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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 4 ottobre 2021 al n. 1621 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del Tribunale di Siena del
22.7.2021 comunicata in data 27.7.2021 e resa all'esito della causa ivi iscritta al n.r.g. 689/2021 avente ad oggetto: Contratti bancari – cessione di crediti in blocco promossa da
elettivamente domiciliato in Parte_1
Nocera Inferiore, presso lo studio dell'avv. Livia
Iannicelli, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea
Scarano del Foro di Nocera Inferiore, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in Controparte_1 ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello CP_1 studio dell'avv. Paolo Panzieri che la rappresenta e
1 difende come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellata-
All'udienza del 9-11.7.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare l'ordinanza 702ter cpc, resa nel giudizio r.g.n.689/21, emessa dal Tribunale di Siena il
21-22/7/2021, nel giudizio R.G.N. 689/21, nella sua interezza. Per l'effetto riformare il richiamato provvedimento, accogliendo le seguenti richieste:
- preliminarmente, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento gravato circa la statuizione sulle spese di lite;
- dichiarare l'appello fondato in virtù dei principi esposti in narrativa, accertando la legittimazione passiva dell'appellata alla consegna dei documenti richiesti e l'obbligo alla relativa produzione;
- condannare per l'effetto la convenuta al pagamento integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, nonché delle spese e dei compensi maturati per la fase di mediazione;
il tutto oltre oneri, spese e diritti come per legge, il tutto in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- condannare al pagamento delle spese di causa anche del presente grado di giudizio, sempre oltre oneri, spese
e diritti come per legge, sempre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
2 - pertanto condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.
Per Controparte_1
“piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello promosso da controparte e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
10.3.2021 (RG 689/2021), assumeva di Parte_1 aver stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote di retribuzione mensile con Consum.it e di non aver ricevuto copia né del contratto stesso né altra documentazione relativa. Assumeva, inoltre, di aver chiesto ai sensi dell'art. 119 TUB mediante comunicazione pec a (di seguito Controparte_1 anche solo “ ), che nel frattempo aveva incorporato CP_1
Consum.it, la consegna di copia del contratto predetto e di tutta la documentazione ad esso relativa, senza tuttavia nulla ottenere. Pertanto, agiva giudizialmente onde conseguire quanto richiesto.
Si costituiva la eccependo la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva in quanto, già prima dell'avvenuta fusione per incorporazione di Consum.it in
, il credito di cui Controparte_1 al contratto in parola era stato fatto oggetto di cessione ad (di seguito anche solo Controparte_2
“ ” o “ ”) e, pertanto, la richiesta ex CP_2 CP_2 art. 119 TUB formulata dal nei propri confronti Parte_1 avrebbe dovuto essere indirizzata alla cessionaria, di cui aveva fornito stragiudizialmente contatti mail e pec.
3 Tanto premesso il Tribunale di Siena con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22.7.2021 (comunicata in data
27.7.2021), ritenuta fondata l'eccezione formulata dalla
Banca, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha interposto gravame al fine di ottenere la riforma integrale Parte_1 dell'ordinanza impugnata e l'accertamento della legittimazione passiva in capo a Controparte_1 onde ottenere la consegna della
[...] documentazione richiesta, sulla base di quattro motivi di impugnazione di seguito indicati:
1. Illegittimità della sentenza per aver ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
Cont avanzata da
2. Omessa o comunque errata valutazione delle risultanze processuali e dell'onere della prova 2697
c.c.; mancata applicazione dell'art. 115 CPC
3. Errata valutazione del documento “contratto di
Cont cessione” esibito da , ivi compreso il punto 11.1
4. Erronea valutazione del documento “richiesta ex art. 119 TUB” inoltrata ad allegato con le note CP_2 di trattazione il tutto con vittoria di oneri, spese e diritti come per legge di entrambi i gradi di giudizio e della fase di mediazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello proposto e
[...] la conferma integrale dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di causa.
All'udienza del 9-11.7.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti
4 i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello, con cui in sintesi viene contestata la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui questa afferma in radice esservi difetto di legittimazione passiva così come eccepito dalla , CP_1 risulta fondato nei termini di cui appresso.
Il caso s'inserisce nell'ambito di una cessione in blocco di crediti bancari cui si applicano la normativa in tema di cartolarizzazione dei crediti – la legge n.
130/1999 – oltre che le disposizioni del Testo unico bancario (D. Lgs. 385/1993).
L'appellante sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. 6.7.2018, n. 17727), che nel caso di specie non sarebbe intervenuta una cessione del rapporto contrattuale, ma una mera cessione del credito con la conseguenza che vi sarebbe una sorta di sdoppiamento della titolarità del contratto rimasto in capo all'originario creditore-cedente ( .it e quindi, CP_4
l'incorporante , Controparte_1 mentre l'esercizio del diritto di credito sarebbe passato al cessionario pertanto, destinataria CP_2 dell'istanza di consegna della documentazione richiesta dal ex art. 119 TUB, e, quindi, legittimata Parte_1 passiva nel conseguente giudizio instaurato per ottenerne la consegna effettiva, non avrebbe potuto che essere la
(incorporante Consum.it originaria cedente) e non CP_1 la cessionaria . Cessionaria che risulta comunque CP_2 essere stata notiziata della richiesta mediante inoltro per conoscenza dell'istanza da parte del Parte_1 medesimo.
Osserva questa Corte come, pur volendosi affermare che, come previsto dalla legge sulla cartolarizzazione,
5 sia avvenuta una cessione dell'intero rapporto e che, pertanto, sarebbe legittimata passiva soltanto la cessionaria, l'art. 1262 c.c. tuttavia prevede che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”, in modo tale che il cessionario abbia a disposizione tutto quanto necessario ai fini dell'esercizio del proprio diritto di credito, e che pertanto di conseguenza il cedente deve fornire la prova dell'avvenuta consegna della documentazione in questione. Non è sufficiente quindi che il cedente si limiti ad affermare quanto in merito previsto dalla legge, perché, onde dare fondamento al proprio difetto di legittimazione passiva, al contempo occorre che venga fornita la prova di aver adempiuto a quanto legislativamente prescritto: prova che, nel caso di specie, la appellata non ha fornito. CP_1
Depone in tal senso anche il dato contrattuale emergente dalla cessione stipulata fra Consum.it e
(cfr. doc. 3 parte convenuta in primo grado) CP_2 che al punto 11.1 prevede l'impegno della cedente a consegnare alla cessionaria la documentazione utile all'esercizio del diritto di credito da parte di quest'ultima (richiamando l'art. 1262 c.c. che prevede il dovere di consegna). La non ha tuttavia né allegato CP_1 né dimostrato che tale consegna sia nei fatti avvenuta.
Inoltre, nella vicenda di cui è causa operano anche ragioni di ordine sostanziale. Infatti, nell'ambito di cessioni di crediti bancari in blocco i rapporti, spesso, sono fatti oggetto di ripetute cessioni nel tempo le cui vicende traslative non risultano sempre agevolmente ricostruibili e delle quali il cliente finisce per non avere contezza. In tale contesto, non appare peregrino esigere dalla banca cedente un dovere di conservazione di copia della documentazione relativa al credito ceduto, o,
6 quantomeno, di farsi parte diligente per ottenerla dal soggetto al quale sono stati consegnati gli originali della documentazione in parola.
Stante quanto sopra, Controparte_1
è tenuta alla consegna di copia di tutta la
[...] documentazione in suo possesso relativa al contratto di mutuo n. 14397 contestuale alla stipula del contratto in parola e/o intervenuta successivamente e fino al momento della cessione del credito di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 149 del
19.12.2013.
L'esame degli altri motivi di impugnazione formulati dall'appellante rimane assorbito dall'accoglimento del primo e preliminare motivo d'appello in punto di legittimazione passiva dell'odierna appellata che, pertanto, viene confermata.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello viene accolto e l'ordinanza impugnata integralmente riformata.
Conseguentemente, le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sopportate da Parte_1 vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa ed aliquote minime, esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi, e con l'aggiunta della fase di mediazione ante causam) rispettivamente ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M.
147/2022 e sono poste a carico della soccombente
[...]
con distrazione, come Controparte_1 richiesto, in favore dell'officiato procuratore antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del
7 Tribunale di Siena del 22.7.2021 comunicata il 27.7.2021
e resa all'esito della causa ivi iscritta al n.r.g.
689/2021:
1) accoglie l'appello proposto e, in riforma dell'ordinanza impugnata,
2) dichiara tenuta e condanna l'appellata
[...]
(incorporante Consum.it) alla Controparte_1 consegna in favore di dei documenti Parte_1 relativi al contratto di mutuo n. 14397 fino alla data del 19.12.2013;
3) liquida le spese di lite sopportate da Parte_1
[...]
- in euro 1.020,00 per compensi di avvocato ed euro
48,80 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto alla fase di mediazione ante causam
- in euro 2.768,00 per compensi di avvocato ed euro
286,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado
- in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
4) condanna a Controparte_1 rifondere a le suddette spese di Parte_1 lite, con distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario.
Così deciso in Firenze, il 21 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 4 ottobre 2021 al n. 1621 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del Tribunale di Siena del
22.7.2021 comunicata in data 27.7.2021 e resa all'esito della causa ivi iscritta al n.r.g. 689/2021 avente ad oggetto: Contratti bancari – cessione di crediti in blocco promossa da
elettivamente domiciliato in Parte_1
Nocera Inferiore, presso lo studio dell'avv. Livia
Iannicelli, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea
Scarano del Foro di Nocera Inferiore, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in Controparte_1 ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello CP_1 studio dell'avv. Paolo Panzieri che la rappresenta e
1 difende come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellata-
All'udienza del 9-11.7.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare l'ordinanza 702ter cpc, resa nel giudizio r.g.n.689/21, emessa dal Tribunale di Siena il
21-22/7/2021, nel giudizio R.G.N. 689/21, nella sua interezza. Per l'effetto riformare il richiamato provvedimento, accogliendo le seguenti richieste:
- preliminarmente, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento gravato circa la statuizione sulle spese di lite;
- dichiarare l'appello fondato in virtù dei principi esposti in narrativa, accertando la legittimazione passiva dell'appellata alla consegna dei documenti richiesti e l'obbligo alla relativa produzione;
- condannare per l'effetto la convenuta al pagamento integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, nonché delle spese e dei compensi maturati per la fase di mediazione;
il tutto oltre oneri, spese e diritti come per legge, il tutto in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- condannare al pagamento delle spese di causa anche del presente grado di giudizio, sempre oltre oneri, spese
e diritti come per legge, sempre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
2 - pertanto condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.
Per Controparte_1
“piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello promosso da controparte e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
10.3.2021 (RG 689/2021), assumeva di Parte_1 aver stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote di retribuzione mensile con Consum.it e di non aver ricevuto copia né del contratto stesso né altra documentazione relativa. Assumeva, inoltre, di aver chiesto ai sensi dell'art. 119 TUB mediante comunicazione pec a (di seguito Controparte_1 anche solo “ ), che nel frattempo aveva incorporato CP_1
Consum.it, la consegna di copia del contratto predetto e di tutta la documentazione ad esso relativa, senza tuttavia nulla ottenere. Pertanto, agiva giudizialmente onde conseguire quanto richiesto.
Si costituiva la eccependo la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva in quanto, già prima dell'avvenuta fusione per incorporazione di Consum.it in
, il credito di cui Controparte_1 al contratto in parola era stato fatto oggetto di cessione ad (di seguito anche solo Controparte_2
“ ” o “ ”) e, pertanto, la richiesta ex CP_2 CP_2 art. 119 TUB formulata dal nei propri confronti Parte_1 avrebbe dovuto essere indirizzata alla cessionaria, di cui aveva fornito stragiudizialmente contatti mail e pec.
3 Tanto premesso il Tribunale di Siena con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22.7.2021 (comunicata in data
27.7.2021), ritenuta fondata l'eccezione formulata dalla
Banca, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha interposto gravame al fine di ottenere la riforma integrale Parte_1 dell'ordinanza impugnata e l'accertamento della legittimazione passiva in capo a Controparte_1 onde ottenere la consegna della
[...] documentazione richiesta, sulla base di quattro motivi di impugnazione di seguito indicati:
1. Illegittimità della sentenza per aver ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
Cont avanzata da
2. Omessa o comunque errata valutazione delle risultanze processuali e dell'onere della prova 2697
c.c.; mancata applicazione dell'art. 115 CPC
3. Errata valutazione del documento “contratto di
Cont cessione” esibito da , ivi compreso il punto 11.1
4. Erronea valutazione del documento “richiesta ex art. 119 TUB” inoltrata ad allegato con le note CP_2 di trattazione il tutto con vittoria di oneri, spese e diritti come per legge di entrambi i gradi di giudizio e della fase di mediazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello proposto e
[...] la conferma integrale dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di causa.
All'udienza del 9-11.7.2024 celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti
4 i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello, con cui in sintesi viene contestata la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui questa afferma in radice esservi difetto di legittimazione passiva così come eccepito dalla , CP_1 risulta fondato nei termini di cui appresso.
Il caso s'inserisce nell'ambito di una cessione in blocco di crediti bancari cui si applicano la normativa in tema di cartolarizzazione dei crediti – la legge n.
130/1999 – oltre che le disposizioni del Testo unico bancario (D. Lgs. 385/1993).
L'appellante sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. 6.7.2018, n. 17727), che nel caso di specie non sarebbe intervenuta una cessione del rapporto contrattuale, ma una mera cessione del credito con la conseguenza che vi sarebbe una sorta di sdoppiamento della titolarità del contratto rimasto in capo all'originario creditore-cedente ( .it e quindi, CP_4
l'incorporante , Controparte_1 mentre l'esercizio del diritto di credito sarebbe passato al cessionario pertanto, destinataria CP_2 dell'istanza di consegna della documentazione richiesta dal ex art. 119 TUB, e, quindi, legittimata Parte_1 passiva nel conseguente giudizio instaurato per ottenerne la consegna effettiva, non avrebbe potuto che essere la
(incorporante Consum.it originaria cedente) e non CP_1 la cessionaria . Cessionaria che risulta comunque CP_2 essere stata notiziata della richiesta mediante inoltro per conoscenza dell'istanza da parte del Parte_1 medesimo.
Osserva questa Corte come, pur volendosi affermare che, come previsto dalla legge sulla cartolarizzazione,
5 sia avvenuta una cessione dell'intero rapporto e che, pertanto, sarebbe legittimata passiva soltanto la cessionaria, l'art. 1262 c.c. tuttavia prevede che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”, in modo tale che il cessionario abbia a disposizione tutto quanto necessario ai fini dell'esercizio del proprio diritto di credito, e che pertanto di conseguenza il cedente deve fornire la prova dell'avvenuta consegna della documentazione in questione. Non è sufficiente quindi che il cedente si limiti ad affermare quanto in merito previsto dalla legge, perché, onde dare fondamento al proprio difetto di legittimazione passiva, al contempo occorre che venga fornita la prova di aver adempiuto a quanto legislativamente prescritto: prova che, nel caso di specie, la appellata non ha fornito. CP_1
Depone in tal senso anche il dato contrattuale emergente dalla cessione stipulata fra Consum.it e
(cfr. doc. 3 parte convenuta in primo grado) CP_2 che al punto 11.1 prevede l'impegno della cedente a consegnare alla cessionaria la documentazione utile all'esercizio del diritto di credito da parte di quest'ultima (richiamando l'art. 1262 c.c. che prevede il dovere di consegna). La non ha tuttavia né allegato CP_1 né dimostrato che tale consegna sia nei fatti avvenuta.
Inoltre, nella vicenda di cui è causa operano anche ragioni di ordine sostanziale. Infatti, nell'ambito di cessioni di crediti bancari in blocco i rapporti, spesso, sono fatti oggetto di ripetute cessioni nel tempo le cui vicende traslative non risultano sempre agevolmente ricostruibili e delle quali il cliente finisce per non avere contezza. In tale contesto, non appare peregrino esigere dalla banca cedente un dovere di conservazione di copia della documentazione relativa al credito ceduto, o,
6 quantomeno, di farsi parte diligente per ottenerla dal soggetto al quale sono stati consegnati gli originali della documentazione in parola.
Stante quanto sopra, Controparte_1
è tenuta alla consegna di copia di tutta la
[...] documentazione in suo possesso relativa al contratto di mutuo n. 14397 contestuale alla stipula del contratto in parola e/o intervenuta successivamente e fino al momento della cessione del credito di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 149 del
19.12.2013.
L'esame degli altri motivi di impugnazione formulati dall'appellante rimane assorbito dall'accoglimento del primo e preliminare motivo d'appello in punto di legittimazione passiva dell'odierna appellata che, pertanto, viene confermata.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello viene accolto e l'ordinanza impugnata integralmente riformata.
Conseguentemente, le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sopportate da Parte_1 vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa ed aliquote minime, esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi, e con l'aggiunta della fase di mediazione ante causam) rispettivamente ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M.
147/2022 e sono poste a carico della soccombente
[...]
con distrazione, come Controparte_1 richiesto, in favore dell'officiato procuratore antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del
7 Tribunale di Siena del 22.7.2021 comunicata il 27.7.2021
e resa all'esito della causa ivi iscritta al n.r.g.
689/2021:
1) accoglie l'appello proposto e, in riforma dell'ordinanza impugnata,
2) dichiara tenuta e condanna l'appellata
[...]
(incorporante Consum.it) alla Controparte_1 consegna in favore di dei documenti Parte_1 relativi al contratto di mutuo n. 14397 fino alla data del 19.12.2013;
3) liquida le spese di lite sopportate da Parte_1
[...]
- in euro 1.020,00 per compensi di avvocato ed euro
48,80 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto alla fase di mediazione ante causam
- in euro 2.768,00 per compensi di avvocato ed euro
286,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado
- in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
4) condanna a Controparte_1 rifondere a le suddette spese di Parte_1 lite, con distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario.
Così deciso in Firenze, il 21 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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