Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5527 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRARO DAMIANO FILIPPO ELEONORA Parte 1
( C.F. 1 Indirizzo Telematico;
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
'AVV. POMPAMEO PIERO;
Controparte_2
CP 3 contumace;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2022 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229007288041000, notificatagli da parte di in data 18.10.2022, dinanzi a questa Controparte_4
Sezione del Tribunale limitatamente ai crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 33420180006858791000, relativo ad omesso pagamento dei contributi per la Gestione separata CP_1, interessi e sanzioni per l'anno 2011, per un importo complessivo di € 1.540,42. Eccepiva, l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_1 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995, nonché l'inesistenza della notifica della intimazione poiché proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del D.P.R. n. 602/73.
Si costituivano in giudizio sia l'CP 1 che l' CP_5 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto. Non si costituiva la CP_6
Con provvedimento del 2.12.2022 il G.I. concedeva la chiesta sospensione;
istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
§§§
1. Deve essere preliminarmente dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti di CP_6 in quanto la parte opponente non ha depositato in giudizio la prova della notifica alla parte in questione;
pur dovendosi altresì rilevare che il presente giudizio riguarda crediti contributivi successivi all'anno 2008, con la conseguenza che la società di cartolarizzazione non è parte necessaria del giudizio stesso e se ne sarebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva.
Deve, inoltre, rigettarsi ogni altra eccezione sollevata dalle parti resistenti in merito alla loro legittimazione passiva, dovendosi dichiarare sussistente sia per
CP 1 che per l'interesse a stare in giudizio, essendo il primoControparte_4
Ente titolare dei crediti azionati e l'Agenzia esattoriale ente emanante l'intimazione verso cui è stata proposta opposizione per ricorrenza di vizi formali.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) sono previste le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L.
n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Inoltre, in riferimento alla possibilità di opposizione ex l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, la eventuale mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge rendendo inammissibile l'opposizione, ma il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr.
Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
-Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione avente ad oggetto sia vizi di forma che di merito- è stata proposta oltre il termine di 20 giorni previsto per i sollevati vizi formali ma nei 40 giorni per gli ulteriori eccepiti vizi di merito, tutti decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato;
ne consegue pertanto- l'inammissibilità di ogni doglianza relativa a vizi formali, con la trattazione dei soli vizi di merito proposti in ricorso.
-3. Unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede stante il deposito del ricorso giudiziale nel termine dei quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione- è la dedotta prescrizione dei crediti impugnati, stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è ammissibile. Ed, invero, l'CP_1 non produce in giudizio le relate di notifica dell'avviso oggetto di discussione, allegando (probabilmente in modo erroneo) atti del tutti inconferenti al giudizio de qua (trattandosi di notifica di altro avviso di addebito indirizzato a soggetto diverso dall'attuale ricorrente); pertanto, non avendo fornito parte resistente, prova alcuna della effettiva notifica dell'avviso di addebito nei confronti del ricorrente, l'intimazione opposta può certamente essere considerata quale il primo atto utile a partire dal quale l'istante ha potuto eccepire l'eccezione sostanziale di prescrizione del credito, con funzione recuperatoria del termine di quaranta giorni previsto dal D. Lgs. n.
46/1999, art. 24, comma 6.
Inoltre, la eccezione di prescrizione della pretesa creditoria è fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Infatti, l'avviso di addebito n. 33420180006858791000 è indicato nella intimazione opposta come notificato al ricorrente in data 22.1.2019, mentre la notifica dell'intimazione opposta è stata effettuata in data 18.10.2022 e, inoltre, non vi è agli atti prova di notifica di atti medio tempore intervenuti.
Va, a tal proposito, rilevato che, già alla data della presunta notifica dell'avviso di addebito (22.1.2019), risulta trascorso un tempo superiore al termine prescrizionale, intimandosi nell'atto opposto il pagamento dei contributi per la
Gestione separata CP_1, interessi e sanzioni relativamente alla annualità 2011.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui: "la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397). Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino prescritti.
Nello specifico, non si ha prova in giudizio che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica di avviso di addebito, altresì considerando che in ogni caso anche a far dalla presunta notifica dell'AVA indicato nell'intimazione (avviso n.
33420180006858791000 notificato il 22.1.2019) il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi ex L. n. 335/95 era già decorso.
In ragione di ciò il ricorso deve essere accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso nei confronti di CP 6 , per le ragioni di cui in parte motiva;
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione del credito contributivo di cui all'Avviso di addebito n. 33420180006858791000;
- condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, liquidate (secondo DM 147/22, scaglione da €
1001,00 a € 5200,00, applicazione dei valori minimi, con esclusione della fase di trattazione) in € 1.700,00, oltre accessori di legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 09/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO