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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1542/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
LA
e
FA VA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
OL TI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e FA VA hanno contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario il 03/12/2011 a Lecco e dalla loro unione sono nati a Lecco quattro figli: Per_
il 06/05/2010, il 24/03/2012, il 16/05/2014 e il 28/11/2018. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“C O N D I Z I O N I
1.1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1.2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lecco, Via Armonia n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra VA AF nel suo interesse e quello dei figli minori ivi stabilmente conviventi e collocati, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
La sig.ra AF VA, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione e deposito del presente atto, sosterrà integralmente le spese di utilizzo esclusivo dell'immobile, comprensive delle spese di manutenzione ordinaria conseguenti all'uso, delle quote condominiali ordinarie proporzionali all'utilizzo e delle utenze relative a gas, acqua, energia elettrica e servizi televisivi, che dovranno essere intestate a suo nome entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Le eventuali spese di manutenzione e condominiali straordinarie resteranno a carico del sig. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I IG MI
1.3. I figli , ed restano affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_3 Per_2 Persona_5
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione (come definite dal protocollo d' intesa in uso presso il Tribunale di Lecco), che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi entrambi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
1.4/a) I figli restano collocati prevalentemente ed anagraficamente presso la dimora materna. I tempi di frequentazione con il padre saranno gestiti liberamente dai genitori, di comune accordo e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali dei minori, senza predeterminazione di giorni ed orari. Il padre potrà pertanto esercitare il diritto di visita e tenerli con sé quando desidererà previo preavviso telefonico alla madre rispettando i suoi impegni.
1.4/b) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
1.5. Il sig. verserà, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione e Parte_1 deposito del presente atto, alla sig.ra AF VA tramite accredito in conto corrente, entro e non oltre il giorno dodici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 1.800,00 e così €. 450,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
1.6. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori sono poste a carico del sig. nella misura del 100%, secondo i criteri di seguito indicati e comunque in Parte_1 conformità a quanto previsto Protocollo del Tribunale di Lecco, cui si rinvia integralmente.
1.6/a) Sono considerate spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e che, pertanto, potranno essere direttamente sostenute:
- le spese per rette scolastiche pubbliche;
- l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico;
- Le spese per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus;
- le spese mediche e sanitarie urgenti e indifferibili non coperte dal S.S.N.;
- le spese dentistiche e ortodontiche necessarie.
1.6/b) Sono invece considerate spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori, e quindi dovranno essere concordate per iscritto o per altra forma documentabile:
- le spese per rette di scuole private e istituti paritari;
- le spese per l'iscrizione e frequenza all'università (ivi comprese tasse, contributi e alloggi);
- le spese per visite specialistiche, terapie e cure non urgenti e non coperte dal S.S.N.;
- le spese per attività ludiche, ricreative, sportive e artistiche di particolare impegno o rilevanza economica;
- le spese per vacanze, viaggi studio o soggiorni all'estero.
Restano ferme le ulteriori specificazioni e la disciplina di dettaglio contenuta nel Protocollo stesso, che integra la presente disposizione in caso di dubbio interpretativo o lacune.
1.7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
1.8 La sig.ra AF VA in ragione delle attribuzioni patrimoniali previste a suo favore ed a carico del coniuge nella parte “in secondo luogo” del presente ricorso rinunzia a pretendere dal coniuge un assegno mensile per il proprio mantenimento.
1.9. A decorrere dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la sig.ra AF VA assumerà integralmente l'obbligo di provvedere al pagamento e all'estinzione del mutuo contratto per la ristrutturazione della prima dimora coniugale in Belledo, come indicato al punto XIII delle premesse del presente atto.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e FA Parte_1
VA, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 03/12/2011, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 80;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1542/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
LA
e
FA VA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
OL TI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e FA VA hanno contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario il 03/12/2011 a Lecco e dalla loro unione sono nati a Lecco quattro figli: Per_
il 06/05/2010, il 24/03/2012, il 16/05/2014 e il 28/11/2018. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“C O N D I Z I O N I
1.1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1.2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lecco, Via Armonia n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra VA AF nel suo interesse e quello dei figli minori ivi stabilmente conviventi e collocati, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
La sig.ra AF VA, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione e deposito del presente atto, sosterrà integralmente le spese di utilizzo esclusivo dell'immobile, comprensive delle spese di manutenzione ordinaria conseguenti all'uso, delle quote condominiali ordinarie proporzionali all'utilizzo e delle utenze relative a gas, acqua, energia elettrica e servizi televisivi, che dovranno essere intestate a suo nome entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Le eventuali spese di manutenzione e condominiali straordinarie resteranno a carico del sig. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I IG MI
1.3. I figli , ed restano affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_3 Per_2 Persona_5
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione (come definite dal protocollo d' intesa in uso presso il Tribunale di Lecco), che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi entrambi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
1.4/a) I figli restano collocati prevalentemente ed anagraficamente presso la dimora materna. I tempi di frequentazione con il padre saranno gestiti liberamente dai genitori, di comune accordo e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali dei minori, senza predeterminazione di giorni ed orari. Il padre potrà pertanto esercitare il diritto di visita e tenerli con sé quando desidererà previo preavviso telefonico alla madre rispettando i suoi impegni.
1.4/b) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
1.5. Il sig. verserà, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione e Parte_1 deposito del presente atto, alla sig.ra AF VA tramite accredito in conto corrente, entro e non oltre il giorno dodici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 1.800,00 e così €. 450,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
1.6. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori sono poste a carico del sig. nella misura del 100%, secondo i criteri di seguito indicati e comunque in Parte_1 conformità a quanto previsto Protocollo del Tribunale di Lecco, cui si rinvia integralmente.
1.6/a) Sono considerate spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e che, pertanto, potranno essere direttamente sostenute:
- le spese per rette scolastiche pubbliche;
- l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico;
- Le spese per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus;
- le spese mediche e sanitarie urgenti e indifferibili non coperte dal S.S.N.;
- le spese dentistiche e ortodontiche necessarie.
1.6/b) Sono invece considerate spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori, e quindi dovranno essere concordate per iscritto o per altra forma documentabile:
- le spese per rette di scuole private e istituti paritari;
- le spese per l'iscrizione e frequenza all'università (ivi comprese tasse, contributi e alloggi);
- le spese per visite specialistiche, terapie e cure non urgenti e non coperte dal S.S.N.;
- le spese per attività ludiche, ricreative, sportive e artistiche di particolare impegno o rilevanza economica;
- le spese per vacanze, viaggi studio o soggiorni all'estero.
Restano ferme le ulteriori specificazioni e la disciplina di dettaglio contenuta nel Protocollo stesso, che integra la presente disposizione in caso di dubbio interpretativo o lacune.
1.7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
1.8 La sig.ra AF VA in ragione delle attribuzioni patrimoniali previste a suo favore ed a carico del coniuge nella parte “in secondo luogo” del presente ricorso rinunzia a pretendere dal coniuge un assegno mensile per il proprio mantenimento.
1.9. A decorrere dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la sig.ra AF VA assumerà integralmente l'obbligo di provvedere al pagamento e all'estinzione del mutuo contratto per la ristrutturazione della prima dimora coniugale in Belledo, come indicato al punto XIII delle premesse del presente atto.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e FA Parte_1
VA, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 03/12/2011, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 80;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada