TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1617 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Affaccio, n. 183, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Vincenzo Pugliese (PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore
Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e Email_2 disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando come l'ordinanza di ingiunzione OI – 0004298000, di importo pari a 20.000,00 euro, notificatagli il 20.06.2022, emessa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, c.
1-bis decreto-legge n. 463 del 12.09.1983, convertito con modificazione dalla L. n. 638 del
11.11.1983, sia illegittima, perché non ha mai ricevuto l'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione, ritenuto atto prodromico al provvedimento, e, in ogni caso, le pretese creditorie risultano estinte, in ragione del trascorso dei termini di prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale adìto, CP_ contrariis reiectis, di annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000429800, emessa dall' e/o dichiarare l'estinzione della relativa sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione. In via subordinata, chiede di rideterminare la sanzione in una misura più congrua e proporzionata”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
2.L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnata ordinanza ingiunzione, in ragione dell'omessa ricezione dell'atto prodromico all'ingiunzione stessa, a cui consegue l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3.L'eccezione sollevata dal ricorrente atta a inficiare la validità dell'ordinanza ingiunzione in contestazione non può trovare accoglimento.
4.Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore, il 14 dicembre 2017, è stato notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento della violazione contestatale, diretta a interrompere i termini quinquennali della prescrizione.
5.L'eccezione sollevata a riguardo da , diretta a contestare la notifica in questione in quanto Pt_1
l'atto è stato ritirato da tale , non si ritiene fondata perché, al fine di ottenere la Persona_1 consegna del plico presso l'Ufficio postale, è necessario munirsi di apposita delega. Per poter ritirare l'atto deve essere stata ritenersi esser stata autorizzata dall'odierna ricorrente ad Persona_1 acquisire la posta.
6.Sarebbe esplorativa – peraltro, in assenza di un'apposita tempestiva querela della ricorrente – l'indagine presso l'Ufficio postale per verificare l'autorizzazione al ritiro.
7.stante la regolarità della notifica del 14.12.2017 risulta notificato l'atto presupposto ed interrotto il termine di prescrizione di 5 anni trattandosi di contributi.
8.Per tutto quanto appena detto, dunque, il ricorso va rigettato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.400,00 euro, in favore Parte_1 di , oltre accessori di legge. CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Affaccio, n. 183, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Vincenzo Pugliese (PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore
Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e Email_2 disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando come l'ordinanza di ingiunzione OI – 0004298000, di importo pari a 20.000,00 euro, notificatagli il 20.06.2022, emessa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, c.
1-bis decreto-legge n. 463 del 12.09.1983, convertito con modificazione dalla L. n. 638 del
11.11.1983, sia illegittima, perché non ha mai ricevuto l'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione, ritenuto atto prodromico al provvedimento, e, in ogni caso, le pretese creditorie risultano estinte, in ragione del trascorso dei termini di prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale adìto, CP_ contrariis reiectis, di annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000429800, emessa dall' e/o dichiarare l'estinzione della relativa sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione. In via subordinata, chiede di rideterminare la sanzione in una misura più congrua e proporzionata”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
2.L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnata ordinanza ingiunzione, in ragione dell'omessa ricezione dell'atto prodromico all'ingiunzione stessa, a cui consegue l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3.L'eccezione sollevata dal ricorrente atta a inficiare la validità dell'ordinanza ingiunzione in contestazione non può trovare accoglimento.
4.Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore, il 14 dicembre 2017, è stato notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento della violazione contestatale, diretta a interrompere i termini quinquennali della prescrizione.
5.L'eccezione sollevata a riguardo da , diretta a contestare la notifica in questione in quanto Pt_1
l'atto è stato ritirato da tale , non si ritiene fondata perché, al fine di ottenere la Persona_1 consegna del plico presso l'Ufficio postale, è necessario munirsi di apposita delega. Per poter ritirare l'atto deve essere stata ritenersi esser stata autorizzata dall'odierna ricorrente ad Persona_1 acquisire la posta.
6.Sarebbe esplorativa – peraltro, in assenza di un'apposita tempestiva querela della ricorrente – l'indagine presso l'Ufficio postale per verificare l'autorizzazione al ritiro.
7.stante la regolarità della notifica del 14.12.2017 risulta notificato l'atto presupposto ed interrotto il termine di prescrizione di 5 anni trattandosi di contributi.
8.Per tutto quanto appena detto, dunque, il ricorso va rigettato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.400,00 euro, in favore Parte_1 di , oltre accessori di legge. CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2