Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/1/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LORENZO NERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via Mascagni n. 8, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno tra loro separati, libero ciascuno di loro di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con il solo obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza;
2. il figlio minorenne, , verrà affidato ad entrambi i genitori in modo congiunto, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. la prole avrà residenza abituale presso la casa familiare di proprietà della madre di , Parte_1
IG.ra , sita in Seravezza (LU), via A. De Gasperi, 812/A, meglio identificata al Parte_3
Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 31, part. 1561, sub 3, cat. A3, cl. 8 consistenza 6,5 vani, rendita 510,26 (02. Visura per immobile), che resta assegnata al IG. , con Parte_1 collocamento prevalente della prole con il medesimo;
1
4. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minorenne, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
5. si impegna a trasferire la propria formale residenza nel più breve tempo Parte_2 possibile;
6. la madre avrà la facoltà di tenere il figlio minorenne due fine settimana non consecutivi al mese dalle ore 16:00 di Venerdì sino alle ore 20:00 di Domenica, nonché due giorni a settimane alterne dalle ore 16:00 di Martedì alle ore 20:00 di Mercoledì.
Il minore trascorrerà:
- il giorno di Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre;
- le vacanze estive con un genitore l'intero mese di Luglio e con l'altro genitore l'intero mese di
Agosto;
7. il padre provvederà a sostenere in via esclusiva le spese ordinarie per il mantenimento di entrambi i figli;
8. le spese straordinarie documentate, - come definite e disciplinate nell'allegato n. 2 al Protocollo di intesa del Tribunale di Lucca del 07/10/2020, - faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
9. , al fine di contribuire alle spese iniziali cui dovrà far fronte per Parte_1 Parte_2
l'alloggio, verserà alla medesima € 200,00 a mezzo bonifico da effettuarsi l'ultimo giorno feriale del mese a partire dalla data di deposito del presente ricorso e sino al 31/12/2024;
10. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11. entrambi i ricorrenti accettano e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di documenti di riconoscimento validi per l'espatrio del figlio minorenne (carta di identità / passaporto);
12. entrambi i ricorrenti non sono proprietari di diritti reali su beni immobili;
13. i beni mobili di uso e proprietà comune sono già stati di comune accordo divisi ed i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
14. le spese relative alla presente procedura sono a carico del IG. Pt_1
15. i ricorrenti riconoscono, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tutti gli altri rapporti economici e patrimoniali, e che, pertanto, con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 9), entrambi danno atto di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 10/3/2003, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il Per_2 Per_1
23/12/2006), anch'egli divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Parte_4
per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
[...]
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, le spese di lite sono interamente a carico del sig. Pt_1
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Seravezza (LU) in data 10/3/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 2, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno
2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite interamente a carico di Parte_1
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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