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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 239/2024 RG promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA GENOVA 10 ALGHERO presso lo studio dell'avv. CARBONI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti, unitamente agli avv. CARBONI ALESSANDRA e ARCA GAVINUCCIA appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in VIA M. COGONI 14 NUORO presso lo studio dell'avv. PULEDDA ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti
appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la sorella Parte_1
e, dedotto che i defunti genitori e Controparte_1 Controparte_2
avevano disposto mortis causa o Persona_1 proprietà, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia dei testamenti redatti in lesione della quota di legittima ad essa riservata. L'attrice allegava a sostegno della domanda che i genitori avevano lasciato a
, a titolo di legato, due appartamenti siti nel Comune di Nuoro Controparte_1 costituenti l'intero asse ereditario con l'onere in capo alla medesima convenuta di assistere per tutta la vita la sorella disabile la quale era, invece, Per_2 pienamente autosufficiente e titolare di emolumenti pubblici. Pertanto, previa stima del valore dei beni immobili oggetto delle disposizioni testamentarie, insisteva nella domanda di restituzione della quota di legittima ad essa riservata ex art. 537 comma 2 c.c.
, regolarmente costituita in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda perché infondata in fatto e diritto, eccependo, in particolare, che necessitava di assistenza continua poiché affetta dalla sindrome Parte_2 di Down e che la stessa era l'unica ad occuparsene dalla morte dei genitori. In via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, la convenuta chiedeva di quantificare la lesione della quota di legittima spettante alla sorella sulla differenza tra il valore dei beni relitti ed il Pt_1 valore/costo/peso dell'onere posto a suo carico. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza tecnica, con sentenza n. 683/2023, pubblicata il 14.12.2023, rigettava le domande proposte dall'attrice regolando le spese secondo soccombenza comprese quelle di c.t.u. Il tribunale, in particolare, accertata la patologia invalidante di cui era affetta ed il valore del compendio ereditario in esito alla consulenza Parte_2 va che non poteva ravvisarsi alcuna lesione della legittima in capo all'attrice, in quanto l'onere imposto alla convenuta superava il valore del compendio ereditario oggetto delle due disposizioni testamentarie.
ha proposto appello lamentando, con un unico motivo di Parte_1 gravame, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto in materia insistendo per la riforma integrale della sentenza, previa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della stessa.
, regolarmente costituita, ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità del gravame notificato oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c., insistendo, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione. Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha proposto a sua volta appello incidentale lamentando la falsa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 556 c.p.c. non avendo lo stesso proceduto alla collazione ereditaria delle donazioni ricevute da da parte dei genitori. Parte_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile. L'art. 327 c.p.c., rubricato “decadenza dall'impugnazione”, dispone che
“Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. In tema di decorrenza dei termini processuali, la Cassazione (n. 3372/2022) ha avuto modo di precisare che il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre
“dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione” (cfr. anche Cass. n. 2829/2023). Orbene, nel caso di specie, la sentenza n. 683/2023 risulta pubblicata in data 14.12.2023, come si evince chiaramente dal deposito telematico della stessa, e non il 15.12.2023, come dedotto dagli appellanti. Pertanto, non essendo stata notificata a cura delle parti, l'appello doveva essere proposto entro il 14.6.2023 mentre l'atto di citazione è stato notificato a mezzo posta certificata solo in data 17.6.2024 ovvero a termine ormai spirato (cfr. docc. allegati alla comparsa di costituzione;
doc. 1 atto di appello notificato;
doc. 2 sentenza impugnata;
doc. 3 pec di notifica atto di appello). Sul punto è appena il caso di osservare che non può ritenersi applicabile l'art. 155 commi 3 e 4 cpc, secondo cui per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato la scadenza è prorogata di diritto il giorno seguente non festivo, in quanto il termine ultimo per la notifica non era festivo e cadeva di venerdì. Conseguentemente l'atto di appello va dichiarato inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c., risultando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 683/2023, pubblicata il 14.12.2023 d ro;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata , che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre Controparte_1
15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14.2.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA GENOVA 10 ALGHERO presso lo studio dell'avv. CARBONI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti, unitamente agli avv. CARBONI ALESSANDRA e ARCA GAVINUCCIA appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in VIA M. COGONI 14 NUORO presso lo studio dell'avv. PULEDDA ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti
appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la sorella Parte_1
e, dedotto che i defunti genitori e Controparte_1 Controparte_2
avevano disposto mortis causa o Persona_1 proprietà, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia dei testamenti redatti in lesione della quota di legittima ad essa riservata. L'attrice allegava a sostegno della domanda che i genitori avevano lasciato a
, a titolo di legato, due appartamenti siti nel Comune di Nuoro Controparte_1 costituenti l'intero asse ereditario con l'onere in capo alla medesima convenuta di assistere per tutta la vita la sorella disabile la quale era, invece, Per_2 pienamente autosufficiente e titolare di emolumenti pubblici. Pertanto, previa stima del valore dei beni immobili oggetto delle disposizioni testamentarie, insisteva nella domanda di restituzione della quota di legittima ad essa riservata ex art. 537 comma 2 c.c.
, regolarmente costituita in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda perché infondata in fatto e diritto, eccependo, in particolare, che necessitava di assistenza continua poiché affetta dalla sindrome Parte_2 di Down e che la stessa era l'unica ad occuparsene dalla morte dei genitori. In via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, la convenuta chiedeva di quantificare la lesione della quota di legittima spettante alla sorella sulla differenza tra il valore dei beni relitti ed il Pt_1 valore/costo/peso dell'onere posto a suo carico. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza tecnica, con sentenza n. 683/2023, pubblicata il 14.12.2023, rigettava le domande proposte dall'attrice regolando le spese secondo soccombenza comprese quelle di c.t.u. Il tribunale, in particolare, accertata la patologia invalidante di cui era affetta ed il valore del compendio ereditario in esito alla consulenza Parte_2 va che non poteva ravvisarsi alcuna lesione della legittima in capo all'attrice, in quanto l'onere imposto alla convenuta superava il valore del compendio ereditario oggetto delle due disposizioni testamentarie.
ha proposto appello lamentando, con un unico motivo di Parte_1 gravame, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto in materia insistendo per la riforma integrale della sentenza, previa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della stessa.
, regolarmente costituita, ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità del gravame notificato oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c., insistendo, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione. Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha proposto a sua volta appello incidentale lamentando la falsa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 556 c.p.c. non avendo lo stesso proceduto alla collazione ereditaria delle donazioni ricevute da da parte dei genitori. Parte_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile. L'art. 327 c.p.c., rubricato “decadenza dall'impugnazione”, dispone che
“Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. In tema di decorrenza dei termini processuali, la Cassazione (n. 3372/2022) ha avuto modo di precisare che il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre
“dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione” (cfr. anche Cass. n. 2829/2023). Orbene, nel caso di specie, la sentenza n. 683/2023 risulta pubblicata in data 14.12.2023, come si evince chiaramente dal deposito telematico della stessa, e non il 15.12.2023, come dedotto dagli appellanti. Pertanto, non essendo stata notificata a cura delle parti, l'appello doveva essere proposto entro il 14.6.2023 mentre l'atto di citazione è stato notificato a mezzo posta certificata solo in data 17.6.2024 ovvero a termine ormai spirato (cfr. docc. allegati alla comparsa di costituzione;
doc. 1 atto di appello notificato;
doc. 2 sentenza impugnata;
doc. 3 pec di notifica atto di appello). Sul punto è appena il caso di osservare che non può ritenersi applicabile l'art. 155 commi 3 e 4 cpc, secondo cui per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato la scadenza è prorogata di diritto il giorno seguente non festivo, in quanto il termine ultimo per la notifica non era festivo e cadeva di venerdì. Conseguentemente l'atto di appello va dichiarato inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c., risultando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 683/2023, pubblicata il 14.12.2023 d ro;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata , che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre Controparte_1
15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14.2.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi