Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11716 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Respousobilito - civile de etterita SEZIONE TERZA CIVILE pericolosa Dott. Gaetano NICASTRO 1 1 7 1 6 16/02 Composta dagli Ill.mi Sigg. i Magistrate: 3214/99 29325 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. Rep. 3091 Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Ud. 03/12/01 - Consigliere Dott. Italo PURCARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig..Sole per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: -5 AGO 2002 AGNELLO SALVATORE, MATTIOLO VITA, domiciliati in ROMA IL CANCELLIPAL presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato UGO FERRARA con studio in 90138 PALERMO VIA MARCO POLO 23, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ULTRAGAS SPA (già ULTRAGAS ITALIANA SPA), con sede in CANCELLERIA Francavilla al Mare, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Walter Zavatti, elettivamente domiciliata ROMA VIA A BROFFERIO 3, presso lo studio 2001 in dell'avvocato FRANCESCO CARACCIOLO, che la difende 2072 -1- all'avvocato RENATO DE GIACOMO, anche disgiuntamente giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 740/98 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 10/07/98 e depositata il 30/09/98 (R.G. 829/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ernesto udienza del 03/12/01 dal LUPO;
udito l'Avvocato Francesco CARACCIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con citazione del 21 settembre 1989 SA LL e TA TI convennero davanti al Tribunale di Termini Imerese la società Ultragas Italiana s.p.a. per essere risarciti dei danni subiti per l'incendio verificatosi il 19 dicembre 1987 nel vano cucina del loro immobile a causa di una bombola di gas liquido che essi avevano acquistato dal locale distributore della detta società nel novembre 1987. Costituitasi la società convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 24 aprile 1995, rigettò la domanda. Proposto appello dagli attori, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza depositata il 30 settembre 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado, affermando che, pur qualificandosi come pericolosa (ai sensi dell'art. 2050 c.c.) l'attività di produzione, distribuzione e consegna del gas in bombole, non era stato provato, nel caso di specie, il rapporto causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo SA LL e TA TI hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, a cui la società Ultragas s.p.a. (già Ultragas Italiana s.p.a.) ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono "violazione dell'art.360 n.3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 2050 c.c. ed agli artt. 1 e 6 del D.P:R. 24 maggio 1988 n.224" (sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi), osservando che l'industria per la produzione e distribuzione di gas in bombole costituisce attività pericolosa e che la 3 4 Ultragas non ha provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, prescritte dal citato art.2050, né che il difetto della bombola non esistesse al momento in cui la stessa è stata posta in circolazione, al fine di superare la presunzione posta dall'art. 1 del citato D.P.R. n.224 del 1988, il quale, pur essendo stato emanato dopo il sinistro per cui è causa (verificatosi il 20 dicembre 1987), è ad esso applicabile in considerazione del fatto che la delega ad emanarlo è stata conferita con la legge 16 ottobre 1987 n.183, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria n.85/374. I ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata si fondi su congetture ipotizzate dal consulente tecnico di 5 ufficio, mentre "il rinvenimento di uno squarcio nella parte bassa della bombola, con i lembi del medesimo verso l'interno, comprovano la preesistenza di un foro nella bombola stessa, che ha consentito una lentissima fuoruscita di gas fino alla saturazione dell'ambiente ed al contatto dello stesso gas con una presa di corrente elettrica: contatto che ha causato prima lo scoppio, e dopo l'incendio". Il motivo di ricorso è infondato. Come questa Corte ha, di recente, ribadito, proprio in relazione all'attività di produzione e distribuzione di gas in bombole (Cass. 2 aprile 2001 n.4792), in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art.2050 c.c., presuppone l'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo soggetto agente essere 4 5 investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è a lui riconducibile in alcun modo. La sentenza impugnata ha escluso che sia stato provato il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'incendio, affermando in particolare che l'assunto sostenuto in proposito dagli attori (preesistenza di un piccolo foro nella bombola) era rimasto sfornito di prova e soggiungendo che "gli elementi valutativi depongono se mai in direzione di segno opposto”. La Corte di appello non si è limitata a recepire le valutazioni del consulente tecnico di ufficio, ma è poi passata ad esaminare le diverse ricostruzioni dell'incidente prospettate dai due tecnici degli attori, che, essendo tra loro “contrastanti", sono state singolarmente esposte e کر criticate. L'accertamento sull'esistenza del rapporto di causalità rientra nei poteri del giudice del merito ed è incensurabile in questa sede di legittimità se sufficientemente e logicamente motivato. La motivazione della sentenza impugnata è particolarmente ampia ed analitica ed immune dai vizi di insufficienza e contraddittorietà. Per quanto attiene alla dedotta violazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n.224, sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, va osservato che le disposizioni in esso contenute non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988 (art. 16), mentre l'incendio per cui è causa è avvenuto il 19 dicembre 1987. In ogni caso, secondo l'art.8 del citato testo normativo spetta al danneggiato provare il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno. Gli 5 6 attori, per le ragioni esposte motivatamente dalla sentenza impugnata, non hanno fornito la prova dei detti elementi. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la "violazione dell'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 281 stesso codice", lamentando che sia stata rigettata la loro richiesta di acquisizione degli atti compiuti dai vigili del fuoco in occasione del fatto e siano stati così posti ostacoli al diritto di prova dei ricorrenti. Il motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto non ammissibile la richiesta di acquisizione degli atti compiuti dai vigili del fuoco sulla base della عر considerazione che non risultava l'esistenza di altra documentazione dei detti vigili oltre la "scheda di intervento” degli stessi, che la Corte ha tenuto presente nella stesura della sentenza (v. la parte iniziale della esposizione in fatto, in cui sono riportati tra virgolette i rilievi dei vigili, e la parte dei motivi). La Corte, quindi, ha giudicato inammissibile "l'ordine di esibizione richiesto dagli appellanti" "per la sua finalità meramente esplorativa". I ricorrenti non si fanno carico di precisare quale sia la documentazione dei vigili del fuoco, diversa da quella già tenuta presente dalla sentenza impugnata, che essi ritengono esistente e censurano la sentenza impugnata per il fatto che essa avrebbe "ritenuto ininfluente l'esame" del verbale dei vigili del fuoco, mentre, come si è detto, la richiesta di esibizione è stata giudicata inammissibile per la mancata prova dell'esistenza dei documenti da acquisire, e non è stata invece rigettata perché ininfluente. 6 7 Il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile in quanto contiene censure non pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione degli Serie 4. 49.77 artt.90, 92 e 93 c.p.c., censurano la loro condanna al pagamento delle i z i v spese di ambedue i gradi del giudizio, ritenendo che “quanto meno, si doveva provvedere alla loro compensazione". Il motivo di ricorso è infondato. . p La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio è la legale conseguenza della loro soccombenza in primo e secondo grado. La sussistenza o meno di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle dette spese rientra nei poteri discrezionali dei giudici di merito e non è censurabile per violazione di legge. 4.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. La soccombenza dei ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 19.1001 1 dispositivo. 0 .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive 1242.600 (Euro 12529 ..), delle quali L.2.000.000 (Euro 1032,91) per onorari. Così deciso a Roma il 3 dicembre 2001. Il Presidente вибал Шаби Il Relatore-Estensore Emmist lupo of Depositata in Cancelleria ANCAIL DIRETTORE DI CANCELE 0,5 AGO, 2002 Umberto Cice bggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero