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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV RR presidente
Biagio Politano consigliere
NN IA RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2177/019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: ), in proprio e quali eredi di
[...] C.F._2 [...]
, difesi dall'avvocato Ettore Zagarese Per_1
Parte appellante e
(P. I.V.A. ), Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Vincenzo Larocca
Parte appellata
(C.F.: , difeso dall'avvocato Controparte_3 C.F._3
IM PA
1 Parte appellata
(C.F.: ), difeso dall'avvocato Controparte_4 C.F._4
CE LA
Parte appellata
(P. I.V.A. , difesa Controparte_5 P.IVA_2
dall'avvocato CE Corina
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Voglia l'on le Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza rigettata, accogliere il presente appello e riformare la sentenza gravata n. 261/2019 emessa dal Tribunale Civile di
TR nel procedimento civile 662/2013, e per l'effetto dichiarare:
1. la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei medici Dott.
e Dott. , in ordine al decesso del Controparte_6 Controparte_4
Sig. ; Pt_1
2. Accertare e dichiarare, comunque, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell in persona Controparte_2
del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore in solido con i sanitari Dott. ed il Dott. che hanno Controparte_3 Controparte_4
avuto in cura il Sig. ; Persona_2
3. Conseguentemente, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni morali subiti dai sigg. Parte_1
e , anche nella qualità di eredi della propria madre
[...] Controparte_1
quantificati complessivamente in € 1.000.000.00 o nella Persona_1
somma, maggiore o minore, che l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro riterrà di ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2 4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porsi a carico dell'Erario perché la parte ha fatto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio”.
Per l : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_7
contrariis rejectis, rigettare, nel merito, l'avverso atto di citazione in appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_3
ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, previo rigetto dell'atto di citazione in appello dichiararlo inammissibile ovvero rigettare in toto l'avverso appello infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la statuizione emessa sentenza resa dal Tribunale Civile di TR n.261/2019 nel procedimento n.662/2013 r.g. emessa e pubblicata in data 03.10.2019 e conseguentemente condannare gli appellanti - così come richiesto nel primo grado di giudizio - al pagamento in favore del Dott. CP_3
dell'integrale rifusione in favore degli Appellati delle spese e dei
[...]
compensi professionali ex D.M n. 55/2014 del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per “Voglia l'adita Corte d'Appello di Controparte_4
Catanzaro, cotrariis reiectis, rigettare l'atto di appello e confermare in toto la sentenza impugnata nr 261/2019 emessa dal Tribunale di
TR, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto antistatario procuratore costituito.”
3 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_5
d'Appello adita:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'appello inammissibile non avendo gli istanti rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 del Decreto Sviluppo, D.L. 38/2012, convertito con L. 134/2012 e, comunque, ai sensi degli art.348 bis e ter
c.p.c. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione della ai sensi degli artt. 324-327 e 329 c.p.c.; Controparte_8
3) nel merito, rigettare l'appello in quanto del tutto privo di valido fondamento:
- in via subordinata, in caso di riforma della sentenza gravata ci si riporta, in punto di eccezioni preliminari, così come nel merito alle conclusioni rassegnate in primo grado che si seguito si riportano: ”-in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dal
Dott. nei confronti della oggi CP_3 Controparte_9 [...]
CP_8
- in via subordinata, ma sempre preliminare al merito, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della polizza invocata per violazione della clausola c.d. “claims made”;
- nel merito, rigettare la domanda attrice avanzata nei confronti del Dott. perché assolutamente infondata in fatto ed Controparte_3
in diritto;
- in via di estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice e della conseguente domanda di manleva, contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà in corso di causa ed, in ogni caso, entro i limiti di massimale
4 di polizza, considerate le eventuali franchigie e, comunque, nei limiti della quota del 32% in capo alla da intendersi, Controparte_9
comunque in ragione di un quinto dell'intero ammontare”.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e - la Persona_1 Controparte_1 Parte_1
prima madre e i secondi fratelli germani di - hanno citato Persona_2
in giudizio i medici e , nonché Controparte_3 Controparte_4
l' , per sentirli condannare al Controparte_2
risarcimento del danno morale subito a seguito del decesso del loro congiunto avvenuto il 25.8.2008 a causa di un'aritmia Persona_2
per insufficienza del ventricolo sinistro dovuta a sindrome dismetabolica o sindrome X, asseritamente indotta e aggravata dall'assunzione prolungata e non monitorata del farmaco Zyprexa.
Avevano dedotto che lo psichiatra dottor aveva CP_3
prescritto il suddetto farmaco nel 2004 a seguito del riscontro di un
“disturbo schizotipico di personalità in soggetto affetto da lieve ritardo mentale”; alla prescrizione specialistica era seguita la prescrizione prolungata con ricetta mutuabile da parte del medico di medicina generale dottor fino a quattro giorni prima dell'evento morte. Controparte_4
Si era costituito in giudizio eccependo in via Controparte_3
preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori, nonché la proposizione della medesima domanda risarcitoria già nel giudizio penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere;
argomentando nel merito per l'insussistenza del nesso causale tra la propria condotta e l'evento morte, avendo prescritto il farmaco quattro anni prima della morte di;
proponendo domanda riconvenzionale ai sensi Persona_2
dell'art. 96 c.p.c.
5 autorizzato, aveva chiamato in causa in garanzia Controparte_3
la quale, costituitasi, aveva eccepito in via Controparte_5
preliminare la prescrizione del diritto assicurativo vantato dal sanitario per effetto della clausola claim's made contenuta nel contratto;
nel merito aveva argomentato per l'esclusione della responsabilità del sanitario per l'evento morte.
L si era costituita, negando la condotta colposa o Controparte_7
negligente dei sanitari convenuti.
si era costituito, contestando la sussistenza di Controparte_4
una condotta colposa a lui imputabile, nonché il quantum debeatur.
Assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 261/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 3.10.2024 a definizione del giudizio n.
n. 662/2013 r.g.a.c., il Tribunale di TR aveva rigettato la domanda, per difetto di allegazione del rapporto di parentela in relazione a e per difetto di prova in ordine alla compromissione in Persona_1
peius della vita dei danneggiati a seguito della morte del de cuius in relazione agli attori . Pt_1
Atteso il rigetto della domanda, il tribunale aveva dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta nei confronti della compagnia assicuratrice CP_5
e hanno impugnato la Parte_1 Controparte_1
sentenza, in proprio e quali eredi di , lamentandone Persona_3
l'erroneità poiché avevano chiesto il risarcimento del danno morale che si basa anche su presunzioni, poiché dalla consulenza tecnica sarebbe emerso il nesso causale tra condotta del medico e l'evento morte, poiché
i rapporti di parentela erano provati in quanto si erano qualificati madre e fratelli di nel procedimento penale. Persona_2
6 Si è costituita l Controparte_2
argomentando per il rigetto dell'appello.
Si è costituito anche deducendo l'infondatezza Controparte_3
dell'impugnazione.
Si è, altresì, costituito argomentando per Controparte_4
l'infondatezza dell'appello.
Si è costituita, infine, l' eccependo Controparte_5
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla domanda di manleva;
ha argomentato nel merito per il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
In via preliminare occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Infondata è l'impugnazione relativamente alla posizione di
[...]
e, dunque, degli appellanti quali suoi eredi. Per_1
La corte condivide, in parte qua, la decisione del giudice di primo grado: aveva agito in giudizio qualificandosi erede di Persona_1
e chiedendo il risarcimento iure proprio dei danni morali Persona_2
sofferti per la morte di quest'ultimo, senza tuttavia specificare la natura del legame parentale, né provare in giudizio la qualità di erede.
In difetto di tale presupposto, non può che essere rigettata la domanda degli appellanti quali eredi di . Persona_1
7 In relazione all'appello proposto da e Parte_1
iure proprio, esso è parzialmente fondato. Controparte_1
Il danno di cui gli appellanti hanno chiesto il risarcimento è il c.d. danno parentale;
con tale espressione si fa riferimento all'ipotesi di perdita di un prossimo congiunto, che genera una condizione di vuoto esistenziale nei familiari, che non possono godere della presenza del defunto e continuare a vivere la relazione affettiva.
La giurisprudenza si è espressa più volte nel senso che è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un FR o di un genitore, e dunque nel caso specifico è indubbio che gli appellanti abbiano sofferto il vuoto esistenziale cui si accennava.
Orbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, il consulente nominato, con procedimento logico immune da vizi che la corte condivide, è giunto alla conclusione che per il decesso di Per_2
- avvenuto per “arresto cardiocircolatorio irreversibile da edema
[...]
polmonare acuto secondario ad insufficienza ventricolare sinistra, in soggetto affetto da sindrome metabolica e con anamnesi positiva per disturbi psichici in continua terapia farmacologica con olanzapina” –
“nessun concreto rilievo può essere mosso al dottore Controparte_10
il quale risulta aver avuto in cura a far data dal Persona_2
17/02/2004, verosimilmente durante una fase acuta della malattia (con prescrizione di zyprexa® cpr 10 mg, haldol® gocce 2 mg/ml e disipal® cpr), e non oltre il 24/11/2004”.
Effettivamente la brevità del periodo di cura e la distanza temporale rispetto al decesso – pari a circa 4 anni - inducono a escludere un contributo causale del dottor nel decesso di . CP_3 Persona_2
Il consulente, in relazione alla posizione del dottor , ha, CP_4
invece, concluso nei seguenti termini: “E', di certo, censurabile la
8 condotta omissiva del dottore il quale ha continuato Controparte_4
a prescrivere al proprio paziente l'olanzapina, per oltre quattro anni, fino
a quattro giorni prima della morte, senza mai sottoporlo ad alcun esame laboratoristico emato-clinico (al fine di valutare i metabolismi glucidico
e lipidico, i quadri ematologico ed elettrolitico e le funzionalità epatica e renale) né richiedere consulenze cardiologica (per monitorare i fattori di rischio cardiovascolare) e dietologica (per aiutarlo a ridurre il peso corporeo e modificare lo stile di vita). La sua responsabilità deriva dal non aver uniformato il proprio operato alle linee guida, validate dalla
Comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed alle “buone pratiche”, collaudate nella quotidiana pratica clinica, e per essersi discostato da quelle regole di comportamento che la maggioranza dei suoi colleghi, di media preparazione, avrebbe osservato dinanzi allo stesso caso. Norme specifiche derivano, oltre che dalla Legge 833/78 e dalle norme della Convenzione per la Medicina Generale16, dall'articolo
12 del Codice di Deontologia Medica : “[…] Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici
e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.[…]”. In concreto, era affetto da una condizione Persona_2
di dismetabolismo cronico e la quotidiana assunzione del farmaco se, per le sue caratteristiche intrinseche, non ha autonomamente determinato la sindrome metabolica, con i suoi effetti collaterali e reazioni avverse, ha avuto, di certo, concorso nella sua progressione. Pertanto, dubbio non sussiste nell'esprimere un giudizio, ancorato a generalizzazioni scientificamente valide, di probabilità (“è più probabile che non”) : il comportamento omissivo del dottore ha aumentato le CP_4
9 condizioni di rischio di progressione della patologia cardiovascolare ed ha, quindi, almeno concausato la morte di .” (pagine 39 e Persona_2
40 relazione peritale).
Ne discende che la domanda di risarcimento del danno degli appellanti è infondata nei confronti del dottor mentre è CP_3
fondata nei confronti del dottor e dell CP_4 Controparte_2
, i quali devono essere condannati in solido al risarcimento del
[...]
danno.
La domanda di manleva e le difese della sono assorbite dal CP_5
rigetto dell'appello nei confronti di Controparte_3
Per quanto concerne la quantificazione del danno, nell'applicare le
Tabelle del tribunale di Milano occorre valutare l'età della vittima (38 anni), quella dei danneggiati (61 e 59 anni), la presenza di altri familiari
(la madre e un'altra sorella al momento del decesso), nonché la convivenza e la sua durata, oltre all'intensità del vincolo.
Orbene, nel caso di specie non è stata provata la convivenza né
l'intensità del vincolo affettivo, pertanto, in applicazione dei predetti criteri, ritiene la corte di dover riconoscere a e a Parte_1
il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita Controparte_1
del FR , pari a € 59.430,00 per la prima e a € 62.826,00 Persona_2
per il secondo.
Su tali somme devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e il dottor e con CP_10 CP_5
condanna degli appellanti a pagare a ciascuno degli appellati vittoriosi le spese di lite pari a € 7.160 per onorari per ogni parte, in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non complessità delle difese – dello
10 scaglione di riferimento avuto riguardo al decisum (da € 52.001 a €
260.000).
La corte ritiene di dover compensare per 1/3 le spese di lite tra gli appellanti e gli appellati parzialmente soccombenti e CP_7 CP_4
), atteso il rigetto della domanda quali eredi di ,
[...] Persona_1
ponendo i restanti 2/3 a carico di e;
tali spese CP_7 Controparte_4
spese sono liquidate per l'intero in complessivi € 7.160 in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non complessità delle difese – dello scaglione di riferimento avuto riguardo al decisum (da € 52.001 a €
260.000), da distrarre a favore dello Stato per Parte_1
attesa la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per quanto concerne le spese del giudizio di primo grado, esse vengono riformate nei rapporti tra attori e convenuti soccombenti, dovendosi aver riguardo all'esito della lite, in applicazione dei parametri di riferimento ratione temporis applicabili e dei criteri già indicati per le spese d'appello, mentre non possono essere riformate nei rapporti tra attori e convenuti vittoriosi, non essendo stata la compensazione delle spese oggetto di appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l e , Controparte_7 Controparte_4
in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale per la perdita del FR , la somma di € 59.430,00 a favore Persona_2
di e la somma di € 62.826,00 a favore di Parte_1
oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Controparte_1
soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
11 - condanna l e a pagare a favore di Controparte_7 Controparte_4
e le spese di lite del primo Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.245,00, di cui € 450,00 per spese ed € 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio – liquidate per l'intero in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge - tra gli appellanti e l e , condannando questi Controparte_7 Controparte_4
ultimi al pagamento dei restanti 2/3 a favore degli appellanti, con distrazione a favore dello Stato per l'appellante Parte_1
- condanna gli appellanti a rifondere a e a Controparte_3 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_5
per ogni parte appellata vittoriosa in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario per l'appellato CP_3
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre
2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN IA RC LV RR
12
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV RR presidente
Biagio Politano consigliere
NN IA RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2177/019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: ), in proprio e quali eredi di
[...] C.F._2 [...]
, difesi dall'avvocato Ettore Zagarese Per_1
Parte appellante e
(P. I.V.A. ), Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Vincenzo Larocca
Parte appellata
(C.F.: , difeso dall'avvocato Controparte_3 C.F._3
IM PA
1 Parte appellata
(C.F.: ), difeso dall'avvocato Controparte_4 C.F._4
CE LA
Parte appellata
(P. I.V.A. , difesa Controparte_5 P.IVA_2
dall'avvocato CE Corina
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Voglia l'on le Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza rigettata, accogliere il presente appello e riformare la sentenza gravata n. 261/2019 emessa dal Tribunale Civile di
TR nel procedimento civile 662/2013, e per l'effetto dichiarare:
1. la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei medici Dott.
e Dott. , in ordine al decesso del Controparte_6 Controparte_4
Sig. ; Pt_1
2. Accertare e dichiarare, comunque, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell in persona Controparte_2
del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore in solido con i sanitari Dott. ed il Dott. che hanno Controparte_3 Controparte_4
avuto in cura il Sig. ; Persona_2
3. Conseguentemente, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni morali subiti dai sigg. Parte_1
e , anche nella qualità di eredi della propria madre
[...] Controparte_1
quantificati complessivamente in € 1.000.000.00 o nella Persona_1
somma, maggiore o minore, che l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro riterrà di ragione e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2 4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porsi a carico dell'Erario perché la parte ha fatto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio”.
Per l : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_7
contrariis rejectis, rigettare, nel merito, l'avverso atto di citazione in appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_3
ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, previo rigetto dell'atto di citazione in appello dichiararlo inammissibile ovvero rigettare in toto l'avverso appello infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la statuizione emessa sentenza resa dal Tribunale Civile di TR n.261/2019 nel procedimento n.662/2013 r.g. emessa e pubblicata in data 03.10.2019 e conseguentemente condannare gli appellanti - così come richiesto nel primo grado di giudizio - al pagamento in favore del Dott. CP_3
dell'integrale rifusione in favore degli Appellati delle spese e dei
[...]
compensi professionali ex D.M n. 55/2014 del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per “Voglia l'adita Corte d'Appello di Controparte_4
Catanzaro, cotrariis reiectis, rigettare l'atto di appello e confermare in toto la sentenza impugnata nr 261/2019 emessa dal Tribunale di
TR, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto antistatario procuratore costituito.”
3 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_5
d'Appello adita:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'appello inammissibile non avendo gli istanti rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 del Decreto Sviluppo, D.L. 38/2012, convertito con L. 134/2012 e, comunque, ai sensi degli art.348 bis e ter
c.p.c. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione della ai sensi degli artt. 324-327 e 329 c.p.c.; Controparte_8
3) nel merito, rigettare l'appello in quanto del tutto privo di valido fondamento:
- in via subordinata, in caso di riforma della sentenza gravata ci si riporta, in punto di eccezioni preliminari, così come nel merito alle conclusioni rassegnate in primo grado che si seguito si riportano: ”-in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dal
Dott. nei confronti della oggi CP_3 Controparte_9 [...]
CP_8
- in via subordinata, ma sempre preliminare al merito, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della polizza invocata per violazione della clausola c.d. “claims made”;
- nel merito, rigettare la domanda attrice avanzata nei confronti del Dott. perché assolutamente infondata in fatto ed Controparte_3
in diritto;
- in via di estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice e della conseguente domanda di manleva, contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà in corso di causa ed, in ogni caso, entro i limiti di massimale
4 di polizza, considerate le eventuali franchigie e, comunque, nei limiti della quota del 32% in capo alla da intendersi, Controparte_9
comunque in ragione di un quinto dell'intero ammontare”.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e - la Persona_1 Controparte_1 Parte_1
prima madre e i secondi fratelli germani di - hanno citato Persona_2
in giudizio i medici e , nonché Controparte_3 Controparte_4
l' , per sentirli condannare al Controparte_2
risarcimento del danno morale subito a seguito del decesso del loro congiunto avvenuto il 25.8.2008 a causa di un'aritmia Persona_2
per insufficienza del ventricolo sinistro dovuta a sindrome dismetabolica o sindrome X, asseritamente indotta e aggravata dall'assunzione prolungata e non monitorata del farmaco Zyprexa.
Avevano dedotto che lo psichiatra dottor aveva CP_3
prescritto il suddetto farmaco nel 2004 a seguito del riscontro di un
“disturbo schizotipico di personalità in soggetto affetto da lieve ritardo mentale”; alla prescrizione specialistica era seguita la prescrizione prolungata con ricetta mutuabile da parte del medico di medicina generale dottor fino a quattro giorni prima dell'evento morte. Controparte_4
Si era costituito in giudizio eccependo in via Controparte_3
preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori, nonché la proposizione della medesima domanda risarcitoria già nel giudizio penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere;
argomentando nel merito per l'insussistenza del nesso causale tra la propria condotta e l'evento morte, avendo prescritto il farmaco quattro anni prima della morte di;
proponendo domanda riconvenzionale ai sensi Persona_2
dell'art. 96 c.p.c.
5 autorizzato, aveva chiamato in causa in garanzia Controparte_3
la quale, costituitasi, aveva eccepito in via Controparte_5
preliminare la prescrizione del diritto assicurativo vantato dal sanitario per effetto della clausola claim's made contenuta nel contratto;
nel merito aveva argomentato per l'esclusione della responsabilità del sanitario per l'evento morte.
L si era costituita, negando la condotta colposa o Controparte_7
negligente dei sanitari convenuti.
si era costituito, contestando la sussistenza di Controparte_4
una condotta colposa a lui imputabile, nonché il quantum debeatur.
Assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 261/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 3.10.2024 a definizione del giudizio n.
n. 662/2013 r.g.a.c., il Tribunale di TR aveva rigettato la domanda, per difetto di allegazione del rapporto di parentela in relazione a e per difetto di prova in ordine alla compromissione in Persona_1
peius della vita dei danneggiati a seguito della morte del de cuius in relazione agli attori . Pt_1
Atteso il rigetto della domanda, il tribunale aveva dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta nei confronti della compagnia assicuratrice CP_5
e hanno impugnato la Parte_1 Controparte_1
sentenza, in proprio e quali eredi di , lamentandone Persona_3
l'erroneità poiché avevano chiesto il risarcimento del danno morale che si basa anche su presunzioni, poiché dalla consulenza tecnica sarebbe emerso il nesso causale tra condotta del medico e l'evento morte, poiché
i rapporti di parentela erano provati in quanto si erano qualificati madre e fratelli di nel procedimento penale. Persona_2
6 Si è costituita l Controparte_2
argomentando per il rigetto dell'appello.
Si è costituito anche deducendo l'infondatezza Controparte_3
dell'impugnazione.
Si è, altresì, costituito argomentando per Controparte_4
l'infondatezza dell'appello.
Si è costituita, infine, l' eccependo Controparte_5
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla domanda di manleva;
ha argomentato nel merito per il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
In via preliminare occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Infondata è l'impugnazione relativamente alla posizione di
[...]
e, dunque, degli appellanti quali suoi eredi. Per_1
La corte condivide, in parte qua, la decisione del giudice di primo grado: aveva agito in giudizio qualificandosi erede di Persona_1
e chiedendo il risarcimento iure proprio dei danni morali Persona_2
sofferti per la morte di quest'ultimo, senza tuttavia specificare la natura del legame parentale, né provare in giudizio la qualità di erede.
In difetto di tale presupposto, non può che essere rigettata la domanda degli appellanti quali eredi di . Persona_1
7 In relazione all'appello proposto da e Parte_1
iure proprio, esso è parzialmente fondato. Controparte_1
Il danno di cui gli appellanti hanno chiesto il risarcimento è il c.d. danno parentale;
con tale espressione si fa riferimento all'ipotesi di perdita di un prossimo congiunto, che genera una condizione di vuoto esistenziale nei familiari, che non possono godere della presenza del defunto e continuare a vivere la relazione affettiva.
La giurisprudenza si è espressa più volte nel senso che è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un FR o di un genitore, e dunque nel caso specifico è indubbio che gli appellanti abbiano sofferto il vuoto esistenziale cui si accennava.
Orbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, il consulente nominato, con procedimento logico immune da vizi che la corte condivide, è giunto alla conclusione che per il decesso di Per_2
- avvenuto per “arresto cardiocircolatorio irreversibile da edema
[...]
polmonare acuto secondario ad insufficienza ventricolare sinistra, in soggetto affetto da sindrome metabolica e con anamnesi positiva per disturbi psichici in continua terapia farmacologica con olanzapina” –
“nessun concreto rilievo può essere mosso al dottore Controparte_10
il quale risulta aver avuto in cura a far data dal Persona_2
17/02/2004, verosimilmente durante una fase acuta della malattia (con prescrizione di zyprexa® cpr 10 mg, haldol® gocce 2 mg/ml e disipal® cpr), e non oltre il 24/11/2004”.
Effettivamente la brevità del periodo di cura e la distanza temporale rispetto al decesso – pari a circa 4 anni - inducono a escludere un contributo causale del dottor nel decesso di . CP_3 Persona_2
Il consulente, in relazione alla posizione del dottor , ha, CP_4
invece, concluso nei seguenti termini: “E', di certo, censurabile la
8 condotta omissiva del dottore il quale ha continuato Controparte_4
a prescrivere al proprio paziente l'olanzapina, per oltre quattro anni, fino
a quattro giorni prima della morte, senza mai sottoporlo ad alcun esame laboratoristico emato-clinico (al fine di valutare i metabolismi glucidico
e lipidico, i quadri ematologico ed elettrolitico e le funzionalità epatica e renale) né richiedere consulenze cardiologica (per monitorare i fattori di rischio cardiovascolare) e dietologica (per aiutarlo a ridurre il peso corporeo e modificare lo stile di vita). La sua responsabilità deriva dal non aver uniformato il proprio operato alle linee guida, validate dalla
Comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed alle “buone pratiche”, collaudate nella quotidiana pratica clinica, e per essersi discostato da quelle regole di comportamento che la maggioranza dei suoi colleghi, di media preparazione, avrebbe osservato dinanzi allo stesso caso. Norme specifiche derivano, oltre che dalla Legge 833/78 e dalle norme della Convenzione per la Medicina Generale16, dall'articolo
12 del Codice di Deontologia Medica : “[…] Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici
e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.[…]”. In concreto, era affetto da una condizione Persona_2
di dismetabolismo cronico e la quotidiana assunzione del farmaco se, per le sue caratteristiche intrinseche, non ha autonomamente determinato la sindrome metabolica, con i suoi effetti collaterali e reazioni avverse, ha avuto, di certo, concorso nella sua progressione. Pertanto, dubbio non sussiste nell'esprimere un giudizio, ancorato a generalizzazioni scientificamente valide, di probabilità (“è più probabile che non”) : il comportamento omissivo del dottore ha aumentato le CP_4
9 condizioni di rischio di progressione della patologia cardiovascolare ed ha, quindi, almeno concausato la morte di .” (pagine 39 e Persona_2
40 relazione peritale).
Ne discende che la domanda di risarcimento del danno degli appellanti è infondata nei confronti del dottor mentre è CP_3
fondata nei confronti del dottor e dell CP_4 Controparte_2
, i quali devono essere condannati in solido al risarcimento del
[...]
danno.
La domanda di manleva e le difese della sono assorbite dal CP_5
rigetto dell'appello nei confronti di Controparte_3
Per quanto concerne la quantificazione del danno, nell'applicare le
Tabelle del tribunale di Milano occorre valutare l'età della vittima (38 anni), quella dei danneggiati (61 e 59 anni), la presenza di altri familiari
(la madre e un'altra sorella al momento del decesso), nonché la convivenza e la sua durata, oltre all'intensità del vincolo.
Orbene, nel caso di specie non è stata provata la convivenza né
l'intensità del vincolo affettivo, pertanto, in applicazione dei predetti criteri, ritiene la corte di dover riconoscere a e a Parte_1
il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita Controparte_1
del FR , pari a € 59.430,00 per la prima e a € 62.826,00 Persona_2
per il secondo.
Su tali somme devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e il dottor e con CP_10 CP_5
condanna degli appellanti a pagare a ciascuno degli appellati vittoriosi le spese di lite pari a € 7.160 per onorari per ogni parte, in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non complessità delle difese – dello
10 scaglione di riferimento avuto riguardo al decisum (da € 52.001 a €
260.000).
La corte ritiene di dover compensare per 1/3 le spese di lite tra gli appellanti e gli appellati parzialmente soccombenti e CP_7 CP_4
), atteso il rigetto della domanda quali eredi di ,
[...] Persona_1
ponendo i restanti 2/3 a carico di e;
tali spese CP_7 Controparte_4
spese sono liquidate per l'intero in complessivi € 7.160 in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non complessità delle difese – dello scaglione di riferimento avuto riguardo al decisum (da € 52.001 a €
260.000), da distrarre a favore dello Stato per Parte_1
attesa la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per quanto concerne le spese del giudizio di primo grado, esse vengono riformate nei rapporti tra attori e convenuti soccombenti, dovendosi aver riguardo all'esito della lite, in applicazione dei parametri di riferimento ratione temporis applicabili e dei criteri già indicati per le spese d'appello, mentre non possono essere riformate nei rapporti tra attori e convenuti vittoriosi, non essendo stata la compensazione delle spese oggetto di appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l e , Controparte_7 Controparte_4
in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale per la perdita del FR , la somma di € 59.430,00 a favore Persona_2
di e la somma di € 62.826,00 a favore di Parte_1
oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Controparte_1
soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
11 - condanna l e a pagare a favore di Controparte_7 Controparte_4
e le spese di lite del primo Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.245,00, di cui € 450,00 per spese ed € 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio – liquidate per l'intero in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge - tra gli appellanti e l e , condannando questi Controparte_7 Controparte_4
ultimi al pagamento dei restanti 2/3 a favore degli appellanti, con distrazione a favore dello Stato per l'appellante Parte_1
- condanna gli appellanti a rifondere a e a Controparte_3 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_5
per ogni parte appellata vittoriosa in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario per l'appellato CP_3
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre
2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN IA RC LV RR
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