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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/11/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
ER IL SQ PRESIDENTE
LI DR CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 152/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to DEFILIPPI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv.to FANTINO P.IVA_1
MASSIMILIANO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 29/10/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova il Sig. Parte_1
premesso di aver aderito alla c.d. rottamazione di cui all'art. 1 commi 231 e segg. della L. n. 197/22 e di aver ricevuto in data
28/02/2023 da Agenzia delle Entrate – Riscossione la comunicazione delle somme conseguentemente dovute, pari a complessivi €. 24.685,01 (con due prime rate rispettivamente di
€. 2.554,59 e €. 2.548,74), con esclusione dalla definizione della somma di €. 26.259,72, in quanto relativa a carichi successivi al
30 giugno 2022, ha proposto opposizione a tale comunicazione sostenendo:
- la violazione dell'art. 53, Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità;
- la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione per difetto di notifica degli stessi, con conseguente prescrizione dei crediti in essi portati;
- la nullità o illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione;
- l'annullamento ex lege dei carichi di importo residuo fino a
1000 euro;
- l'illegittima esclusione dalla c.d. rottamazione dei carichi affidati dopo il 30.6.2022 per disparità di trattamento;
- l'illegittimità della comunicazione per omessa possibilità di
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pagare le somme dovute mediante compensazione delle stesse con crediti di imposta.
si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c..
Il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite a favore dell senza Controparte_3
tuttavia riconoscere a favore della stessa l'ulteriore risarcimento per responsabilità aggravata del sig. ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
In sintesi il giudice ha ritenuto:
- che la comunicazione impugnata era stata emessa su richiesta volontaria e consapevole del contribuente e le rate e gli importi erano stati quantificati da in applicazione dei criteri CP_2
predeterminati dalla legge senza alcun margine di discrezionalità da parte dell' ente riscossore;
non era dunque ravvisabile alcuna violazione dei principi costituzionali invocati in ricorso
(di capacità contributiva e progressività ex art. 53 Cost.), in quanto attinenti alla imposizione fiscale e non alla fase di riscossione agevolata, introdotta proprio per far pagare importi inferiori rispetto a quelli dovuti;
- che l'adesione alla rottamazione precludeva la possibilità di contestare la sussistenza del credito, né era ammissibile l'azione per far valere la prescrizione in assenza di minaccia esecutiva;
azione che comunque avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore;
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- che la comunicazione conteneva tutte le informazioni richieste dalla legge, compresi i dettagli dei carichi e il tasso d'interesse
(2% annuo);
- che l'unico carico di natura contributiva inferiore a €. 1.000,00 era stato formato successivamente al termine temporale
(31/12/2015) previsto dalla Legge di Bilancio 2023 art. 1, commi da 222 a 230 L. 197/2022;
- che la compensazione con i crediti d'imposta non era stata inserita nella comunicazione perché non prevista dalla normativa vigente (art. 3, comma 242, L. 197/2022).
3. Il sig. appella la sentenza e resiste, chiedendo Pt_1 CP_2
nuovamente il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il piano di ammortamento previsto da , seppur conforme alla legge, CP_2
aveva imposto due rate iniziali elevate e ravvicinate, rendendo in tal modo estremamente difficile il pagamento per contribuenti con limitata capacità economica;
il tutto in violazione dei principi costituzionali di equità e capacità contributiva applicabili anche nella fase di riscossione, e non solo in quella della imposizione fiscale, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Il motivo, anche ad ammetterne l'ammissibilità, è infondato.
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Si riporta al riguardo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza di questa Corte n. 76/2022 (richiamata anche in altri identici contenziosi aventi ad oggetto le medesime questioni) che così ha affermato: “Si deve innanzitutto evidenziare che i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare;
quindi, riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento. L'odierno ricorso riguarda infatti l'entità delle rate che lo stesso appellante ha chiesto di poter pagare, quale agevolazione rispetto ai mancati originari pagamenti a lui imputati, non si tratta quindi dell'entità del debito previdenziale e tributario, quello sì da pretendere in misura congrua rispetto alla capacità contributiva, ma della misura di una agevolazione richiesta dallo stesso ricorrente e per sua natura già agevolativa rispetto ai suoi interessi, come dallo stesso già valutati al momento della sua richiesta di “rottamazione”. L'appellante doveva infatti essere sin dall'inizio in grado di valutare se tale richiesta fosse di suo interesse, in quanto le singole rate sono predeterminate dalla legge e quindi calcolabili in anticipo, tra l'altro, come giustamente osservato dall'Agenzia appellata, potendo lo stesso richiedente già godere dalla medesima assistenza legale di cui all'odierno procedimento. L'interessato ha voluto, per sua libera e, si deve presumere, consapevole scelta,
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avvalersi di un istituto normativamente disciplinato e quindi sapeva perfettamente quale era l'effetto economico della sua domanda, effetto comunque di favore rispetto al suo carico economico iscritto a ruolo, ovviamente ben maggiore rispetto a quello dovuto a seguito delle agevolazioni richieste. Le somme di cui alla “comunicazione” impugnata sono predeterminate per legge, senza alcuna possibile discrezionalità da parte dell . Va inoltre rilevato che Controparte_1
essendo la legge, per definizione, generale ed astratta, non può che prevedere una ipotesi di definizione agevolata aperta ad una platea indistinta di contribuenti, fissando in maniera univoca i criteri, obiettivi e generali, per la determinazione del dovuto.
Rimane inoltre nel campo della discrezionalità legislativa sia l'introdurre, nel corso del tempo, diverse ipotesi normative di definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) sia individuare i presupposti e le condizioni per accedervi, che possono ben essere variate da un'ipotesi ad un'altra”.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il ricorrente, una volta richiesta l'agevolazione concordata, non avrebbe più potuto contestare la regolarità della notifica degli atti impositivi e, conseguentemente, eccepire la prescrizione dei crediti;
richiama al riguardo giurisprudenza che esclude che l'adesione alla definizione agevolata sia un riconoscimento di debito e implichi la rinuncia a contestarlo.
Il motivo, oltre ad essere palesemente infondato, è anche
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inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto che, avendo il contribuente inteso accedere alla rottamazione dei carichi portati da una serie di atti impositivi, si doveva presupporre che tali atti fossero entrati nella sfera di conoscibilità dello stesso, per cui non era più possibile eccepire la nullità delle loro notifiche;
tale motivazione non è stata oggetto di specifica impugnazione.
Neppure è stata specificamente contestata l'argomentazione contenuta in sentenza, secondo cui l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti di , effettivo CP_4
creditore della pretesa contributiva ed unico soggetto legittimato resistere sulla questione di merito volta ad ottenere l'accertamento della estinzione dell'obbligazione, come stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 7515/2022.
In ogni caso, si rileva che la Corte di Cassazione (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414) ha più volte affermato il principio per cui - pur essendo vero che la domanda di rateizzazione del debito esattoriale non costituisce acquiescenza da parte del contribuente della pretesa contributiva
- tuttavia tale domanda presuppone la conoscenza da parte dello stesso degli atti impositivi di cui ha chiesto la rottamazione.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha sbagliato a respingere l'eccezione di nullità della comunicazione per carenza di motivazione, non contenendo la stessa informazioni sufficienti per permettere al contribuente di verificare la legittimità della pretesa, tra cui l'indicazione dei
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criteri di calcolo degli interessi;
il tutto con conseguente violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990.
Al riguardo si rileva che il primo giudice ha già risposto esaurientemente alla doglianza sollevata in ricorso, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nella comunicazione di ammissione alla definizione agevolata sono stati indicati i criteri di calcolo degli interessi pari al 2% annuo, come stabilito dalla legge. La riproposizione della medesima censura dimostra che l'appello è stato redatto con l'inserimento di motivi già preconfezionati in altre analoghe controversie, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, l'appellante ripropone la questione relativa al mancato stralcio dei carichi fino a mille euro affidati al riscossore nel periodo dal 2000 al 2015, in applicazione dei commi 220 e segg. della legge n. 197/2022.
Già in primo grado la doglianza era stata prospettata del tutto genericamente, senza alcuna individuazione di quali carichi avrebbero dovuto essere stralciati. Il giudice ha sopperito d'ufficio a tale carenza di deduzione, individuando – tra i tanti - un solo carico inferiore ad €. 1.000,00 che tuttavia non CP_4
poteva essere oggetto di stralcio perché affidato al concessionario dopo il 31/12/2015.
A fronte di tale motivazione, l'appellante avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, come suo onere, che l'affidamento di tale carico fosse invece avvenuto precedentemente a tale data.
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Anche tale motivo va dunque respinto.
Con il quinto motivo l'appellante contesta la legittimità costituzionale della normativa applicata che ha escluso dalla definizione agevolata i carichi affidati dopo la data del
30/06/2022, sostenendo la violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra contribuenti per ragioni non dipendenti dalla loro condotta.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Trattasi di una mera reiterazione della doglianza sollevata in primo grado relativa alla illegittima esclusione dalla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30/06/2022, senza alcuna confutazione delle motivazioni (peraltro pienamente condivisibili) poste dal
Tribunale a base della reiezione della domanda;
l'appellante non ha infatti censurato, con argomentazioni contrarie, la motivazione del giudice secondo cui rientra nella discrezionalità, anche tecnica, del legislatore stabilire, anche dal punto di vista temporale, quali crediti siano definibili in modo agevolato, senza che ciò integri alcuna violazione del principio di uguaglianza. Si rileva al riguardo che, per costante giurisprudenza costituzionale
(v. sentenze n. 94/2009, 60/2014 ed altre nella medesima direzione) il decorso del tempo costituisce già di per sé un elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche;
nel caso di specie in tutti gli interventi legislativi di “rottamazione” è stato introdotto, quale termine di riferimento temporale per la definizione agevolata dei carichi, la data di affidamento del carico stesso all'ente della riscossione;
né assume rilevanza il
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fatto che il momento dell'affidamento sia rimesso alla discrezionalità dell'ente impositore, il cui agire è comunque procedimentalizzato.
Solo per completezza, si rileva altresì la pretestuosità di questo motivo, in cui il contribuente si lamenta della esclusione dei carichi affidati successivamente al 30/06/2022 dalla procedura di definizione agevolata, quando non ha provveduto a pagare neppure quelli inclusi.
Con il sesto motivo l'appellante si lamenta della impossibilità di compensare i propri debiti con i crediti d'imposta. In particolare, viene contestata l'interpretazione restrittiva effettuata dal giudice della nuova normativa che non aveva previsto tale facoltà, ben potendo, anche in virtù della risposta all'interpello dell
[...]
n. 973-844/2018, applicare la precedente disciplina CP_1
(rottamazione-ter) che invece l'aveva ammessa.
Anche questo motivo di appello risulta totalmente infondato.
Anzitutto l'odierno appellante neppure ha dedotto di avere crediti di imposta da compensare con i propri debiti.
Inoltre ogni disciplina di rottamazione prevede proprie regole che devono essere rispettate;
non è certo possibile una applicazione analogica di altre precedenti discipline basata su una risposta di ad un interpello del 2018 che, evidentemente, si era CP_2
riferito alla precedente procedura di rottamazione introdotta con d.l. n.119/2018.
Per tutti questi motivi l'appello va respinto.
L'infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni contenute
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nel ricorso in appello appaiono tali da giustificare la condanna del signor al pagamento delle spese di lite Parte_1
anche ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesto dall'appellata. Si
è trattato infatti di un appello basato su sette motivi, la maggior parte dei quali addirittura inammissibili perché non dialoganti con la motivazione della sentenza che ha costretto l'appellata a una evitabile attività difensiva, gravando altresì sull'amministrazione della Giustizia e sul già elevato carico degli
Uffici Giudiziari;
il tutto con un palese danno – anche economico
- a carico della collettività.
Secondo la Suprema Corte, sussiste lite temeraria laddove si agisca in giudizio “senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. ordinanza n. 4430/2022); situazione che ricorre nel caso di specie.
La liquidazione del danno ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ. è rimessa ad una valutazione equitativa che, secondo giurisprudenza consolidata, viene di regola parametrata con riferimento “al valore dei compensi da liquidare” per il grado di giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 22208/2021).
In adesione a tale orientamento, l'appellante va condannato al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di
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lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui alle tariffe professionali in base al valore della causa, di una ulteriore pari somma, equitativamente determinata ex art. 96
c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante soccombente, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al pagamento dell'ulteriore importo di € 3.000,00 ex art. 96 c.p.c.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/11/2025
LA CONSIGLIERA EST.
LI DR
IL PRESIDENTE
ER IL SQ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
ER IL SQ PRESIDENTE
LI DR CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 152/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to DEFILIPPI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv.to FANTINO P.IVA_1
MASSIMILIANO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 29/10/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova il Sig. Parte_1
premesso di aver aderito alla c.d. rottamazione di cui all'art. 1 commi 231 e segg. della L. n. 197/22 e di aver ricevuto in data
28/02/2023 da Agenzia delle Entrate – Riscossione la comunicazione delle somme conseguentemente dovute, pari a complessivi €. 24.685,01 (con due prime rate rispettivamente di
€. 2.554,59 e €. 2.548,74), con esclusione dalla definizione della somma di €. 26.259,72, in quanto relativa a carichi successivi al
30 giugno 2022, ha proposto opposizione a tale comunicazione sostenendo:
- la violazione dell'art. 53, Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità;
- la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione per difetto di notifica degli stessi, con conseguente prescrizione dei crediti in essi portati;
- la nullità o illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione;
- l'annullamento ex lege dei carichi di importo residuo fino a
1000 euro;
- l'illegittima esclusione dalla c.d. rottamazione dei carichi affidati dopo il 30.6.2022 per disparità di trattamento;
- l'illegittimità della comunicazione per omessa possibilità di
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pagare le somme dovute mediante compensazione delle stesse con crediti di imposta.
si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c..
Il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite a favore dell senza Controparte_3
tuttavia riconoscere a favore della stessa l'ulteriore risarcimento per responsabilità aggravata del sig. ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
In sintesi il giudice ha ritenuto:
- che la comunicazione impugnata era stata emessa su richiesta volontaria e consapevole del contribuente e le rate e gli importi erano stati quantificati da in applicazione dei criteri CP_2
predeterminati dalla legge senza alcun margine di discrezionalità da parte dell' ente riscossore;
non era dunque ravvisabile alcuna violazione dei principi costituzionali invocati in ricorso
(di capacità contributiva e progressività ex art. 53 Cost.), in quanto attinenti alla imposizione fiscale e non alla fase di riscossione agevolata, introdotta proprio per far pagare importi inferiori rispetto a quelli dovuti;
- che l'adesione alla rottamazione precludeva la possibilità di contestare la sussistenza del credito, né era ammissibile l'azione per far valere la prescrizione in assenza di minaccia esecutiva;
azione che comunque avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore;
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- che la comunicazione conteneva tutte le informazioni richieste dalla legge, compresi i dettagli dei carichi e il tasso d'interesse
(2% annuo);
- che l'unico carico di natura contributiva inferiore a €. 1.000,00 era stato formato successivamente al termine temporale
(31/12/2015) previsto dalla Legge di Bilancio 2023 art. 1, commi da 222 a 230 L. 197/2022;
- che la compensazione con i crediti d'imposta non era stata inserita nella comunicazione perché non prevista dalla normativa vigente (art. 3, comma 242, L. 197/2022).
3. Il sig. appella la sentenza e resiste, chiedendo Pt_1 CP_2
nuovamente il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il piano di ammortamento previsto da , seppur conforme alla legge, CP_2
aveva imposto due rate iniziali elevate e ravvicinate, rendendo in tal modo estremamente difficile il pagamento per contribuenti con limitata capacità economica;
il tutto in violazione dei principi costituzionali di equità e capacità contributiva applicabili anche nella fase di riscossione, e non solo in quella della imposizione fiscale, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Il motivo, anche ad ammetterne l'ammissibilità, è infondato.
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Si riporta al riguardo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza di questa Corte n. 76/2022 (richiamata anche in altri identici contenziosi aventi ad oggetto le medesime questioni) che così ha affermato: “Si deve innanzitutto evidenziare che i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare;
quindi, riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento. L'odierno ricorso riguarda infatti l'entità delle rate che lo stesso appellante ha chiesto di poter pagare, quale agevolazione rispetto ai mancati originari pagamenti a lui imputati, non si tratta quindi dell'entità del debito previdenziale e tributario, quello sì da pretendere in misura congrua rispetto alla capacità contributiva, ma della misura di una agevolazione richiesta dallo stesso ricorrente e per sua natura già agevolativa rispetto ai suoi interessi, come dallo stesso già valutati al momento della sua richiesta di “rottamazione”. L'appellante doveva infatti essere sin dall'inizio in grado di valutare se tale richiesta fosse di suo interesse, in quanto le singole rate sono predeterminate dalla legge e quindi calcolabili in anticipo, tra l'altro, come giustamente osservato dall'Agenzia appellata, potendo lo stesso richiedente già godere dalla medesima assistenza legale di cui all'odierno procedimento. L'interessato ha voluto, per sua libera e, si deve presumere, consapevole scelta,
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avvalersi di un istituto normativamente disciplinato e quindi sapeva perfettamente quale era l'effetto economico della sua domanda, effetto comunque di favore rispetto al suo carico economico iscritto a ruolo, ovviamente ben maggiore rispetto a quello dovuto a seguito delle agevolazioni richieste. Le somme di cui alla “comunicazione” impugnata sono predeterminate per legge, senza alcuna possibile discrezionalità da parte dell . Va inoltre rilevato che Controparte_1
essendo la legge, per definizione, generale ed astratta, non può che prevedere una ipotesi di definizione agevolata aperta ad una platea indistinta di contribuenti, fissando in maniera univoca i criteri, obiettivi e generali, per la determinazione del dovuto.
Rimane inoltre nel campo della discrezionalità legislativa sia l'introdurre, nel corso del tempo, diverse ipotesi normative di definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) sia individuare i presupposti e le condizioni per accedervi, che possono ben essere variate da un'ipotesi ad un'altra”.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il ricorrente, una volta richiesta l'agevolazione concordata, non avrebbe più potuto contestare la regolarità della notifica degli atti impositivi e, conseguentemente, eccepire la prescrizione dei crediti;
richiama al riguardo giurisprudenza che esclude che l'adesione alla definizione agevolata sia un riconoscimento di debito e implichi la rinuncia a contestarlo.
Il motivo, oltre ad essere palesemente infondato, è anche
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inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto che, avendo il contribuente inteso accedere alla rottamazione dei carichi portati da una serie di atti impositivi, si doveva presupporre che tali atti fossero entrati nella sfera di conoscibilità dello stesso, per cui non era più possibile eccepire la nullità delle loro notifiche;
tale motivazione non è stata oggetto di specifica impugnazione.
Neppure è stata specificamente contestata l'argomentazione contenuta in sentenza, secondo cui l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti di , effettivo CP_4
creditore della pretesa contributiva ed unico soggetto legittimato resistere sulla questione di merito volta ad ottenere l'accertamento della estinzione dell'obbligazione, come stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 7515/2022.
In ogni caso, si rileva che la Corte di Cassazione (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414) ha più volte affermato il principio per cui - pur essendo vero che la domanda di rateizzazione del debito esattoriale non costituisce acquiescenza da parte del contribuente della pretesa contributiva
- tuttavia tale domanda presuppone la conoscenza da parte dello stesso degli atti impositivi di cui ha chiesto la rottamazione.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha sbagliato a respingere l'eccezione di nullità della comunicazione per carenza di motivazione, non contenendo la stessa informazioni sufficienti per permettere al contribuente di verificare la legittimità della pretesa, tra cui l'indicazione dei
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criteri di calcolo degli interessi;
il tutto con conseguente violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990.
Al riguardo si rileva che il primo giudice ha già risposto esaurientemente alla doglianza sollevata in ricorso, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nella comunicazione di ammissione alla definizione agevolata sono stati indicati i criteri di calcolo degli interessi pari al 2% annuo, come stabilito dalla legge. La riproposizione della medesima censura dimostra che l'appello è stato redatto con l'inserimento di motivi già preconfezionati in altre analoghe controversie, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, l'appellante ripropone la questione relativa al mancato stralcio dei carichi fino a mille euro affidati al riscossore nel periodo dal 2000 al 2015, in applicazione dei commi 220 e segg. della legge n. 197/2022.
Già in primo grado la doglianza era stata prospettata del tutto genericamente, senza alcuna individuazione di quali carichi avrebbero dovuto essere stralciati. Il giudice ha sopperito d'ufficio a tale carenza di deduzione, individuando – tra i tanti - un solo carico inferiore ad €. 1.000,00 che tuttavia non CP_4
poteva essere oggetto di stralcio perché affidato al concessionario dopo il 31/12/2015.
A fronte di tale motivazione, l'appellante avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, come suo onere, che l'affidamento di tale carico fosse invece avvenuto precedentemente a tale data.
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Anche tale motivo va dunque respinto.
Con il quinto motivo l'appellante contesta la legittimità costituzionale della normativa applicata che ha escluso dalla definizione agevolata i carichi affidati dopo la data del
30/06/2022, sostenendo la violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra contribuenti per ragioni non dipendenti dalla loro condotta.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Trattasi di una mera reiterazione della doglianza sollevata in primo grado relativa alla illegittima esclusione dalla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30/06/2022, senza alcuna confutazione delle motivazioni (peraltro pienamente condivisibili) poste dal
Tribunale a base della reiezione della domanda;
l'appellante non ha infatti censurato, con argomentazioni contrarie, la motivazione del giudice secondo cui rientra nella discrezionalità, anche tecnica, del legislatore stabilire, anche dal punto di vista temporale, quali crediti siano definibili in modo agevolato, senza che ciò integri alcuna violazione del principio di uguaglianza. Si rileva al riguardo che, per costante giurisprudenza costituzionale
(v. sentenze n. 94/2009, 60/2014 ed altre nella medesima direzione) il decorso del tempo costituisce già di per sé un elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche;
nel caso di specie in tutti gli interventi legislativi di “rottamazione” è stato introdotto, quale termine di riferimento temporale per la definizione agevolata dei carichi, la data di affidamento del carico stesso all'ente della riscossione;
né assume rilevanza il
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fatto che il momento dell'affidamento sia rimesso alla discrezionalità dell'ente impositore, il cui agire è comunque procedimentalizzato.
Solo per completezza, si rileva altresì la pretestuosità di questo motivo, in cui il contribuente si lamenta della esclusione dei carichi affidati successivamente al 30/06/2022 dalla procedura di definizione agevolata, quando non ha provveduto a pagare neppure quelli inclusi.
Con il sesto motivo l'appellante si lamenta della impossibilità di compensare i propri debiti con i crediti d'imposta. In particolare, viene contestata l'interpretazione restrittiva effettuata dal giudice della nuova normativa che non aveva previsto tale facoltà, ben potendo, anche in virtù della risposta all'interpello dell
[...]
n. 973-844/2018, applicare la precedente disciplina CP_1
(rottamazione-ter) che invece l'aveva ammessa.
Anche questo motivo di appello risulta totalmente infondato.
Anzitutto l'odierno appellante neppure ha dedotto di avere crediti di imposta da compensare con i propri debiti.
Inoltre ogni disciplina di rottamazione prevede proprie regole che devono essere rispettate;
non è certo possibile una applicazione analogica di altre precedenti discipline basata su una risposta di ad un interpello del 2018 che, evidentemente, si era CP_2
riferito alla precedente procedura di rottamazione introdotta con d.l. n.119/2018.
Per tutti questi motivi l'appello va respinto.
L'infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni contenute
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nel ricorso in appello appaiono tali da giustificare la condanna del signor al pagamento delle spese di lite Parte_1
anche ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesto dall'appellata. Si
è trattato infatti di un appello basato su sette motivi, la maggior parte dei quali addirittura inammissibili perché non dialoganti con la motivazione della sentenza che ha costretto l'appellata a una evitabile attività difensiva, gravando altresì sull'amministrazione della Giustizia e sul già elevato carico degli
Uffici Giudiziari;
il tutto con un palese danno – anche economico
- a carico della collettività.
Secondo la Suprema Corte, sussiste lite temeraria laddove si agisca in giudizio “senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. ordinanza n. 4430/2022); situazione che ricorre nel caso di specie.
La liquidazione del danno ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ. è rimessa ad una valutazione equitativa che, secondo giurisprudenza consolidata, viene di regola parametrata con riferimento “al valore dei compensi da liquidare” per il grado di giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 22208/2021).
In adesione a tale orientamento, l'appellante va condannato al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di
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lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui alle tariffe professionali in base al valore della causa, di una ulteriore pari somma, equitativamente determinata ex art. 96
c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante soccombente, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al pagamento dell'ulteriore importo di € 3.000,00 ex art. 96 c.p.c.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/11/2025
LA CONSIGLIERA EST.
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IL PRESIDENTE
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