Articolo 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 65
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 aprile 1974
Art. 3.
In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca asiatica il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare in contropartita a detto Ufficio certificati speciali di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 30 milioni di dollari USA.
Entrata in vigore il 6 aprile 1974