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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/09/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7660 del R.G. 2018, avente ad oggetto
“servitù”;
T R A
(C.F.: Parte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Marcello Carano, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Mazzini n. 52, è elettivamente domiciliato;
-attore-
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, (C.F. ), rappresentati e Controparte_2 C.F._2 difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Nicola Grippa e Claudio Currò, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via Sandro Pertini n. 7, sono elettivamente domiciliati;
-convenuti-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024; con ordinanza del 23.04.2025 la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
in Mottola (TA), in persona dell'amministratore pro tempore, conveniva in
[...] giudizio il sig. e la - Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario e comodataria di un locale garage, facente parte del condominio di via Taverna del Piffero n.
3 - al fine di accertare e dichiarare l'inesistenza
1 della servitù di passaggio sulla rampa di accesso al di Parte_1 [...]
e lungo il cortile dal quale si accede ai locali autorimesse;
con Parte_1 condanna alla cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà e al risarcimento dei danni nella misura di € 1.159,14, pari alle spese di lite cui il Parte_1 era stato condannato nel precedente giudizio possessorio.
A sostegno della domanda, il condominio deduceva che fino alla fine dell'anno 2015,
l'accesso dei condomini del civico n. 3 di via Taverno del Piffero ai propri garage, era consentito anche dai civici nn. 5/7/9 per mera tolleranza, stante la sopravvenuta fatiscenza dell'asfalto della via di accesso del civico 3.
Evidenziava che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1051 c.c., i cortili non possono costituire oggetto di una servitù di passaggio e che, nella specie, al cortile su cui affaccia il garage del sig. si accede da un'altra rampa su cui, a sua volta, il sig. CP_1 Per_1
, l'allora venditore, con l'atto di permuta del 21.03.1978, si era riservato un
[...] diritto di passaggio pedonale e carrabile.
Quanto alla richiesta risarcitoria, rappresentava che il passaggio arbitrario da parte degli odierni convenuti violava il diritto dei condomini di via Taverno del Piffero nn. 5/7/9 a godere in maniera piena ed esclusiva del cortile Si doleva, inoltre, di aver CP_3 dovuto subire il giudizio possessorio, definito con ordinanza del 19.02.2018, che ordinava al resistente di reintegrare i convenuti nel possesso della servitù Parte_1 di passaggio dalla rampa di accesso e sul cortile, con condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.159,14. Pertanto, appariva equo, quantificare i danni subiti in tale misura.
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 21.01.2019,
i convenuti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, in quanto mera detentrice qualificata del locale garage, di Controparte_2 proprietà esclusiva del sig. unico soggetto legittimato a resistere Controparte_1 all'actio negatoria servitutis proposta dall'attore.
Nel merito, precisavano che al locale garage di proprietà del sig. si accede CP_1 attraverso una strada privata denominata via San Gregorio, esistente fin dalla realizzazione dei complessi condominiali di con accesso dai civici Parte_1
n. ; del resto, il trasferimento di proprietà in favore del sig. del locale garage Pt_1 CP_1 era avvenuto dal dante causa, “con la contestuale cessione di pertinenze, accessori e servitù”.
Aggiungevano che, il passaggio dalla rampa di accesso dai civici di
[...]
, è da sempre stato utilizzato, sia da loro che dal precedente proprietario, Parte_1
2 sig. (da quest'ultimo fin dall'anno 1991), poiché fino alla fine del Persona_2
2015 non vi erano altre possibilità di accesso ai complessi condominiali. Infatti, nell'atto di acquisto del 28.02.1991 del sig. , vi era un espresso riferimento alla Persona_2 strada di accesso al locale, denominata appunto “strada privata San Gregorio”.
Contestavano, dunque, le affermazioni di parte avversa sull'esistenza di una situazione di mera tolleranza del passaggio, anche tenuto conto che il giudizio possessorio aveva già accertato l'esistenza di un possesso ad immagine del diritto di servitù di passaggio.
Respingevano la richiesta risarcitoria, non fondata né in fatto né in diritto. In via riconvenzionale per i motivi già indicati, chiedevano la dichiarazione di usucapione della servitù di passaggio, dalla rampa di accesso del Condominio di via del Piffero Pt_1 civici e per il tragitto che da esso conduce fino al locale garage di proprietà del Parte_1 sig. CP_1
Con ordinanza del 01.10.2019, venivano richieste al Comune di ex art. 213 Pt_1
c.p.c., informazioni riguardanti i profili urbanistici dell'area in contestazione (rampa di accesso agli immobili del condominio di ) e la Parte_1 destinazione di essa (in termini di area privata, pertinenza condominiale, area ceduta alla PA, parcheggio privato, parcheggio pubblico).
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, il giudizio è stato istruito mediante interrogatorio formale e prova testimoniale (cfr. nei limiti ammessi con ordinanza del 21.07.2021).
Completata l'istruttoria orale e ritenuta la richiesta CTU meramente esplorativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione cartolare del 19.12.2024.
A scioglimento della riserva per effetto della scadenza del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 23.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'azione negatoria servitutis, spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Peraltro, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica,
3 la prova rigorosa della proprietà - neppure per aver chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
L'azione in negatoria, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva da parte del convenuto su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (Cass. ord. n. 26321/2023).
Ciò posto, occorre verificare in via prioritaria se, nel caso in esame, sussistono i presupposti richiesti dalla normativa applicabile in relazione all'azione riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio.
Com'è noto, diritto di passaggio rientra tra il novero delle c.d. servitù apparenti ovvero quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Per costante giurisprudenza del giudice di legittimità “la servitù di passaggio
è discontinua, il possesso consiste nella disponibilità del passaggio, anche se non sono compiuti in modo continuato e continuo atti di esercizio dello stesso.
La servitù di passaggio può essere usucapita laddove la stessa sia stata esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta. Oltre al protrarsi dell'esercizio del diritto di transito sul fondo servente per il predetto periodo è necessario provare anche che sul terreno del limitrofo, oggetto del transito, siano presenti delle opere permanenti, visibili, idonee allo scopo e che per almeno venti anni hanno avuto come funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima.
Sul concetto di “visibilità e idoneità” delle opere permanenti, è stato chiarito che per usucapire il diritto di servitù di passaggio, non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. ord. 29555/2023).
Ciò che è necessario è, dunque, il «raccordo» tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso
«funzionale», la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada”.
Tanto premesso, alla luce del compendio probatorio acquisito in giudizio è emerso che,
- le aree libere, non rientranti tra le aree da destinare a parcheggio pubblico (per una superficie di mq. 166,50 prospiciente ), né tra le aree asservite a Parte_1
4 parcheggio privato (per una superficie di mq. 308,00, a valle del fabbricato) fanno parte delle pertinenze condominiali.
- I condomini di via Taverna del Piffero nn. 1/3 accedono nei rispettivi immobili dall'accesso di . Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “fino a dieci anni or sono, ero Testimone_1 proprietaria di un garage facente parte del attore, che oggi continuo a Parte_1 frequentare perché mi capita di andare a trovare degli amici”, precisando che “la strada di accesso al piazzale del attore veniva percorsa da tutti, compresi Parte_1
i condomini del condominio di via Taverna del Piffero nn.1 e 3. Preciso che passavano indistintamente da entrambi gli accessi” (cfr. verbale di udienza del 23.05.2022). Il teste
, condomino del fabbricato di via Taverna del Piffero n. 3, ha Testimone_2 riferito che: “l'uso della rampa in questione che anche io ho sempre utilizzato per accedere al mio garage è riportato nel mio atto di acquisto, che risale al 1986”, precisando che “nell'atto è previsto il diritto di passaggio sia dalla strada Parte_1
, sia da strada privata San Gregorio, non c'è alcun riferimento ai civici” (cfr.
[...] verbale di udienza del 23.05.2022). L'utilizzo della rampa è stato confermato dal teste sig.ra , la quale ha dichiarato: “(…) ho vissuto fino all'età di 16 anni Testimone_3 ed ho continuato a frequentare i luoghi fino all'anno 2019 perché vi abitava mio padre.
Preciso che anche noi utilizzavamo la stessa rampa di accesso dei n. civici 5- 7 e 9 perché' l'altra rampa era inaccessibile” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2023); a sua volta, il teste ha riferito: “si è vero (che il sig. e la sig.ra Testimone_4 CP_1
per ricoverare il camion di proprietà della nel locale garage e CP_2 CP_2 per uscire dal complesso condominiale di civici 1/3 sono sempre Parte_1 passati dalla rampa di accesso del complesso Condominiale di via Taverna del Piffero civici 5/7/9), tanto so dall'altro accesso ovvero quello del civico 1/3 era impossibilitato
l'accesso. Tanto so perché ho effettuato dei lavori allo zio del sig. sig. CP_1 Per_2 precedente proprietario del garage attualmente di proprietà del sig. ed CP_1 accedevo dalla rampa dei civici 5/7/9, che riconosco nelle foto allegate di parte convenuta” e ha aggiunto “i condomini che conosco scendevano dalla rampa 5/7/9 tanto so perché' l'altra rampa era ed è impraticabile perché troppo ripida. Preciso che scendevo dalla rampa 5/7/9 perché li si trovava il mio meccanico” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2023).
Il teste , consulente fiscale e del lavoro della società ha Testimone_5 CP_2 riferito: “Ci sono due ingressi per accedere e uscire dal complesso condominiale. Con riferimento al civico 5/7/9 riconosco questo ingresso, quello più largo, che è stato
5 sempre utilizzato dai sig.ri pavone e;
preciso che da circa trent'anni CP_2
c'erano delle attività all'interno del complesso condominiale. Con le macchine uscire dall'altro ingresso di cui al civico 1/3 era impossibile passare perché era stretto, c'era un dosso e io personalmente una volta ho provato e non sono riuscito ad uscire da quell'ingresso. Preciso di aver sempre avuto accesso al Condominio e al garage anche prima che ne disponesse il sig. prima era di proprietà dello zio del Controparte_1 sig. sig. cui ho fornito delle consulenze fiscali;
ho avuto CP_1 Persona_2 accesso anche a delle attività artigianali, nel plesso condominiale, c'era un autoriparatore. Saranno una trentina di anni che ho accesso allo stabile” (cfr. verbale di udienza del 04.05.2023); a sua volta, il teste ha confermato che Testimone_6
“(…) era l'unico accesso al locale praticabile. L'altro accesso quello dei civici 1/3 era mal ridotto. Conosco la circostanza perché frequento i luoghi, sono un manutentore di caldaie e ho diversi clienti nel complesso condominiale. Era l'unico ingresso praticabile ed utilizzabile. Ricordo che il Sig. credo il 2018 è rimasto bloccato CP_1 cercando di uscire dalla rampa con il camion di cui al civico 1/3; Ho sempre frequentato i luoghi, da circa vent'anni per svolgere gli interventi e la situazione è rimasta inalterata negli anni” (cfr. verbale di udienza del 04.05.2023).
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, si può affermare che il sig. , sin dall'atto di acquisto, abbia accesso al locale garage di sua Controparte_1 proprietà, sito a piano terra dell'edificio condominiale di via Taverna del Piffero nn.
1/3, attraverso la rampa di accesso al civico nn. e che abbia acquistato per Pt_1 usucapione la predetta servitù di passaggio, per unione del suo possesso a quello del suo dante causa.
Deve, dunque, accogliersi la domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria dell'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio vantata dai convenuti;
va di contro respinta l'azione negatoria servitutis, per la quale l'attore ha agito in via principale.
La sig.ra , nella qualità di legale rappresentante della P&G, a sua Controparte_2 volta, domanda il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta di spoglio della controparte, per la somma complessiva di € 14.700,00.
La domanda è parzialmente fondata.
In particolare, le allegazioni probatorie relative ai corrispettivi delle vendite per i precedenti trimestri dell'anno 2017 (dal 01/04/2017 al 30/06/2017 e dal 01/07/2017 al
30/09/2017) e i presumibili ricavi, consentono di stimare in via equitativa il mancato guadagno conseguente chiusura dell'attività, da ottobre 2017 a febbraio 2018, in €
6 2.000,00.
Quanto ai danni subiti dal camion, per poter uscire dal garage lungo l'accesso che costeggia i civici 1/3 del , le affermazioni del Parte_2 Parte_1 teste (“Con le macchine uscire dall'altro ingresso di cui al civico Testimone_5
1/3 era impossibile perché era stretto, c'era un dosso e io personalmente una volta ho provato e non sono riuscito ad uscire da quell'ingresso. Ho saputo che anche il sig.
è rimasto bloccato con l'autonegozio”) hanno offerto elementi generici in CP_1 ordine ai danni riportati dal veicolo e anche se valutate unitamente all'allegato preventivo per la riparazione, in mancanza di ulteriori elementi inerenti il nesso eziologico con l'illecito possessorio (installazione delle transenne metalliche a divisione della strada tra i civici 5/7/9 e 1/3) e le effettive spese Parte_1 sostenute (fattura dei lavori di riparazione eseguiti, bonifici ecc.), non consentono di ritenere provato il danno (rispetto alla cui determinazione concreta anche la disposizione di una CTU avrebbe carattere meramente esplorativo).
Infine, rispetto all'ulteriore voce di danno biologico e morale, la certificazione medica in atti non comprova alcun nesso eziologico tra il comportamento attoreo di spoglio della convenuta dal diritto di servitù di passaggio e il danno esistenziale che essa lamenta. Tale domanda va, quindi, integralmente rigettata per carenza di alcuna prova da parte del danneggiato in ordine al nesso di causalità tra il danno biologico lamentato e il danno evento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1. rigetta la domanda di negatoria servitù proposta da parte attrice;
2. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale spiegata dal sig.
, accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di Controparte_1 passaggio dalla rampa di accesso del condominio di via Taverna del Piffero civici nn. 5/7/9 e per il tragitto della strada asfaltata che da esso conduce fino al proprio locale garage, sito a piano terra dell'edificio condominiale di via
Taverna del Piffero civici nn. 1/3;
3. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra nella qualità di legale rappresentante della P&G, Controparte_2
7 condanna il in Parte_1 Parte_3 Pt_1 persona dell'amministratore pro tempore al pagamento della somma di €
2.000,00 in favore della convenuta;
4. condanna il condominio di Parte_3 Pt_1 in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Nicola Grippa e Claudio Currò, dichiaratosi anticipatari.
Così deciso in Taranto, 18.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7660 del R.G. 2018, avente ad oggetto
“servitù”;
T R A
(C.F.: Parte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Marcello Carano, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Mazzini n. 52, è elettivamente domiciliato;
-attore-
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, (C.F. ), rappresentati e Controparte_2 C.F._2 difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Nicola Grippa e Claudio Currò, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via Sandro Pertini n. 7, sono elettivamente domiciliati;
-convenuti-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024; con ordinanza del 23.04.2025 la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
in Mottola (TA), in persona dell'amministratore pro tempore, conveniva in
[...] giudizio il sig. e la - Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario e comodataria di un locale garage, facente parte del condominio di via Taverna del Piffero n.
3 - al fine di accertare e dichiarare l'inesistenza
1 della servitù di passaggio sulla rampa di accesso al di Parte_1 [...]
e lungo il cortile dal quale si accede ai locali autorimesse;
con Parte_1 condanna alla cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà e al risarcimento dei danni nella misura di € 1.159,14, pari alle spese di lite cui il Parte_1 era stato condannato nel precedente giudizio possessorio.
A sostegno della domanda, il condominio deduceva che fino alla fine dell'anno 2015,
l'accesso dei condomini del civico n. 3 di via Taverno del Piffero ai propri garage, era consentito anche dai civici nn. 5/7/9 per mera tolleranza, stante la sopravvenuta fatiscenza dell'asfalto della via di accesso del civico 3.
Evidenziava che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1051 c.c., i cortili non possono costituire oggetto di una servitù di passaggio e che, nella specie, al cortile su cui affaccia il garage del sig. si accede da un'altra rampa su cui, a sua volta, il sig. CP_1 Per_1
, l'allora venditore, con l'atto di permuta del 21.03.1978, si era riservato un
[...] diritto di passaggio pedonale e carrabile.
Quanto alla richiesta risarcitoria, rappresentava che il passaggio arbitrario da parte degli odierni convenuti violava il diritto dei condomini di via Taverno del Piffero nn. 5/7/9 a godere in maniera piena ed esclusiva del cortile Si doleva, inoltre, di aver CP_3 dovuto subire il giudizio possessorio, definito con ordinanza del 19.02.2018, che ordinava al resistente di reintegrare i convenuti nel possesso della servitù Parte_1 di passaggio dalla rampa di accesso e sul cortile, con condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.159,14. Pertanto, appariva equo, quantificare i danni subiti in tale misura.
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 21.01.2019,
i convenuti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, in quanto mera detentrice qualificata del locale garage, di Controparte_2 proprietà esclusiva del sig. unico soggetto legittimato a resistere Controparte_1 all'actio negatoria servitutis proposta dall'attore.
Nel merito, precisavano che al locale garage di proprietà del sig. si accede CP_1 attraverso una strada privata denominata via San Gregorio, esistente fin dalla realizzazione dei complessi condominiali di con accesso dai civici Parte_1
n. ; del resto, il trasferimento di proprietà in favore del sig. del locale garage Pt_1 CP_1 era avvenuto dal dante causa, “con la contestuale cessione di pertinenze, accessori e servitù”.
Aggiungevano che, il passaggio dalla rampa di accesso dai civici di
[...]
, è da sempre stato utilizzato, sia da loro che dal precedente proprietario, Parte_1
2 sig. (da quest'ultimo fin dall'anno 1991), poiché fino alla fine del Persona_2
2015 non vi erano altre possibilità di accesso ai complessi condominiali. Infatti, nell'atto di acquisto del 28.02.1991 del sig. , vi era un espresso riferimento alla Persona_2 strada di accesso al locale, denominata appunto “strada privata San Gregorio”.
Contestavano, dunque, le affermazioni di parte avversa sull'esistenza di una situazione di mera tolleranza del passaggio, anche tenuto conto che il giudizio possessorio aveva già accertato l'esistenza di un possesso ad immagine del diritto di servitù di passaggio.
Respingevano la richiesta risarcitoria, non fondata né in fatto né in diritto. In via riconvenzionale per i motivi già indicati, chiedevano la dichiarazione di usucapione della servitù di passaggio, dalla rampa di accesso del Condominio di via del Piffero Pt_1 civici e per il tragitto che da esso conduce fino al locale garage di proprietà del Parte_1 sig. CP_1
Con ordinanza del 01.10.2019, venivano richieste al Comune di ex art. 213 Pt_1
c.p.c., informazioni riguardanti i profili urbanistici dell'area in contestazione (rampa di accesso agli immobili del condominio di ) e la Parte_1 destinazione di essa (in termini di area privata, pertinenza condominiale, area ceduta alla PA, parcheggio privato, parcheggio pubblico).
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, il giudizio è stato istruito mediante interrogatorio formale e prova testimoniale (cfr. nei limiti ammessi con ordinanza del 21.07.2021).
Completata l'istruttoria orale e ritenuta la richiesta CTU meramente esplorativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione cartolare del 19.12.2024.
A scioglimento della riserva per effetto della scadenza del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 23.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'azione negatoria servitutis, spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Peraltro, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica,
3 la prova rigorosa della proprietà - neppure per aver chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
L'azione in negatoria, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva da parte del convenuto su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (Cass. ord. n. 26321/2023).
Ciò posto, occorre verificare in via prioritaria se, nel caso in esame, sussistono i presupposti richiesti dalla normativa applicabile in relazione all'azione riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio.
Com'è noto, diritto di passaggio rientra tra il novero delle c.d. servitù apparenti ovvero quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Per costante giurisprudenza del giudice di legittimità “la servitù di passaggio
è discontinua, il possesso consiste nella disponibilità del passaggio, anche se non sono compiuti in modo continuato e continuo atti di esercizio dello stesso.
La servitù di passaggio può essere usucapita laddove la stessa sia stata esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta. Oltre al protrarsi dell'esercizio del diritto di transito sul fondo servente per il predetto periodo è necessario provare anche che sul terreno del limitrofo, oggetto del transito, siano presenti delle opere permanenti, visibili, idonee allo scopo e che per almeno venti anni hanno avuto come funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima.
Sul concetto di “visibilità e idoneità” delle opere permanenti, è stato chiarito che per usucapire il diritto di servitù di passaggio, non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. ord. 29555/2023).
Ciò che è necessario è, dunque, il «raccordo» tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso
«funzionale», la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada”.
Tanto premesso, alla luce del compendio probatorio acquisito in giudizio è emerso che,
- le aree libere, non rientranti tra le aree da destinare a parcheggio pubblico (per una superficie di mq. 166,50 prospiciente ), né tra le aree asservite a Parte_1
4 parcheggio privato (per una superficie di mq. 308,00, a valle del fabbricato) fanno parte delle pertinenze condominiali.
- I condomini di via Taverna del Piffero nn. 1/3 accedono nei rispettivi immobili dall'accesso di . Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “fino a dieci anni or sono, ero Testimone_1 proprietaria di un garage facente parte del attore, che oggi continuo a Parte_1 frequentare perché mi capita di andare a trovare degli amici”, precisando che “la strada di accesso al piazzale del attore veniva percorsa da tutti, compresi Parte_1
i condomini del condominio di via Taverna del Piffero nn.1 e 3. Preciso che passavano indistintamente da entrambi gli accessi” (cfr. verbale di udienza del 23.05.2022). Il teste
, condomino del fabbricato di via Taverna del Piffero n. 3, ha Testimone_2 riferito che: “l'uso della rampa in questione che anche io ho sempre utilizzato per accedere al mio garage è riportato nel mio atto di acquisto, che risale al 1986”, precisando che “nell'atto è previsto il diritto di passaggio sia dalla strada Parte_1
, sia da strada privata San Gregorio, non c'è alcun riferimento ai civici” (cfr.
[...] verbale di udienza del 23.05.2022). L'utilizzo della rampa è stato confermato dal teste sig.ra , la quale ha dichiarato: “(…) ho vissuto fino all'età di 16 anni Testimone_3 ed ho continuato a frequentare i luoghi fino all'anno 2019 perché vi abitava mio padre.
Preciso che anche noi utilizzavamo la stessa rampa di accesso dei n. civici 5- 7 e 9 perché' l'altra rampa era inaccessibile” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2023); a sua volta, il teste ha riferito: “si è vero (che il sig. e la sig.ra Testimone_4 CP_1
per ricoverare il camion di proprietà della nel locale garage e CP_2 CP_2 per uscire dal complesso condominiale di civici 1/3 sono sempre Parte_1 passati dalla rampa di accesso del complesso Condominiale di via Taverna del Piffero civici 5/7/9), tanto so dall'altro accesso ovvero quello del civico 1/3 era impossibilitato
l'accesso. Tanto so perché ho effettuato dei lavori allo zio del sig. sig. CP_1 Per_2 precedente proprietario del garage attualmente di proprietà del sig. ed CP_1 accedevo dalla rampa dei civici 5/7/9, che riconosco nelle foto allegate di parte convenuta” e ha aggiunto “i condomini che conosco scendevano dalla rampa 5/7/9 tanto so perché' l'altra rampa era ed è impraticabile perché troppo ripida. Preciso che scendevo dalla rampa 5/7/9 perché li si trovava il mio meccanico” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2023).
Il teste , consulente fiscale e del lavoro della società ha Testimone_5 CP_2 riferito: “Ci sono due ingressi per accedere e uscire dal complesso condominiale. Con riferimento al civico 5/7/9 riconosco questo ingresso, quello più largo, che è stato
5 sempre utilizzato dai sig.ri pavone e;
preciso che da circa trent'anni CP_2
c'erano delle attività all'interno del complesso condominiale. Con le macchine uscire dall'altro ingresso di cui al civico 1/3 era impossibile passare perché era stretto, c'era un dosso e io personalmente una volta ho provato e non sono riuscito ad uscire da quell'ingresso. Preciso di aver sempre avuto accesso al Condominio e al garage anche prima che ne disponesse il sig. prima era di proprietà dello zio del Controparte_1 sig. sig. cui ho fornito delle consulenze fiscali;
ho avuto CP_1 Persona_2 accesso anche a delle attività artigianali, nel plesso condominiale, c'era un autoriparatore. Saranno una trentina di anni che ho accesso allo stabile” (cfr. verbale di udienza del 04.05.2023); a sua volta, il teste ha confermato che Testimone_6
“(…) era l'unico accesso al locale praticabile. L'altro accesso quello dei civici 1/3 era mal ridotto. Conosco la circostanza perché frequento i luoghi, sono un manutentore di caldaie e ho diversi clienti nel complesso condominiale. Era l'unico ingresso praticabile ed utilizzabile. Ricordo che il Sig. credo il 2018 è rimasto bloccato CP_1 cercando di uscire dalla rampa con il camion di cui al civico 1/3; Ho sempre frequentato i luoghi, da circa vent'anni per svolgere gli interventi e la situazione è rimasta inalterata negli anni” (cfr. verbale di udienza del 04.05.2023).
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, si può affermare che il sig. , sin dall'atto di acquisto, abbia accesso al locale garage di sua Controparte_1 proprietà, sito a piano terra dell'edificio condominiale di via Taverna del Piffero nn.
1/3, attraverso la rampa di accesso al civico nn. e che abbia acquistato per Pt_1 usucapione la predetta servitù di passaggio, per unione del suo possesso a quello del suo dante causa.
Deve, dunque, accogliersi la domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria dell'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio vantata dai convenuti;
va di contro respinta l'azione negatoria servitutis, per la quale l'attore ha agito in via principale.
La sig.ra , nella qualità di legale rappresentante della P&G, a sua Controparte_2 volta, domanda il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta di spoglio della controparte, per la somma complessiva di € 14.700,00.
La domanda è parzialmente fondata.
In particolare, le allegazioni probatorie relative ai corrispettivi delle vendite per i precedenti trimestri dell'anno 2017 (dal 01/04/2017 al 30/06/2017 e dal 01/07/2017 al
30/09/2017) e i presumibili ricavi, consentono di stimare in via equitativa il mancato guadagno conseguente chiusura dell'attività, da ottobre 2017 a febbraio 2018, in €
6 2.000,00.
Quanto ai danni subiti dal camion, per poter uscire dal garage lungo l'accesso che costeggia i civici 1/3 del , le affermazioni del Parte_2 Parte_1 teste (“Con le macchine uscire dall'altro ingresso di cui al civico Testimone_5
1/3 era impossibile perché era stretto, c'era un dosso e io personalmente una volta ho provato e non sono riuscito ad uscire da quell'ingresso. Ho saputo che anche il sig.
è rimasto bloccato con l'autonegozio”) hanno offerto elementi generici in CP_1 ordine ai danni riportati dal veicolo e anche se valutate unitamente all'allegato preventivo per la riparazione, in mancanza di ulteriori elementi inerenti il nesso eziologico con l'illecito possessorio (installazione delle transenne metalliche a divisione della strada tra i civici 5/7/9 e 1/3) e le effettive spese Parte_1 sostenute (fattura dei lavori di riparazione eseguiti, bonifici ecc.), non consentono di ritenere provato il danno (rispetto alla cui determinazione concreta anche la disposizione di una CTU avrebbe carattere meramente esplorativo).
Infine, rispetto all'ulteriore voce di danno biologico e morale, la certificazione medica in atti non comprova alcun nesso eziologico tra il comportamento attoreo di spoglio della convenuta dal diritto di servitù di passaggio e il danno esistenziale che essa lamenta. Tale domanda va, quindi, integralmente rigettata per carenza di alcuna prova da parte del danneggiato in ordine al nesso di causalità tra il danno biologico lamentato e il danno evento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1. rigetta la domanda di negatoria servitù proposta da parte attrice;
2. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale spiegata dal sig.
, accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di Controparte_1 passaggio dalla rampa di accesso del condominio di via Taverna del Piffero civici nn. 5/7/9 e per il tragitto della strada asfaltata che da esso conduce fino al proprio locale garage, sito a piano terra dell'edificio condominiale di via
Taverna del Piffero civici nn. 1/3;
3. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra nella qualità di legale rappresentante della P&G, Controparte_2
7 condanna il in Parte_1 Parte_3 Pt_1 persona dell'amministratore pro tempore al pagamento della somma di €
2.000,00 in favore della convenuta;
4. condanna il condominio di Parte_3 Pt_1 in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Nicola Grippa e Claudio Currò, dichiaratosi anticipatari.
Così deciso in Taranto, 18.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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