, nonché assegni circolari e bancari. R_
Queste operazioni venivano giustificate come strumenti particolari che la banca concedeva solo per taluni clienti di rilievo e che la loro finalità coincideva con
l'intento della banca di ingenerare un recupero di profitto a parziale ristoro delle perdite pregresse;
nella realtà dei fatti questi recuperi di profitto non ebbero mai
a verificarsi”;
g. “dinanzi alle richieste di chiarimento sulla natura tecnica dell'operazione in parola il rasserenava il signor dicendogli che si trattava “di CP_4 R_
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 operazioni effettuate su conti correnti facenti capo alla banca medesima che, nell'intento di preservare il rapporto con i clienti più qualificati, poteva senz'altro porre in essere iniziative così concepite”;
h. “in particolare, il prospettava al il rientro dei capitali investiti (con CP_4 R_
la consegna degli assegni non intestati sopra enucleati) nel giugno del 2009. Nel frattempo gli estratti conto non evidenziavano alcuna traccia dell'investimento effettuato. Dinanzi alle richieste di spiegazioni, il continuava a CP_4
tranquillizzare il signor spiegando, appunto, che il finanziamento stava R_
subendo dei ritardi dovuti alle lungaggini delle banche Barclays d'Inghilterra e
NL di Roma: a suo dire, i colleghi di Roma stavano lavorando per risolvere il tutto nei tempi più contenuti possibile.”;
i. nel mese di giugno 2009, il comunicò al DD “che l'operazione CP_4
stava procedendo benissimo e che probabilmente avrebbe fatturato dei guadagni interessanti. Tuttavia, dinanzi alla richiesta di ottenere dei riscontri documentali relativi all'operazione in corso, il non solo adduceva il perdurare della CP_4
situazione di ritardo imputabili agli uffici delle banche romane e inglesi promotrici dell'investimento ma riferiva la necessità di ulteriori risorse chiedendo al l'emissione di un nuovo titolo non intestato per ammontare pari ad euro R_
150.000” (doc. 4 atto di citazione);
j. ottemperando a questa richiesta, il gli consegnò un ultimo assegno tratto R_
sul conto corrente di cui la vittima del raggiro era titolare presso la NL, firmato e già compilato sia nell'importo di 150.000,00 euro che nella data del 25.06.2009, ma col nome del beneficiario in bianco;
anche questa volta il , che aveva CP_4 ricevuto l'assegno per investirlo nella stessa operazione di cui si è detto alla lettera a) che precede, lo girò a un suo creditore per estinguere un debito che aveva verso il medesimo;
k. in questo periodo lo stato di salute del DD (diabete) non gli permetteva di conservare una lucida memoria degli incontri col e delle operazioni in CP_4
corso;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 l. lo stato di salute ormai compromesso ed il conseguente offuscamento della capacità di discernimento, insieme alla incondizionata fiducia che nutriva nel
COJANA, verosimilmente, impedirono al “di accettare una realtà che, R_ ormai, si manifestava in termini evidenti” e fecero sì che tenesse i propri familiari all'oscuro di queste vicende fino al mese di agosto 2009;
m. nell'agosto del 2009 il quadro clinico del DD precipitò fino al punto che, quasi in fin di vita, venne ricoverato d'urgenza in ospedale fino al mese di ottobre, senza miglioramenti, e poi presso un centro di eccellenza di Milano, ove venne sottoposto a numerosi interventi chirurgici, tra cui quello di amputazione del piede sinistro nel punto metatarsale e di due dita del piede destro;
n. solo in occasione del ricovero ospedaliero il riferì l'accaduto ai propri R_
figli e chiese loro di occuparsi della gestione dei rapporti col;
CP_4
o. “la solidità ed affidabilità dei Gruppi coinvolti ha fatto sì che, in un primo momento (da settembre a novembre), gli stessi si limitassero a chiedere solo qualche chiarimento via telefono al preposto. Naturalmente il riusciva a CP_4
tranquillizzare tutti, nessuno in famiglia dubitava della sua competenza e serietà in ragione del risalente rapporto con gli istituti di credito. Il , infatti, nelle CP_4
telefonate intercorse ripeteva continuamente che l'operazione aveva subito dei ritardi e che di lì a pochi giorni il capitale sarebbe rientrato interamente”;
p. tra novembre 2009 e metà febbraio 2010 gli attori incontrarono più volte il il quale forniva numerose contraddittorie dichiarazioni che CP_4
ingeneravano dubbi sulla correttezza di liceità delle operazioni che aveva avviato;
q. nel tentativo di giustificare i ritardi dell'operazione di investimento e al fine di recuperare la fiducia del , il lo invitò presso la sede di R_ CP_4 [...]
, per fornirgli chiarimenti sulle operazioni in corso;
Controparte_5
r. da metà febbraio fino a fine aprile 2010 le condizioni di salute del non gli R_
consentirono di incontrare più il;
pertanto, il si rivolse al suo CP_4 R_
genero, per ottenere spiegazioni dal preposto riguardo alle Persona_2
operazioni finanziarie in questione, di cui non vi era traccia documentale;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 s. successivamente gli attori appresero che con nota del 20.05.2010 il CP_4 aveva comunicato le proprie “dimissioni, con effetto immediato” a
[...]
; Controparte_5
t. il 15.07.2010 il presentò alla Procura della Repubblica di Cagliari una R_
denuncia querela (doc. 7 atto di citazione) nei confronti del da cui CP_4
scaturirono delle indagini che consentirono di accertare che gli assegni del erano stati impiegati dal per estinguere proprie posizioni R_ CP_4
debitori nei confronti di terzi;
u. la posizione penale del , rinviato a giudizio davanti al Tribunale di CP_4
Cagliari con l'imputazione di appropriazione indebita aggravata e continuata ai danni di , venne definita con sentenza di applicazione della pena CP_10
su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) n. 1243 del 16.04.2015 (doc. 9 atto di citazione), passata in giudicato il 02.05.2015, in base al seguente capo di imputazione: “delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e 646 c.p. Per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente finanziario presso banca di Cagliari e di promotori finanziari o CP_5
nell'interesse dell'investitore della somma di euro 1.071.000,00, Persona_1
denaro che doveva essere utilizzato per promuovere un'operazione di pronti contro termine ad un anno e di cui aveva la disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio monetario di Con l'aggravante di Persona_1
avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. In
Cagliari, nel settembre 2008 e nel mese di giugno 2009”.
2. In diritto, gli attori hanno sostenuto:
a. che la responsabilità del convenuto si fondasse su quanto accertato nel CP_4
corso del citato procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Cagliari, conclusosi con la sentenza n. 1243/2015, ormai passata in giudicato;
b. che la responsabilità delle BANCHE convenute si fondasse sull'art. 31, comma 3 del D.Lgs 24.2.1998 n. 58, secondo il quale “Il soggetto abilitato che conferisce
l'incarico professionale è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, norma che costituiva, secondo gli attori, applicazione rafforzata della responsabilità dei padroni e committenti prevista in via generale dall'art. 2049 c.c.;
c. che, nel caso in esame, ricorresse quel “nesso di occasionalità necessaria” tra il fatto illecito dannoso e l'esercizio dell'attività di promotore finanziario che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ormai chiarito essere la condizione imprescindibile per poter riconoscere la responsabilità del preponente nella materia in esame.
3. Nell'atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare la responsabilità di […] nella sua qualità, Controparte_4 all'epoca dei fatti, di intermediario ed agente della Controparte_6
[...] prima e della BANCA EUROMOBILIARE S.p.a.- Gruppo Bancario Credito Emiliano
- CREDEM poi, in ordine alla sottrazione - ed al conseguente mancato investimento - della somma di € 1.071.000,00 ai danni del signor . Persona_1
B. Accertare e dichiarare che la convenuta …] e la Controparte_6
convenuta BANCA EUROMOB1LIARE S.p.a. - Gruppo Bancario Credito Emiliano -
CREDEM […] sono responsabili in solido della sottrazione e del mancato investimento della somma di € 1.071.000,00 da parte dell'intermediario ai danni Controparte_4
del signor e dei suoi eredi, odierni attori. Persona_1
C. Per l'effetto, condannare la e la Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante in carica, in solido tra Controparte_5 loro, al versamento in favore degli attori, nelle loro anzidette qualità, della somma di €
1.071.000,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento danni da perdita di chance, da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, secondo le risultanze del giudizio;
D. condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei fatti per cui è causa, da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
E. in tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento prodromico di mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normativa”.
4. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_11
5. Entrambe le banche, costituitesi separatamente e tempestivamente il giudizio (
[...]
il 24.6.2019 per l'udienza del 15.7.2019; Controparte_5 [...]
già il 28.11.2019 per Controparte_12 Controparte_6
l'udienza del 18.12.2019):
a. hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto degli attori al risarcimento del danno;
b. hanno contestato la fondatezza della domanda formulata a loro (delle banche) carico, sostenendo che difettasse il “nesso di occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario il fatto illecito dannoso, perché, alla luce di quanto esposto dagli attori, il danno si sarebbe verificato nell'esecuzione di operazioni esplicitamente estranee a quelle delle Banche preponenti e, quanto a quello causato dall'incasso dei primi 6 assegni, prima che il fosse divenuto agente di , ragione per CP_4 Controparte_5 la quale quest'ultima sosteneva di non dover rispondere del danno;
c. hanno contestato che fosse loro opponibile la sentenza di patteggiamento, sia perché non avevano preso parte al processo in cui era stata pronunciata, sia perché la decisione resa in sede di patteggiamento non avrebbe efficacia di giudicato nel processo civile, non trattandosi di sentenza di condanna.
6. Con la prima memoria ex articolo 183/6 cpc, ha rassegnato le Controparte_12
seguenti conclusioni:
“In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 stante la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi a far valere “in proprio” gli asseriti (e contestati) diritti del de cuius azionati nella presente sede giudiziale, nonché il difetto di prova da parte degli stessi attori della qualità di unici eredi del Sig. R_
e, quindi, della propria legittimazione attiva a far valere in tale qualità gli asseriti
[...]
(e contestati) diritti del de cuius azionati nella presente sede giudiziale.
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori, stante la prescrizione dei (contestati) diritti azionati dagli attori nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni.
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori, stante l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 58/98, la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande medesime e Controparte_12
l'infondatezza delle domande medesime, anzitutto in forza di tale autonoma ragione.
In sede di merito ed in principalità
- Respingere le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame
- Previo accertamento che il fatto colposo del Sig. ha concorso a Persona_1
cagionare il danno, escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto agli attori in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227 c.c.
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a manlevare Controparte_4
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a Controparte_12 quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a Controparte_12
corrispondere agli attori e comunque a rifondere a tutti gli esborsi che Controparte_12 la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 7. Con la prima memoria ex art. 183/6 cpc, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa verifica dell'integrità del contraddittorio e con ogni più utile declaratoria di fatto o di rito,
1. Accertare e dichiarare la responsabilità di nato a [...] il 17 Controparte_4
settembre 1946 e residente a [...], codice fscale
[...]
nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di intermediario ed agente della C.F._7
oggi con sede legale in Milano, piazza Controparte_6 Controparte_12
Durante, 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita
IVA n. , Codice Fiscale n. , REA n. 1598155 (succeduta con P.IVA_1 P.IVA_2
effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata in forza di Controparte_6
atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Notaio dott. di Persona_3
Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona dell'Amministratore delegato,
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. e della CP_13
con Controparte_14
sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. P.IVA_3
in ordine alla sottrazione – ed al conseguente mancato investimento – CP_15 della somma di € 1.071.000,00 ai danni del signor . Persona_1
2. Accertare e dichiarare che la convenuta con sede legale in Milano, Controparte_12
piazza Durante, 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita IVA n. , Codice Fiscale n. , REA n. 1598155 (succeduta P.IVA_1 P.IVA_2
con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata in Controparte_6
forza di atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Notaio dott. Per_3
di Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona dell'Amministratore
[...]
delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. e CP_13
la convenuta Controparte_14
con sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 imprese di Milano al n. , in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_3
rappresentante, Dott. sono responsabili in solido col consulente fnanziario CP_15
convenuto e fra loro della sottrazione e del mancato investimento della Controparte_4 somma di € 1.071.000,00 (o di quella differente accertata in corso di causa) da parte dell'intermediario ai danni del signor e dei suoi Controparte_4 Persona_1
eredi, odierni attori.
3. Per l'effetto, condannare la e la Controparte_4 Controparte_12 [...]
in persona del legale rappresentante in carica, in solido tra loro (o Controparte_5
ciascuna per la parte che compete, come accertata in giudizio), al versamento in favore degli attori, nelle loro anzidette qualità, della somma di € 1.071.000,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento danni da perdita di chance, da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, secondo le risultanze del giudizio;
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per la parte che compete, come accertata in giudizio, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei fatti per cui è causa, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad € 100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
5. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento prodromico di mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normative.”.
8. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 183/6 cpc, gli attori hanno chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti Controparte_4
capitoli:
“A. Vero che, dal 2002 e sino al 2010, in qualità di promotore finanziario presso
(oggi , curava il portafoglio investimenti Controparte_6 Controparte_12
del signor nato a [...] il [...] e deceduto a Cagliari il 25 Persona_1
dicembre 2014?
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 B. Vero che dal settembre 2008 e sino al dicembre 2014, in qualità di promotore finanziario presso (oggi , gestiva il Controparte_5 CP_14
portafoglio investimenti del signor nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Cagliari il 25 dicembre 2014?
C. Vero che in ragione della sua attività di promotore finanziario svolta dapprima con
e, poi, con intratteneva da Controparte_6 Controparte_5
anni col signor rapporti di consulenza e che quest'ultimo si affidava a lei Persona_1
per la scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire?
D. Vero che le operazioni negoziali aventi ad oggetto prodotti finanziari da lei proposti nella qualità di promotore della venivano eseguite dapprima nel conto titoli CP_6
CP_ cointestato con i figli , e n. 12064000 acceso presso CP_3 CP_1 [...]
nonché, nell'ultimo periodo, in seguito alla dismissione del conto titoli CP_6
cointestato in parola, sul conto corrente personale di , il n. 4029318 Persona_1
? Controparte_6
E. Vero che immediatamente dopo la dismissione del conto di cui al precedente punto effettuata da su suo suggerimento, nelle sue qualità di promotore presso Persona_1
la (Group Manager) lei proponeva al signor una Controparte_6 R_
nuova operazione finanziaria prospettata al medesimo in termini di “Pronti contro termine ad un anno” e che, secondo la descrizione da lei riferita al cliente, detta operazione sarebbe stata collegata ad un progetto d'investimento capeggiato da una cordata di banche Romane e Inglesi quali NL e Barklays Bank: una sorta di Commercial
Paper collegata ad una Confidi?
F. Vero che l'investimento descritto al punto precedente e da Lei proposto – nella qualità di promotore finanziario della – al signor veniva da lei Controparte_6 R_
prospettato alla stregua di un'operazione sicura, considerata la consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario?
G. Vero che il signor Le aveva sempre evidenziato la propria assoluta R_
incompetenza in materia e che le aveva espressamente chiarito che confidava sulla sua competenza e sul suo senso di responsabilità di professionista e dell'affidabilità
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 dell'Istituto di credito di cui era promotore finanziario, esortandola ad effettuare solo le operazioni da lei ritenute attendibili, sicure, con rischio limitato (a fronte di una più modesta redditività)?
H. Vero che, verso la metà del 2008, riferiva al signor di essere in trattativa con la R_
(oggi e che avrebbe assunto di lì a pochi Controparte_5 CP_14
mesi un incarico in seno a questa nuovo Istituto bancario e che, in tale occasione, rassicurava il signor in ordine agli investimenti in atto e sul fatto che non R_
avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio ad altro Istituto di credito e che, al di là della più o meno elevata redditività, l'operazione non avrebbe mai intaccato il capitale investito in origine?
I. Vero che ha indotto il signor a firmare gli assegni tratti dal proprio Persona_1
conto di seguito calendati: 1) n. 0304219340 200.000,00 Controparte_6
26/09/2008; 2) n. 0304219338 250.000,00 26/09/2008; 3) n. 0304219339 250.000,00
26/09/2008; 4) n. 0304219344 126.000,00 07/10/2008; 5) n. 0304219346 45.000,00
07/10/2008; 6) n. 0304219345 50.000,00 10/10/2008, – assegni non intestati né datati – che lei garantiva al che sarebbero stati utilizzati per gli investimenti nella R_
prospettata operazione finanziaria? J. Vero che provvedeva lei stesso a compilare i titoli enucleati al precedente punto (la cui copia si esibisce)?
K . Vero che, in più occasioni in passato aveva chiesto al signor la consegna di R_
denari contanti, nonché assegni circolari e Bancari per operazioni di investimento?
L . Vero che, attenendosi alle precise istruzioni ed indicazioni da lei impartite, nel mese di ottobre 2008 il signor procedeva all'apertura del conto corrente presso R_ [...]
CP_5
M . Vero che, dinanzi alle richieste di spiegazioni formulate dal in merito alla R_
mancata consegna della documentazione relativa agli investimenti lei lo rassicurava, dicendogli che a breve la avrebbe certo ricevuta e che il ritardo era ascrivibile alla Banca
Barclays di Londra e NL di Roma;
N. Vero che, nel mese di giugno 2009, induceva il signor a sottoscrivere Persona_1
l'assegno (n. 02152955977) dell'importo di 150.000,00 – non intestato – tratto dal conto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 NL (n. 000444 intestato a )? Persona_1
O. Vero che provvedeva lei stesso a compilare il titolo descritto al precedente punto (la cui copia si esibisce)? P. Vero che il beneficiario degli assegni elencati nei precedenti punti (le cui copie si esibiscono) erano sconosciuti a ? Persona_1
Q. Vero che i beneficiari degli assegni elencati nei precedenti punti erano soggetti a lei noti e con i quali intercorrevano pregresse esposizioni debitorie a suo carico?
R. Vero che, RO , lei si è appropriato degli assegni elencati nei Persona_1
precedenti punti utilizzandoli per ripianare le sue personali esposizioni debitorie coi i beneficiari di tali titoli?
S. Vero che, RO , ha provveduto personalmente a consegnare i Persona_1
predetti assegni ai beneficiari che poi li hanno portati all'incasso?
T. Vero che era sempre stato al corrente (e certo a far data dal 2008, almeno) delle precarie condizioni di salute di , delle sue patologie 5 connesse alla Persona_1
grave forma di diabete, degli scompensi anche neurologici e del decadimento cognitivo che discendevano dalle patologie?
U. Vero che dopo le richieste di restituzione delle somme, oggetto di trasferimento a terzi con gli assegni sopra identificati, avanzate da e dai familiari, ha Persona_1 riconosciuto la sua indebita appropriazione impegnandosi all'integrale restituzione e che non ha poi dato seguito a tale impegno?”.
9. Con la seconda memoria ex art. 183/6 cpc, a prodotto documenti. Controparte_12
10. Con la seconda memoria ex art. 183/6 cpc, ha Controparte_5 prodotto documenti e chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: “1) Vero che Lei in data 20.05.2010 ha partecipato ad un incontro a Milano presso la sede di al quale erano presenti i Sigg. , Controparte_5 Persona_4
e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_16
2) Vero che in tale occasione il Sig. ha riferito di avere consigliato ad alcuni suoi CP_4
clienti di destinare parte delle loro disponibilità al finanziamento di alcune iniziative immobiliari, precisando loro che tale operatività era da ritenersi estranea alla sua professione di promotore finanziario?
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 15 3) Vero che il Sig. nell'incontro del 20.05.2010 ha riferito che tale attività era CP_4
iniziata già prima del suo ingresso in Controparte_5
4) Vero che il Sig. nell'incontro del 20.05.2010 ha comunicato che uno dei clienti CP_4
coinvolti nelle suddette operazioni immobiliari era il Sig. ? Persona_1
5) Vero che i Sigg. , , , e Persona_8 CP_17 Persona_9 R_0 R_1
nel periodo 2008/2009 erano clienti di ? Si indicano quali testi
[...] Controparte_4
su tutti i capitoli i Sigg. e e sul solo cap. 5 il Sig. Persona_7 Persona_6 [...]
tutti domiciliati presso ”. Tes_1 Controparte_5
11. Con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, : Controparte_5
a. ha contestato l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova diretta indicati dagli attori;
b. ha chiesto, in via subordinata, che, nell'ambito dell'interrogatorio formale fossero sottoposti a , i seguenti ulteriori capitoli: Controparte_4
“I) Vero che l'operazione finanziaria proposta dalla S.V. al Sig. era un R_
progetto edilizio per la realizzazione di un Master Plan nella zona di Orosei?
II) Vero che la S.V. spiegò al Sig. che il titolare della suddetta operazione R_
finanziaria era il Sig. Parte_2
III) Vero che il Sig. incontrò il Sig. per discutere Persona_1 Parte_2 dell'operazione finanziaria di cui al cap. I)?
IV) Vero che nell'operazione finanziaria di cui al cap. I) erano coinvolti, oltre al
Sig. , i Sigg. , , Persona_1 Persona_8 CP_17 Persona_9
e ? R_0 Persona_11
V) Vero che la S.V. aveva spiegato al Sig. che l'operazione finanziaria di R_ cui al cap. I) costituiva un'attività estranea alla Sua professione di promotore finanziario svolta per Controparte_5
VI) Vero che il Sig. aveva autorizzato la S.V. a compilare gli assegni di cui R_ ai capp. I, J, N, O del capitolato di parte attrice?”.
c. ha chiesto che il Giudice ordinasse agli attori ed alla B.N.L. “l'esibizione degli estratti conto del/i conto/i corrente/i intestato/i al Sig. presso tale Persona_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 intermediario, al fine di verificare l'avvenuto accredito degli assegni di cui ai precedenti nn. 1), 5) e 6), rispettivamente in data 15.12.2008, 28.05.2009 e
17.07.2009.”
12. Con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, ha contestato legalità e Controparte_12
rilevanza dei mezzi di prova indicati dagli attori.
13. Con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, gli attori hanno contestato legalità e rilevanza dei mezzi di prova indicati dalle banche e hanno insistito per l'ammissione di quelli da essi indicati.
14. Con ordinanza del 18.10.2021, il giudice si è così pronunciato
OMISSIS
«
1. L'interrogatorio formale di chiesto dagli attori nella seconda Controparte_4 memoria di cui all'art. 183/6 cpc depositata in data 08/01/2021, è ammissibile in quanto legale e rilevante.
2. La prova per testi chiesta da nella seconda memoria Controparte_5 di cui all'articolo 183/6 cpc depositata in data 11/01/2021, è ammissibile in quanto legale, salva la valutazione della eventuale superfluità riservata alla sentenza.
3. L'interrogatorio formale di , chiesto da Controparte_4 Controparte_5
nella terza memoria ex articolo 183/6 cpc depositata in data 01/02/2021, è
[...]
ammissibile in quanto legale e rilevante, salva la valutazione della eventuale superfluità riservata alla sentenza.
Appare infatti infondata l'eccezione di decadenza con cui gli attori sostengono che la
Banca sia incorsa nella preclusione istruttoria sul rilievo che si tratterebbe di mezzo di prova diretta a supporto di fatti costitutivi di un'eccezione in senso stretto, laddove si stratta invece di un mezzo di prova contraria-indiretta (con capitolazione autonoma rispetto alla prova diretta dell'attore), tempestivamente richiesto con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, finalizzato a contrastare l'assunto degli attori secondo cui il CP_4
aveva promesso di investire il denaro in una operazione finanziaria mobiliare (pronti contro termine) gestita dalla con la contro tesi secondo cui l'investimento CP_5
prospettato ne era del tutto estraneo;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 17
4. Prima di assumere i mezzi di prova, il giudice ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 187 comma 2 cpc, decidere in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalle banche convenute, che, se fondata, potrebbe consentire di definire il processo allo stato degli atti con riguardo alla posizione delle parti che l'hanno sollevata, rendendo superflua
l'assunzione dei mezzi di prova chiesti da tutti Controparte_5
funzionali a istruire nel merito la domanda risarcitoria.
PER QUESTI MOTIVI
5. Ammette l'interrogatorio formale di chiesto dagli attori nella Persona_4
seconda memoria ex art. 183/6 cpc depositata in data 08/01/2021, riservando
l'assunzione del mezzo di prova al proseguo del processo, dopo la decisione in ordine all'eccezione di prescrizione.
6. Riserva all'esito della sentenza che deciderà sull'eccezione di prescrizione la decisione in ordine alle istanze di ammissione della a prova per testi chiesta da
[...]
nella seconda memoria articolo 183/6 cpc depositata in data Controparte_5
11/01/2021 e dell'interrogatorio formale di , chiesto da Persona_4 [...]
nella terza memoria ex articolo 183/6 cpc depositata in data Controparte_5
01/02/2021.
7. Rinvia all'udienza del 13.1.2022 ore 11.15 per la discussione orale e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
8. Dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto.»
OMISSIS
15. Le parti hanno confermato le precedenti conclusioni ed il giudice, ritenuto che la discussione orale svolta nell'udienza del 13.01.2022 dai difensori delle banche convenute avesse evidenziato profili di complessità che suggerivano di procedere in tal senso, ha assegnato i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ed ha tenuto la causa in decisione.
16. Le banche hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie replica.
17. Con sentenza del 13.06.2022 il giudice ha definito la posizione processuale delle due banche nel procedimento R.G. 2049/2019, rigettando le domande formulate dagli attori nei loro confronti e compensando tra dette parti le spese processuali.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 18 18. Con ordinanza del 15.06.2022 il giudice ha disposto la separazione delle cause con formazione del presente procedimento iscritto al n. 3837/2022 RAC (i come R_ attori e come unico convenuto), ai sensi dell'art. 279, co. 1, n. 5 del Controparte_4
codice di procedura civile.
Proc. n. 3837/2022 RAC
19. Con atto depositato telematicamente il 22.02.2023, gli attori (eredi di ), Persona_1
si sono costituiti nel presente procedimento insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di citazione e nelle memorie seconde istruttorie previste dall'art. 183, quarto comma, cpc, ritualmente e tempestivamente depositate nel procedimento R.G.
2049/2019, e confermando le conclusioni formulate e precisate in sede di memorie ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. (di cui al punto 7 che precede).
20. Anche nel presente procedimento, ha continuato a rimanere Controparte_4
contumace.
21. Con ordinanza resa nell'udienza del 22.02.2023, il giudice ha disposto procedersi all'interrogatorio formale di sui capitoli formulati dagli attori nella Controparte_4
seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., depositata nel procedimento n. 2049/2019 RAC, dal quale la presente causa ha avuto origine.
22. Gli attori hanno regolarmente notificato l'ordinanza suddetta al in due distinte CP_4
occasioni (la seconda notifica si è perfezionata con consegna a mani proprie) ma il non si è presentato all'udienza del 16.11.2023 per rendere l'interrogatorio CP_4
formale, senza addurre alcun giustificato motivo.
23. La causa è stata, pertanto, istruita unicamente mediante prove documentali.
24. Nell'udienza odierna, fissata per gli incombenti previsti dall'art. 281-sexies c.p.c., gli attori hanno confermato le loro conclusioni e hanno rinunciato alla discussine orale;
il giudice ha pronunciato la presente sentenza
****
25. La domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori nei confronti di CP_4
è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
[...]
25.1 Il fatto che il si sia appropriato indebitamente dell'importo complessivo CP_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 19 1.071.000,00 euro, che gli aveva messo a disposizione per investirlo in Persona_1 pronti contro termine, è provato dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 1243/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Cagliari, per delitti di appropriazione indebita 1-u) che precede:
- vuoi che si acceda alla tesi espressa da (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28428 del
11/10/2023), secondo cui “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.”;
- vuoi che si acceda alla tesi espressa da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del
07/11/2023 (confermata da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024) secondo cui “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”;
e da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024, secondo cui “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651
c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 20 processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.”;
Anche aderendo al secondo e prevalente filone interpretativo, il valore indiziario dell'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento e delle fonti di prova sulle quali la stessa si fonda, è infatti pienamente comprovato degli elementi di prova ritraibili dal comportamento del , consistito nel non presentarsi, senza giustificazione, CP_4 davanti al giudice all'udienza del 16.11.2023 per rendere l'interrogatorio formale sui fatti oggetto dei capitoli di prova formulati dagli attori, che pertanto si possono ritenere provati, ai sensi degli articoli 116 e 232, comma. 1, c.p.c.; e precisamente:
- che, dal 2002 e sino al 2014, il aveva gestito il portafoglio investimenti di CP_4
e che quest'ultimo, da anni, era solito affidarsi al per la Persona_1 CP_4
scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire;
- che, in più occasioni, in passato, il aveva chiesto al la consegna di CP_4 R_
denari contanti, nonché assegni circolari e Bancari per operazioni di investimento;
- che il convinse ad investire il denaro proveniente da CP_4 Persona_1
precedenti investimenti mobiliari in una nuova operazione finanziaria prospettata al cliente come “Pronti contro termine ad un anno” e come collegata ad un progetto d'investimento capeggiato da una cordata di banche romane e inglesi quali NL e
Barklays Bank, evidenziando che si trattava di un'operazione sicura, considerata la consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario;
- che il convinse a firmare (per traenza) gli assegni tratti CP_4 Persona_1
dal conto di seguito calendati: 1) n. 0304219340 200.000,00 Controparte_6
26/09/2008; 2) n. 0304219338 250.000,00 26/09/2008; 3) n. 0304219339 250.000,00
26/09/2008; 4) n. 0304219344 126.000,00 07/10/2008; 5) n. 0304219346 45.000,00
07/10/2008; 6) n. 0304219345 50.000,00 10/10/2008, – assegni non intestati né datati
– e a consegnarglieli, garantendogli che sarebbero stati utilizzati per gli investimenti dell'operazione finanziaria di cui ai punti che precedono;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 21 - che, dinanzi alle richieste di spiegazioni formulate dal in merito alla mancata R_
consegna della documentazione relativa agli investimenti, il lo rassicurò, CP_4
dicendogli che a breve la avrebbe certo ricevuta e che il ritardo era ascrivibile alla
Banca Barclays di Londra e NL di Roma;
- che, nel mese di giugno 2009, il indusse a sottoscrivere CP_4 Persona_1
l'ulteriore assegno (n. 02152955977) dell'importo di 150.000,00 – non intestato – tratto dal conto NL (n. 000444 intestato a ); Persona_1
- che, contravvenendo agli impegni presi, il compilò gli assegni, firmati in CP_4
bianco dal , indicando quali beneficiari suoi creditori, sconosciuti al DD, R_
e li consegnò a questi ultimi, i quali li incassarono allo scopo di ripianare dei debiti del;
CP_4
- che, dopo le richieste di restituzione delle somme, avanzate da e dai Persona_1
familiari, il riconobbe la sua indebita appropriazione impegnandosi CP_4 all'integrale restituzione, senza poi dare seguito a tale impegno.
Ulteriore riscontro oggettivo della correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di patteggiamento è costituito dalla circostanza che gli assegni siano stati compilati da mano palesemente diversa da quella di , autore della firma Persona_1
di traenza, e dal fatto che vennero effettivamente incassati dai beneficiari in essi indicati dal , come è documentalmente provato attraverso la produzione degli assegni CP_4
(docc. n. 3 e 4 atto di citazione).
25.2 In quanto il si è reso responsabile, ai danni di , del reato CP_4 Persona_1
di appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione professionale e dall'avergli cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, egli è ora tenuto a restituire ai suoi eredi l'importo sottratto (1.071.000,00 euro).
25.3 ha subito anche un danno non patrimoniale di tipo morale, quale Persona_1
vittima del reato di appropriazione indebita, aggravato dal fatto che il CP_4
disponeva delle somme in ragione del rapporto di prestazione professionale e dalla rilevante entità del danno patrimoniale, situazione che ha ovviamente causato nella vittima, persona anziana che per tutta la vita aveva lavorato procurandosi cospicui
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 22 risparmi, un grave stato di frustrazione.
Il risarcimento può essere equitativamente liquidato nell'importo pari al 30% del danno patrimoniale originario e, pertanto, in 321.300,00 euro.
25.4 Il danno complessivamente subito da ammonta pertanto a Persona_1
(1.071.000 + 321.300=) 1.392.300,00 euro.
25.5 Non può essere invece riconosciuto uno specifico danno da perdita di chance stante la genericità della domanda.
25.6 Un analogo interesse a quello posto base di detta domanda può comunque trovare soddisfazione nel riconoscimento del risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, alla luce delle considerazioni che seguono.
Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, sentenza n. 6951 del 23/03/2010, successivamente sempre confermate).
Poiché nel caso in esame il danno è maturato in parte in capo e Persona_1
dalla sua morte, avvenuta circa 5 anni dopo i fatti di appropriazione indebita, in capo agli attori, suoi eredi, questi ultimi sono titolari del diritto ad ottenere il risarcimento di questa voce di danno iure successionis, per quanto attiene la parte maturata in capo a loro genitore, e iure proprio, per quanto riguarda la parte maturata dopo la sua morte.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 23 La liquidazione può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumentato, in misura costante nel tempo del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento di 1.392.300 euro è liquidato all'ottobre 2008, data in cui gli assegni sono stati emessi e incassati, l'importo va incrementato della rivalutazione monetaria e degli interessi, secondo il criterio indcato dalla S.C.
Applicando detti criteri si ottiene: capitale iniziale: € 1.392.300,00 data iniziale: 30/10/2008 data finale: 31/01/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: ottobre 2008 scadenza rivalutazione: gennaio 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale dal: al: capitale rivalutato: tasso: giorni: interessi: 30/10/2008 30/10/2009 € 1.395.084,60 3,00% 365 € 41.852,54 30/10/2009 31/12/2009 € 1.418.753,70 3,00% 62 € 7.229,81 01/01/2010 30/10/2010 € 1.418.753,70 1,00% 303 € 11.777,60 30/10/2010 31/12/2010 € 1.464.699,60 1,00% 62 € 2.487,98 01/01/2011 30/10/2011 € 1.464.699,60 1,50% 303 € 18.238,52 30/10/2011 31/12/2011 € 1.505.076,30 1,50% 62 € 3.834,85 01/01/2012 30/10/2012 € 1.505.076,30 2,50% 304 € 31.338,58 30/10/2012 30/10/2013 € 1.514.822,40 2,50% 365 € 37.870,56 30/10/2013 31/12/2013 € 1.516.214,70 2,50% 62 € 6.438,72 01/01/2014 30/10/2014 € 1.516.214,70 1,00% 303 € 12.586,66 30/10/2014 31/12/2014 € 1.516.214,70 1,00% 62 € 2.575,49 01/01/2015 30/10/2015 € 1.516.214,70 0,50% 303 € 6.293,33 30/10/2015 31/12/2015 € 1.514.822,40 0,50% 62 € 1.286,56 01/01/2016 30/10/2016 € 1.514.822,40 0,20% 304 € 2.523,32 30/10/2016 31/12/2016 € 1.527.353,10 0,20% 62 € 518,88 01/01/2017 30/10/2017 € 1.527.353,10 0,10% 303 € 1.267,91 30/10/2017 31/12/2017 € 1.551.022,20 0,10% 62 € 263,46 01/01/2018 30/10/2018 € 1.551.022,20 0,30% 303 € 3.862,68 30/10/2018 31/12/2018 € 1.551.022,20 0,30% 62 € 790,38 01/01/2019 30/10/2019 € 1.551.022,20 0,80% 303 € 10.300,49 30/10/2019 31/12/2019 € 1.544.060,70 0,80% 62 € 2.098,23
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 24 01/01/2020 30/10/2020 € 1.544.060,70 0,05% 304 € 643,01 30/10/2020 31/12/2020 € 1.591.398,90 0,05% 62 € 135,16 01/01/2021 30/10/2021 € 1.591.398,90 0,01% 303 € 132,11 30/10/2021 31/12/2021 € 1.775.182,50 0,01% 62 € 30,15 01/01/2022 30/10/2022 € 1.775.182,50 1,25% 303 € 18.420,56 30/10/2022 31/12/2022 € 1.804.420,80 1,25% 62 € 3.831,30 01/01/2023 30/10/2023 € 1.804.420,80 5,00% 303 € 74.895,82 30/10/2023 31/12/2023 € 1.818.343,80 5,00% 62 € 15.443,47 01/01/2024 30/10/2024 € 1.818.343,80 2,50% 304 € 37.861,41 30/10/2024 31/12/2024 € 1.830.874,50 2,50% 62 € 7.774,95 01/01/2025 31/01/2025 € 1.830.874,50 2,00% 31 € 3.109,98 indice alla decorrenza: 135,2 indice alla scadenza: 120,9 raccordo indici: 1,471 coefficiente di rivalutazione: 1,315 totale rivalutazione: € 438.574,50 capitale rivalutato: € 1.830.874,50 totale colonna giorni: 5937 totale interessi: € 367.714,47 rivalutazione + interessi: € 806.288,97 capitale rivalutato + interessi: € 2.198.588,97
25.7 Poiché gli attori sono tutti eredi legittimi di , in qualità di coniuge e Persona_1
figli, in applicazione dell'art. 581 c.c. l'importo totale di 2.198.588,97 euro va suddiviso in ragione di 1/3 alla coniuge , pari a 732.862,99 euro, e 2/3 da dividersi in Parte_1
parti uguali tra tutti i figli , e , pari a CP_1 CP_2 CP_3
488.575,33 euro ciascuno.
25.8 Poiché con la liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di cui al punto che precede competono a ciascun attore gli interessi legali di mora, ai sensi degli articoli 1283 e 1284 del codice civile, dalla decisione al saldo.
26. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi vanno poste a carico di , non Controparte_4
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
27. Alla liquidazione dei compensi del difensore degli attori, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 25 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022.
(scaglione di valore compreso tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000), con la riduzione del
50% per quelli delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, documentale e priva di profili di complessità, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
28. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna a pagare: Controparte_4
i. a , 732.862,99 euro;
Parte_1
ii. a , 488.575,33 euro;
CP_1
iii. a , 488.575,33 euro;
CP_2
iv. a , 488.575,33 euro;
CP_3
oltre agli interessi legali di mora dalla decisione al saldo;
b. condanna a rifondere gli attori , , Controparte_4 Parte_1 CP_1
e delle spese processuali, così liquidate: CP_2 CP_3
€ 7.786,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 5.136,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 11.436,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 6.771,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.686,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 26,25 per notifica atto di citazione;
€ 5,42 per notifica verbale udienza del 22.02.2023 e ulteriori allegati;
€ 8,13 per notifica decreto fissazione udienza del 13.10.2023 e ulteriori allegati;
€ 32.881,80 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3837/2022 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 26