Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/07/2025, n. 6630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6630 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06630/2025REG.PROV.COLL.
N. 08420/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8420 del 2024, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Associazione per la Difesa dei Diritti Civili della Scuola, VI IN, NI D'LL, IU PI, CA ES, AE SA, RA ZI, NC LO D'AU, ON De AO, SI De PP, non costituiti in giudizio;
Istituto Campus gestito da Scuola Paritaria Campus S.r.l.s. in persona del legale rappresentante GA TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1751/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Campus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udita l’Avv. Marta Perugi in sostituzione dell'Avv. Carlo Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ha disposto per l'anno scolastico 2024/2025 la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria all'istituzione scolastica denominata “scuola paritaria Campus s.r.l.s.”, per i seguenti indirizzi: Istituto tecnico - settore Economico - indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing; Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – Articolazione informatica; Liceo Scienze Umane - opzione economico sociale; Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica e energia – articolazione meccanica e meccatronica.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
L’impugnato provvedimento ha revocato la parità in considerazione:
- della relazione ispettiva assunta al protocollo in data 6 maggio 2024, prot. n. 25637, redatta al termine delle visite relative al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/24, nella quale il collegio ispettivo incaricato ha evidenziato una serie di gravi criticità inerenti al funzionamento didattico ed amministrativo dell’istituzione scolastica paritaria in parola (Mancata disponibilità di locali adeguati a garantire lo svolgimento delle lezioni e la sicurezza; Irregolarità esami di idoneità e integrativi; Residenza degli studenti e frequenza scolastica);
- della nota prot. n. 34425 del 13 giugno 2024, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del D.M. 83/2008, con cui l’USR ha comunicato alla scuola paritaria in oggetto le gravi criticità riportate nella citata relazione ispettiva prot. n. 25637 del 6 maggio 2024;
- della carenza e parzialità delle giustificazioni fornite dall’istituto scolastico rispetto ai rilievi formulati dal collegio ispettivo, con nota assunta al prot. 40941 dell’11 luglio 2024.
Il Tar ha osservato che, sebbene la nota dell'USR del 13 giugno 2024 abbia attivato correttamente e formalmente il prescritto contraddittorio procedimentale, non ha tuttavia dato seguito ad un procedimento pienamente rispondente ai requisiti di legge, in quanto, in seguito al riscontro fornito dall’istituto scolastico ricorrente, con nota assunta al prot. n. 40941 dell’11 luglio 2024, non ha provveduto ad effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, vieppiù necessario in considerazione della pluralità e gravità delle contestazioni mosse e della distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti effettuati dagli ispettori (30 aprile 2024) e il provvedimento finale di revoca (9 agosto 2024).
Nel provvedimento impugnato, le carenze ritenute ancora “permanenti”, nonostante i riscontri forniti dall’istituto scolastico interessato, sono elencate per punti nei quali la risposta alle controdeduzioni risulta puramente formale, in quanto fondata esclusivamente su dati documentali già in possesso dell’Ufficio scolastico regionale ovvero sulle risultanze della relazione ispettiva assunta al protocollo dell’Ufficio in data 6 maggio 2024, prot. n. 25637, senza dar conto adeguatamente delle controdeduzioni e dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale nella ben successiva data dell’11 luglio 2024, con nota assunta al prot. n. 40941 e limitandosi a ribadire quanto aveva già evidenziato nel preavviso di revoca.
Il Tar ha ritenuto che tale vizio procedurale e di istruttoria che si riverbera, poi, in un vizio sul piano motivazionale del provvedimento impugnato, considerata la delicatezza della fattispecie in questione (revoca parità) e la sua importanza in termini di ripercussioni su diritti costituzionalmente protetti e, tenuto conto che, al contrario, si prescrive alla scuola l’onere del pedissequo rispetto di varie procedure formali sia al momento della richiesta della parità che per gli anni successivi, ai fini del mantenimento della stessa, non può che inficiare il provvedimento di revoca così come è stato adottato.
Ne discende che, poiché nella vicenda in esame non risulta che l’amministrazione abbia riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate con le modalità prescritte dalla legge, il Tar ha concluso per la fondatezza del ricorso e l’annullamento del provvedimento di revoca.
Il Tar ha precisato che, nel doveroso riesercizio del potere, l'amministrazione farà salva l'attività ispettiva svolta, sicché l'iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall’istituto scolastico.
2. Secondo l’amministrazione appellante allorquando il procedimento di revoca venga avviato, come nel caso di specie, sulla base di un’attenta attività di accertamento e di valutazione da parte del personale ispettivo, grazie alla quale è accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti, successivi accertamenti possono e devono essere disposti, dopo l’attivazione del contraddittorio procedimentale, solo per verificare l’effettiva regolarizzazione (non la permanenza delle irregolarità, che come detto, sono già state accertate) e sempreché la parte interessata abbia dedotto e dimostrato di aver provveduto in tal senso.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti del procedimento emergeva chiaramente come nell’ambito del contraddittorio procedimentale la controparte si fosse limitata o a smentire fatti accertati dagli ispettori (che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive) o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l’istruttoria più che completa.
Diversamente, nell’ipotesi - non verificatasi - in cui la società avesse fornito elementi in grado anche solo di insinuare un dubbio sulla persistenza delle criticità riscontrate nel corso delle ispezioni compiute, l’USR avrebbe potuto/dovuto, poi, verificare l’effettività della regolarizzazione.
Ne consegue, secondo l’amministrazione appellante, la legittimità del proprio operato.
3. L’istituto appellato chiede la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’appello, considerato, per un verso, che la revoca oggetto di impugnativa in primo grado è stata superata ed assorbita dal nuovo decreto di revoca della parità scolastica adottato in data 5 giugno 2025 con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 e che, per altro verso, per tutto il corrente anno scolastico la scuola ha lavorato come paritaria, svolgendo regolarmente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione e quindi ponendo nel nulla gli effetti dell’originaria revoca.
4. L’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse deve essere respinta in coerenza con analoghi precedenti della Sezione, in quanto:
a) ci si trova dinanzi a due differenti decreti di revoca della parità scolastica, afferenti ad annualità diverse e basati su motivazioni distinte;
b) in ogni caso, il sopra richiamato decreto di revoca adottato in data 5 giugno 2025 fa specifico riferimento alle numerose criticità oggetto del decreto di revoca della parità scolastica del 9/08/2024 che persistono a tutt’oggi e si riverberano nel corrente anno scolastico 2024/25, a conferma di una condotta dell’istituto non conforme ai dettami normativi da rispettare per la concessione della parità;
c) l’eventuale contenzioso sul nuovo provvedimento di revoca non può influire sul presente giudizio e, semmai, sarà da valutare l’eventuale incidenza di una decisione di accoglimento del presente appello sull’eventuale giudizio attinente alla revoca della parità per l’anno scolastico 2024/2025, e non viceversa (cfr., Cons. Stato, VII, 7 luglio 2025 n. 5875).
Infine, facendo riferimento il sopra richiamato provvedimento di revoca adottato in data 5 giugno 2025, anche agli accertamenti istruttori cui faceva riferimento il decreto di revoca della parità scolastica con decorrenza dall’a.s. 2024/25 adottato in data 9/08/2024, permane l’interesse dell’amministrazione appellante alla salvezza del provvedimento del 9 agosto 2024, impugnato in primo grado.
Al riguardo occorre anche richiamare un precedente di questa Sezione (n. 6561 del 5 luglio 2023) reso anch’esso in materia di revoca della parità scolastica, nel quale – a supporto della procedibilità dell’appello anche in ipotesi di sopravvenienza di un nuovo provvedimento di revoca, a decorrere da un successivo anno scolastico – si sono sottolineati gli effetti pro futuro della revoca stessa: questa, infatti, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con salvezza comunque degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato (cfr. pure il punto 5.10 delle linee guida di attuazione delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento di cui decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 83 del 10 ottobre 2008).
5. Con riferimento alle irregolarità riscontrate parte appellata deduce quanto segue.
Sulla capienza delle aule e presunto superamento indice massimo.
Fa presente che la struttura comprende 8 aule, 1 palestra di circa 230 mq e 4 laboratori (Meccanica- informatica – telecomunicazioni – chimica) che sono progettati e allestiti con un setting funzionale misto (aule/laboratori) per un totale di 13 ambienti attrezzati. Le aule attualmente disponibili sono sufficienti per accogliere gli alunni attraverso il piano dei turni antimeridiano e pomeridiano.
La specializzazione del setting d’aula consente agli studenti di ruotare tra un’aula e l’altra secondo una turnazione fissata con l’orario scolastico anche al fine di rendere naturale e facile il lavoro sull’esperienza diretta o mediata dalle tecnologie digitali, per superare la distinzione tra lezione teorica e attività laboratoriale.
Riguardo la capienza massima delle aule parte appellata ritiene che l’USR sembra aver ignorato che già in precedenza, il Ministero dell'Interno si era pronunciato con la nota prot. N. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008, in cui, nel paragrafo conclusivo è scritto: "un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza".
Riguardo la presunta irregolarità degli esami integrativi ritiene che l’aver semplicemente semplificato le procedure di verbalizzazione non può assurgere a idoneo motivo di revoca della parità scolastica, trattandosi per di più unicamente di questioni interne di natura organizzativa, che non possono inficiare la regolarità delle valutazioni compiute nel corso degli scrutini.
Sulle assenze degli studenti e residenza al di fuori della provincia parte appellata ritiene che le assenze degli studenti sfuggono alla sfera di controllo e di volontà dell’Istituto scolastico.
Evidenzia altresì che il plesso scolastico è stato oggetto di n. 3 visite ispettive su oltre 200 giorni di lezione.
L’USR avrebbe dovuto verificare le assenze nell’arco dell’intero anno scolastico.
Le presenze degli alunni sarebbero tutte registrate e delle assenze accumulate nel corso dell’anno scolastico si è tenuto debitamente conto in sede di scrutinio finale.
Parte appellata fa riferimento alla circostanza che la maggior parte degli studenti iscritti sono stati giudicati meritevoli di promozione da membri esterni di nomina statale.
6. L’appello merita accoglimento.
La legge n° 62/2000 ha disciplinato i requisiti necessari affinché le scuole non statali possano ottenere il riconoscimento e la parificazione con le scuole statali, specificando che “Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.” (art 1 comma 6).
Alle scuole paritarie è, infatti, riconosciuta piena parità rispetto alle scuole del sistema di istruzione statale.
Tale riconoscimento è possibile solo a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art 1 commi 4, 5 e 6 della citata legge.
L’art 1 comma 4 stabilisce che “la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.”
In attuazione della legge è intervenuto il D.M. 29 novembre 2007 n. 267 recante la “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, che indica in maniera puntuale i requisiti che l’istituto scolastico deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria, l’iter procedimentale da seguire e le eventuali condizioni che possono determinare il venire meno dello status di scuola paritaria.
L’art. 4 del D.M. stabilisce che:
“la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi”.
Il D.M. 83 del 10 ottobre 2008 definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 e prescrive in capo all’Ufficio Scolastico Regionale il compito di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della parità scolastica e il conseguente necessario provvedimento di revoca, qualora disposti i dovuti accertamenti, emerga l’evidente mancata osservanza delle prescrizioni in materia.
Il provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio è motivato in relazione all’avvenuto accertamento delle irregolarità di seguito indicate:
“- Mancata disponibilità di locali adeguati a garantire lo svolgimento delle lezioni e la sicurezza. Il numero di locali adibiti ad aule (8) non è sufficiente ad accogliere la totalità delle classi attivate nell’ a.s. 2023-24 (22 classi), pertanto, pur trattandosi di un percorso diurno, per 12 classi è previsto un orario esclusivamente pomeridiano dalle 14.30 alle 20.00. - Pur con uno scaglionamento orario antimeridiano e pomeridiano, il numero di locali adibiti ad aule è comunque ancora insufficiente ad accogliere tutte le classi; pertanto, i 4 laboratori risulterebbero tutti occupati da classi al pomeriggio, e 2 laboratori su 4 anche al mattino, pertanto risulterebbero non disponibili. - N. 5 aule - la n. 2-3-8-10-11- hanno una capienza inferiore rispetto al numero degli studenti delle classi ospitate; pertanto, in 5 casi viene superata la capienza massima delle aule (n. max di alunni secondo attestazione igienico-sanitaria 2019);
- indebito uso dei laboratori come aule;
- 5 aule - la n. 2-3-8-10-11- hanno una capienza inferiore rispetto al numero degli studenti delle classi ospitate; pertanto, in 5 casi viene superata la capienza massima delle aule (n. max di alunni secondo attestazione igienico-sanitaria ASL del2019):
in merito ai suindicati rilievi, non risulta sufficiente la mera trasmissione del tabellone riportante l’indicazione delle classi in orari antimeridiano e pomeridiano, tra l’altro privo di richiami all’istituto e all’anno scolastico di riferimento, nonché privo di qualsiasi specifica relativa all’allocazione delle classi nelle aule. Il numero complessivo delle aule deve poter corrispondere al numero di classi autorizzate/funzionanti anche di diverso grado scolastico, le quali devono avere una metratura tale da poter contenere il numero di studenti previsto e garantire il corretto indice dello spazio per studente, pari a 1,96 mq per ciascuno, condizione non rispettata nel caso di specie. In particolare, la capienza di n. 5 aule, la n. 2-3-8-10-11, è insufficiente ad accogliere gli alunni iscritti e frequentanti delle classi ospitate; pertanto, la capienza massima delle aule (n. max di alunni secondo attestazione igienico-sanitaria 29-03-2019) viene superata.
- irregolarità degli esami di idoneità e integrativi
- La scuola non ha rispettato le modalità previste dal D.M. n. 5/2001 su esami di idoneità art. 6, c. 2-3-5 svolgendo percorsi/prove integrative successivamente all’avvio dell’anno scolastico in difformità all’art. 5 c. 1 del D.M. n. 5/2001 che prevede:…. “Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni….. - Dall’esame dei verbali relativi agli esami di idoneità e integrativi 2023 sono state rilevate irregolarità nelle operazioni di scrutinio del 16 giugno; in particolare, poiché 3 scrutini su 4 si sono svolti nello stesso giorno, il 16.06.2023 in identica fascia oraria dalle 14.30 alle 18.30 alcuni professori e il Presidente erano in comune su più commissioni; pertanto, le operazioni e relative deliberazioni si sono svolte senza la partecipazione di tutti i componenti. Dato che le operazioni di scrutinio devono essere svolte da un organo collegiale giudicante perfetto, che esige la presenza di tutti i suoi componenti affinché le delibere siano valide (in questo caso per attribuzione voti e crediti), nei tre scrutini degli indirizzi Informatica, Meccanica e AFM tale condizione non è rispettata e alcuni docenti risultano contemporaneamente impegnati in scrutini relativi ad indirizzi differenti. - Dall’esame dei verbali degli esami di idoneità-integrativi trasmessi risulterebbe che le votazioni attribuite dalla commissione sarebbero state riportate su apposito registro. In realtà la scuola non si è dotata di un registro degli esami di idoneità, come da verbale redatto in occasione della visita del giorno 1° marzo 2024: in merito ai suindicati rilievi non risulta sufficiente la mera indicazione testuale che sarebbe stato utilizzato un registro cartaceo, né che le verbalizzazioni sarebbero complete e in luogo sicuro, chiuso a chiave. Non risulta altresì idonea la riferita giustificazione per cui lo scrutinio si sarebbe svolto “per mezzo di una unica seduta collegiale”. Al riguardo emerge inoltre che nel solo verbale relativo al Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale lo scrutinio si sarebbe svolto con un’ora di anticipo rispetto agli altri. Nel documento denominato “all.8 registro iscrizioni idoneità”, manca l’indicazione dell’anno scolastico di riferimento ed esso risulta privo della numerazione delle pagine.
Residenza degli studenti e frequenza scolastica
- Con riferimento alla possibilità da parte degli studenti iscritti di frequentare regolarmente le lezioni, dall’esame dei fascicoli degli studenti delle 8 classi V è risultato che solo pochi studenti sono residenti nel comune di Salerno, mentre gli altri risiedono nelle seguenti regioni: Lombardia, Trentino, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, e in via residuale Lazio, Marche, Toscana, nelle isole (Sicilia, Sardegna) e tre di loro risiedono in stato estero; nessuno studente ha assunto domicilio in prossimità della scuola. Nessuno di loro è studente lavoratore. Tali residenze sono incompatibili con la possibilità di frequentare regolarmente le lezioni. In occasione di tutti gli accessi effettuati, escluso il giorno 20 marzo in cui erano in corso le Prove Invalsi, è stata accertata l’assenza dalle lezioni per la quasi totalità degli studenti con un elevatissimo tasso di assenteismo: in merito a tale rilievo non sono sufficienti le sole nove autodichiarazioni trasmesse relative al domicilio degli studenti, in quanto altresì prive di data e di allegazione di copie dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti. - In alcuni casi, ad esempio il giorno 5 del mese di dicembre 2023 e in data 1° marzo 2024 è stata riscontrata la mancata compilazione del registro elettronico in più classi e la presenza di servizio di un numero di docenti non compatibile con il numero di classi: in merito a tale rilievo non risulta sufficiente al riguardo la mera indicazione che la compilazione del 5 dicembre 2023 sarebbe avvenuta poco dopo i primi minuti di lezione. Non risulta in ogni caso alcun riscontro specifico per i rilievi relativi al giorno 1° marzo 2024”.
Il collegio osserva che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione del settimo comma dell’art. 3 del d.m. n° 267/2007 secondo cui nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Dall’esame degli atti del procedimento emergeva come nell’ambito del contraddittorio procedimentale l’istituto scolastico si fosse limitato o a smentire fatti accertati dagli ispettori (che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive) o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l’istruttoria completa.
Diversamente, nell’ipotesi - non verificatasi - in cui la società avesse fornito elementi in grado anche solo di insinuare un dubbio sulla persistenza delle criticità riscontrate nel corso delle ispezioni compiute, l’USR avrebbe potuto/dovuto, poi, verificare l’effettività della regolarizzazione.
Le deduzioni di parte appellata non sono idonee a smentire quanto sopra.
Ne consegue la legittimità del provvedimento di revoca, essendo questo atto dovuto, che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art. 21-octies della legge n° 241 del 1990) e in relazione al quale si è comunque svolto il contraddittorio procedimentale.
Infatti, non è qui in contestazione il fatto che l’amministrazione abbia correttamente avviato il contraddittorio procedimentale, ma la questione posta dal giudice di primo grado consiste nel non aver l’amministrazione proceduto a effettuare un nuovo concreto accertamento dopo le osservazioni e la produzione documentale della scuola e prima di adottare il provvedimento di revoca.
Al riguardo, il Collegio osserva che gli obblighi di contraddittorio attengono alla necessaria contestazione delle carenze riscontrate e alla valutazione delle osservazioni e degli elementi forniti dall’istituto scolastico.
L’amministrazione ha adempiuto a entrambi gli obblighi, non essendo necessario, con riferimento al secondo, l’effettuazione di un nuovo sopralluogo, quando, come nel caso di specie, permangono una serie di carenze documentalmente riscontrabili, idonee anche singolarmente a giustificare il provvedimento di revoca.
7. I riscontri forniti dall’istituto scolastico non hanno adeguatamente contrastato l’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui l’insufficienza delle aule e il superamento della capienza massima consentita delle aule (comunque non essendo risolutiva la suddivisione in turni), l’indebito uso dei laboratori come aule, elevato tasso di assenteismo degli studenti (si richiama sul punto il precedente della sentenza di questa Sezione n. 5875 del 2025), mancata compilazione del registro elettronico in più classi e le irregolarità negli esami di idoneità e integrativi, oltre agli ulteriori elementi contenuti nel già descritto provvedimento di revoca.
Alcune delle sopramenzionate carenze sono di per sé idonee a giustificare la revoca e per la maggior parte di esse non era necessaria alcuna ulteriore ispezione, trattandosi di una valutazione documentale delle deduzioni fornite dalla scuola (effettuata con esito negativo).
Nelle more del giudizio l’amministrazione ha richiamato l’ordinanza cautelare del 4/12/2024 con cui il Consiglio di Stato ha rilevato che “l’istituto scolastico in seguito al preavviso di revoca di parità scolastica ha presentato memoria e documentazione che l'amministrazione non sembra avere specificamente valutato”, invitando l’Amministrazione a rivalutare l’attuale organizzazione risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti prodotti al fine di decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti dell’istituto scolastico”.
Con la nota prot. n. 1363 dell’8/01/2025 l’amministrazione invitava l’Istituto a trasmettere una dettagliata relazione comprovante il possesso dei requisiti di parità scolastica, corredata dalla pertinente e necessaria documentazione.
Con nota acquisita al prot n. 9641 del 6/02/2025, l’Istituto ricorrente provvedeva a trasmettere una relazione unitamente a n. 4 allegati.
Con nota prot. n. 17982 del 5/3/2025 veniva conferito incarico ispettivo per la verifica del completamento del processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche, così come statuito nella sopra richiamata ordinanza del Consiglio di Stato.
La relazione ispettiva, assunta al prot. n.25250 del 28/3/2025, evidenziava il permanere delle gravi e perduranti criticità analiticamente riportate nel preavviso di revoca, predisposto alla luce del vaglio della documentazione trasmessa dall’Istituto scolastico e acquisita al prot. n. 9641 del 6/2/2025.
A seguito della disamina condotta sulla documentazione acquisita e alla luce delle risultanze emerse come evidenziate nella relazione ispettiva, preso atto della permanenza delle gravi e reiterate criticità e accertata l’omessa sanatoria delle gravi irregolarità, strutturali e funzionali rilevate, l’Amministrazione ha adottato il decreto di revoca dello status di parità con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2025/2026, in data 5/6/2025.
La relazione ispettiva acquisita al prot. n. 25250 del 28/3/2025 ha evidenziato la permanenza delle lacune documentali e l'accertata omessa sanatoria delle gravi irregolarità, strutturali e funzionali che hanno determinato la revoca della parità scolastica.
Benché si tratti di elementi che esulano dall’oggetto del presente giudizio, il collegio osserva che, come ritenuto dall’Amministrazione in sede d’appello, anche tale relazione rafforza il quadro probatorio, già autonomamente sufficiente come in precedenza illustrato e già pienamente idoneo a smentire quanto sostenuto da parte appellata nella memoria, depositata in appello, con cui ha riproposto i motivi di ricorso proposti in primo grado con riferimento alla pretesa insussistenza delle irregolarità riscontrate.
Il collegio osserva che alla luce di quanto sopra accertato l’adozione del provvedimento di revoca costituisce atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.
Risultano dunque confermati i presupposti di fatto posti a base del provvedimento in data 9 agosto 2024, impugnato in primo grado, con cui è stato revocato il riconoscimento dello status di scuola paritaria.
L’appello deve pertanto essere accolto.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
È necessario precisare che, in conformità al principio di diritto enunciato dalla già ricordata sentenza di questa Sezione n. 6561/2023 e in coerenza con il punto 5.10 delle linee guida ministeriali sopra citate (secondo cui “la revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo”, con salvezza “degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato”), la presente decisione produce effetti ex nunc, quindi dalla data della sua pubblicazione, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 limitatamente alla salvezza dei corsi di studio svolti nell’Istituto e degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti nelle more del presente giudizio, a tutela dell’affidamento degli studenti stessi, atteso che la menzionata ordinanza cautelare emessa nel presente giudizio di appello il 4 dicembre 2024 non ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata (così Consiglio di Stato VII n° 5875 del 7 luglio 2025).
Il collegio tiene pertanto conto di quanto rappresentato da parte appellata ossia che per l’anno scolastico 2024/2025 la scuola ha lavorato come paritaria, svolgendo regolarmente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
La complessità degli accertamenti posti in essere dall’amministrazione consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado, con gli effetti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO