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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
in proprio e quale tutore legale della figlia Parte_1 Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maiorisi, come da procura in atti;
[...]
RICORRENTI
E
, in proprio e nella qualità di esercenti la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...] nonché Persona_2 CP_3
e , rispettivamente, madre, padre e sorelle di
[...] CP_4 Persona_3
(nato il [...] e deceduto il 16/12/2023), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Picazio come da procura in atti;
RESISTENTI
NONCHE'
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente rappresentava di avere avuto una relazione con , da cui, in data 11.5.2020, era nata , riconosciuta Persona_3 Persona_1
dalla sola madre;
che i due avevano intenzione di sposarsi, ma che in data 16.12.2023, Persona_3
era deceduto tragicamente. Parte ricorrente rappresentava la necessità di intraprendere un'azione di riconoscimento della paternità, ricorrendo -se necessario- all'esame biologico, utilizzando anche i campioni biologici ed ematici prelevati dal medico legale in occasione dell'autopsia disposta dalla
Procura della Repubblica di S. Maria C.V. nel procedimento n.11340/2023 r.g.n.r. ovvero, se necessario, ricorrendo al prelievo sul corpo di . Persona_3
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare che (nata a Persona_1
Capua il 11/05/2020) è figlia di (nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_3
Piedimonte Matese il 16/12/2023); di disporre ogni consequenziale provvedimento ed annotazione presso il competente ufficio anagrafe del paese di nascita (Capua) e di residenza ( della Pt_2
minore;di accertare e dichiarare il diritto della minore ad ottenere tutti i benefici dello status di figlia di , ivi compresi quelli iure successionis; di disporre che la minore possa aggiungere al Persona_3
proprio cognome quello paterno, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto antistatario.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente depositava ricorso d'urgenza rappresentando che, a causa della morte per incidente di , era stato aperto un fascicolo-procedimento penale Persona_3
innanzi la Procura della Repubblica di S. Maria C.V. ed i relativi campioni emetici e biologici, prelevati dal medico legale in occasione dell'autopsia, erano ancora disponibili per poco. Pertanto, chiedeva di nominare un CTU affinché lo stesso, utilizzando i campioni ematici e biologici prelevati dal Consulente della Procura in sede di esecuzione dell'autopsia, accertasse e dichiarasse che è il Persona_3
padre biologico di . In data 16.2.2024, si costituivano nel giudizio cautelare i Persona_1
resistenti, i quali, pur opponendosi alla rappresentazione dei fatti prospettata da parte ricorrente, aderivano alla richiesta di CTU ed in particolare all'ipotesi di utilizzare i campioni già prelevati dal consulente della Procura.
Il Giudice, rilevata l'adesione di parte resistente all'anticipazione istruttoria richiesta da parte ricorrente, nominava c.t.u. per gli accertamenti richiesti.
pagina 2 di 5 In data 16.4.2024 si costituivano nel giudizio principale i resistenti, i quali rappresentavano che gli accertamenti peritali erano in corso.
Espletata la C.T.U., la causa era fissata per la decisione in data 18.6.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza del 18.6.2025, parte ricorrente concludeva per il riconoscimento della paternità e per l'aggiunta del cognome paterno a quello materno.
I resistenti rappresentavano di avere sempre aderito alla domanda di parte ricorrente sia nel giudizio principale che nel cautelare. Chiedevano tuttavia, che fosse anteposto il cognome paterno a quello materno.
La domanda di riconoscimento della paternità è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Orbene, occorre evidenziare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza, in particolare, ha in più occasioni evidenziato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA possono assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cass. civ. sentenza n. 28647 del
24.12.2013).
La perizia del dott. , da cui non vi è motivo di dubitare in ragione Persona_4
dell'approfondimento svolto dal perito e delle argomentazioni logiche e lineari, così conclude “lo studio, basato sulla comparazione di profili genetici autosomici, ha rilevato correlazione tra il profilo genetico di e quello di secondo l'ipotesi padre/figlia con una Persona_3 Persona_1
probabilità del 99,99998%.
Pertanto, deve dichiararsi che (nata a [...] il [...]) è figlia di Persona_1 Per_3
(nato a [...] il [...] e deceduto in Piedimonte Matese il 16/12/2023).
[...]
Ciò posto, occorre esaminare la domanda di attribuzione del cognome paterno.
A tal proposito, la madre chiede che il cognome paterno venga posposto a quello materno, mentre i familiari del padre insistono affinché il cognome paterno venga anteposto a quello materno. A tal proposito, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice è investito dall'art. 262 c.c., comma 2 e 3, del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, con esclusione di qualsiasi automaticità, essendo inconfigurabile, da un lato, la prevalenza del criterio pagina 3 di 5 del prior in tempore che ha proceduto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e, dall'altro, non sussistendo alcun favor per l'attribuzione del cognome paterno.
Orbene, nel caso in esame, il Collegio ritiene che si debba tenere conto del diritto della minore a mantenere il cognome precedentemente attribuitole ritenendo che lo stesso sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, anche con riguardo alla famiglia nella quale è cresciuta fino ad ora e, nonostante la tenera età, si deve presumere il suo inserimento nella scuola d'infanzia. il Collegio ritiene, inoltre, di potere attribuire un rilievo identitario al collocamento della stessa presso la madre con la quale ha sempre vissuto.
Per le considerazioni che precedono, il cognome paterno deve essere aggiunto a quello materno.
Considerata la sostanziale adesione dei resistenti alle richieste della ricorrente sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (nata a [...] il [...]) Persona_1
è figlia di (nato a [...] il [...] e deceduto in Piedimonte Matese il Persona_3
16/12/2023);
[...
• dispone che assuma il cognome paterno “ ” in aggiunta di quello materno “ Persona_1 Per_3
”; Per_1
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la presente sentenza in calce Pt_2
all'atto di nascita (per , nata [...] a [...] atto n. 5, parte I, serie A, reg. Persona_1
atti di nascita dell'anno 2020);
• Spese compensate;
• Spese di C.T.U a carico delle parti al 50%.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere. nella Camera di Consiglio del 7.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
in proprio e quale tutore legale della figlia Parte_1 Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maiorisi, come da procura in atti;
[...]
RICORRENTI
E
, in proprio e nella qualità di esercenti la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...] nonché Persona_2 CP_3
e , rispettivamente, madre, padre e sorelle di
[...] CP_4 Persona_3
(nato il [...] e deceduto il 16/12/2023), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Picazio come da procura in atti;
RESISTENTI
NONCHE'
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente rappresentava di avere avuto una relazione con , da cui, in data 11.5.2020, era nata , riconosciuta Persona_3 Persona_1
dalla sola madre;
che i due avevano intenzione di sposarsi, ma che in data 16.12.2023, Persona_3
era deceduto tragicamente. Parte ricorrente rappresentava la necessità di intraprendere un'azione di riconoscimento della paternità, ricorrendo -se necessario- all'esame biologico, utilizzando anche i campioni biologici ed ematici prelevati dal medico legale in occasione dell'autopsia disposta dalla
Procura della Repubblica di S. Maria C.V. nel procedimento n.11340/2023 r.g.n.r. ovvero, se necessario, ricorrendo al prelievo sul corpo di . Persona_3
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare che (nata a Persona_1
Capua il 11/05/2020) è figlia di (nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_3
Piedimonte Matese il 16/12/2023); di disporre ogni consequenziale provvedimento ed annotazione presso il competente ufficio anagrafe del paese di nascita (Capua) e di residenza ( della Pt_2
minore;di accertare e dichiarare il diritto della minore ad ottenere tutti i benefici dello status di figlia di , ivi compresi quelli iure successionis; di disporre che la minore possa aggiungere al Persona_3
proprio cognome quello paterno, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto antistatario.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente depositava ricorso d'urgenza rappresentando che, a causa della morte per incidente di , era stato aperto un fascicolo-procedimento penale Persona_3
innanzi la Procura della Repubblica di S. Maria C.V. ed i relativi campioni emetici e biologici, prelevati dal medico legale in occasione dell'autopsia, erano ancora disponibili per poco. Pertanto, chiedeva di nominare un CTU affinché lo stesso, utilizzando i campioni ematici e biologici prelevati dal Consulente della Procura in sede di esecuzione dell'autopsia, accertasse e dichiarasse che è il Persona_3
padre biologico di . In data 16.2.2024, si costituivano nel giudizio cautelare i Persona_1
resistenti, i quali, pur opponendosi alla rappresentazione dei fatti prospettata da parte ricorrente, aderivano alla richiesta di CTU ed in particolare all'ipotesi di utilizzare i campioni già prelevati dal consulente della Procura.
Il Giudice, rilevata l'adesione di parte resistente all'anticipazione istruttoria richiesta da parte ricorrente, nominava c.t.u. per gli accertamenti richiesti.
pagina 2 di 5 In data 16.4.2024 si costituivano nel giudizio principale i resistenti, i quali rappresentavano che gli accertamenti peritali erano in corso.
Espletata la C.T.U., la causa era fissata per la decisione in data 18.6.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza del 18.6.2025, parte ricorrente concludeva per il riconoscimento della paternità e per l'aggiunta del cognome paterno a quello materno.
I resistenti rappresentavano di avere sempre aderito alla domanda di parte ricorrente sia nel giudizio principale che nel cautelare. Chiedevano tuttavia, che fosse anteposto il cognome paterno a quello materno.
La domanda di riconoscimento della paternità è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Orbene, occorre evidenziare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza, in particolare, ha in più occasioni evidenziato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA possono assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cass. civ. sentenza n. 28647 del
24.12.2013).
La perizia del dott. , da cui non vi è motivo di dubitare in ragione Persona_4
dell'approfondimento svolto dal perito e delle argomentazioni logiche e lineari, così conclude “lo studio, basato sulla comparazione di profili genetici autosomici, ha rilevato correlazione tra il profilo genetico di e quello di secondo l'ipotesi padre/figlia con una Persona_3 Persona_1
probabilità del 99,99998%.
Pertanto, deve dichiararsi che (nata a [...] il [...]) è figlia di Persona_1 Per_3
(nato a [...] il [...] e deceduto in Piedimonte Matese il 16/12/2023).
[...]
Ciò posto, occorre esaminare la domanda di attribuzione del cognome paterno.
A tal proposito, la madre chiede che il cognome paterno venga posposto a quello materno, mentre i familiari del padre insistono affinché il cognome paterno venga anteposto a quello materno. A tal proposito, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice è investito dall'art. 262 c.c., comma 2 e 3, del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, con esclusione di qualsiasi automaticità, essendo inconfigurabile, da un lato, la prevalenza del criterio pagina 3 di 5 del prior in tempore che ha proceduto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e, dall'altro, non sussistendo alcun favor per l'attribuzione del cognome paterno.
Orbene, nel caso in esame, il Collegio ritiene che si debba tenere conto del diritto della minore a mantenere il cognome precedentemente attribuitole ritenendo che lo stesso sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, anche con riguardo alla famiglia nella quale è cresciuta fino ad ora e, nonostante la tenera età, si deve presumere il suo inserimento nella scuola d'infanzia. il Collegio ritiene, inoltre, di potere attribuire un rilievo identitario al collocamento della stessa presso la madre con la quale ha sempre vissuto.
Per le considerazioni che precedono, il cognome paterno deve essere aggiunto a quello materno.
Considerata la sostanziale adesione dei resistenti alle richieste della ricorrente sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (nata a [...] il [...]) Persona_1
è figlia di (nato a [...] il [...] e deceduto in Piedimonte Matese il Persona_3
16/12/2023);
[...
• dispone che assuma il cognome paterno “ ” in aggiunta di quello materno “ Persona_1 Per_3
”; Per_1
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la presente sentenza in calce Pt_2
all'atto di nascita (per , nata [...] a [...] atto n. 5, parte I, serie A, reg. Persona_1
atti di nascita dell'anno 2020);
• Spese compensate;
• Spese di C.T.U a carico delle parti al 50%.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere. nella Camera di Consiglio del 7.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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