Articolo 29 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 28Articolo 30
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18 luglio 1962
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15 maggio 1971
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11 agosto 1997
Art. 29. (( 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2461 del Codice civile .
2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o da costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la societa' potra' altresi' assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonche' la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa' potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che puo' avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, societa' private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara' determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore a otto.
6. Alla regione e' riservata la nomina della meta' degli amministratori e, tra questi, del presidente.
7. Alla regione e' riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.
8. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.
9. Sono estese alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n.266 ha disposto (con l'art. 30 comma 2) che "Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui all' articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 11 agosto 1997
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