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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 146/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pisanu per Pt_1 P.IVA_1
procura generale alle liti in data 22.3.2023 notaio in Roma. Persona_1
appellante
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano e Gabriele Aloi, per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellata
c.f. , , c.f. CP_2 P.IVA_3 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Donzella C.F._1
per procura allegata alla comparsa di costituzione.
appellati
CONCLUSIONI
Per come da ricorso in data 27.5.2024 Pt_1
Per come da comparsa in data 31.10.2024 CP_4
Per DA come da comparsa in data 4.11.2024 CP_2 CP_3 FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Imperia in data 28.11.2019, CP_4
quale gestore del Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito di importo complessivo pari a euro
99.76,93, emesso dall' per contributi previdenziali e sanzioni sulla base Pt_1
di verbale unico di accertamento riguardante diverse violazioni: la fittizia interposizione dell'appaltatrice nei rapporti di lavoro con il CP_2 personale di sala e cucina dell'albergo (per un totale di nove lavoratori in periodi compresi tra aprile e settembre 2018), l'applicazione a detto personale del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Turismo Alberghi
Confcommercio, le prestazioni di lavoro subordinato qualificato come lavoro autonomo occasionale o non regolarizzato (in periodi compresi tra marzo e luglio 2018), le prestazioni di lavoro straordinario, domenicale e festivo non denunciate nel LUL nei periodi specificati in atti, l'indebita erogazione dell'indennità di trasferta in favore della ex-direttrice dell'albergo EM AR nel periodo dicembre 2015 - gennaio 2018,
l'erroneo inquadramento contrattuale di due dipendenti addetti alla reception, e DE (in periodi compresi tra agosto 2014 e CP_5
settembre 2018), la conseguente illegittima fruizione degli sgravi contributivi per i lavoratori AR e DE nei periodi meglio indicati in verbale.
L'opponente ha contestato la fondatezza di tutti gli addebiti e, in subordine, ha eccepito l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dalla società appaltatrice in relazione alle posizioni contributive CP_2 dei lavoratori oggetto dell'addebito.
Si è costituito in giudizio l' e ha ribadito la correttezza delle pretese Pt_1
contributive in relazione alle violazioni contestate, alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi documentati nel verbale e nei relativi allegati, tra cui le dichiarazioni rilasciate ai funzionari dai numerosi lavoratori sentiti nella fase amministrativa.
E' intervenuta volontariamente, in adesione al ricorso in opposizione, la
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società sostenendo la natura genuina dell'appalto di CP_2 servizi con la disconosciuto dagli ispettori e l'infondatezza delle CP_4
relative pretese contributive.
Il Tribunale, istruita la causa con l'assunzione delle prove testimoniali, ha accolto il ricorso con sentenza pubblicata in data 28.11.2023.
Avverso la sentenza l' propone appello e resistono le parti appellate, Pt_1 con l'intervento adesivo in proprio anche del legale rappresentante della
. Controparte_6
La Corte ha ordinato all' il deposito di conteggi e all'udienza del Pt_1
17.4.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, muovendo dai principi giurisprudenziali in merito all'onere dell' di provare i fatti costitutivi dei crediti oggetto dell'avviso Pt_1
di addebito e alla libera valutazione delle risultanze dei verbali ispettivi nelle parti non coperte dall'efficacia privilegiata, ha ritenuto infondate le pretese contributive in relazione ai diversi titoli azionati, sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) La genuinità del contratto di appalto tra e , per CP_4 CP_2
lo svolgimento dei servizi di sala e ristorazione, discende dalle risultanze comprovanti il potere organizzativo e direttivo della e il relativo CP_2
rischio di impresa, quali le clausole del contratto che pongono a carico dell'appaltatrice l'onere di approvvigionamento delle provviste alimentari – confermato anche dalle fatture dei fornitori e dai testi e - Tes_1 Tes_2
unitamente ad un importo mensile di 700,00 per l'utilizzo delle attrezzature di proprietà della e al rimborso di una quota delle utenze, a fronte CP_4
di un corrispettivo pari all'80% del fatturato prodotto. Nessun rilievo decisivo riveste il fatto che i colloqui di assunzione del personale CP_2
fossero effettuati dai collaboratori della e Parte_2 Tes_2
(rispettivamente con funzioni di direttore dell'Hotel e di assistenza amministrativa), atteso che entrambi svolgevano anche attività di supporto a
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favore della , come dagli stessi riferito in sede testimoniale e CP_2
attestato dalle due scritture private allegate al ricorso introduttivo. Nella dinamica del rapporto tra e , la condivisione, peraltro CP_4 CP_2
non costante, delle assunzioni del personale tra le due società è espressione solo dell'integrazione delle attività da loro svolte mentre valore dirimente per la liceità dell'appalto riveste la circostanza che il nome della società appaltatrice, pur se ignorato da alcuni dipendenti impiegati nell'appalto, figurava nei contratti di lavoro nonché nei bonifici degli stipendi effettuati dalla . Il potere direttivo e l'etero-organizzazione dei lavoratori CP_2 risultano esercitati dall'appaltatrice, atteso che, come riferito dai lavoratori in sede ispettiva, le decisioni relative alle modalità di svolgimento del servizio erano prese rispettivamente dal maître per la sala Controparte_7
e dal cuoco per la cucina, entrambi dipendenti , Parte_3 CP_2 mentre le disposizioni impartite al personale dal direttore dell'hotel riguardavano solo il risultato delle prestazioni. Tes_1
b) Circa il disconoscimento dei rapporti di lavoro autonomo occasionale intrattenuti con da alcuni lavoratori, poi assunti da CP_4
stessa o da nell'ambito dell'appalto, difetta la prova CP_4 CP_2 che l'esecuzione delle mansioni sia avvenuta con l'eterodirezione e il coordinamento dell'asserito datore di lavoro e tale lacuna non CP_4
può essere colmata in via logica dal giudizio controfattuale in ragione del quale eliminando mentalmente la prestazione dei predetti lavoratori la struttura alberghiera ne avrebbe risentito.
c) Anche in merito al lavoro prestato da alcuni lavoratori senza regolarizzazione, prima della loro assunzione in CAR-INN o , CP_2
l'assunto dell' basato sulla continuità delle prestazioni di lavoro, è Pt_1
rimasto privo di supporto probatorio nonché smentito da dichiarazioni di segno contrario rese da alcuni lavoratori in sede ispettiva e dalle deposizioni dei testi e e del maître (dai quali emergeva che la Tes_1 Tes_2 CP_7
presenza in albergo di alcune lavoratrici era dovuta al fatto che le stesse erano ospiti in attesa della loro imminente assunzione).
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d) Parimenti, in relazione alle ritenute ore di straordinario svolte dai lavoratori appaltati, non vi è prova del superamento dell'orario contrattuale e a tal fine non è di per sé idonea la semplice presenza del lavoratore sul luogo di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattuale.
e) Quanto all'erronea applicazione, da parte di , del CCNL CP_2
Multiservizi in luogo del CCNL Turismo, l'addebito è infondato perché detta società, come da visura camerale, si occupava di variegate attività e ciò giustificava l'adozione del primo contratto.
f) In merito all'erroneo inquadramento dei lavoratori DE e da parte di , il profilo dell'addetto alla reception in CP_5 CP_4
senso lato era previsto dalla contrattazione collettiva sia al quinto che al sesto livello, con la differenza che per il quinto livello era necessario il possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche che richiedevano preparazione e pratica di lavoro, tanto che, per l'accesso a tale livello, oltre all'esperienza, era richiesta altresì la conoscenza delle lingue, vale a dire caratteristiche che l' si è limitato ad allegare sena provare. Pt_1
g) Sull'erogazione dell'indennità di trasferta a EM AR, la teste ha confermato la versione della società opponente circa il Tes_2
collegamento di detta indennità con gli spostamenti della lavoratrice in favore del datore di lavoro.
h) L'insussistenza delle violazioni relative alle posizioni di DE e
AR assorbe la questione relativa alla revoca dell'esonero contributivo, rendendo non conforme a legge la revoca degli sgravi contributivi fruiti dalla società opponente in ordine a tali posizioni.
2. Con un primo motivo di appello, l' lamenta l'erroneità della Pt_1 decisione nella parte in cui il giudice ha affermato la genuinità dell'appalto dei servizi di sala e ristorazione alla sulla base di dati di natura CP_2
formale e documentale, come il contratto e le scritture contabili.
L'appellante critica l'omessa considerazione di elementi essenziali, quali il fatto che la scelta dei dipendenti da assumere era in capo a e che CP_8 era quest'ultima a decidere, mediante soggetti di sua fiducia e in particolare
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il direttore dell'Hotel Madonia, cosa e come dovesse essere fatto, esercitando in tal modo il potere direttivo e di autonoma organizzazione del personale di sala e cucina che costituiva il nucleo dei servizi oggetto dell'appalto, svolti mediante l'impiego di strutture e mezzi di proprietà della committente. L'appellante richiama in tal senso le molteplici dichiarazioni rese agli ispettori dai singoli lavoratori, che spesso ignoravano persino di essere assunti dalla ed erano convinti di lavorare per la CP_2 CP_1
, e ulteriori circostanze riferite anche dai testi escussi, evidenziando che
[...]
dal complesso delle risultanze emerge che era a decidere e CP_4 determinare l'indirizzo imprenditoriale da seguire, senza alcuna condivisione di responsabilità o codeterminazione di decisioni aziendali con
, il cui ruolo era limitato agli aspetti “formali” dell'attività e CP_2
predeterminato dal punto di vista finanziario, tanto da costituire il veicolo di una mera fornitura o somministrazione di manodopera.
2.1 Il motivo è fondato.
Occorre muovere dal richiamo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui “in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dalla L. n.
1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione iuris et de iure) deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante) l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente
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nell'economia dell'appalto. Detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita peraltro in un'epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell'appalto. Così, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti
c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (in tal senso Cass. civ., sez. lav.,
11.3.2020, n. 6948 e in termini id., sez. lav., 9.1.2020, n. 251) (Cass.
18455/2023).
Nella specie, si tratta di appalto di fornitura dei servizi endoaziendali di ristorazione all'interno dei locali dell'hotel gestito dalla committente CP_1
con le attrezzature e i mezzi dalla stessa forniti - a fronte di un
[...]
corrispettivo mensile per il loro utilizzo, previsto nel contratto, di euro
700,00 del cui pagamento non vi è peraltro evidenza documentale - e con il prevalente apporto di manodopera rispetto al capitale impiegato.
Secondo la giurisprudenza citata, al fine della genuinità dell'appalto riveste rilievo decisivo l'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatrice , mediante l'esercizio del potere direttivo e CP_2
di controllo sui propri dipendenti, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita nel caso in cui tale potere sia rimasto in concreto appannaggio esclusivo della formale committente.
Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo le risultanze degli accertamenti condotti dai funzionari ispettivi e, in particolare, il quadro
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univoco e verosimile costituito dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori sia dai lavoratori impiegati nell'appalto sia dal collaboratore della che esercitava di fatto le funzioni di Controparte_9 direttore dell'albergo.
Prima di esaminare tali risultanze, va ricordato che in merito all'efficacia probatoria delle dichiarazioni acquisite dai funzionari in sede ispettiva, valgono i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte
a verbale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (v., fra le tante, Cass. nr.4182 del 2021; Cass. nr. 11934 del 2019)” con l'ulteriore precisazione che “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. 12618/2022).
Dalle dichiarazioni rese agli ispettori (cfr. verbali prodotti nel fascicolo emerge in modo univoco che sia il reclutamento sia la direzione ed Pt_1
organizzazione dei servizi appaltati e del personale addetto, formalmente assunto dalla , erano di fatto svolti da , d'intesa CP_2 CP_9
con il legale rappresentante e amministratore unico della Parte_4
e con il supporto amministrativo dell'altra collaboratrice di
[...]
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quest'ultima società Piegari Rosanna, che lo stesso ha definito Tes_1
“segretaria particolare della direzione che si occupa dei contratti CP_4
e delle assunzioni”.
Tutti i lavoratori hanno individuato nel il soggetto che ricopriva Tes_1 il ruolo organizzativo apicale di direttore dell'hotel per conto di e CP_4 lo stesso ha riconosciuto di “rapportarsi” direttamente non solo con il personale della reception (dipendente ) ma anche con il personale CP_4
di sala e cucina (formalmente dipendente di ). CP_2
Le cameriere addette alla sala ( , Testimone_3 Testimone_4 [...]
) hanno riferito di avere Controparte_10 Testimone_5 sostenuto il colloquio e concordato l'assunzione con il in alcuni Tes_1
casi insieme al titolare e due di esse hanno affermato di non Parte_4
conoscere il nome della formale datrice di lavoro;
le stesse hanno precisato, inoltre, che i loro turni di presenza erano predisposti dal maître CP_7
, il quale organizzava il lavoro della sala ed era il referente cui
[...]
rivolgersi per le comunicazioni di eventuali ferie o malattie.
Il da parte sua, ha dichiarato agli ispettori di avere parimenti CP_7 concordato l'assunzione e le condizioni contrattuali con il in Tes_1 qualità di direttore dell'albergo, e ha confermato di avere predisposto i turni di presenza del personale di sala, provvedendo a consegnarli settimanalmente e mensilmente al al quale si rivolgeva per tutte le Tes_1
problematiche interne. Circa i propri rapporti con , ha CP_2 CP_7
specificato che inizialmente pensava di essere assunto alle dipendenze della e di avere poi visto il nome della sul contratto di CP_4 CP_2
lavoro solo al momento della consegna del documento da parte del predetto insieme al titolare e alla “commercialista OS che gli Tes_1 CP_6
era stata indicata come persona cui avrebbe dovuto comunicare problemi ed eventuale preavviso di dimissioni. Il ha quindi precisato di non CP_7
avere mai avuto colloqui con personale della . CP_2
Anche l'aiuto cuoca ha riferito di avere preso accordi “con Testimone_6 il direttore, con il proprietario e un'impiegata contabile, che abitualmente
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accompagna il proprietario quando c'è da firmare il contratto” e ha aggiunto che i turni di lavoro della cucina erano predisposti dal direttore
( , al quale essa si rivolgeva anche in caso di assenze per ferie o Tes_1
malattia. Lo chef ha dichiarato di essere stato contattato dal Parte_3
e di avere concordato l'assunzione con quest'ultimo e con il Tes_1
proprietario specificando di non sapere chi fosse il legale Parte_4
rappresentante della , che compariva come intestataria del CP_2
contratto di lavoro, ma di sapere che si trattava di società comunque riconducibile al figlio del peraltro da lui mai incontrato. CP_6
Dal quadro delineato si evince che in concreto la direzione e organizzazione del personale addetto ad entrambi i servizi di sala e di cucina
è rimasta appannaggio esclusivo della , in persona del legale CP_4
rappresentante nella fase di scelta e assunzione e attraverso Parte_4
l'opera dei collaboratori della società, e Piegari Rosanna, CP_9
rispettivamente per la parte di direzione e organizzazione dei servizi e per la parte di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.
Non è emerso alcun ruolo o intervento da parte della , della cui CP_2
esistenza alcuni dipendenti non erano nemmeno informati, se non in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla intestazione formale dei rapporti di lavoro (quali l'emissione dei prospetti paga, il pagamento delle retribuzioni e i versamenti contributivi).
Né elementi di segno contrario si traggono dalle scritture private prodotte in giudizio dall'appellante con le quali l'amministratore unico della
- figlio di rappresentante della Controparte_6 Parte_4
- avrebbe conferito al e alla in relazione ai CP_4 Tes_1 Tes_2 servizi oggetto di appalto, l'incarico di svolgere “ricerca del personale ed effettuazione dei colloqui preassuntivi” e, solo per la seconda, altresì di svolgere varie attività amministrative e contabili, inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, nonché di tenere i rapporti con i professionisti esterni
(consulente del lavoro e commercialista).
Si tratta, infatti, di scritture prive di data certa, mai esibite nel corso degli
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accertamenti ispettivi, la cui esistenza o comunque la cui effettiva operatività, quale indice di un autonomo potere direttivo e organizzativo dell'appaltatrice distinto dalla committente, è smentito dal complesso delle ulteriori risultanze.
In primo luogo, nel corso delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo, interrogato sulle proprie attività nel settore, Tes_1
non ha fatto cenno ad alcun incarico ricevuto dalla (da lui CP_2
nemmeno nominata) pur segnalando di avere collaborato in passato con altra impresa. In merito al proprio ruolo all'interno dell'albergo in forza della collaborazione con , ha riconosciuto di rapportarsi CP_4 Tes_1
direttamente con il personale di sala e di cucina, svolgendo i propri compiti in autonomia ma secondo le “linee concordate con la proprietà nella persona di (legale rappresentante di ) e con Piegari Parte_4 CP_4
Rosanna, da lui espressamente qualificata come “segretaria particolare della direzione che si occupa di contratti e assunzioni”. E' CP_4 particolarmente significativo che nel delineare i tratti dell'organizzazione dell'attività alberghiera e del ruolo proprio e della - sulla base di una Tes_2 ricostruzione dei fatti avvenuta nell'immediatezza e da ritenersi maggiormente attendibile, anche perché scevra da condizionamenti, rispetto a quella resa in giudizio a distanza di anni - il non abbia in alcun Tes_1
modo menzionato la , né quale impresa affidataria dei CP_2
fondamentali servizi di sala e cucina né quale soggetto per cui i due collaboratori avrebbero operato nelle attività di reclutamento del personale e di gestione dei relativi adempimenti, individuando invece nella sola CP_1
il titolare effettivo di detti servizi.
[...]
In ogni caso, la delega al descritta nella scrittura privata con Tes_1
è riferita solo ai colloqui preassuntivi e non coinvolge la CP_2
successiva organizzazione del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, emersa dal quadro compatto delle dichiarazioni dei lavoratori sopra richiamate che hanno individuato nel il direttore dell'hotel e Tes_1
il referente apicale di tale gestione per conto della proprietà, anche per
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quanto attiene la turnistica del personale e le eventuali problematiche insorte nello svolgimento dei servizi. Tali dichiarazioni trovano, del resto, riscontro nello stesso contratto di collaborazione tra il e la Tes_1 CP_1
(doc. 15 fascicolo appellante), che, stipulato in coincidenza con
[...]
l'assenza per maternità della precedente direttrice (non sostituita da altro personale), aveva ad oggetto non solo attività di promozione commerciale bensì anche il coordinamento funzionale della struttura, la formazione del personale e la riorganizzazione di tutti i servizi della ristorazione.
Quest'ultimo riferimento, inserito nel contratto nonostante la vigenza all'epoca del rapporto di appalto con la , avvalora la piena e CP_2
diretta ingerenza del nella direzione e gestione di tali servizi, Tes_1
riferita dai lavoratori, e l'inesistenza di un effettivo ruolo organizzativo dell'appaltatrice.
A corroborare ulteriormente la conclusione del carattere meramente formale dell'interposizione e dell'assenza di un effettivo potere di organizzazione autonoma dei servizi appaltati in capo alla , oltre CP_2
agli elementi di collegamento emergenti dalle rispettive visure camerali (la sede presso il medesimo indirizzo e la presenza del figlio , all'epoca CP_3
ventunenne amministratore unico e socio al 50% della , nel CP_2
Consiglio di Amministrazione della , di cui il padre è socio CP_4 Pt_4
di maggioranza al 95%), vi è il fatto che la stessa , sebbene il CP_4
contratto prevedesse l'assunzione in capo alla dell'onere di CP_2
approvvigionamento delle derrate alimentari, non ha interrotto i rapporti con i relativi fornitori ma si è limitata a impartire disposizioni all'allora direttrice dell'albergo circa la necessità di avvisarli del mero mutamento di intestazione delle fatture relative agli acquisti di dette derrate (cfr. mail
4.8.2017).
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta provata la fittizietà dell'appalto e la conseguente fondatezza nell'an della pretesa contributiva azionata a tale titolo dall' con l'avviso di addebito opposto, Pt_1 salva la pacifica necessità, nel quantum, di detrarre dall'ammontare dei
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contributi l'importo di quelli già versati dalla formale datrice di lavoro per le medesime posizioni. CP_2
3. Con il secondo e il terzo motivo di appello, l' critica la sentenza Pt_1
rispettivamente nella parte in cui riconosce come genuina la natura autonoma e/o occasionale dei rapporti di lavoro indicati nel verbale, sulla base del dato formale costituito dalla prova dei pagamenti effettuati dall'appellante senza considerare gli elementi richiamati al punto 5 del verbale ispettivo, e nella parte in cui non riconosce la sussistenza di periodi lavorativi non formalizzati in alcun modo, quindi “in nero”, nonostante le chiare risultanze delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, che formano un insieme coerente e privo di contraddizioni.
3.1 I motivi sono entrambi infondati.
Gli addebiti dell' si basano sulle puntuali dichiarazioni rese Pt_1 nell'immediatezza dai lavoratori in merito ai periodi di lavoro che avevano preceduto, senza soluzione di continuità, la loro assunzione formale alle dipendenze di o di , dichiarazioni che nel complesso CP_4 CP_2
delineano un modus operandi credibile perché intrinsecamente verosimile e non contraddetto da risultanze di segno diverso.
In particolare, quanto al disconoscimento dei contratti di natura autonoma con , riguardanti le posizioni di sette lavoratori, è CP_4 condivisibile l'assunto dell' circa la riconducibilità allo schema della Pt_1
subordinazione delle prestazioni remunerate a titolo di lavoro autonomo occasionale. Si tratta di mansioni - addetto alla reception per , CP_5
maître per aiuto cuoca per , cameriera di sala per Gueye, CP_7 Tes_6
– che i lavoratori hanno svolto presso i locali e CP_10 Tes_5 Tes_3 con l'impiego di strumenti e materiale di proprietà aziendale, con pieno inserimento nell'organizzazione secondo orari e contenuti predeterminati, in base a specifiche direttive e in assenza di rischio economico. Di fatto per tutti i lavoratori, salvo che per Gueye, i periodi di lavoro in questione costituiscono, in concreto, l'inizio anticipato (di qualche settimana) della medesima prestazione lavorativa successivamente regolarizzata con
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contratto di lavoro subordinato, dopo un intervallo di pochi giorni.
Con riferimento a tale intervallo l'attività lavorativa dei sei lavoratori in questione, secondo quanto dagli stessi dichiarato con affermazioni logiche e verosimili anche alla luce dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi dell'hotel durante la stagione estiva, è proseguita senza soluzione di continuità in assenza di regolarizzazione ed è pertanto fondato l'addebito contributivo.
Quanto agli ulteriori due lavoratori per i quali è contestata la prestazione
“in nero” nei periodi indicati nel verbale ispettivo, e CP_10 Pt_3
la pretesa è basata sulle circostanziate e verosimili dichiarazioni rese
[...]
al riguardo ai funzionari ispettivi. ha infatti precisato di avere iniziato a svolgere l'attività CP_10
di cameriera già nel mese di maggio in regime di stage formativo, al pari delle colleghe e che insieme a lei stavano ancora CP_10 Tes_5 Tes_3 frequentando l'ultimo anno del corso di studi scolastici presso l'Istituto
Alberghiero dove prestava attività quale docente il direttore dell'hotel
[...]
Ha quindi riferito di avere proseguito senza interruzioni l'attività CP_9
lavorativa anche dopo il termine dello stage – durato dal 7 maggio al 12 giugno 2018 – ma di essere stata “messa in regola” con il contratto di lavoro subordinato solo all'inizio di luglio, così come le altre tre colleghe, a seguito di loro rimostranze con la direzione.
ha invece riferito di avere iniziato a lavorare per un Parte_3 periodo di “prova” prima dell'assunzione, quantificato in circa dieci giorni,
e la circostanza è stata confermata anche dall'aiuto cuoca.
Sulla base delle risultanze richiamate va dunque confermato l'obbligo contributivo per i periodi e i lavoratori indicati ai punti 1) e 2) del verbale di accertamento ispettivo in atti.
4. Ad analoghe conclusioni si giunge per il quarto motivo di appello, con cui l' si duole del mancato riconoscimento del debito contributivo Pt_1
relativo alle prestazioni di lavoro straordinario per nove posizioni (sei addetti alla sala e tre alla cucina) risultante dalle convergenti dichiarazioni
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rese dai lavoratori ai funzionari ispettivi.
4.1 La doglianza è fondata. Anche sotto questo profilo tali dichiarazioni, circostanziate, lineari e verosimili, costituiscono un quadro compatto e attendibile idoneo a provare il maggiore orario in concreto osservato, secondo la turnistica dettagliatamente indicata al punto 3b) del verbale ispettivo, che ha comportato l'incremento contributivo per lo straordinario, anche domenicale e festivo, non registrato nel LUL e posto a base dei conteggi allegati al verbale.
In particolare, secondo quanto nel complesso riferito sia dalle stesse lavoratrici sia dal maître (il quale ha altresì fornito i prospetti orari CP_7
dallo stesso predisposti, non contrastati dalla produzione di diversa documentazione), per le cameriere di sala l'orario di lavoro si articolava in due turni mattutino e serale (compresi tra le 6,30 e le 13,30 e tra le 18,30 e le 22,30) per un totale di circa 9 ore giornaliere (con punte di 10 ore dal 23 al 31 luglio per l'assenza di due unità), mentre il maître ha effettuato un orario giornaliero di 10 ore, con punte di 12 ore a luglio e agosto, per almeno 6 giorni alla settimana. Il personale di cucina ha invece indicato in maniera sostanzialmente univoca l'osservanza di un orario pari a 8 ore al giorno per sei giorni la settimana (8 ore e mezza l'aiuto cuoca ). Tes_6
I rilievi svolti sul punto dalla società non paiono fondati: da CP_4 un lato l'orario suindicato non ricomprende le fasce di mera presenza delle cameriere presso l'albergo (che ivi soggiornavano) ma solo quelle delle prestazioni lavorative, dall'altro lato l'addebito per la lavoratrice ha CP_10 tenuto conto dell'assenza per infortunio della lavoratrice come si evince dal numero complessivo delle ore di straordinario considerate nel verbale, assai ridotto rispetto a quello delle altre cameriere.
5. Con il quinto motivo, l lamenta l'erroneità della sentenza per Pt_1
quanto concerne i criteri di individuazione del contratto collettivo di riferimento per la determinazione della retribuzione imponibile e, in particolare, la conclusione di ritenere appropriata l'applicazione del CCNL
Multiservizi in luogo del CCNL Turismo-Alberghi.
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5.1 Il motivo è fondato.
In materia la giurisprudenza ha affermato (Cass. S.U. 11199/2002 e successive conformi) che l'imponibile contributivo “non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n.
338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989». 19. Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma
25, il quale dispone che «Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria» (si tratta del c.d. contratto leader)”.
Nella specie la categoria da assumere a riferimento è quella del settore turismo e, in particolare, delle strutture alberghiere, come confermato anche dal fatto che la stessa ha applicato al proprio personale CP_4
dipendente (cfr. docc. 23 e 28 fascicolo appellante, relativo ai lavoratori addetti alla reception e DE) il CCNL Turismo-Alberghi CP_5
Confcommercio, ossia lo stesso contratto collettivo individuato dall' per Pt_1
il calcolo della contribuzione dovuta per il personale formalmente assunto dall'appaltatrice . Peraltro, le conclusioni raggiunte in punto CP_2 illiceità dell'appalto, con il conseguente riconoscimento in capo all'appellante del rapporto di lavoro del personale addetto ai servizi di sala e ristorante, rendono irrilevante il riferimento agli ambiti di attività della e giustificano l'estensione anche a detto personale del medesimo CP_2
CCNL di settore già applicato dalla committente apparente ed effettiva titolare.
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6. Con il sesto motivo di appello, l' censura la decisione per avere Pt_1
ritenuto corretto l'inquadramento nel 6^ livello CCNL Turismo – Alberghi –
Confcommercio dei lavoratori DE e da parte di , CP_5 CP_4
senza tenere conto delle mansioni svolte in concreto e corrispondenti al livello superiore.
6.1 Il motivo è fondato.
L'addebito attiene all'inquadramento dei due dipendenti in relazione alle mansioni di addetto alla reception svolte da entrambi i lavoratori, come accertato dagli ispettori sulla base di quanto constatato direttamente al momento del primo accesso presso l'albergo, nel corso del quale i lavoratori furono trovati intenti al lavoro presso il banco della reception, e delle concordi dichiarazioni di entrambi, che confermavano di svolgere in via ordinaria, con orario su turni, l'attività di addetti al ricevimento.
La declaratoria generale del CCNL prevede che appartengono al 5^ livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” mentre rientrano nel 6^ livello “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”.
Per il settore alberghiero, tra i profili del 6^ livello CCNL vi è quello del facchino (nel quale il DE era stato in origine assunto a Torino in data
6.2.2013, prima di essere trasferito a Sanremo) e dell' addetto di portineria mentre rientra nel 5^ livello il profilo dell'assistente di portineria, che secondo la relativa definizione è “colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea”.
L'attività di receptionist svolta in via continuativa dai due lavoratori, comportante il ricevimento e il costante rapporto con la clientela anche straniera che verosimilmente usufruiva dei servizi del Grand Hotel Des
Anglais nella località balneare, non è di mero ordine ed equivalente a quella del facchino o del mero addetto alla portineria, ma presuppone il possesso di
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conoscenze non comuni e capacità coerenti con i compiti di natura esecutiva assegnati nonché una certa preparazione e pratica di lavoro.
Risulta pertanto fondata la pretesa dell' di ritenere detta attività Pt_1
assimilabile a quelle del 5^ livello, tenuto conto altresì che negli stessi prospetti paga elaborati dalla stessa entrambi i lavoratori erano CP_4 qualificati come “assistenti di portineria” e non meri addetti.
7. Con il settimo motivo, l lamenta l'erroneità della sentenza nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto genuina la corresponsione degli importi a titolo di indennità di trasferta alla lavoratrice EM AR, direttrice dell'albergo fino al marzo 2018 sulla base di quanto riferito dalla teste ritenendo Tes_2 legittima l'erogazione sulla base del fatto che tale indennità fosse prevista nel contratto di lavoro per eventuali spostamenti della lavoratrice sul territorio nazionale, senza verificare se a tale previsione sia effettivamente succeduta la realizzazione di detti spostamenti, in realtà mai avvenuta.
7.1 Il motivo è fondato.
Secondo consolidati principi giurisprudenziali, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l' onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo
(cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033). L' Pt_1 come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della
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regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.). (così da ultimo Cass.
22923/2024).
Nella specie non ha provato che all'erogazione dell'indennità CP_4
esposta nei prospetti paga corrispondesse l'effettivo espletamento delle trasferte da parte della lavoratrice. A tal fine l'unico documento prodotto in giudizio dalla società, a sostegno dello spostamento della lavoratrice in altra località (Napoli), è irrilevante, trattandosi di un biglietto ferroviario del
21.7.2015 mentre l'addebito ha ad oggetto le indennità erogate dopo l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta nel dicembre 2015.
8. L'accoglimento dei precedenti due motivi di impugnazione comporta la fondatezza dell'addebito oggetto dell'ultimo motivo di appello, trattandosi della legittima revoca degli sgravi suo tempo fruiti dalla CP_1
per l'assunzione dei due lavoratori AR e DE, revoca disposta a
[...] mente dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006, quale automatica conseguenza delle irregolarità contributive accertate (cfr. Cass.
30273/2024).
9. Per tutte le ragioni esposte, la pretesa oggetto dell'avviso di addebito
è fondata ad eccezione che per gli importi dei contributi già corrisposti dall'appaltatrice in relazione alle medesime posizioni lavorative, CP_2
la cui efficacia liberatoria è stata riconosciuta anche nel verbale ispettivo, importi che le parti hanno concordemente quantificato in euro 17.847,12.
Ne discende la revoca dell'avviso e la condanna della società al CP_4
pagamento della differenza, pari a euro 81.899,81.
10. Atteso l'esito della causa, le spese tra le parti principali devono essere compensate nella misura di un quinto e la quota residua va posta a carico della , come liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. CP_4
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata. Meritano invece l'integrale compensazione, stante la relativa posizione processuale, le spese nei confronti delle due parti
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intervenienti adesive, e quest'ultimo CP_2 CP_6
peraltro costituitosi in proprio solo nel presente grado di appello e dunque tardivamente.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, revoca l'avviso di addebito opposto e condanna la a pagare all' euro 81.899,81; CP_4 Pt_1 condanna la a rimborsare all' quattro quinti delle spese CP_4 Pt_1
di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per ciascun grado in euro
10.000,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
compensa le spese nei confronti della e di . CP_2 CP_11
Così deciso all'udienza del 17/04/2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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