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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9876/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9876/2019 promossa da
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Musicco, del Foro di Brescia
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Vertolli, del Foro di Padova
-CONVENUTA OPPOSTA- con la chiamata in causa di
già (C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Pietrobon Guidolin, del Foro di Padova
-TERZA CHIAMATA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2024):
PER PARTE ATTRICE:
“Nel merito in via preliminare: autorizzata la chiamata in causa di già con sede in CP_2 CP_3
Padova, Via Monte Cengio n. 28/A in persona del legale rappresentante pro-tempore, accertato il non corretto adempimento del contratto a prestazioni corrispettive concluso con e la rilevanza Parte_1 dello stesso, nonché i costi sostenuti dall'attrice opponente per terminare i lavori lasciati in sospeso da
il cui ammontare è stato provato in corso di istruttoria in euro 5.468,06 oltre interessi;
nonché il CP_3 lucro cessante patito, condannarla al risarcimento dei danni tutti per la cui quantificazione ci si rimette
a giustizia;
nel merito in via principale: accertare che le eccezioni svolte dalla in merito alla sussistenza Parte_1 del credito sono fondate, in virtù anche delle contestazioni svolte e della mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti dalla legge, e conseguentemente dichiarare nullo, inammissibile, inefficace o come meglio, il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la sua emissione, revocandolo.
Dichiarare insussistenti le pretese creditorie avanzate dalla nell'ammontare indicato, dal Controparte_1 quale andranno in ogni caso dedotti i corrispettivi dei lavori non eseguiti, che andranno compensati con
i costi sostenuti da per portare a termine i cantieri, oltre il risarcimento dei danni subiti. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, per le causali di cui in atti:
Nel merito
In via principale:
- rigettarsi la presente opposizione in quanto infondata, pretestuosa, non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per i motivi indicati in narrativa;
per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n.
2477/2019, pronunziato dal Tribunale di Brescia il giorno 11 maggio 2019;
- rigettarsi le domande tutte di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi compiutamente esposti in atti;
In via subordinata:
- rigettarsi le domande ed eccezioni tutte avversarie per i motivi di cui in narrativa, condannarsi la società (C.F e P.Iva: , con sede legale in Carpenedolo (BS), via Caduti de Parte_1 P.IVA_1
Lavoro n. 88, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società
(C.F.: , avente sede legale in 35138 – Padova (PD), via Monte Cengio n. Controparte_4 P.IVA_2
28/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di € 20.597,48, o quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese e competenze relative al procedimento monitorio liquidate, pari a complessivi € 850,00 per compenso professionale, € 145,00 per anticipazioni, nonché successive occorrende come per legge, somma capitale maggiorata degli interessi da quando dovuti al saldo, con pagamento della rivalutazione monetaria;
2 In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze della presente procedura e della procedura monitoria;
In via istruttoria:
- nel caso non si fosse già provveduto d'ufficio, disporsi l'acquisizione del fascicolo degli atti e documenti prodotti con il ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. n. 6790/2019;
- si chiede l'ammissione della prova per testi relativamente ai capitoli di prova non ammessi (nn. 1-2-4-
5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-20-21-23-24-25- 26) di cui alla seconda memoria istruttoria, con i testi indicati sempre nella memoria a prova diretta;
- in caso di contestazioni sulle lavorazioni eseguite, si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio volta a identificare le lavorazioni eseguite da (ora e a quantificare il costo CP_3 CP_2 delle lavorazioni effettuate da (ora e oggetto delle fatture nn. 24 del 31.8.2018 e 31 CP_3 CP_2 del 24.10.2018 (docc. nn. 3 e 4)”.
PER LA TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della chiamata in causa di già CP_2 [...] CP_
per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le azioni di controparte per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che controparte è decaduta da tutte le domande proposte per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
- respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede l'abilitazione alla prova orale, con i testi indicati, nonché all'interpello, nei capitoli di prova non ammessi;
- solo in caso di contestazioni sulle lavorazioni eseguite, si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio volta a identificare le lavorazioni eseguite da (ora e a quantificare il costo CP_3 CP_2 delle lavorazioni effettuate da (ora e oggetto delle fatture nn. 24 del 31.8.2018 e 31 CP_3 CP_2 del 24.10.2018 (docc. nn. 3 e 4).
3 IN OGNI CASO:
a) con vittoria di competenze e spese di lite secondo i parametri medi del D.M. 55/2024 e s.s.m. con
l'aumento ex art. 4, comma 2 per la presenza di più parti;
b) condannare la società al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, Parte_1 da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, oltre alla condanna in favore della cassa delle ammende ex art.
96 c.p.c., quarto comma”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2477/2019, Parte_1 dell'importo di € 20.597,48 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato pagamento del credito ceduto a Controparte_1 quest'ultima da parte di (già , derivante da due fatture Controparte_2 CP_3 concernenti lavori eseguiti nell'ambito della realizzazione di due stalle e una concimaia (al netto di un credito vantato da nei confronti di ). Pt_1 CP_1
4 1.1 Nel dettaglio, parte attrice ha esposto che aveva ceduto a il credito vantato CP_2 CP_1 nei suoi confronti per complessivi € 43.047,70, di cui alle fatture n. 24 del 31.8.2018 (€ 37.454,00)
e n. 31 del 24.10.2018 (€ 5.593,70), dal quale era stato scomputato l'importo di € 22.450,22, da lei vantato nei confronti della convenuta in relazione alla fattura n. 344 del 31.8.2018.
L'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta, considerato che:
- i lavori di cui alla fattura n. 24/2018, effettuati presso i cantieri delle aziende agricole La
Bianca, FE e TI, non erano stati correttamente eseguiti e portati a termine da con la conseguenza che l'opponente aveva dovuto sostenere le spese necessarie CP_2 per il completamento delle opere, oltre a dover concedere sconti ai committenti per il ritardo maturato;
- i lavori di cui alla fattura n. 31/2018, avente a oggetto opere extra contratto, non erano mai stati eseguiti.
In conclusione, parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'autorizzazione alla chiamata in causa di al fine di ottenerne la condanna al CP_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei dedotti inadempimenti.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando le difese dell'opponente. CP_1
A tal fine, ha preliminarmente osservato che la cessione del credito era stata ritualmente notificata ad , senza alcuna contestazione al riguardo. Pt_1
Inoltre, ha eccepito che le opere di cui alle fatture n. 24/2018 e n. 31/2018 erano state correttamente eseguite da parte di con l'eccezione di alcune piccole lavorazioni relative CP_2 ai cantieri FE e TI, che tuttavia non erano state portate a termine per fatti addebitabili alla stessa società opponente.
Ha evidenziato che, in ogni caso, gli importi relativi ai lavori mancanti erano già stati decurtati dalla somma dovuta, come risulta dalle voci in detrazione indicate nella fattura n. 31/2018.
In conclusione, parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si è costituita in giudizio, CP_2 contestando anch'essa l'atto di opposizione.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'illegittimità della propria chiamata.
Nel merito, oltre ad associarsi alle difese svolte dalla convenuta opposta, ha altresì eccepito la violazione dei termini previsti dall'art. 1667 c.c.
In conclusione, la terza chiamata ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
5 1.4 La causa, dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali.
In data 6.3.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, constatata l'impossibilità di una definizione bonaria della controversia, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre innanzitutto vagliare le questioni preliminari sollevate da CP_2
2.1 Quest'ultima, infatti, ha eccepito l'illegittimità della propria chiamata in causa, a tal fine richiamando il disposto dell'art. 1248 c.c. nonché i principi in tema di connessione di cause.
Inoltre, ha dedotto che la domanda di risarcimento dei danni avanzata da avrebbe Pt_1 dovuto essere proposta nei confronti di , quale cessionaria del credito. CP_1
L'eccezione non è fondata.
Come visto, ha ceduto a il credito da lei vantato nei confronti di , CP_2 CP_1 Pt_1 derivante dalle fatture n. 24/2018 e n. 31/2018 (cfr. docc. 3, 4 fasc. conv., docc. 6, 7 fasc. chiam.).
In tema di cessione del credito, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018. Principio di recente ribadito da Cass. civ., Sez.
2 - , Sentenza n. 8579 del 29/03/2024, Rv. 670660 - 01).
Pertanto, è stato precisato che “nella cessione del credito […] il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto
6 costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte […]” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che la domanda risarcitoria di sia stata correttamente fatta valere nei confronti del creditore cedente, Pt_1 dal momento che il cessionario non subentra nel rapporto contrattuale originario.
Mentre verso l'opponente si è limitata a far valere l'inadempimento di quale CP_1 CP_2 presupposto per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
2.2 Sempre in via preliminare, la terza chiamata, premesso che il rapporto contrattuale intercorso con era da qualificarsi come appalto, ha eccepito la violazione dei termini, Pt_1 di decadenza e di prescrizione, previsti dall'art. 1667 c.c.
Sul punto, si osserva che, in realtà, l'opponente non ha inteso proporre l'azione di cui all'art. 1667 c.c., essendosi limitata a eccepire l'inadempimento di ex art. 1460 c.c. CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto, di cui agli artt. 1667 e seguenti c.c., integrano, ma non escludono,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, laddove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale, che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento dell'opera sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27994 del 2018; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6284 del 2015; Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 7861 del 2021; Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 2022).
In altri termini, “le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364)” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 2023).
Nel caso in esame, è emerso che l'appaltatrice non aveva portato integralmente a termine i lavori che le erano stati commissionati da o comunque non aveva rispettato il termine Pt_1 previsto contrattualmente per il loro completamento, come risulta:
7 - dal fatto che la stessa terza chiamata ha decurtato alcune somme dalla fattura n. 31 del
24.10.2018 (cfr. doc. 4 fasc. conv., doc. 7 fasc. chiam.), ammettendo di non aver ultimato alcune lavorazioni in relazione ai cantieri FE e TI (cfr. pag. 14 comp. cost. chiam.);
- dal fatto che, pur essendo i preventivi risalenti a maggio/giugno 2018 (cfr. doc. 3 fasc. chiam.), a inizio ottobre i lavori dovevano ancora essere terminati (cfr. doc. 8 fasc. chiam., doc. 21 fasc. att.), nonostante il decorso del termine previsto contrattualmente
(cfr. voce 'consegna' sub doc. 3 fasc. chiam.).
Di conseguenza, trovando applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale, l'azione proposta da parte opponente non soggiace ai termini di cui all'art. 1667
c.c.
*** ** ***
§ 3. Ciò premesso, occorre ora passare all'esame del merito della controversia.
3.1 In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore ceduto “può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass.
17/01/2001, n. 575; Cass. 6/08/1999, n. 8485; v. pure Cass. 2/12/2016, n. 24657; Cass. 7/04/2009, n.
8373; Cass. 1/08/2003, n. 11719) […] L'opponibilità, quindi, è sempre ammessa quando l'obbligo di pagamento del ceduto sia venuto meno per fatto imputabile al cedente […]” (Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 14729 del 2018).
Con riferimento alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264
c.c., la Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito che essa svolge la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, e non vale ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito;
inoltre, “il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito;
né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore sulla natura del credito ceduto - atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore - o dalla mancata informativa al
8 cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art.
1176 c.c. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere (Cass., sez. I, 18-12-
2007, n. 26664)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3184 del 2016).
Pertanto, alcuna valenza dirimente può essere attribuita al fatto che non ha sollevato Pt_1 contestazioni a seguito della notifica dell'avvenuta cessione, rimanendo la cessionaria gravata dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito.
3.2 Ciò considerato, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
3.2.1 Per quanto riguarda la fattura n. 24/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv., doc. 6 fasc. chiam.), si osserva che essa è stata emessa con riferimento ai lavori appaltati da a in Pt_1 CP_2 relazione a tre diversi cantieri: TI, FE e La Bianca.
L'opponente ha eccepito che l'appaltatrice non li avrebbe ultimati, nonostante vari solleciti, costringendola pertanto a completare i lavori a proprie spese.
Le controparti hanno replicato che gli importi per le lavorazioni non effettuate, peraltro per fatti imputabili all'appaltante stessa e comunque del tutto marginali, sono stati decurtati, come risulta dalla fattura n. 31/2018.
3.2.1.1 Così ricostruite le diverse posizioni, si osserva che i lavori da realizzare presso il cantiere dell'azienda agricola TI risultano essere stati completati, a eccezione di quanto previsto al punto n. 12 del preventivo (cfr. doc. 16 fasc. conv., doc. 3 fasc. chiam.), come emerso dalle prove orali (cfr. teste - verbale ud. 18.7.2023: “i lavori descritti sono stati tutti Tes_1 eseguiti, ad eccezione del n. 12, riferiti ai pluviali”; teste - verbale ud. 18.7.2023: Testimone_2
“confermo l'esecuzione di tutti i lavori elencati, ad eccezione del n. 12, riferito alle canaline di scolo e ai pluviali”).
La lavorazione mancante è stata eseguita da un soggetto terzo a spese della stessa azienda agricola TI, che tuttavia non ha chiesto all'opponente il rimborso del relativo esborso, con la conseguenza che alcuna somma può essere riconosciuta all'attrice a titolo risarcitorio (cfr. teste - verbale ud. 18.7.2023: “alla fine i pluviali sono stati montati da un artigiano del Tes_1 paese da me incaricato, Però non ne ricordo il nome. L'ho pagato io. ADR: i soldi che ho speso non mi sono stati rimborsati”; teste - verbale ud. del 18.7.2023: “confermo l'esecuzione di tutti Testimone_2
i lavori elencati, ad eccezione del n. 12, riferito alle canaline di scolo e ai pluviali. Il lavoro è stato poi fatto da un fabbro del posto, che è stato pagato da noi”).
L'importo di € 9.900,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 24/2018 è dunque dovuto.
9 3.2.1.2 Per quanto riguarda i lavori effettuati presso l'azienda agricola FE, le dichiarazioni rese dal teste FE hanno confermato che tutte le lavorazioni indicate nel preventivo (cfr. doc. 17 fasc. conv., doc. 3 fasc. chiam.) sono state realizzate (cfr. verbale ud. 6.4.2023).
Il teste ha inoltre riferito che a ottobre del 2018, dopo che il cantiere era già stato terminato, la società opponente era intervenuta per effettuare ulteriori lavori sulla stalla in precedenza costruita, al contempo precisando che le modifiche non erano dipese da errori commessi dai precedenti installatori (id est Lenor), bensì dalla mancanza di un numero sufficiente di staffe per i pluviali (cfr. verbale ud. 6.4.2023).
Pertanto, deve ritenersi che i lavori eseguiti dall'opponente presso il cantiere dell'azienda agricola FE nel mese di ottobre 2018 (cfr. doc. 6 fasc. att.), nonché quelli effettuati dall'impresa individuale Melia su commissione di sempre presso tale cantiere (cfr. Pt_1 docc. 23, 24 fasc. att.), non siano stati causati dal mancato o inesatto completamento delle opere da parte di con la conseguenza che, sotto questo profilo, alcuna responsabilità CP_2 risarcitoria è addebitabile a quest'ultima.
A tal proposito, occorre precisare che le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Tes_3
23.11.2023, da cui sembrerebbe emergere che le opere commissionate dall'opponente a Pt_2 siano state conseguenza di alcune inadempienze della terza chiamata (“io conosco solo il cantiere
a Orzinuovi;
so che era stato commissionato alla ditta il montaggio, perché Controparte_5 Pt_2
c'erano stati problemi con il montaggio precedente fatto da una ditta di cui non ricordo il nome, ma che so che c'entrava con un certo signor ”), devono ritenersi 'superate' alla luce di quanto CP_6 riferito dal teste FE, titolare dell'omonima azienda agricola e dunque senz'altro a conoscenza di tali circostanze.
Pertanto, anche l'importo di € 10.000,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 24/2018 è dovuto.
3.2.1.3 Infine, per quanto concerne i lavori presso l'azienda agricola La Bianca, si osserva che Tes_ anche questi ultimi sono stati eseguiti da (cfr. teste - verbale ud. 6.4.2023: “nel CP_2 complesso confermo che i lavori descritti nel preventivo che mi è stato mostrato, sono stati eseguiti”), fatto salvo quanto si dirà infra (cfr. § 3.3).
L'importo di € 10.800,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 24/2018 è dunque dovuto.
3.2.2 Con riferimento alla fattura n. 31/2018 del 24.10.2018 (cfr. doc. 4 fasc. conv., doc. 7 fasc. chiam.), si ritiene che l'unico importo dovuto sia quello concernente le “ore in economia per maggior onere di fissaggio arcarecci di copertura, posa pluviali stalla adiacente, raddrizzatura e Con sostituzione fermaneve e fissaggio su stalla di altra ditta posa presso vs cantiere Agr. La Bianca a
Serramazzoni”.
10 Tes_ La sua esecuzione è stata infatti confermata dal teste (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “io, poi, C chiesi ad altri piccoli interventi sulla stalla e sul ricovero attrezzi, montati da altre ditte, un lavoro di C circa mezza giornata, non di più […] preciso che gli interventi che chiesi ad sulla stalla e sul ricovero C attrezzi furono eseguiti con materiale già presente in cantiere. 19): come ho già detto, l'intervento di sulla stalla fu di poca cosa, ossia l'installazione di due pannelli di testata, con il materiale che già era in cantiere. Preciso che sono gli stessi che ho indicato nel capitolo precedente. ADR: la ditta che era stata incaricata di montare la stalla, non aveva eseguito questi lavori (montaggio dei due pannelli) e quindi li Co chiesi a , anche se per me era come se mi rivolgessi ad ”). Pt_1
Deve tuttavia rilevarsi che per l'esecuzione di tali opere ha addebitato alla società CP_2 opponente 77 ore di lavoro (al costo unitario di € 25,00), mentre il teste ha riferito che esse hanno richiesto solo mezza giornata.
Di conseguenza, il quantum deve essere ridotto a € 122,00 IVA inclusa, quale somma dovuta per 4 ore di lavoro al costo di € 25,00 ciascuna, come indicato in fattura.
Viceversa, per le ulteriori voci indicate nella fattura n. 31/2018 non è stata fornita alcuna prova, con la conseguenza che i relativi importi non risultano dovuti.
Con particolare riferimento alla voce “fornitura di viti autoperforanti 6,3x32”, si osserva che Tes_
aveva fornito le viti della corretta tipologia fin dall'inizio del cantiere (cfr. teste - Pt_1 verbale ud. 6.4.2023: “13): ricordo che la ditta che effettuò il montaggio, non montò le viti fornite da
, perché diceva che non erano adeguate ai fori esistenti, pertanto, montò viti autoperforanti. Pt_1
Ricordo che in seguito contestai ad le viti autoperforanti e la ditta mandò i suoi montatori e Pt_1 C C sostituì le viti montate da . Io insistetti con la ditta perché montasse le viti autoperforanti per non sospendere i lavori del cantiere, però voglio chiarire che quando intervenne successivamente e Pt_1 monto con i suoi montatori le viti non autoperforanti, queste combaciavano nel diametro;
presumo fossero le stesse fornite in precedenza”; teste - verbale ud. del 18.7.2023: “7): confermo, ho Tes_5 visto io stesso che aveva utilizzato viti autoperforanti al posto di viti MA12, più adatte al CP_3 montaggio. Generalmente sono queste le viti adatte e in cantiere ho visto che c'erano (viti passanti); le ho viste con i miei occhi ed era prima di agosto, quando hanno consegnato il materiale”).
3.3 Infine, occorre valutare la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata.
Nel dettaglio, ha allegato di aver dovuto sostenere alcune spese per portare a termine Pt_1
i lavori non completati da oltre a essere stata costretta a concedere degli sconti ai CP_2 committenti a causa degli inadempimenti di quest'ultima e dei conseguenti ritardi nella consegna delle opere.
La domanda è parzialmente fondata.
11 In relazione ai lavori realizzati da presso il cantiere La Bianca, il titolare di quest'ultima CP_2 C ha riferito che “la concimaia venne installata da entro fine agosto, con delle lavorazioni non corrette, che io, poi, contestai ad […] Ho ottenuto uno sconto da per i lavori da me Pt_1 Pt_1 contestati, anche se poi sistemati dalla stessa ” (verbale ud. 6.4.2023). Pt_1
Tes_ A conferma di tali lavori 'correttivi', il teste ha riconosciuto i rapporti di intervento riferibili alla stessa , prodotti dall'opponente sub doc. 8 (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “28): Pt_1 conosco già questo rapporto di lavoro che mi viene mostrato (doc. 8 di parte opponente): non ricordo chi ha montato i tiraventi;
29): confermo i documenti che i sono mostrati (doc. 8 di parte opponente) e, con riferimento alla stalla, preciso che i 60 metri di fermaneve sono stati installati da e che i 15 mq Pt_1 di timpano con pannelli non riesco a capire a cosa si riferiscano. Il documento avente data 11.10.2018 è riferito non alla stalla, ma alla concimaia, il resto è riferito alla stalla”).
Sempre in relazione al cantiere La Bianca, devono ritenersi conseguenza dell'inesatto adempimento del contratto da parte di anche le opere commissionate dall'opponente CP_2 all'impresa individuale Melia VA a ottobre/novembre 2018, considerato quanto riferito dal suo titolare all'udienza del 23.11.2023, anche alla luce del fatto che il periodo in cui sono stati realizzati i lavori da parte di tale impresa coincide con quello indicato nei rapporti di intervento prodotti da . Pt_1
Di conseguenza, deve essere condannata alla corresponsione in favore dell'opponente CP_2 dell'importo di € 1.677,50 IVA inclusa a titolo di risarcimento del danno patito da quest'ultima, come risultante dalle fatture emesse dall'impresa nei confronti dell'attrice (cfr. docc. 23 e Pt_2
24 fasc. att.). Tale somma è stata ottenuta considerando solo le ore di lavoro prestate presso l'azienda agricola La Bianca indicate nei richiamati documenti, moltiplicate per la tariffa oraria. Sul punto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dalla terza chiamata, non è indispensabile la produzione anche dell'estratto autentico delle scritture contabili, dal momento che la disciplina richiamata attiene all'ambito specifico del procedimento monitorio.
Viceversa, non possono essere riconosciute le somme indicate nelle fatture emesse dall'impresa con riferimento ai lavori effettuati presso l'azienda agricola FE, tenuto Pt_2 conto di quanto osservato in precedenza in relazione al fatto che questi non sono dipesi da errori commessi da (§ 3.2.1.2). CP_2
Deve, inoltre, essere oggetto di ristoro la spesa sostenuta da per il noleggio di una Pt_1 piattaforma necessaria al fine di portare a termine i lavori presso il cantiere dell'azienda agricola La Bianca, pari a € 1.372,26 IVA inclusa. Come può ricavarsi: dalla fattura n.
4118/2018 emessa dalla società (cfr. doc. 9 fasc. att., ove è riportato “cantiere: Parte_3 [...]
VIA LA BIANCA 633/1 41028 SERRAMAZZONI”), dalle Parte_4
12 Tes_ dichiarazioni del teste (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “io ho solo visto arrivare la piattaforma in cantiere, ma non so chi l'abbia noleggiata. Posso però confermare che la ditta che ha portato in cantiere la piattaforma era Nolo 2000”), dal fatto che le date del noleggio coincidono con il periodo in cui ha effettuato i lavori presso tale cantiere (cfr. doc. 8 fasc. att.). Pt_1
Quanto all'ulteriore fattura prodotta dall'opponente sub doc. 10, che secondo le sue allegazioni attesterebbe la spesa sostenuta per il noleggio di un'ulteriore piattaforma utilizzata per terminare i lavori commissionati dall'azienda agricola TI, ritiene il Tribunale che il relativo importo non possa essere oggetto di rimborso.
Infatti, non ha provato l'esecuzione di interventi presso tale cantiere tramite la Pt_1 produzione in giudizio dei rapporti di intervento (come avvenuto, invece, con riferimento all'azienda agricola La Bianca); inoltre, anche dalle prove orali non è emersa tale circostanza.
Peraltro, la fattura prodotta sub doc. 10 non contiene alcuna indicazione che permetta di riferirla con certezza a lavori svolti presso l'azienda agricola TI, se non la dicitura “rif.
TI”, che tuttavia risulta essere stata aggiunta successivamente a penna.
Infine, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova anche in ordine all'asserito danno patrimoniale patito dall'opponente in relazione agli sconti concessi ai committenti, considerato che:
- quello pari a € 3.000,00 accordato all'azienda agricola TI è riferito ai tappeti in gomma degli animali (cfr. teste - verbale ud. 18.7.2023: “lo sconto che ho avuto Tes_1 di € 3.000,00 era per i tappeti in gomma degli animali”), che non risultano compresi tra le opere appaltate alla terza chiamata (cfr. doc. 16 fasc. conv., doc. 3 fasc. chiam.);
Tes_
- il teste legale rappresentante dell'azienda agricola La Bianca, ha confermato di aver ottenuto uno sconto per gli errori commessi da nell'esecuzione dell'appalto, poi CP_2 corretti da , e per i conseguenti ritardi, non avendo tuttavia fornito alcuna Pt_1 indicazione circa l'entità di tale sconto, di cui l'opponente non ha fornito prova in altro modo (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “ho ottenuto uno sconto da per i lavori da me Pt_1 contestati, anche se poi sistemati dalla stessa […] 12): ora non ricordo con precisione Pt_1
l'importo preciso, ma confermo di avere ottenuto uno sconto, per i ritardi e gli inconvenienti, anche se poi sistemati”).
Infine, devono essere liquidati in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno, gli importi di cui alla fattura n. 31/2018, pari a complessivi € 2.318,00 IVA inclusa, originariamente decurtati da per i lavori che la stessa ha ammesso di non aver eseguito CP_2
(cfr. pag. 14 comp. risp.).
13 3.4 In conclusione, l'opposizione proposta da nei confronti di deve essere Pt_1 CP_1 parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione dell'importo dovuto in favore della convenuta opposta pari a € 15.125,78 (€ 37.576,00 - €
22.450,22), tenuto anche conto del credito di cui alla fattura n. 344/2018, non oggetto di contestazione.
Inoltre, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti della terza Pt_1 chiamata, quest'ultima deve essere condannata a corrisponderle la somma complessiva di €
5.367,76 a titolo di risarcimento del danno. Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data delle singole fatture oggetto di ristoro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto finora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali, considerato che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (Cass. civ.,
Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
4.1 Nel rapporto tra e le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, Pt_1 CP_1 devono essere poste a carico dell'opponente.
Tuttavia, dal momento che l'opposizione è risultata parzialmente fondata, si ritengono sussistenti i presupposti per una compensazione delle stesse, nella misura di 1/4.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum, sia per la fase monitoria che per il giudizio di opposizione. Senza
l'aumento per la pluralità di parti, stante la natura sostanzialmente unitaria delle difese svolte.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
14 Con distrazione a favore dell'avv. Chiara Vertolli ex art. 93 c.p.c. limitatamente alle fasi di studio, istruttoria e decisionale.
4.2 Nel rapporto processuale tra e le spese di lite seguono la soccombenza e, Pt_1 CP_2 pertanto, devono essere poste a integrale carico di quest'ultima (mentre la sola riduzione del quantum debeatur rispetto a quanto richiesto non può giustificare una loro compensazione - cfr.
Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum.
4.3 Da ultimo, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna di ex art. 96 Pt_1
c.p.c., dal momento che l'opposizione è risultata parzialmente fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2477/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 11.5.2019 e pubblicato il
13.5.2019;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 15.125,78, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- dichiara tenuta e condanna (già al pagamento in Controparte_2 CP_3 favore di dell'importo di € 5.367,76, oltre accessori come da parte motiva;
Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del procedimento monitorio e del presente giudizio che, compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi € 4.445,25 per compensi, € 109,12 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Chiara Vertolli, che si è dichiarata antistataria, limitatamente all'importo a titolo di compensi pari a € 3.225,00, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge;
- dichiara tenuta e condanna (già a rimborsare ad Controparte_2 CP_3 le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 176,28 Parte_1 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge.
Brescia, 17 aprile 2025
15 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9876/2019 promossa da
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Musicco, del Foro di Brescia
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Vertolli, del Foro di Padova
-CONVENUTA OPPOSTA- con la chiamata in causa di
già (C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Pietrobon Guidolin, del Foro di Padova
-TERZA CHIAMATA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2024):
PER PARTE ATTRICE:
“Nel merito in via preliminare: autorizzata la chiamata in causa di già con sede in CP_2 CP_3
Padova, Via Monte Cengio n. 28/A in persona del legale rappresentante pro-tempore, accertato il non corretto adempimento del contratto a prestazioni corrispettive concluso con e la rilevanza Parte_1 dello stesso, nonché i costi sostenuti dall'attrice opponente per terminare i lavori lasciati in sospeso da
il cui ammontare è stato provato in corso di istruttoria in euro 5.468,06 oltre interessi;
nonché il CP_3 lucro cessante patito, condannarla al risarcimento dei danni tutti per la cui quantificazione ci si rimette
a giustizia;
nel merito in via principale: accertare che le eccezioni svolte dalla in merito alla sussistenza Parte_1 del credito sono fondate, in virtù anche delle contestazioni svolte e della mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti dalla legge, e conseguentemente dichiarare nullo, inammissibile, inefficace o come meglio, il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la sua emissione, revocandolo.
Dichiarare insussistenti le pretese creditorie avanzate dalla nell'ammontare indicato, dal Controparte_1 quale andranno in ogni caso dedotti i corrispettivi dei lavori non eseguiti, che andranno compensati con
i costi sostenuti da per portare a termine i cantieri, oltre il risarcimento dei danni subiti. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, per le causali di cui in atti:
Nel merito
In via principale:
- rigettarsi la presente opposizione in quanto infondata, pretestuosa, non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per i motivi indicati in narrativa;
per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n.
2477/2019, pronunziato dal Tribunale di Brescia il giorno 11 maggio 2019;
- rigettarsi le domande tutte di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi compiutamente esposti in atti;
In via subordinata:
- rigettarsi le domande ed eccezioni tutte avversarie per i motivi di cui in narrativa, condannarsi la società (C.F e P.Iva: , con sede legale in Carpenedolo (BS), via Caduti de Parte_1 P.IVA_1
Lavoro n. 88, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società
(C.F.: , avente sede legale in 35138 – Padova (PD), via Monte Cengio n. Controparte_4 P.IVA_2
28/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di € 20.597,48, o quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre le spese e competenze relative al procedimento monitorio liquidate, pari a complessivi € 850,00 per compenso professionale, € 145,00 per anticipazioni, nonché successive occorrende come per legge, somma capitale maggiorata degli interessi da quando dovuti al saldo, con pagamento della rivalutazione monetaria;
2 In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze della presente procedura e della procedura monitoria;
In via istruttoria:
- nel caso non si fosse già provveduto d'ufficio, disporsi l'acquisizione del fascicolo degli atti e documenti prodotti con il ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. n. 6790/2019;
- si chiede l'ammissione della prova per testi relativamente ai capitoli di prova non ammessi (nn. 1-2-4-
5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-20-21-23-24-25- 26) di cui alla seconda memoria istruttoria, con i testi indicati sempre nella memoria a prova diretta;
- in caso di contestazioni sulle lavorazioni eseguite, si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio volta a identificare le lavorazioni eseguite da (ora e a quantificare il costo CP_3 CP_2 delle lavorazioni effettuate da (ora e oggetto delle fatture nn. 24 del 31.8.2018 e 31 CP_3 CP_2 del 24.10.2018 (docc. nn. 3 e 4)”.
PER LA TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della chiamata in causa di già CP_2 [...] CP_
per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le azioni di controparte per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che controparte è decaduta da tutte le domande proposte per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
- respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede l'abilitazione alla prova orale, con i testi indicati, nonché all'interpello, nei capitoli di prova non ammessi;
- solo in caso di contestazioni sulle lavorazioni eseguite, si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio volta a identificare le lavorazioni eseguite da (ora e a quantificare il costo CP_3 CP_2 delle lavorazioni effettuate da (ora e oggetto delle fatture nn. 24 del 31.8.2018 e 31 CP_3 CP_2 del 24.10.2018 (docc. nn. 3 e 4).
3 IN OGNI CASO:
a) con vittoria di competenze e spese di lite secondo i parametri medi del D.M. 55/2024 e s.s.m. con
l'aumento ex art. 4, comma 2 per la presenza di più parti;
b) condannare la società al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, Parte_1 da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, oltre alla condanna in favore della cassa delle ammende ex art.
96 c.p.c., quarto comma”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2477/2019, Parte_1 dell'importo di € 20.597,48 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato pagamento del credito ceduto a Controparte_1 quest'ultima da parte di (già , derivante da due fatture Controparte_2 CP_3 concernenti lavori eseguiti nell'ambito della realizzazione di due stalle e una concimaia (al netto di un credito vantato da nei confronti di ). Pt_1 CP_1
4 1.1 Nel dettaglio, parte attrice ha esposto che aveva ceduto a il credito vantato CP_2 CP_1 nei suoi confronti per complessivi € 43.047,70, di cui alle fatture n. 24 del 31.8.2018 (€ 37.454,00)
e n. 31 del 24.10.2018 (€ 5.593,70), dal quale era stato scomputato l'importo di € 22.450,22, da lei vantato nei confronti della convenuta in relazione alla fattura n. 344 del 31.8.2018.
L'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta, considerato che:
- i lavori di cui alla fattura n. 24/2018, effettuati presso i cantieri delle aziende agricole La
Bianca, FE e TI, non erano stati correttamente eseguiti e portati a termine da con la conseguenza che l'opponente aveva dovuto sostenere le spese necessarie CP_2 per il completamento delle opere, oltre a dover concedere sconti ai committenti per il ritardo maturato;
- i lavori di cui alla fattura n. 31/2018, avente a oggetto opere extra contratto, non erano mai stati eseguiti.
In conclusione, parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'autorizzazione alla chiamata in causa di al fine di ottenerne la condanna al CP_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei dedotti inadempimenti.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando le difese dell'opponente. CP_1
A tal fine, ha preliminarmente osservato che la cessione del credito era stata ritualmente notificata ad , senza alcuna contestazione al riguardo. Pt_1
Inoltre, ha eccepito che le opere di cui alle fatture n. 24/2018 e n. 31/2018 erano state correttamente eseguite da parte di con l'eccezione di alcune piccole lavorazioni relative CP_2 ai cantieri FE e TI, che tuttavia non erano state portate a termine per fatti addebitabili alla stessa società opponente.
Ha evidenziato che, in ogni caso, gli importi relativi ai lavori mancanti erano già stati decurtati dalla somma dovuta, come risulta dalle voci in detrazione indicate nella fattura n. 31/2018.
In conclusione, parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si è costituita in giudizio, CP_2 contestando anch'essa l'atto di opposizione.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'illegittimità della propria chiamata.
Nel merito, oltre ad associarsi alle difese svolte dalla convenuta opposta, ha altresì eccepito la violazione dei termini previsti dall'art. 1667 c.c.
In conclusione, la terza chiamata ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
5 1.4 La causa, dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali.
In data 6.3.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, constatata l'impossibilità di una definizione bonaria della controversia, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre innanzitutto vagliare le questioni preliminari sollevate da CP_2
2.1 Quest'ultima, infatti, ha eccepito l'illegittimità della propria chiamata in causa, a tal fine richiamando il disposto dell'art. 1248 c.c. nonché i principi in tema di connessione di cause.
Inoltre, ha dedotto che la domanda di risarcimento dei danni avanzata da avrebbe Pt_1 dovuto essere proposta nei confronti di , quale cessionaria del credito. CP_1
L'eccezione non è fondata.
Come visto, ha ceduto a il credito da lei vantato nei confronti di , CP_2 CP_1 Pt_1 derivante dalle fatture n. 24/2018 e n. 31/2018 (cfr. docc. 3, 4 fasc. conv., docc. 6, 7 fasc. chiam.).
In tema di cessione del credito, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018. Principio di recente ribadito da Cass. civ., Sez.
2 - , Sentenza n. 8579 del 29/03/2024, Rv. 670660 - 01).
Pertanto, è stato precisato che “nella cessione del credito […] il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto
6 costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte […]” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che la domanda risarcitoria di sia stata correttamente fatta valere nei confronti del creditore cedente, Pt_1 dal momento che il cessionario non subentra nel rapporto contrattuale originario.
Mentre verso l'opponente si è limitata a far valere l'inadempimento di quale CP_1 CP_2 presupposto per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
2.2 Sempre in via preliminare, la terza chiamata, premesso che il rapporto contrattuale intercorso con era da qualificarsi come appalto, ha eccepito la violazione dei termini, Pt_1 di decadenza e di prescrizione, previsti dall'art. 1667 c.c.
Sul punto, si osserva che, in realtà, l'opponente non ha inteso proporre l'azione di cui all'art. 1667 c.c., essendosi limitata a eccepire l'inadempimento di ex art. 1460 c.c. CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto, di cui agli artt. 1667 e seguenti c.c., integrano, ma non escludono,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, laddove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale, che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento dell'opera sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27994 del 2018; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6284 del 2015; Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 7861 del 2021; Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 2022).
In altri termini, “le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364)” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 2023).
Nel caso in esame, è emerso che l'appaltatrice non aveva portato integralmente a termine i lavori che le erano stati commissionati da o comunque non aveva rispettato il termine Pt_1 previsto contrattualmente per il loro completamento, come risulta:
7 - dal fatto che la stessa terza chiamata ha decurtato alcune somme dalla fattura n. 31 del
24.10.2018 (cfr. doc. 4 fasc. conv., doc. 7 fasc. chiam.), ammettendo di non aver ultimato alcune lavorazioni in relazione ai cantieri FE e TI (cfr. pag. 14 comp. cost. chiam.);
- dal fatto che, pur essendo i preventivi risalenti a maggio/giugno 2018 (cfr. doc. 3 fasc. chiam.), a inizio ottobre i lavori dovevano ancora essere terminati (cfr. doc. 8 fasc. chiam., doc. 21 fasc. att.), nonostante il decorso del termine previsto contrattualmente
(cfr. voce 'consegna' sub doc. 3 fasc. chiam.).
Di conseguenza, trovando applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale, l'azione proposta da parte opponente non soggiace ai termini di cui all'art. 1667
c.c.
*** ** ***
§ 3. Ciò premesso, occorre ora passare all'esame del merito della controversia.
3.1 In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore ceduto “può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass.
17/01/2001, n. 575; Cass. 6/08/1999, n. 8485; v. pure Cass. 2/12/2016, n. 24657; Cass. 7/04/2009, n.
8373; Cass. 1/08/2003, n. 11719) […] L'opponibilità, quindi, è sempre ammessa quando l'obbligo di pagamento del ceduto sia venuto meno per fatto imputabile al cedente […]” (Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 14729 del 2018).
Con riferimento alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264
c.c., la Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito che essa svolge la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, e non vale ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito;
inoltre, “il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito;
né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore sulla natura del credito ceduto - atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore - o dalla mancata informativa al
8 cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art.
1176 c.c. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere (Cass., sez. I, 18-12-
2007, n. 26664)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3184 del 2016).
Pertanto, alcuna valenza dirimente può essere attribuita al fatto che non ha sollevato Pt_1 contestazioni a seguito della notifica dell'avvenuta cessione, rimanendo la cessionaria gravata dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito.
3.2 Ciò considerato, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
3.2.1 Per quanto riguarda la fattura n. 24/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv., doc. 6 fasc. chiam.), si osserva che essa è stata emessa con riferimento ai lavori appaltati da a in Pt_1 CP_2 relazione a tre diversi cantieri: TI, FE e La Bianca.
L'opponente ha eccepito che l'appaltatrice non li avrebbe ultimati, nonostante vari solleciti, costringendola pertanto a completare i lavori a proprie spese.
Le controparti hanno replicato che gli importi per le lavorazioni non effettuate, peraltro per fatti imputabili all'appaltante stessa e comunque del tutto marginali, sono stati decurtati, come risulta dalla fattura n. 31/2018.
3.2.1.1 Così ricostruite le diverse posizioni, si osserva che i lavori da realizzare presso il cantiere dell'azienda agricola TI risultano essere stati completati, a eccezione di quanto previsto al punto n. 12 del preventivo (cfr. doc. 16 fasc. conv., doc. 3 fasc. chiam.), come emerso dalle prove orali (cfr. teste - verbale ud. 18.7.2023: “i lavori descritti sono stati tutti Tes_1 eseguiti, ad eccezione del n. 12, riferiti ai pluviali”; teste - verbale ud. 18.7.2023: Testimone_2
“confermo l'esecuzione di tutti i lavori elencati, ad eccezione del n. 12, riferito alle canaline di scolo e ai pluviali”).
La lavorazione mancante è stata eseguita da un soggetto terzo a spese della stessa azienda agricola TI, che tuttavia non ha chiesto all'opponente il rimborso del relativo esborso, con la conseguenza che alcuna somma può essere riconosciuta all'attrice a titolo risarcitorio (cfr. teste - verbale ud. 18.7.2023: “alla fine i pluviali sono stati montati da un artigiano del Tes_1 paese da me incaricato, Però non ne ricordo il nome. L'ho pagato io. ADR: i soldi che ho speso non mi sono stati rimborsati”; teste - verbale ud. del 18.7.2023: “confermo l'esecuzione di tutti Testimone_2
i lavori elencati, ad eccezione del n. 12, riferito alle canaline di scolo e ai pluviali. Il lavoro è stato poi fatto da un fabbro del posto, che è stato pagato da noi”).
L'importo di € 9.900,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 24/2018 è dunque dovuto.
9 3.2.1.2 Per quanto riguarda i lavori effettuati presso l'azienda agricola FE, le dichiarazioni rese dal teste FE hanno confermato che tutte le lavorazioni indicate nel preventivo (cfr. doc. 17 fasc. conv., doc. 3 fasc. chiam.) sono state realizzate (cfr. verbale ud. 6.4.2023).
Il teste ha inoltre riferito che a ottobre del 2018, dopo che il cantiere era già stato terminato, la società opponente era intervenuta per effettuare ulteriori lavori sulla stalla in precedenza costruita, al contempo precisando che le modifiche non erano dipese da errori commessi dai precedenti installatori (id est Lenor), bensì dalla mancanza di un numero sufficiente di staffe per i pluviali (cfr. verbale ud. 6.4.2023).
Pertanto, deve ritenersi che i lavori eseguiti dall'opponente presso il cantiere dell'azienda agricola FE nel mese di ottobre 2018 (cfr. doc. 6 fasc. att.), nonché quelli effettuati dall'impresa individuale Melia su commissione di sempre presso tale cantiere (cfr. Pt_1 docc. 23, 24 fasc. att.), non siano stati causati dal mancato o inesatto completamento delle opere da parte di con la conseguenza che, sotto questo profilo, alcuna responsabilità CP_2 risarcitoria è addebitabile a quest'ultima.
A tal proposito, occorre precisare che le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Tes_3
23.11.2023, da cui sembrerebbe emergere che le opere commissionate dall'opponente a Pt_2 siano state conseguenza di alcune inadempienze della terza chiamata (“io conosco solo il cantiere
a Orzinuovi;
so che era stato commissionato alla ditta il montaggio, perché Controparte_5 Pt_2
c'erano stati problemi con il montaggio precedente fatto da una ditta di cui non ricordo il nome, ma che so che c'entrava con un certo signor ”), devono ritenersi 'superate' alla luce di quanto CP_6 riferito dal teste FE, titolare dell'omonima azienda agricola e dunque senz'altro a conoscenza di tali circostanze.
Pertanto, anche l'importo di € 10.000,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 24/2018 è dovuto.
3.2.1.3 Infine, per quanto concerne i lavori presso l'azienda agricola La Bianca, si osserva che Tes_ anche questi ultimi sono stati eseguiti da (cfr. teste - verbale ud. 6.4.2023: “nel CP_2 complesso confermo che i lavori descritti nel preventivo che mi è stato mostrato, sono stati eseguiti”), fatto salvo quanto si dirà infra (cfr. § 3.3).
L'importo di € 10.800,00 oltre IVA di cui alla fattura n. 24/2018 è dunque dovuto.
3.2.2 Con riferimento alla fattura n. 31/2018 del 24.10.2018 (cfr. doc. 4 fasc. conv., doc. 7 fasc. chiam.), si ritiene che l'unico importo dovuto sia quello concernente le “ore in economia per maggior onere di fissaggio arcarecci di copertura, posa pluviali stalla adiacente, raddrizzatura e Con sostituzione fermaneve e fissaggio su stalla di altra ditta posa presso vs cantiere Agr. La Bianca a
Serramazzoni”.
10 Tes_ La sua esecuzione è stata infatti confermata dal teste (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “io, poi, C chiesi ad altri piccoli interventi sulla stalla e sul ricovero attrezzi, montati da altre ditte, un lavoro di C circa mezza giornata, non di più […] preciso che gli interventi che chiesi ad sulla stalla e sul ricovero C attrezzi furono eseguiti con materiale già presente in cantiere. 19): come ho già detto, l'intervento di sulla stalla fu di poca cosa, ossia l'installazione di due pannelli di testata, con il materiale che già era in cantiere. Preciso che sono gli stessi che ho indicato nel capitolo precedente. ADR: la ditta che era stata incaricata di montare la stalla, non aveva eseguito questi lavori (montaggio dei due pannelli) e quindi li Co chiesi a , anche se per me era come se mi rivolgessi ad ”). Pt_1
Deve tuttavia rilevarsi che per l'esecuzione di tali opere ha addebitato alla società CP_2 opponente 77 ore di lavoro (al costo unitario di € 25,00), mentre il teste ha riferito che esse hanno richiesto solo mezza giornata.
Di conseguenza, il quantum deve essere ridotto a € 122,00 IVA inclusa, quale somma dovuta per 4 ore di lavoro al costo di € 25,00 ciascuna, come indicato in fattura.
Viceversa, per le ulteriori voci indicate nella fattura n. 31/2018 non è stata fornita alcuna prova, con la conseguenza che i relativi importi non risultano dovuti.
Con particolare riferimento alla voce “fornitura di viti autoperforanti 6,3x32”, si osserva che Tes_
aveva fornito le viti della corretta tipologia fin dall'inizio del cantiere (cfr. teste - Pt_1 verbale ud. 6.4.2023: “13): ricordo che la ditta che effettuò il montaggio, non montò le viti fornite da
, perché diceva che non erano adeguate ai fori esistenti, pertanto, montò viti autoperforanti. Pt_1
Ricordo che in seguito contestai ad le viti autoperforanti e la ditta mandò i suoi montatori e Pt_1 C C sostituì le viti montate da . Io insistetti con la ditta perché montasse le viti autoperforanti per non sospendere i lavori del cantiere, però voglio chiarire che quando intervenne successivamente e Pt_1 monto con i suoi montatori le viti non autoperforanti, queste combaciavano nel diametro;
presumo fossero le stesse fornite in precedenza”; teste - verbale ud. del 18.7.2023: “7): confermo, ho Tes_5 visto io stesso che aveva utilizzato viti autoperforanti al posto di viti MA12, più adatte al CP_3 montaggio. Generalmente sono queste le viti adatte e in cantiere ho visto che c'erano (viti passanti); le ho viste con i miei occhi ed era prima di agosto, quando hanno consegnato il materiale”).
3.3 Infine, occorre valutare la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata.
Nel dettaglio, ha allegato di aver dovuto sostenere alcune spese per portare a termine Pt_1
i lavori non completati da oltre a essere stata costretta a concedere degli sconti ai CP_2 committenti a causa degli inadempimenti di quest'ultima e dei conseguenti ritardi nella consegna delle opere.
La domanda è parzialmente fondata.
11 In relazione ai lavori realizzati da presso il cantiere La Bianca, il titolare di quest'ultima CP_2 C ha riferito che “la concimaia venne installata da entro fine agosto, con delle lavorazioni non corrette, che io, poi, contestai ad […] Ho ottenuto uno sconto da per i lavori da me Pt_1 Pt_1 contestati, anche se poi sistemati dalla stessa ” (verbale ud. 6.4.2023). Pt_1
Tes_ A conferma di tali lavori 'correttivi', il teste ha riconosciuto i rapporti di intervento riferibili alla stessa , prodotti dall'opponente sub doc. 8 (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “28): Pt_1 conosco già questo rapporto di lavoro che mi viene mostrato (doc. 8 di parte opponente): non ricordo chi ha montato i tiraventi;
29): confermo i documenti che i sono mostrati (doc. 8 di parte opponente) e, con riferimento alla stalla, preciso che i 60 metri di fermaneve sono stati installati da e che i 15 mq Pt_1 di timpano con pannelli non riesco a capire a cosa si riferiscano. Il documento avente data 11.10.2018 è riferito non alla stalla, ma alla concimaia, il resto è riferito alla stalla”).
Sempre in relazione al cantiere La Bianca, devono ritenersi conseguenza dell'inesatto adempimento del contratto da parte di anche le opere commissionate dall'opponente CP_2 all'impresa individuale Melia VA a ottobre/novembre 2018, considerato quanto riferito dal suo titolare all'udienza del 23.11.2023, anche alla luce del fatto che il periodo in cui sono stati realizzati i lavori da parte di tale impresa coincide con quello indicato nei rapporti di intervento prodotti da . Pt_1
Di conseguenza, deve essere condannata alla corresponsione in favore dell'opponente CP_2 dell'importo di € 1.677,50 IVA inclusa a titolo di risarcimento del danno patito da quest'ultima, come risultante dalle fatture emesse dall'impresa nei confronti dell'attrice (cfr. docc. 23 e Pt_2
24 fasc. att.). Tale somma è stata ottenuta considerando solo le ore di lavoro prestate presso l'azienda agricola La Bianca indicate nei richiamati documenti, moltiplicate per la tariffa oraria. Sul punto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dalla terza chiamata, non è indispensabile la produzione anche dell'estratto autentico delle scritture contabili, dal momento che la disciplina richiamata attiene all'ambito specifico del procedimento monitorio.
Viceversa, non possono essere riconosciute le somme indicate nelle fatture emesse dall'impresa con riferimento ai lavori effettuati presso l'azienda agricola FE, tenuto Pt_2 conto di quanto osservato in precedenza in relazione al fatto che questi non sono dipesi da errori commessi da (§ 3.2.1.2). CP_2
Deve, inoltre, essere oggetto di ristoro la spesa sostenuta da per il noleggio di una Pt_1 piattaforma necessaria al fine di portare a termine i lavori presso il cantiere dell'azienda agricola La Bianca, pari a € 1.372,26 IVA inclusa. Come può ricavarsi: dalla fattura n.
4118/2018 emessa dalla società (cfr. doc. 9 fasc. att., ove è riportato “cantiere: Parte_3 [...]
VIA LA BIANCA 633/1 41028 SERRAMAZZONI”), dalle Parte_4
12 Tes_ dichiarazioni del teste (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “io ho solo visto arrivare la piattaforma in cantiere, ma non so chi l'abbia noleggiata. Posso però confermare che la ditta che ha portato in cantiere la piattaforma era Nolo 2000”), dal fatto che le date del noleggio coincidono con il periodo in cui ha effettuato i lavori presso tale cantiere (cfr. doc. 8 fasc. att.). Pt_1
Quanto all'ulteriore fattura prodotta dall'opponente sub doc. 10, che secondo le sue allegazioni attesterebbe la spesa sostenuta per il noleggio di un'ulteriore piattaforma utilizzata per terminare i lavori commissionati dall'azienda agricola TI, ritiene il Tribunale che il relativo importo non possa essere oggetto di rimborso.
Infatti, non ha provato l'esecuzione di interventi presso tale cantiere tramite la Pt_1 produzione in giudizio dei rapporti di intervento (come avvenuto, invece, con riferimento all'azienda agricola La Bianca); inoltre, anche dalle prove orali non è emersa tale circostanza.
Peraltro, la fattura prodotta sub doc. 10 non contiene alcuna indicazione che permetta di riferirla con certezza a lavori svolti presso l'azienda agricola TI, se non la dicitura “rif.
TI”, che tuttavia risulta essere stata aggiunta successivamente a penna.
Infine, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova anche in ordine all'asserito danno patrimoniale patito dall'opponente in relazione agli sconti concessi ai committenti, considerato che:
- quello pari a € 3.000,00 accordato all'azienda agricola TI è riferito ai tappeti in gomma degli animali (cfr. teste - verbale ud. 18.7.2023: “lo sconto che ho avuto Tes_1 di € 3.000,00 era per i tappeti in gomma degli animali”), che non risultano compresi tra le opere appaltate alla terza chiamata (cfr. doc. 16 fasc. conv., doc. 3 fasc. chiam.);
Tes_
- il teste legale rappresentante dell'azienda agricola La Bianca, ha confermato di aver ottenuto uno sconto per gli errori commessi da nell'esecuzione dell'appalto, poi CP_2 corretti da , e per i conseguenti ritardi, non avendo tuttavia fornito alcuna Pt_1 indicazione circa l'entità di tale sconto, di cui l'opponente non ha fornito prova in altro modo (cfr. verbale ud. 6.4.2023: “ho ottenuto uno sconto da per i lavori da me Pt_1 contestati, anche se poi sistemati dalla stessa […] 12): ora non ricordo con precisione Pt_1
l'importo preciso, ma confermo di avere ottenuto uno sconto, per i ritardi e gli inconvenienti, anche se poi sistemati”).
Infine, devono essere liquidati in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno, gli importi di cui alla fattura n. 31/2018, pari a complessivi € 2.318,00 IVA inclusa, originariamente decurtati da per i lavori che la stessa ha ammesso di non aver eseguito CP_2
(cfr. pag. 14 comp. risp.).
13 3.4 In conclusione, l'opposizione proposta da nei confronti di deve essere Pt_1 CP_1 parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione dell'importo dovuto in favore della convenuta opposta pari a € 15.125,78 (€ 37.576,00 - €
22.450,22), tenuto anche conto del credito di cui alla fattura n. 344/2018, non oggetto di contestazione.
Inoltre, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti della terza Pt_1 chiamata, quest'ultima deve essere condannata a corrisponderle la somma complessiva di €
5.367,76 a titolo di risarcimento del danno. Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data delle singole fatture oggetto di ristoro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto finora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali, considerato che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (Cass. civ.,
Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
4.1 Nel rapporto tra e le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, Pt_1 CP_1 devono essere poste a carico dell'opponente.
Tuttavia, dal momento che l'opposizione è risultata parzialmente fondata, si ritengono sussistenti i presupposti per una compensazione delle stesse, nella misura di 1/4.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum, sia per la fase monitoria che per il giudizio di opposizione. Senza
l'aumento per la pluralità di parti, stante la natura sostanzialmente unitaria delle difese svolte.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
14 Con distrazione a favore dell'avv. Chiara Vertolli ex art. 93 c.p.c. limitatamente alle fasi di studio, istruttoria e decisionale.
4.2 Nel rapporto processuale tra e le spese di lite seguono la soccombenza e, Pt_1 CP_2 pertanto, devono essere poste a integrale carico di quest'ultima (mentre la sola riduzione del quantum debeatur rispetto a quanto richiesto non può giustificare una loro compensazione - cfr.
Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum.
4.3 Da ultimo, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna di ex art. 96 Pt_1
c.p.c., dal momento che l'opposizione è risultata parzialmente fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2477/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 11.5.2019 e pubblicato il
13.5.2019;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 15.125,78, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- dichiara tenuta e condanna (già al pagamento in Controparte_2 CP_3 favore di dell'importo di € 5.367,76, oltre accessori come da parte motiva;
Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del procedimento monitorio e del presente giudizio che, compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi € 4.445,25 per compensi, € 109,12 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Chiara Vertolli, che si è dichiarata antistataria, limitatamente all'importo a titolo di compensi pari a € 3.225,00, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge;
- dichiara tenuta e condanna (già a rimborsare ad Controparte_2 CP_3 le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 176,28 Parte_1 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e come per legge.
Brescia, 17 aprile 2025
15 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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